27/05/2026
Nel diritto di famiglia non esistono automatismi.
Un minore può manifestare il rifiuto di frequentare uno dei due genitori, ma il Tribunale dovrà verificare con attenzione che quella volontà sia realmente libera, consapevole e non influenzata dall’altro genitore.
Per questo motivo il giudice può disporre:
– ascolto del minore;
– consulenze psicologiche;
– percorsi di sostegno familiare;
– interventi per recuperare il rapporto genitore-figlio.
Solo quando il rifiuto appare autentico, stabile e coerente con il benessere del minore, il Tribunale può prendere atto dell’impossibilità della frequentazione.
Un principio, però, resta fermo:
nessuno può imporre con la forza un legame affettivo.
Ogni vicenda familiare richiede equilibrio, sensibilità e una valutazione concreta dell’interesse del figlio.
tribunale avvocatodifamiglia bigenitorialità