Studio Legale Campanelli

Studio Legale Campanelli Studio Legale Campanelli - Fondato a Roma nel 1993 assistenza e rappresentanza legale in sede giudiziale e stragiudiziale. Non abbiamo chat.

specializzazione in penale e procedura penale. patrocinio innanzi alla Magistrature Superiori. Questa pagina diffonde in forma integrale e senza commento sentenze di pubblico dominio.

Quando un bene privato viene sottoposto a servitù di uso pubblico?In tema di acquisto delle servitù di uso pubblico, la ...
25/06/2026

Quando un bene privato viene sottoposto a servitù di uso pubblico?

In tema di acquisto delle servitù di uso pubblico, la dicatio ad patriam, quale atto di messa a disposizione stabile e continua di una cosa propria in favore di una collettività indeterminata, può realizzarsi con un'inequivoca manifestazione iniziale di volontà del proprietario (cd. dicatio propria) o con la mera assenza di una sua reazione all'esercizio dell'uso pubblico (cd. dicatio impropria), cosicché solo nella dicatio impropria è necessario il protrarsi ultraventennale del pacifico possesso da parte della collettività perché sia costituita la servitù..

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Presidente MANNA Felice
Relatore PICARO Vincenzo

ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 492 dep. il 9 gennaio 2026

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 18.8.2015, il Comune di Patù, quale ente esponenziale degli interessi dei cittadini di Patù, chiedeva al Tribunale di Lecce l'accertamento nei confronti di Sc.Lu., Sc.An., Sc.Ma. ed Sc.Ad. dell'usucapione del monumento denominato "Centopietre" (una costruzione megalitica in blocchi di pietra squadrati risalente all'età preistorica, riconosciuta di rilevante interesse storico con decreto del Ministero dell'Educazione Nazionale del 30.11.1910, identificata a foglio (Omissis), particella (Omissis) del catasto del Comune di Patù intestata in nuda proprietà ad Sc.An. ed in usufrutto a Sc.Lu.) e dell'area di 284 mq circa, circostante il monumento ed antistante anche rispetto al sagrato della chiesa parrocchiale di (Omissis), sottoposta a vincolo di interesse culturale in base alla II parte del D.Lgs. n. 42/2004 (particella (Omissis) del foglio (Omissis) del catasto del Comune di Patù, intestato in comproprietà a Sc.Lu., Sc.Ma. ed Sc.Ad.). Assumeva l'ente pubblico che fin dagli anni '50 dello scorso secolo aveva eseguito a sue spese numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito senza opposizioni da parte degli intestatari dei terreni. In subordine, il Comune chiedeva di accertare che i predetti immobili, in passato appartenuti alla dante causa dei convenuti, De.Sa., madre di Sc.Lu., Sc.Ma. ed Sc.Ad. Scupola, erano gravati da una servitù di uso pubblico in favore della collettività del Comune di Patù che accedeva liberamente ai monumenti descritti per effetto di dicatio ad patriam.

Nella resistenza di Sc.Lu., Sc.An. ed Sc.Ad. e nella contumacia di Sc.Ma., il Tribunale di Lecce, per quanto ancora rileva, con la sentenza n. 1936/2019, rigettava entrambe le domande attoree. Quanto all'usucapione, riteneva che non potessero essere ammesse in favore di un ente pubblico, tenuto a documentare per iscritto gli impegni di spesa, le prove testimoniali, e che non fosse stata prodotta documentazione atta a dimostrare la realizzazione da parte del Comune di Patù con risorse pubbliche della recinzione della zona, della pavimentazione dei vialetti e del sagrato della Chiesa di (Omissis), della strada di collegamento, dell'illuminazione del luogo, dell'installazione di bacheche informative, della piantumazione del verde e della manutenzione ordinaria. Quanto alla domanda subordinata di costituzione per dicatio ad patriam della servitù di uso pubblico, il Tribunale osservava che non era stata dimostrata la messa a disposizione dei terreni per l'uso della collettività di Patù, in quanto la concessione in uso del 1952, poi revocata nel 1968 (allorché il figlio della De.Sa., Sc.Lu., aveva chiesto la rimozione del cancello e rivendicato la proprietà dell'area), diretta alla Parrocchia, era stata fatta dall'allora proprietaria, De.Sa., solo a favore della comunità dei fedeli e non dell'intera cittadinanza.

Avverso tale sentenza, il Comune di Patù presentava appello riproponendo le domande avanzate in primo grado, comprese le richieste istruttorie, e ad esso resistevano Sc.Lu., Sc.An. ed Sc.Ad., chiedendo il rigetto del gravame, mentre Sc.Ma. restava contumace anche in secondo grado.

Con la sentenza n. 633/2021 del 29.4/21.5.2021, la Corte d'Appello di Lecce, non ammetteva le prove testimoniali riproposte dal Comune di Patù perché vertenti su circostanze generiche, o su fatti incontestati, quali la realizzazione di una strada di accesso al monumento Centopietre e della pavimentazione del basolato da parte dell'ente pubblico.

