09/03/2026
Assegnazione agevolata dei beni ai
soci: ecco la novità introdotta dalla
legge di Bilancio
La legge di Bilancio riapre i termini per attuare l’operazione di assegnazione agevolata dei beni ai soci, confermandosi come strumento di pianificazione patrimoniale e fiscale volto a far fuoriuscire dal perimetro d’impresa beni non strumentali, con un prelievo sostitutivo “mite” rispetto al regime ordinario (articolo 1, commi 35-40, Legge 30 dicembre 2025, n. 199).
Nello specifico, le società di persone e le società di capitali, incluse le società risultate non operative (società di comodo), che assegnano o cedono beni ai soci entro il prossimo 30 settembre o che si trasformano in società semplice entro la stessa data, in luogo della tassazione ordinaria, potran no pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8%; (10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione).
Oggetto di agevolazione non sono tutti i beni d’impresa, ma solo i beni immobili non strumentali – vale a dire, i cosiddetti immobili patrimonio – ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, anch’essi non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa.
Condizione necessaria per usufruire dell’agevolazione è che i soci risultino iscritti nell’apposito libro, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o, in alternativa, vi provvedano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.
Per quanto riguarda la base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva si fa riferimento alla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto. Nel caso di assegnazione di beni immobili, però, su richiesta della società, la base imponibile può essere determinata facendo riferimento al valore catastale in luogo del meno conveniente valore normale.
Le società che si avvalgono di questa possibilità devono versare le imposte sostitutive dovute:
- per il 60% entro il 30.09.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro in caso di cessione e assegnazione sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate in presenza di assegnazione o trasformazione sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 13%.
de’FRANCESCO & PARTNERS
Avv. Giandomenico de’FRANCESCO
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