15/08/2026
UCPI: nessuna decadenza davanti alla Grande Camera CEDU
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L’UCPI precisa che non vi è stata alcuna decadenza o negligenza nel procedimento davanti alla Grande Camera CEDU: la memoria originaria era stata depositata tempestivamente ed è rimasta nel fascicolo.
La successiva memoria, depositata oltre il termine dopo il diniego della partecipazione orale, poteva essere ammessa a discrezione del Presidente della Corte, che ha scelto di non inserirla.
Pertanto, la decisione della CEDU non ha pregiudicato l’intervento dell’UCPI, il cui contributo principale resta acquisito agli atti.
La nota della Giunta
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In relazione alla notizia secondo la quale la memoria depositata dall’Unione come amicus curie nei procedimenti Macagnino e Marzo c. Italia e Cavallotti e altri c. Italia pendenti davanti alla Grande Camera della CEDU, sarebbe stata dichiarata inammissibile perché depositata fuori termine,appare necessario chiarire quanto è accaduto, perché rappresentare la vicenda come un’inosservanza di un termine processuale da parte dell’Unione delle Camere Penali Italiane non corrisponde alla realtà.
L’Unione è stata ritualmente ammessa nel procedimento quale terzo interveniente e ha regolarmente depositato le proprie esaustive e articolate osservazioni scritte alla CEDU. Con il passaggio del procedimento alla Grande Camera, quell’intervento non è venuto meno: la memoria già depositata è rimasta acquisita al procedimento ed è stata inserita nel fascicolo sottoposto alla Grande Camera. È la stessa Corte, nella comunicazione successivamente inviata all’Unione, ad aver precisato che le osservazioni presentate davanti alla Camera sarebbero rimaste nel “Grand Chamber hearing file”.
Successivamente la Corte ha offerto all’Unione la possibilità di presentare osservazioni ulteriori o rivedute davanti alla Grande Camera. In quella fase è stata compiuta una precisa scelta processuale, quella di non sovrapporre alla estesa e completa memoria già depositata un secondo scritto privo di significativi elementi di novità, nella prospettiva di rafforzare la richiesta motivata e ritualmente depositata di essere ammessi anche alla discussione orale davanti alla Grande Camera. La scelta, dunque, non è derivata da dimenticanza o trascuratezza, ma da una valutazione consapevole della condotta da seguire nel procedimento, atteso che la partecipazione alla discussione orale avrebbe postol’Unione nella condizione di esporre con modalità ancora più incisive le ragioni già compiutamente affidate allo scritto in atti.
Quando il termine per il deposito di una eventuale seconda memoria era già spirato, la richiesta di partecipare all’udienza è stata respinta dal Presidente, che non ha ravvisato quelle “exceptional circumstances” che, ai sensi della Rule 44 § 3(a), consentono eccezionalmente al terzo interveniente di prendere parte alla discussione orale.
Venuta meno la possibilità dell’intervento orale, abbiamo ritenuto ragionevole e opportuno offrire alla Grande Camera un ulteriore contributo scrittosostanzialmente riepilogativo.
Ed è qui che occorre evitare un equivoco sulla disciplina dei termini in questione.
Il termine precedentemente indicato dalla Corte non opera secondo lo schema della decadenza processuale proprio di altri ordinamenti. Il Regolamento della Corte non prevede che, decorso quel termine, un successivo scritto del terzo interveniente divenga inammissibile. La Rule 44 § 5 attribuisce, al contrario, al Presidente il potere di decidere se includere o meno nel fascicolo osservazioni presentate senza il rispetto delle condizioni originariamente fissate; analogamente la Practice Direction alla Rule § 37, sull’intervento dei terzi, attribuisce al Presidente la facoltà di ammettere materiale depositato successivamente al termine.Nello stesso senso dispone la Practice Direction alla Rule § 6, sugli scritti difensivi, secondo cui gli scritti non richiesti posso essere ammessi su decisione del Presidente.
Ciò significa che la scadenza del termine per il deposito di scritti integrativi o modificativi ha fatto venir meno il diritto dell’Unione a ottenere l’acquisizione della nuova memoria, ma non si è concretizzato alcun divieto assoluto di presentarla, tanto meno sanzionato da profili di inammissibilità.
L’Unione, pertanto, una volta venuta meno la possibilità di partecipare alla discussione orale, ha ritenuto di depositare un ulteriore contributo scritto nella prospettiva che il Presidente esercitasse il potere che il Regolamento gli ha espressamente riconosciuto di ammetterlo al fascicolo. Il Presidente ha ritenuto di non esercitare tale facoltà. È stata una decisione processuale che evidentemente va rispettata, ma è cosa molto diversa dall’affermare che l’Unione abbia perduto per negligenza il diritto di intervenire, o abbia omesso un adempimento indispensabile alla propria compiuta partecipazione al procedimento.
Resta presente agli atti di causa l’estesa e puntuale memoria originaria, depositata tempestivamente e acquisita al fascicolo della Grande Camera, attraverso la quale l’Unione ritiene di aver fornito il proprio completo contributo di terzo interessato alla decisione che la CEDU dovrà assumere, auspicabilmente nella direzione di un accoglimento dei ricorsi formulati dalle parti.
E’ opportuno precisare, infine, che il ruolo assunto da UCPI, quale amicus curiae è volto a garantire la più rigorosa attuazione della Convenzione e la massima tutela dei diritti fondamentali, indipendentemente dai desiderata delle parti nel giudizio pendente dinnanzi alla Grande Camera.
Roma, 15 agosto 2026
La Giunta