La sentenza di secondo grado confermava il rigetto della domanda di usucapione, ritenendo che l'attività di manutenzione documentata e non contestata, svolta per oltre cinquant'anni sia dal Comune di Patù, sia dall'Amministrazione provinciale di Lecce, al fine di consentirne la fruizione da parte dei cittadini, correlata anche al dovere dell'ente pubblico di valorizzare il proprio territorio, e spiegabile anche con una mera tolleranza dei proprietari dei terreni, non fosse idonea a provare un possesso uti dominus dell'ente pubblico, tanto più che nel 1968, a seguito della lettera inviatagli da Sc.Lu. Scupola per conto della madre, il Comune di Patù aveva rimosso il cancello col quale aveva chiuso l'area oggetto di sistemazione, e che nella nota del 30.12.2003 inviata dal Sindaco di Patù a Sc.Lu., e redatta su carta intestata all'ente pubblico, era stata riconosciuta la proprietà dei terreni in capo agli Scupola ed era stata avviata una trattativa per il relativo acquisto da parte del Comune di Patù, senza che fosse decorso il ventennio dal 30.12.2003 all'inizio di questo giudizio nel 2015.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, invece, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva la domanda subordinata del Comune di Patù, volta ad ottenere il riconoscimento della servitù di uso pubblico sui terreni oggetto di causa per dicatio ad patriam in favore della collettività dei cittadini di Patù.

A tal fine la sentenza di secondo grado qualificava la dicatio ad patriam come un modo di costituzione delle servitù di uso pubblico, caratterizzato dal comportamento del proprietario di un bene anche non intenzionalmente diretto alla costituzione del diritto di uso pubblico, che metteva volontariamente e con carattere di continuità, e non di precarietà, o per mera tolleranza, a disposizione della collettività quel bene, assoggettandolo al correlativo uso, per soddisfare un'esigenza comune ai membri della collettività uti cives, indipendentemente dai motivi del comportamento stesso, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo aveva animato. Riteneva quindi la Corte distrettuale, che l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata per un ragionevole lasso temporale potesse comportare l'assunzione da parte del bene di caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale, sia sulla base di una volontà espressa del proprietario di mettere a disposizione della collettività l'area, sia per comportamento concludente del medesimo.

La Corte d'Appello di Lecce desumeva la messa a disposizione dei cittadini di Patù e non dei soli fedeli, come invece ritenuto in primo grado, nel 1952, quanto al libero accesso al monumento "Centopietre" ed al sagrato della chiesa di (Omissis), da parte dell'allora proprietaria dei terreni in questione, De.Sa., su interessamento del parroco, dalla narrazione riportata dal Sindaco di Patù il 27.3.1968 nella lettera inviata alla Soprintendenza, con la quale aveva chiesto lumi sui diritti che l'ente pubblico poteva vantare sui terreni in questione, o sulle possibilità di procedere ad esproprio dei medesimi. Tale lettera aveva fatto seguito a quella dell'8.3.1968 inviata da De.Sa., tramite il figlio Sc.Lu., con la quale la De.Sa. aveva chiesto al parroco la rimozione del cancello, che rendeva impossibile il libero accesso ai terreni anche da parte dei proprietari, senza però formulare una vera e propria richiesta di rivendica dei terreni stessi. Inoltre, per oltre cinquant'anni il Comune di Patù aveva effettuato a sue spese interventi di manutenzione sui siti, il che escludeva che l'atteggiamento inerte serbato per così lungo tempo dai proprietari dei terreni oggetto di causa potesse ricondursi a mera tolleranza.

Avverso questa sentenza, Sc.Lu. ed Sc.An. hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a quattro motivi. Il Comune di Patù ha resistito con controricorso, mentre Sc.Ad. e Sc.Ma. sono rimaste intimate.

In prossimità dell'adunanza camerale del 20.5.2025, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Con ordinanza interlocutoria n. 14192/2025 è stata fissata udienza pubblica, rilevando il contrasto giurisprudenziale relativo alle modalità di costituzione di servitù di uso pubblico, o di altri diritti di uso pubblico, iscrivibili nella previsione dell'art. 825 cod. civ., per dicatio ad patriam, esistente tra pronunce che hanno ritenuto necessario per l'acquisto del diritto di uso pubblico il protrarsi ultraventennale dell'uso pubblico, e pronunce che hanno ritenuto superfluo l'accertamento dei requisiti dell'usucapione.

Nell'imminenza della pubblica udienza del 18.12.2025, la procura generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

I ricorrenti ed il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell'art. 360, primo comma, c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1158 cod. civ. e dei principi generali sulla dicatio ad patriam, laddove la Corte non ha rilevato che la dicatio ad patriam, che sarebbe un mero fatto giuridico e non un autonomo modo di costituzione delle servitù di uso pubblico, o degli altri diritti di uso pubblico, poteva determinare l'acquisto della servitù pubblica solo se il possesso della servitù di uso pubblico si fosse protratto almeno per venti anni, come richiesto per l'usucapione (vengono in tal senso richiamate Cass. n. 28632/2017; Cass. n. 6401/2005; Cass. n. 10722/2003; Cons. Stato n. 3316/2007).

Sottolineano i ricorrenti che l'impugnata sentenza ha considerato la nota del Sindaco di Patù del 30.12.2003, contenente il riconoscimento della proprietà dei terreni de quibus in capo a Sc.Lu., come atto interruttivo dell'usucapione della proprietà degli stessi da parte dell'ente pubblico, ma non rispetto all'acquisizione da parte dello stesso, quale rappresentante della cittadinanza di Patù, della servitù di uso pubblico, diversità di valutazione spiegabile coerentemente solo individuando nella dicatio ad patriam un modo di acquisto del diritto reale limitato autonomo rispetto all'usucapione, richiedente solo il protrarsi dell'uso pubblico per un tempo ragionevole, ma non necessariamente per venti anni, mentre in realtà le servitù prediali apparenti potrebbero essere acquisite a titolo originario solo per usucapione, o per destinazione del padre di famiglia.

