Studio Legale Giuseppe de Simone & Partners

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Tribunale di Benevento. Mutuo. Opposizione all'esecuzione. Ammissione CTU e quesiti.Coltivata la fase di merito dell'int...
30/07/2026

Tribunale di Benevento. Mutuo. Opposizione all'esecuzione. Ammissione CTU e quesiti.
Coltivata la fase di merito dell'interposta opposizione, il Tribunale ammette consulenza tecnica, formulando quesiti specifici, meritevoli di condivisione.
Il CTU dovrà, in particolare:
1) verificare se, applicando i criteri contrattuali, sia possibile determinare univocamente il tasso di interesse e l'importo delle rate per ciascun periodo, considerando Euribor, spread e criteri temporali.
2) accertare se tassi, rate e condizioni economiche applicate dalla banca corrispondano a quelle contrattuali, indicando eventuali difformità;
3)verificare se l'importo della rata è coerente con il tasso e le condizioni previste dal contratto e se le conclusioni della consulenza di parte opponente sono corrette, evidenziando eventuali errori;
4) accertare il criterio matematico-finanziario usato per il piano di ammortamento, illustrando le formule e verificando la corrispondenza con il contratto;
5) verificare se gli interessi sono stati calcolati solo sul capitale residuo o anche su interessi precedenti, specificando le modalità di calcolo;
6)determinare il TEG alla data di stipula secondo i criteri tecnici applicabili, indicando le voci considerate ed escluse;
7) individuare il tasso soglia usura vigente alla stipula e confrontarlo con il TEG, verificando eventuali superamentu;
8)individuare i valori Euribor effettivamente utilizzati dalla banca, in particolare tra il 30 settembre 2005 e il 30 maggio 2008;
9) indicare per ciascun periodo il valore Euribor, lo spread, il tasso complessivo e l'importo degli interessi addebitati;
10) analizzare i conteggi e le conclusioni della consulenza tecnica di parte opponente e le contestazioni della banca, indicando eventuali errori e relazionando sulle argomentazioni delle parti.
Ringrazio, per il prezioso lavoro, il mio CTP, dr. Livio De Miranda, con cui condivido questo significativo risultato.

TRIBUNALE DI ROMA. CONTO CORRENTE. ANATOCISMO ANTE 31 GENNAIO 2013. RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO ED INTEGRAZIONE CTU...
22/06/2026

TRIBUNALE DI ROMA. CONTO CORRENTE. ANATOCISMO ANTE 31 GENNAIO 2013. RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO ED INTEGRAZIONE CTU.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, introitata la vertenza per la decisione, accoglie la nostra istanza di rimessione sul ruolo e di integrazione della CTU, applicando l'ormai consolidato orientamento della Cassazione relativo alla capitalizzazione trimestrale nei rapporti di conto corrente sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000.
Il Collegio ha stabilito che il CTU dovrà:
1) chiarire se risulti in atti una pattuizione del regime di capitalizazione in condizione di reciprocità, anche con riguardo alla periodicità, che sia stata stipulata per iscritto successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000;
2) in ogni caso, formulare un'ipotesi alternativa di ricalcolo, provvedendo ad espungere la capitalizzazione applicata dalla Banca anche per tutto il periodo antecedente il 31 dicembre 2013.

CORTE DI APPELLO DI ROMA. CONTO CORRENTE. FIDO DI FATTO. USURA. RESPINTO APPELLO PRINCIPALE DELLA BANCA.In primo grado, ...
29/04/2026

CORTE DI APPELLO DI ROMA. CONTO CORRENTE. FIDO DI FATTO. USURA. RESPINTO APPELLO PRINCIPALE DELLA BANCA.
In primo grado, il Tribunale di Vierbo, previo espletamento di CTU, riconosce che il rapporto di c/c controverso presenta un TEG, alla stipula, eccedente il tasso soglia di riferimento e ridetermina il saldo da - 29.854,31, a debito del correntista, a + 6.721,49, a credito di quest'ultimo.
La banca propone appello, chiedendo, in via principale, di riconoscere l'inesistenza di usura e la legittimità del proprio saldo, deducendo l’erroneità del tasso soglia utilizzato dal CTU e recepito dal Tribunale per l’accertamento dell’usura pattizia, in quanto il conto non sarebbe stato collegato ad alcun affidamento, almeno fino al giorno in cui (molti anni dopo) era stato sottoscritto il contratto di apertura di credito.
La Corte di Appello ha ritenuto infondato tale motivo, respingendo, sul punto, il gravame e statuendo i seguenti, fondamentali, principi:
1) il correntista (e non la banca) può provare anche per facta concludentia l’esistenza del fido di fatto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.6.2022, n. 19844; Cass. civ., Sez. I, ord. 29.1.2019, n. 2463);
2) il contratto di apertura di credito non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, anche in quanto le nullità in materia bancaria sono “di protezione” e possono essere fatte valere solo dal cliente (art. 127 co. 2, T.U.B.);
3) nella fattispecie, la sussistenza del c.d. fido di fatto si ricava dalla circostanza che il conto presenta, sin dall’inizio, un saldo debitore sempre superiore ad euro 5.164,57, a dimostrazione che la Banca ha concesso l’utilizzo di una apertura di credito su tale conto;
4) non si può parlare di uno “sconfinamento” meramente episodico, laddove, come nel caso di specie, risulti, dagli estratti conto, sia l’entità del saldo a debito (che è stato per tredici anni almeno di € 20.000,00, con punte di oltre € 40.000,00), sia la presenza, ab origine, di una voce per “commissioni di massimo scoperto”, oltre alla differenziazione dei tassi applicati e delle cms, peraltro regolarmente addebitate.

