Avvocato Cinzia De Rossi

Avvocato Cinzia De Rossi IL MIO OBIETTIVO
È PRENDERMI CURA DEI TUOI DIRITTI

14/02/2026
Grazie 2025!!!!!!Un grazie che nasce dal profondo, intrecciato di gioia e di dolore.Grazie per avermi regalato due sogni...
31/12/2025

Grazie 2025!!!!!!
Un grazie che nasce dal profondo, intrecciato di gioia e di dolore.
Grazie per avermi regalato due sogni bellissimi.
Grazie per le tantissime negoziazioni assistite concluse: non solo risultati professionali, ma percorsi umani, in cui ho potuto accompagnare i clienti verso soluzioni più giuste, dialogate e meno conflittuali. Ogni accordo ha rappresentato un piccolo atto di pace, una scelta di ascolto e di rispetto.
Grazie per il rifugio dell’anima. Un luogo dove il tempo si fa lento, dove nascono ricordi preziosi e dove vivere momenti indimenticabili con amici e parenti, tra risate, silenzi e affetti veri.
Ma il 2025 è stato anche l’anno del distacco più grande, buon viaggio mammina cara♥️
Un dolore immenso, che ha cambiato tutto, ma che mi ha insegnato il valore profondo dell’amore che resta, della forza che si trova anche quando sembra impossibile, e della presenza che continua a vivere nei gesti, nei ricordi e nel cuore.
Grazie, 2025, per avermi insegnato che la vita sa essere luminosa e fragile allo stesso tempo, e che anche nelle perdite più grandi possono nascere consapevolezza, gratitudine e amore eterno.

Non chiamatela negoziazione. Troppo spesso, nelle crisi familiari, la “negoziazione assistita” viene ridotta a un sempli...
17/12/2025

Non chiamatela negoziazione.
Troppo spesso, nelle crisi familiari, la “negoziazione assistita” viene ridotta a un semplice espediente tecnico. Gli avvocati la scelgono per un unico motivo: i tempi brevi. Si corre verso la firma per evitare le lungaggini del tribunale, ma a che prezzo?
Quando la negoziazione diventa un gioco tra legali che avviene senza la partecipazione diretta delle parti, il suo senso più profondo viene svilito.
Cosa si perde?
L’ascolto dei bisogni reali: un accordo tecnico non sempre risolve un conflitto umano.
La tenuta nel tempo: un patto subìto o “confezionato” velocemente è un patto destinato a rompersi.
La dignità della relazione: anche se una storia finisce, il modo in cui ci si lascia determina il futuro (specialmente se ci sono figli).
Se la negoziazione serve solo a sfruttare termini procedurali più brevi, allora non stiamo risolvendo un problema, stiamo solo archiviando una pratica. Ma le persone non sono pratiche.

La vera negoziazione non è un “trucco” per fare prima. È lo spazio in cui le parti tornano protagoniste del proprio futuro, guidate da professionisti che non si limitano a scrivere clausole, ma costruiscono ponti.
E voi cosa ne pensate? Meglio un accordo “veloce” o un percorso che affronti davvero il conflitto? 💬👇

Oggi, nella Giornata Mondiale della Gentilezza, vale la pena ricordare che la cortesia non è debolezza.È una scelta cons...
13/11/2025

Oggi, nella Giornata Mondiale della Gentilezza, vale la pena ricordare che la cortesia non è debolezza.
È una scelta consapevole, un modo di comunicare rispetto anche nei momenti di confronto più delicati.
Nel diritto — come nella vita — la gentilezza non toglie nulla alla fermezza: la rende più autentica, più umana.
In un mondo che spesso confonde la durezza con la forza, scegliere la gentilezza è un atto di vera leadership.

05/09/2025
📌 ACCORDI TRA CONIUGI IN CASO DI CRISI: LEGITTIMI ANCHE PRIMA DELLA SEPARAZIONE🟢 Con una recente sentenza (n. 20415 del ...
27/07/2025

📌 ACCORDI TRA CONIUGI IN CASO DI CRISI: LEGITTIMI ANCHE PRIMA DELLA SEPARAZIONE
🟢 Con una recente sentenza (n. 20415 del 21 luglio 2025), la Corte di Cassazione ha riaffermato la validità degli accordi patrimoniali tra coniugi, anche se stipulati prima della separazione, per regolare i rapporti economici in vista di una possibile crisi familiare.
👩‍⚖️ Nel caso trattato, marito e moglie avevano sottoscritto una scrittura privata: lui si impegnava a versare una somma alla moglie in caso di separazione, mentre lei rinunciava ad alcuni beni mobili. La Corte ha ritenuto legittimo questo accordo, valorizzando l’autonomia dei coniugi e il contributo di ciascuno al benessere familiare.
📚 La giurisprudenza si sta sempre più aprendo al riconoscimento di questi accordi, anche su aspetti personali della vita familiare, purché non violino diritti indisponibili.