2) Col secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell'art. 360, primo comma, c.p.c., i ricorrenti prospettano la violazione degli articoli 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., in quanto la Corte non ha considerato che la nota del 27.3.1968, redatta e sottoscritta dal sindaco di Patù su carta intestata al Comune, non poteva considerarsi come prova della sussistenza di una servitù pubblica, o di un diritto di uso pubblico a favore della cittadinanza del Comune di Patù, poiché proveniente dalla stessa parte che pretendeva di fondare su essa quei diritti, tanto più che Sc.Lu. ed Sc.An. Scupola, a pagina 3 della comparsa di costituzione del 25.11.2015, avevano specificamente contestato che fosse intervenuta la messa a disposizione della collettività dell'area posta tra il monumento Centopietre ed il sagrato della chiesa di (Omissis) di P.

3) Col terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell'art. 360, primo comma, c.p.c., i ricorrenti sostengono la violazione degli articoli 825, 841, e 1027 e seguenti cod. civ., poiché il diritto di uso pubblico, che i giudici di merito hanno ritenuto costituito per dicatio ad patriam, incompatibile secondo autorevole dottrina con la nozione di servitù, presupponente l'individuazione di un fondo dominante (nella specie inesistente) e di un fondo servente, poteva al più essere oggetto di acquisto per usucapione, esclusa nel caso di specie per intervenuta interruzione ricollegabile alla già menzionata nota del sindaco di Patù del 30.12.2003.

Aggiungono i ricorrenti la grave incertezza in ordine all'individuazione del diritto costituito dall'impugnata sentenza, parlandosi di servitù di uso pubblico sull'immobile denominato Centopietre e sull'area circostante di mq 284 circa (particelle (Omissis) e (Omissis) del foglio (Omissis)), ancorché, almeno relativamente al monumento Centopietre, la semplice visibilità non fosse sufficiente ad attestare l'uso pubblico del bene. Inoltre, proseguono i ricorrenti, era pacifico che il Comune di Patù non si fosse mai fatto carico di interventi manutentivi sul monumento, interventi che piuttosto avevano riguardato l'area circostante di mq 284, sulla quale la proprietaria aveva consentito a chiunque di entrare liberamente, posto che l'ente pubblico aveva intrapreso il giudizio di usucapione proprio per scongiurare il pericolo di crollo del monumento, che richiedeva l'urgente effettuazione di interventi di consolidamento e manutenzione straordinaria, sicché a tutto concedere l'uso pubblico poteva riguardare solo le aree inedificate delle particelle (Omissis) e (Omissis), ma non il monumento Centopietre, censito in catasto alla particella (Omissis).

4) Ritiene la Corte che i primi tre motivi del ricorso per la loro interconnessione debbano essere esaminati congiuntamente e che risultino fondati per quanto di ragione nei termini che seguono.

Occorre prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata dopo avere confermato il rigetto della domanda di usucapione delle particelle (Omissis) e (Omissis) del foglio (Omissis) del catasto del Comune di Patù proposta in via principale dall'ente pubblico quale ente esponenziale della locale cittadinanza, ha invece accolto la domanda subordinata di accertamento della costituzione per dicatio ad patriam della servitù di uso pubblico sulle suddette particelle a favore della collettività del Comune di Patù, ponendo a base della stessa la volontà che sarebbe stata manifestata nel 1952 dall'allora unica proprietaria dei terreni, De.Sa., nella nota a firma del Sindaco del Comune di Patù indirizzata alla Sovrintendenza su carta intestata all'ente pubblico datata 27.3.1968. Con tale nota, in risposta alla richiesta di rimozione del cancello di cui all'anzidetta lettera dell'8.3.1968, l'ente pubblico aveva chiesto lumi alla Sovrintendenza per sapere quali fossero i diritti che poteva vantare su quelle particelle e se le stesse fossero espropriabili.

Nella nota del 27.3.1968 il Sindaco di Patù aveva scritto che nel 1952 la signora De.Sa., proprietaria delle particelle in questione, aveva acconsentito "su interessamento del Parroco" dell'epoca a cedere bonariamente un pezzetto di suolo, sul quale sorgeva il monumento Centopietre, allo scopo di rendere libero l'accesso a tale monumento, nonché di dare spazio al sagrato della chiesa di San Giovanni Battista.

La sentenza impugnata ha ritenuto che da tale fonte di prova risultasse il comportamento chiaro ed inequivoco della proprietaria dei terreni, De.Sa., di metterli a disposizione continuativamente della collettività, assoggettandoli ad un uso indifferenziato da parte dei cittadini per soddisfare una loro esigenza comune, e non solo per soddisfare un'esigenza dei fedeli del Comune di Patù. Di tanto la Corte distrettuale ha trovato conferma nella lettera scritta da Sc.Lu. per conto della madre De.Sa. al Parroco di Patù l'8.3.1968, nella quale la predetta aveva chiesto solo la rimozione del cancello che aveva chiuso l'accesso a quei terreni senza però rivendicarne la proprietà, lasciando intendere il permanere dell'uso pubblico, e nel fatto che per oltre cinquant'anni il Comune di Patù avesse provveduto a sue spese a tutte le opere di sistemazione precedenti e successive dei siti di interesse pubblico per consentirne la fruizione da parte sia dei cittadini, che dei turisti.

La Corte d'Appello ha quindi ritenuto tali elementi indicativi del fatto che la De.Sa. ed i successivi proprietari avevano non solo tollerato l'uso pubblico, ma anche dato conferma, col loro contegno omissivo, della costituzione della servitù per dicatio ad patriam, senza che fosse necessario il protrarsi dell'uso pubblico per oltre venti anni, come invece richiesto per l'usucapione.

Il ragionamento della Corte distrettuale risulta anzitutto viziato dalla violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ.