29/04/2026

CORTE DI APPELLO DI ROMA. CONTO CORRENTE. FIDO DI FATTO. USURA. RESPINTO APPELLO PRINCIPALE DELLA BANCA.
In primo grado, il Tribunale di Vierbo, previo espletamento di CTU, riconosce che il rapporto di c/c controverso presenta un TEG, alla stipula, eccedente il tasso soglia di riferimento e ridetermina il saldo da - 29.854,31, a debito del correntista, a + 6.721,49, a credito di quest'ultimo.
La banca propone appello, chiedendo, in via principale, di riconoscere l'inesistenza di usura e la legittimità del proprio saldo, deducendo l’erroneità del tasso soglia utilizzato dal CTU e recepito dal Tribunale per l’accertamento dell’usura pattizia, in quanto il conto non sarebbe stato collegato ad alcun affidamento, almeno fino al giorno in cui (molti anni dopo) era stato sottoscritto il contratto di apertura di credito.
La Corte di Appello, con sentenza n. 3552 pubblicata in data odierna, ha ritenuto infondato tale motivo, respingendo, sul punto, il gravame e statuendo i seguenti, fondamentali, principi:
1) il correntista (e non la banca) può provare anche per facta concludentia l’esistenza del fido di fatto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.6.2022, n. 19844; Cass. civ., Sez. I, ord. 29.1.2019, n. 2463);
2) il contratto di apertura di credito non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, anche in quanto le nullità in materia bancaria sono “di protezione” e possono essere fatte valere solo dal cliente (art. 127 co. 2, T.U.B.);
3) nella fattispecie, la sussistenza del c.d. fido di fatto si ricava dalla circostanza che il conto presenta, sin dall’inizio, un saldo debitore sempre superiore ad euro 5.164,57, a dimostrazione che la Banca ha concesso l’utilizzo di una apertura di credito su tale conto;
4) non si può parlare di uno “sconfinamento” meramente episodico, laddove, come nel caso di specie, risulti, dagli estratti conto, sia l’entità del saldo a debito (che è stato per tredici anni almeno di € 20.000,00, con punte di oltre € 40.000,00), sia la presenza, ab origine, di una voce per “commissioni di massimo scoperto”, oltre alla differenziazione dei tassi applicati e delle cms, peraltro regolarmente addebitate.

CORTE DI APPELLO DI ROMA: CONTI CORRENTI. SOSPESA EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, RECANTE CONDANNA AL...
22/04/2026

CORTE DI APPELLO DI ROMA: CONTI CORRENTI. SOSPESA EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, RECANTE CONDANNA AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI EURO 2.226.459,67, OLTRE INTERESSI.
La Corte di Appello di Roma accoglie, integralmente, l'istanza di sospensione proposta dal correntista, nostro cliente, statuendo che:
1) sussiste il periculum in mora, essendo concreto il rischio di non poter recuperare le somme pagate, considerato che i crediti relativi a ciascuna operazione di cessione costituiscono patrimonio separato da quello della società e che non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto del crediti stessi;
2) nella fattispecie, il pagamento comporterebbe una grave difficoltà del recupero delle somme;
3) allo stato, l'impugnazione appare manifestamente fondata con riferimento ad alcuni profili della CTU;
4) è fondata la doglianza secondo cui occorre escludere la capitalizzazione degli interessi nei casi in cui il contratto non indichi il tasso annuo effettivo;
5) è fondata la doglianza secondo cui occorre escludere la capitalizzazione degli interessi in presenza di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, in quanto non soddisfacente la condizione posta dall'art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000.

Indirizzo

Via Augusto Bevignani, 9
Rome
00162

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 19:00
Martedì 09:30 - 19:00
Mercoledì 09:30 - 19:00
Giovedì 09:30 - 19:00
Venerdì 09:30 - 01:30

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