Cassazione Civile Sez. I, Ordinanza n. 16 del 17 giugno 2025Il casoLa vicenda riguarda una coppia che aveva avuto un fig...
19/06/2025

Cassazione Civile Sez. I, Ordinanza n. 16 del 17 giugno 2025

Il caso
La vicenda riguarda una coppia che aveva avuto un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita. Dopo che la relazione si è conclusa, uno dei due genitori (quello "d'intenzione") ha chiesto di poter adottare il bambino secondo l'articolo 44 della legge 184 del 1983, ma l'altro genitore (quello biologico) si è opposto. Il tribunale di primo grado aveva respinto la richiesta, ma la Corte d'Appello di Roma aveva dato ragione al genitore richiedente.

La Cassazione ha ora confermato questa decisione.
La Corte ha chiarito alcuni punti fondamentali che valgono per tutti i casi simili. Prima di tutto, quando un genitore biologico dice "no" all'adozione, questo rifiuto non è automaticamente definitivo. Il giudice deve sempre verificare se questo "no" sia davvero nell'interesse del bambino oppure no perchè quello che conta davvero è la qualità del rapporto che si è creato tra il bambino e il genitore che vuole adottarlo.
La Corte ha spiegato che il genitore biologico può opporsi all'adozione solo in due casi specifici: quando l'altro genitore non ha mai avuto un rapporto vero con il bambino, oppure quando ha partecipato al progetto di avere un figlio ma poi ha abbandonato sia il partner che il bambino. Nel caso esaminato, invece, era chiaro che il genitore richiedente aveva sempre avuto cura del bambino e aveva partecipato attivamente alla sua crescita. Il fatto che la coppia si fosse poi lasciata e che ci fossero conflitti tra i genitori non poteva essere usato contro di lui.
La decisione conferma un principio ormai consolidato: l'adozione in casi particolari serve proprio a proteggere i legami affettivi che si sono già creati, anche quando la famiglia attraversa momenti difficili. La Corte ha anche precisato che quando un genitore impedisce all'altro di vedere il bambino, questo comportamento non può poi essere usato per dire che non c'è più un legame.
Questa sentenza è importante perché chiarisce che i bambini nati da procreazione assistita hanno diritto a mantenere i legami con entrambi i genitori che hanno voluto la loro nascita, anche se questi poi si lasciano.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in c...
22/05/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da PMA, praticata legalmente all'estero, possa avere lo stato di figlio anche della madre intenzionale che ha prestato il consenso al trattamento insieme alla madre biologica.
La decisione segna un importante cambiamento rispetto alla precedente giurisprudenza che escludeva tale possibilità.
La Corte ha fondato la sua decisione su due elementi fondamentali:
1. La responsabilità genitoriale che deriva dall'impegno comune assunto dalla coppia nel momento in cui decide di ricorrere alla PMA, impegno dal quale nessuno dei due genitori può sottrarsi;
2. La centralità dell'interesse del minore a veder riconosciuti i propri diritti nei confronti di entrambi i genitori, sia la madre biologica che la madre intenzionale.
La Corte ha ritenuto che l'attuale impedimento violi:
- L'art. 30 della Costituzione, in quanto lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti fin dalla nascita i diritti connessi alla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori;
- L'art. 2 della Costituzione, per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a un stato giuridico certo e stabile dalla nascita;
- L'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza della disciplina che non trova giustificazione in assenza di un contro interesse di rango costituzionale.
La sentenza precisa che la questione non riguarda le condizioni che legittimano l'accesso alla PMA in Italia, ma si concentra sul diritto del minore al riconoscimento del rapporto di filiazione con entrambe le figure genitoriali che hanno condiviso il progetto procreativo, garantendo così il suo diritto all'identità personale e a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori.

Indirizzo

Via S. Tommaso D'Aquino 13
Rome
00195

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00

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