Va premesso che la menzione nel motivo della violazione dell'art. 115 c.p.c., anziché dell'art. 116 c.p.c., deve ritenersi frutto di un mero lapsus calami, chiaro essendo in base alle argomentazioni spese il contenuto oggettivo della censura, mossa in quanto si assume che il giudice di merito abbia valutato la nota sindacale in questione secondo prudente apprezzamento, violando il principio giurisprudenziale consolidato che esclude che una dichiarazione stragiudiziale della parte in assenza di contraddittorio possa avere valore probatorio a favore della stessa, come emergente dalla motivazione di Cass. 20.12.2017 n. 26965, che individua le censure rientranti nel perimetro della violazione dell'art. 116 c.p.c., ed anche più recentemente dalla sentenza n. 20867 del 30.9.2020 delle sezioni unite di questa Corte. Le violazioni degli articoli 116 c.p.c. e 2697 cod. civ. riguardano il punto di partenza del ragionamento della Corte distrettuale relativo alla domanda subordinata accolta, concernente la prova di un comportamento chiaro ed inequivoco della proprietaria dei terreni, De.Sa., nel 1952, di metterli a disposizione continuativamente della collettività, assoggettandoli ad un uso indifferenziato da parte dei cittadini per soddisfare una loro esigenza comune, prova che è stata ricavata a favore del Comune di Patù, ente esponenziale della cittadinanza locale, dalla narrazione contenuta in una lettera alla Sovrintendenza dello stesso Sindaco di Patù su carta intestata all'ente pubblico del 27.3.1968.

Tale lettera, però, non poteva avere, data la sua provenienza di parte, alcun valore probatorio a favore dello stesso Comune di Patù.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, trattandosi di un documento non confessorio formatosi in assenza di contraddittorio, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza (Cass. ord. 27.4.2016 n. 8290; Cass. 28.1.2004 n. 1562; Cass. ord. 24.7.2000 n. 9685; Cass. 23.6.1997 n. 5573).

Nella specie i ricorrenti hanno dedotto di avere contestato nella comparsa di costituzione del 25.11.2015 che vi fosse stata la messa a disposizione dell'uso pubblico dell'area posta tra il monumento Centopietre ed il sagrato della Chiesa di (Omissis) di P.

Cade quindi, per la fondatezza del secondo motivo, la prova utilizzata dalla Corte distrettuale per costruire la fattispecie della costituzione per dicatio ad patriam della servitù di uso pubblico sulle particelle (Omissis) e (Omissis) del foglio (Omissis) del catasto del Comune di Patù a favore della collettività di Patù.

Dovendosi procedere in sede di rinvio ad una rivalutazione dell'intero materiale istruttorio per addivenire ad una corretta pronuncia sulla domanda subordinata del Comune di Patù di accertamento della costituzione per dicatio ad patriam della servitù di uso pubblico, o di altro diritto di uso pubblico, si rende comunque necessario esaminare anche il primo motivo di ricorso, inerente alla dicatio ad patriam.

Secondo la sentenza delle sezioni unite di questa Corte del 3.2.1988 n. 1072 la dicatio ad patriam costituisce un modo di acquisto delle servitù di uso pubblico, alle quali sono assimilabili i diritti di uso pubblico di cui all'art. 825 cod. civ., che dalle prime differiscono per la mancanza del rapporto funzionale tra fondo dominante e servente tipico delle servitù prediali pubbliche, alle quali sono invece accomunate dalla destinazione del diritto al soddisfacimento di un interesse pubblico, modo di acquisto da ritenersi autonomo rispetto alla convenzione, al provvedimento amministrativo di natura ablativa, all'atto di ultima volontà, o al protrarsi dell'uso da tempo immemorabile, o all'usucapione.

Secondo la stessa pronuncia ed un uniforme indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte, la dicatio ad patriam consiste non già in una manifestazione di volontà del privato titolare del cosiddetto fondo servente che si collochi sul piano negoziale, bensì nel mero atto giuridico di mettere volontariamente, con carattere di continuità e non di precarietà o di tolleranza, una cosa propria - oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di un'esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini (di qui l'assimilabilità ai beni demaniali sotto il profilo dell'inalienabilità e dell'imprescrittibilità secondo Cass. 19.10.2021 n. 28869) - a disposizione del pubblico, assoggettandola quindi all'uso pubblico.

Sempre secondo la pronuncia in questione, a dar vita alla servitù di uso pubblico basta, oltre che l'effettivo inizio di tale uso, un comportamento concludente del proprietario del bene, che non possa, cioè, essere interpretato se non come intenzione di porre il bene stesso a disposizione della collettività. Tale comportamento può essere sia attivo, sia omissivo, ma nella prima ipotesi, la messa a disposizione del bene precede il concreto esercizio dell'uso consentito, che rende irrevocabile la "dicatio", mentre nella seconda ipotesi, si realizza dapprima il concreto esercizio dell'uso e, successivamente, interviene il comportamento omissivo del soggetto che, pur potendo agire per farlo cessare, attraverso "facta concludentia" dimostra invece di consentire all'uso che, inizialmente illegittimo, diviene, per ciò solo, legittimo.

Nel panorama delle sentenze di questa Corte e del Consiglio di Stato, che dopo il menzionato arresto delle sezioni unite si sono pronunciate in tema, si è potuta riscontrare una dicotomia di orientamenti.

Alcune pronunce hanno ritenuto necessario, per l'insorgenza del diritto di uso pubblico sul bene privato, il protrarsi dell'uso pubblico per oltre venti anni, come previsto per l'usucapione dei diritti reali immobiliari dall'art. 1158 cod. civ., al fine di escludere che quell'uso pubblico sia semplicemente tollerato dal privato proprietario del fondo sul quale viene esercitato (vedi in tal senso in particolare Cass. 29.11.2017 n. 28632; Cass. 22.3.2012 n. n. 4597; Cass. 24.3.2005 n. 6401; Cons. Stato 21.6.2007 n. 3316). Altre sentenze hanno, invece, ritenuto sufficiente la messa a disposizione del fondo di proprietà privata per l'esercizio dell'uso pubblico con continuità, senza richiedere la decorrenza del termine ventennale proprio del diverso modo di acquisto dell'usucapione (vedi in tal senso in particolare Cass. 16.3.2012 n. 4207; Cass. 13.2.2006 n. 3075; Cass. 21.5.2001 n. 6924; Cass. 19.9.1995 n. 9903; Cons. Stato 21.8.2020 n. 5161).

Ritiene la Corte che dall'esame delle fattispecie definite con le menzionate sentenze risulti la mera apparenza del sopra indicato contrasto, in realtà riconducibile all'esistenza o meno, prima dell'inizio dell'esercizio dell'uso pubblico di una condotta del privato proprietario del fondo, attiva, od omissiva, che manifesti in modo inequivoco l'intenzione di porre il bene stesso a disposizione della collettività in modo continuativo. Quando la volontà di vincolare il bene privato all'uso pubblico si manifesti espressamente, o per comportamento concludente, in modo inequivoco e non a titolo precario ed occasionale, prima dell'esercizio dell'uso pubblico, e sempre che il bene privato si presenti come oggettivamente idoneo al soddisfacimento, in astratto, di un'esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini rendendolo assimilabile ad un bene demaniale, il diritto di uso pubblico si costituisce direttamente per dicatio ad patriam, con la messa a disposizione volontaria, inequivoca e continuativa, del bene privato seguita dall'effettivo esercizio dell'uso pubblico, senza bisogno del decorso di un possesso ultraventennale, che sarebbe necessario per acquistare il diritto per usucapione. Quando, invece, e ciò vale soprattutto in ipotesi di condotte meramente omissive, difetti un'iniziale manifestazione inequivoca di volontà del proprietario privato del fondo di metterlo a disposizione continuativamente della collettività anteriore all'esercizio dell'uso pubblico, e si abbia una mera assenza di reazione del privato a tale precedente esercizio, affinché possa ritenersi insorto il diritto di uso pubblico è necessario che il possesso di esso da parte della collettività dei cives si protragga continuativamente per oltre venti anni senza essere contrastato da condotte contrarie, come richiesto per l'usucapione.

In tale seconda ipotesi, pertanto, si parla di dicatio ad patriam in senso improprio, in quanto manca l'atto giuridico iniziale della messa a disposizione dell'interesse pubblico della collettività volontaria e continuativa di un fondo privato avente in astratto caratteristiche analoghe ad un bene demaniale, che caratterizza la dicatio ad patriam in senso proprio. La volontà inequivocamente manifestata dal proprietario del fondo con la sua condotta attiva, od omissiva, permette di ritenere immediatamente ed autonomamente acquisito il diritto di uso pubblico, prescindendo dal requisito del possesso ultraventennale, occorrente per l'usucapione.

Questa ricostruzione è conforme alle origini dell'istituto, che affonda le sue radici addirittura nel Digesto, nel quale però la dicatio ad patriam era riferita ai beni mobili (tipicamente statue di personaggi insigni, o di divinità) che alcuni proprietari privati collocavano in luoghi pubblici a proprie spese per destinarli alla venerazione, o al culto della collettività dei cives, e che in ragione di tale vincolo di scopo, pur restando di proprietà privata, subivano, a tutela dell'interesse della collettività, delle limitazioni quanto, in particolare, alle facoltà di rimozione o di spostamento ad opera del privato proprietario.

Con l'evoluzione maturata nella giurisprudenza di questa Corte a partire dalla metà dell'800 la dicatio ad patriam è stata estesa alle servitù ed ai diritti di uso pubblico su beni immobili, ma ha mantenuto l'elemento distintivo della manifestazione inequivoca della volontà del privato di mettere a disposizione il bene di sua proprietà dell'interesse della collettività dei cives e dell'oggettiva destinabilità in astratto del bene, per le sue caratteristiche, ad un fine pubblico, analogamente a quanto accade per i beni demaniali.

Il giudice di rinvio dovrà quindi procedere ad una rivalutazione della domanda subordinata del Comune di Patù, tenendo conto del principio di diritto sopra espresso, e del fatto che il monumento megalitico e la relativa area contesa devono essere considerati unitariamente, quale oggetto della medesima domanda di accertamento dell'uso pubblico.

In relazione, poi, alla censura di cui al terzo motivo, il giudice di rinvio dovrà, altresì, tener conto che per la costituzione delle servitù prediali pubbliche occorre che sussista un rapporto funzionale tra fondo dominante rientrante tra i beni demaniali e fondo servente, come nelle servitù prediali, mentre per i diritti di uso pubblico ex art. 825 cod. civ. è alternativamente consentita la costituzione per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni demaniali senza il suindicato rapporto funzionale.

4) Col quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell'art. 360, primo comma, c.p.c., i ricorrenti sostengono la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115, comma 2, c.p.c., avendo la Corte distrettuale equiparato la comunità dei fedeli alla cittadinanza di Patù in base all'asserito fatto notorio della "sostanziale sovrapponibilità nella cultura contadina agli inizi degli anni 50 fra la comunità dei fedeli e la comunità dei cittadini" e sul fatto notorio che nel paese di Patù esisteva all'epoca un'unica parrocchia e che nel 1950 gli abitanti del Comune erano solo 1400, pur trattandosi di dati non risultanti da alcun atto di causa e non inquadrabili nella nozione di fatto notorio, che andava inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile e da giustificare la deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio.

Il quarto motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, avendo ad oggetto l'utilizzo del fatto notorio nel ragionamento seguito dalla Corte distrettuale per estendere il riconoscimento dei diritti dalla comunità dei fedeli a quella dei cittadini di Patù, sul presupposto dell'esistenza del valore probatorio a favore dell'ente pubblico della nota del 27.3.1968 del Sindaco di Patù alla Sovrintendenza, che invece doveva essere negato.

Per le spese processuali del giudizio di legittimità provvederà il giudice di rinvio in base all'esito finale della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi per quanto di ragione, assorbito il quarto motivo, cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2026.

Giudizio di appello e forma per la riproposizione di domande ed eccezioni non accolte in primo gradoLa sentenza ribadisc...
25/06/2026

Giudizio di appello e forma per la riproposizione di domande ed eccezioni non accolte in primo grado

La sentenza ribadisce che, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 del cpc deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Presidente FALASCHI Milena
Relatore VARRONE Luca

ha pronunciato la seguente
Ordinanza n. 563 dep. il 9 gennaio 2026

FATTI DI CAUSA

1. St.Mi. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucera, il Condominio 4.LO. chiedendo disporsi l'annullamento e/o la nullità della delibera dell'assemblea condominiale tenutasi in data 07.01.2010, per essergli stata consegnata, la relativa convocazione, solo in data 11 gennaio 2020 quando l'assemblea si era già svolta, sollevava, inoltre, motivi di impugnazione nel merito della deliberazione condominiale.

2. Il Condominio nel costituirsi in giudizio contestava l'assunto della St.Mi., evidenziando che la convocazione de quo era stata spedita con raccomandata a/r in data 30.12.2009 e, cioè, prima del termine minimo di cinque giorni, fissato dalla legge; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, per la sua infondatezza.

3. Il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Lucera, accoglieva la domanda ed annullava la deliberazione impugnata, dichiarava assorbite le questioni di merito e condannava il condominio convenuto al risarcimento del danno di Euro 1500 per lite temeraria.

4. Il Condominio 4.LO. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. St.Mi. resisteva al gravame.

6. La Corte d'Appello di Bari accoglieva l'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la richiesta di annullamento della deliberazione condominiale del 07/01/2010.

Il Tribunale aveva ritenuto applicabile per la convocazione del condomino la disciplina della notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 20/11/1982, n. 890 (v. in particolare art. 8), anziché le disposizioni del codice civile in tema di notifica degli atti unilaterali recettizi (art. 1335 c.c.).

Secondo la Corte d'Appello il Tribunale aveva erroneamente applicato la disciplina dell'art. 8, commi 4° e 6°, della L. n. 890/1982, in materia di notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta.

Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di atto recettizio doveva applicarsi ex art. 1335 c.c. la presunzione di conoscenza in caso di arrivo del piego raccomandato presso il domicilio del destinatario e, di conseguenza, nella specie la presunzione di conoscenza della data fissata per l'assemblea condominiale.

Tale momento doveva ritenersi sussistente alla data del 31/12/2009, giorno in cui il portalettere aveva effettuato la prima consegna del piego raccomandato e aveva lasciato l'avviso di mancata consegna nella cassetta. Di conseguenza spettava al mittente l'onere della prova dell'avvenuto recapito del piego raccomandato all'indirizzo del destinatario, onere pienamente assolto dal Condominio, mentre era a carico del destinatario la prova dell'impossibilità di aver acquisito, in concreto, l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà, prova non fornita.

A seguito dell'accoglimento dell'appello non potevano esaminarsi le questioni di merito avverso la delibera condominiale poste dallo St.Mi. in quanto non riproposte nel giudizio di appello essendosi egli limitato a reiterare le doglianze ulteriori formulate con l'atto di citazione da intendersi trascritte e formulate nuovamente.

L'appellato aveva l'onere di riproporre le questioni assorbite, come stabilito dalle sezioni unite, e non poteva limitarsi a richiamare per relationem il proprio libello introduttivo a ciò ostando l'articolo 346 c.p.c.

7. St.Mi. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla scorta di sette motivi di ricorso.

8. Il Condominio 4.LO. ha resistito con controricorso.

9. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c.

Nelle conclusioni del libello di secondo grado la richiesta di riforma si limitava al rigetto della domanda di primo grado dunque era sceso il giudicato con riferimento alla responsabilità aggravata atteso che la citata condanna non faceva parte delle domande dell'atto dell'appellante.

1.2 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice dell'appello, una volta accolto il gravame, deve rivedere la statuizione sulle spese dell'intero giudizio comprese quelle per responsabilità aggravata per abuso del processo ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Deve ribadirsi in proposito che in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 33412 del 19/12/2024 - Rv. 673210 - 01).

Il fatto che la condanna non fosse ricompresa nella domanda dello St.Mi. e che sia stata disposta di ufficio dal Giudice non assume alcuna rilevanza. Infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. Sez. 6, 18/05/2021, n. 13356, Rv. 661563 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di ius postulandi in appello, punto decisivo della controversia che determinava il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per decorso del termine per impugnare.

Lo St.Mi., in rito ed in via del tutto preliminare e pregiudiziale aveva eccepito la nullità dell'atto di appello per carenza dello ius postulandi in capo al difensore Ruggero Bonghi in quanto a seguito dell'annullamento della delibera del 7 gennaio 2010 con il quale Saracino era stato nominato amministratore pro tempore del condominio, questi non poteva conferire la procura al predetto difensore attesa l'esecutività della sentenza impugnata mai sospesa oltre che per l'evidente conflitto di interessi che imponeva quantomeno un'apposita delibera autorizzativa.

2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Deve ribadirsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile. (Cass. Sez. 2, 26/03/2009, n. 7369, Rv. 607307 - 01)

Di conseguenza, la sentenza di primo grado non poteva incidere sugli effetti della delibera nella parte in cui aveva nominato l'amministratore che pertanto continuava ad esercitare legittimamente i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari. In altri termini, nella specie, l'amministratore di condominio, pur se nominato con delibera dichiarata illegittima con sentenza in primo grado, poteva validamente conferire procura al difensore al fine di proporre appello avverso la medesima sentenza.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione dell'articolo 342 c.p.c. nella versione modificata dal D.L. n. 83 del 2012 convertito in L.n. 134 del 2012 e dell'articolo 112 c.p.c. in quanto la Corte di appello non ha deciso sulla forma vincolata nell'atto di appello posto che andava dichiarato improcedibile.

L'appello secondo parte ricorrente era inammissibile perché non rispettoso dei requisiti minimi imposti dall'art. 342 c.p.c.

Infatti, l'atto d'appello non conteneva alcuna specifica denuncia in ordine alla ricostruzione del fatto ovvero ad individuate violazioni. Dalla lettura dell'atto d'appello emergevano solo mere doglianze del tutto generiche senza offrire alcun elemento di supporto utile a dimostrare la fondatezza degli apparenti motivi posti a sostegno dell'impugnazione.

3.1 Il terzo motivo è inammissibile.

La censura difetta di specificità. Infatti, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art, 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Sez. 1, Ord. n. 29495 del 2020).

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza". (Cass. Sez. L., 04/02/2022, n. 3612, Rv. 663837 - 01)

Inoltre, deve richiamarsi l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27199 del 2017 secondo cui Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Si legge nella citata pronuncia che ciò che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c. in relazione al combinato disposto degli articoli 1136, sesto comma, c.c. e 66 terzo comma disp. att. c.c.

La sentenza sarebbe carente degli elementi essenziali previsti dalle norme citate rubrica mancando le conclusioni delle parti e la concisa esposizione dei fatti.

4.1 Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014); - nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la motivazione della Corte d'Appello contiene una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per errata ricostruzione dei fatti controversi, e conseguente omessa pronuncia su tutta la domanda ovvero su fatti decisivi della controversia; violazione e falsa applicazione degli artt. 346 cpc, e 118 disp. att. c.p.c. per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, 1 co. nn. 3, 4 e 5 c.p.c., nel senso della presunta mancata riproposizione in appello delle domande assorbite.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, il ricorrente avrebbe riproposto in modo specifico, con la comparsa di costituzione e risposta in appello tempestivamente e ritualmente depositata, ogni domanda, eccezione e deduzione formulate già in primo grado e rimaste assorbite con la sentenza del Tribunale di Lucera. Il ricorrente richiama le pag. 1 e 2, dell'atto di costituzione in appello laddove non si è limitato alla riproposizione delle istanze istruttorie e conclusioni, ma ha ricostruito in fatto e diritto le vicende, riformulando le domande nel merito, chiedendone espressamente, in subordine, l'accoglimento.

Le questioni di merito concernenti la validità dell'assemblea sarebbero state debitamente riformulate e riproposte in appello, oltreché ampiamente motivate e riepilogate sia in fatto che in diritto nel corpo dell'atto della comparsa di costituzione e risposta in appello. La Corte avrebbe letto evidentemente solo le conclusioni di cui all'ultima pagina della comparsa, (pag. n. 16) che a propria volta richiama le motivazioni stese e spiegate nella sua parte narrativa e motiva non potendo di certo nelle conclusioni ritrascrivere lo stesso atto.

Il ricorrente in primo grado aveva chiesto di dichiarare la deliberazione assembleare impugnata priva degli allegati illegittima inesistente o nulla per aver deliberato sul punto non posto all'ordine del giorno. Tale censura è stata riproposta in sede di appello nell'atto di comparsa di costituzione e risposta alle pagine 2, 3 e ss. nella parte motiva, riepilogativa e propositiva dei fatti.

Pertanto, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 346 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. l'omessa pronuncia su tutta la domanda ovvero su fatti decisivi della controversia, ex art. 112 c.p.c.; la mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.; la fittizia ed omessa motivazione della decisione sulle domande di merito riproposte ritualmente in secondo grado dell'appellato ed assorbite nella sentenza di primo grado dal momento che la Corte su di esse non si è pronunciata.

5.1 Il quinto motivo di ricorso è fondato.

In effetti la Corte d'Appello ha ritenuto non validamente riproposte in appello ex art. 346 c.p.c. le domande di invalidità della deliberazione assembleare impugnata perché priva degli allegati e per aver deliberato sul punto non posto all'ordine del giorno.

Rileva il Collegio che, trattandosi di un error in procedendo, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, in quanto il vizio dedotto richiama un fatto processuale, qual è il difetto di attività del giudice, che refluisce nella nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6, 12/03/2018, n. 5971, Rv. 647366 - 01).

Dalla lettura dell'atto di appello, trova conferma il fatto che il ricorrente aveva riportato le sue doglianze anche in relazione ai vizi sopra indicati nella sua comparsa di risposta in appello e nelle conclusioni di tale atto aveva fatto un rimando alle domande formulate nell'atto di citazione. In sostanza, deve ritenersi violato l'art. 346 c.p.c. perché quanto riportato nella comparsa di costituzione in appello era idoneo a dare sufficiente specificità alle conclusioni ivi formulate,

In altri termini, dalla lettura complessiva dell'atto di costituzione in appello emerge che l'odierno ricorrente aveva ivi riproposto quanto chiesto in primo grado ovvero di dichiarare la deliberazione assembleare impugnata illegittima, inesistente o nulla perché priva degli allegati e per aver deliberato sul punto non posto all'ordine del giorno (vedi pagine 2, 3 e ss. dell'atto).

Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma con la quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice. (Cass. Sez. 6, 15/10/2020, n. 22311, Rv. 659416 - 01)

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1136, 1335 c.c. e disp. att. art. 66 c.c. ai sensi dell'art. 360, 1 co., nn. 3, 4 e 5 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra la parti; nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, 1 co., n. 5, c.p.c.

Il ricorrente afferma di aver contestato, sin dagli atti del primo grado, che il postino ebbe a tentare il recapito della raccomandata n. 71029 000 000 0 18890 nei giorni del 31/12/2009 e del 04/01/2010, e di aver altresì contestato che sia stato mai rilasciato il c.d. "avviso di giacenza", ovvero c.d. "Mod. 26" da parte del postino, negandolo specificatamente e fermamente sia in primo che in secondo grado, deducendolo come motivo di nullità,

Il Condominio non ha mai prodotto, pur dovendo e potendo, agli atti del giudizio di primo grado e successivo, il c.d. "avviso di giacenza", che, qualora fosse esistito avrebbe dovuto essere consegnato allo Sportello postale ai fini del ritiro della raccomandata, unitamente alla delega preimpostata sui relativi modelli.

Dunque, il condominio non avrebbe mai assolto all'onere della relativa prova che su di esso, in tal modo, incombeva, nonostante poi abbia falsamente dichiarato nell'atto di appello alla pag. n. 8 ultimo rigo testualmente che "in forza della documentazione prodotta, da cui risulta sia la spedizione sia la consegna dell'avviso di mancato recapito" inducendo la Corte di Appello nell'errore su di un fatto non risultante dagli atti e documenti di causa.

Affinché potesse operare la presunzione di cui all'art. 1335 c.c. il Condominio avrebbe dovuto dare la prova della consegna dell'avviso di Giacenza e la sua data certa. Prova che il Condominio non ha mai fornito visto che le sue ipotesi presuntive si basavano sul solo fatto della spedizione in data anteriore ai 5 giorni prima dell'adunanza.

Secondo parte ricorrente il "rilascio dell'avviso di Giacenza" una volta contestato specificatamente e documentalmente, come accaduto nel caso di specie, deve essere provato. Il Condominio avrebbe dovuto produrlo tempestivamente e ritualmente in giudizio al fine di assolvere all'onere probatorio posto a suo carico, estraendone copia dall'Ufficio Postale.

6.1 Il sesto motivo di ricorso è infondato.

La Corte d'Appello correttamente ha affermato che deve applicarsi l'art. 1135 c.c. e non la disciplina della notifica degli atti giudiziali, sicchè quando il piego arriva al domicilio del destinatario si presume da questi conosciuto. Nel caso di specie tale momento deve ritenersi sussistente alla data del 31/12/2009, giorno in cui il portalettere tentò di effettuare la prima consegna del piego raccomandato e lasciò l'avviso di mancata consegna nella cassetta. Di conseguenza spettava al mittente l'onere della prova dell'avvenuto recapito del piego raccomandato all'indirizzo del destinatario, onere pienamente assolto dal Condominio, mentre era a carico del destinatario la prova dell'impossibilità di aver acquisito, in concreto, l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà, prova non fornita.

La sentenza è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro. (Cass. Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396, Rv. 645578 - 01)

In altri termini, ex art. 1335 cod. civ., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio (sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell'art. 1335 cod. civ. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Il Condominio ha dunque adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico e la prova della mancata apposizione dell'avviso di giacenza era a carico del ricorrente.

7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dell'art. 360, 1 co., nn. 3, 4 e 5 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra la parti, ex art. 360, 1 co., n. 5, c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, 1 co., n. 5, c.p.c.

La Corte avrebbe omesso ogni motivazione sul punto della lite temeraria che non avrebbe alcun collegamento con l'accoglimento da parte del primo giudice della domanda attorea. La condanna sarebbe derivata dal comportamento processuale defaticante, gratuito e sleale del Condominio che in tutti gli atti e verbali di causa ha insistito nel riproporre questioni di rito già risolte e comunque irrilevanti. La Corte d'Appello, pertanto, pur riformando, seppur discutibilmente, la sentenza di primo grado su di un punto apparentemente di diritto, non avrebbe dovuto annullare la condanna per lite temeraria solo ed unicamente quale conseguenza dell'accoglimento del gravame, ma avrebbe dovuto motivare le ragioni di tale eventuale annullamento, sulla scorta di ampia disamina dei motivi per cui il giudice di prime cure avrebbe eventualmente errato nel ritenere che il comportamento processuale del condominio ha integrato "abuso del processo", per aver riproposto questioni preliminari, ampiamente superate e totalmente irrilevanti, sintomatiche di una resistenza processuale contraria a buona fede o, comunque, improntata a colpa grave.

7.1 Il motivo in esame è sostanzialmente ripetitivo del primo motivo e ne segue la medesima sorte per le ragioni ivi espresse.

8. La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso rigetta i restanti cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione in relazione al motivo accolto. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione in relazione al motivo accolto e anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma l'1 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2026.

Indirizzo

Via Dardanelli 37
Rome
00195

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Campanelli pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Campanelli:

Scelte rapide

Condividi