UCPI - Unione Camere Penali Italiane

UCPI - Unione Camere Penali Italiane L'associazione degli avvocati penalisti italiani. Presidente Francesco Petrelli Ad esse sono iscritti più di 8000 avvocati penalisti.

L’Unione della Camere Penali Italiane, fondata nel 1982, è una associazione di penalisti cui aderiscono 131 Camere Penali territoriali. Il Presidente dell’Unione e la Giunta, composta da 12 membri, costituiscono l'organo di Governo dell'Unione e vengono eletti ogni due anni da parte del Congresso al quale partecipano i delegati designati da ciascuna Camera Penale, in numero proporzionale rispetto

ai propri iscritti. II Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di ciascuna Camera Penale aderente all'Unione e ha, fra le altre, funzioni di raccordo fra la Giunta e le Camere Penali territoriali. L'Unione promuove la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale, elaborando studi ed organizzando iniziative culturali e politiche volte a migliorare il sistema penale e processuale penale. Opera inoltre al fine di garantire la corretta applicazione delle norme di legge e per sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario coerenti con i valori di indipendenza, autonomia e terzietà del giudice. Tutela inoltre, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa, il prestigio ed il rispetto della funzione del difensore, affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura ed il diritto di difesa siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali.

Carcere e legalità costituzionale: a Firenze il confronto promosso da UCPISi terrà il prossimo 19 settembre a Firenze il...
03/09/2026

Carcere e legalità costituzionale: a Firenze il confronto promosso da UCPI

Si terrà il prossimo 19 settembre a Firenze il confronto promosso dall’Unione delle Camere Penali Italiane. Una giornata di lavoro per elaborare proposte da sottoporre al Parlamento e al Governo. La grave crisi dell’esecuzione penale, segnata da sovraffollamento, carenza di personale e spazi, suicidi, autolesionismo e condizioni detentive lesive della dignità umana, compromette la funzione rieducativa della pena e pone in discussione il rispetto degli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione e dell’art. 3 CEDU. La nota della Giunta

QUANDO IL GIP NON LA PENSA COME IL PMÈ proprio nei casi che suscitano maggiore indignazione sociale che il principio di ...
02/09/2026

QUANDO IL GIP NON LA PENSA COME IL PM
È proprio nei casi che suscitano maggiore indignazione sociale che il principio di autonomia e indipendenza della giurisdizione viene messo alla prova.

La decisione del GIP di Torino può essere criticata nel merito, ma non può essere deformata dalla consueta semplificazione mediatica e strumentalizzata a fini politici. Il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un concreto e attuale pericolo di reiterazione, ma ha valutato sufficiente una misura meno afflittiva del carcere, valorizzando l’incensuratezza, il comportamento collaborativo e la resipiscenza dell’indagato.

La custodia cautelare non è una pena anticipata, né uno strumento per soddisfare una domanda sociale di immediata punizione. La sua applicazione deve dipendere dalle esigenze cautelari concretamente accertate e rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità.

Il provvedimento potrà essere impugnato dal Pubblico Ministero, se lo riterrà opportuno, e sottoposto ad alla valutazione del Tribunale per il Riesame e successivamente anche della Cassazione.

Se vi è stato un errore, il sistema prevede fisiologicamente gli strumenti per porvi rimedio.

L’invio degli ispettori a Torino, da parte del Ministro della Giustizia, appare invece del tutto privo di giustificazione e rischia di tradursi in un’indebita pressione sull’autonomina del potere giudiziario.

Gli ispettori vengano mandati dove occorre accertare abusi e responsabilità, non dove possono servire a raccogliere consenso elettorale.

La Giunta

Roma, 2 settembre 2026

UCPI: nessuna decadenza davanti alla Grande Camera CEDU_______L’UCPI precisa che non vi è stata alcuna decadenza o negli...
15/08/2026

UCPI: nessuna decadenza davanti alla Grande Camera CEDU

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L’UCPI precisa che non vi è stata alcuna decadenza o negligenza nel procedimento davanti alla Grande Camera CEDU: la memoria originaria era stata depositata tempestivamente ed è rimasta nel fascicolo.

La successiva memoria, depositata oltre il termine dopo il diniego della partecipazione orale, poteva essere ammessa a discrezione del Presidente della Corte, che ha scelto di non inserirla.

Pertanto, la decisione della CEDU non ha pregiudicato l’intervento dell’UCPI, il cui contributo principale resta acquisito agli atti.

La nota della Giunta

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In relazione alla notizia secondo la quale la memoria depositata dall’Unione come amicus curie nei procedimenti Macagnino e Marzo c. Italia e Cavallotti e altri c. Italia pendenti davanti alla Grande Camera della CEDU, sarebbe stata dichiarata inammissibile perché depositata fuori termine,appare necessario chiarire quanto è accaduto, perché rappresentare la vicenda come un’inosservanza di un termine processuale da parte dell’Unione delle Camere Penali Italiane non corrisponde alla realtà.
L’Unione è stata ritualmente ammessa nel procedimento quale terzo interveniente e ha regolarmente depositato le proprie esaustive e articolate osservazioni scritte alla CEDU. Con il passaggio del procedimento alla Grande Camera, quell’intervento non è venuto meno: la memoria già depositata è rimasta acquisita al procedimento ed è stata inserita nel fascicolo sottoposto alla Grande Camera. È la stessa Corte, nella comunicazione successivamente inviata all’Unione, ad aver precisato che le osservazioni presentate davanti alla Camera sarebbero rimaste nel “Grand Chamber hearing file”.
Successivamente la Corte ha offerto all’Unione la possibilità di presentare osservazioni ulteriori o rivedute davanti alla Grande Camera. In quella fase è stata compiuta una precisa scelta processuale, quella di non sovrapporre alla estesa e completa memoria già depositata un secondo scritto privo di significativi elementi di novità, nella prospettiva di rafforzare la richiesta motivata e ritualmente depositata di essere ammessi anche alla discussione orale davanti alla Grande Camera. La scelta, dunque, non è derivata da dimenticanza o trascuratezza, ma da una valutazione consapevole della condotta da seguire nel procedimento, atteso che la partecipazione alla discussione orale avrebbe postol’Unione nella condizione di esporre con modalità ancora più incisive le ragioni già compiutamente affidate allo scritto in atti.
Quando il termine per il deposito di una eventuale seconda memoria era già spirato, la richiesta di partecipare all’udienza è stata respinta dal Presidente, che non ha ravvisato quelle “exceptional circumstances” che, ai sensi della Rule 44 § 3(a), consentono eccezionalmente al terzo interveniente di prendere parte alla discussione orale.
Venuta meno la possibilità dell’intervento orale, abbiamo ritenuto ragionevole e opportuno offrire alla Grande Camera un ulteriore contributo scrittosostanzialmente riepilogativo.
Ed è qui che occorre evitare un equivoco sulla disciplina dei termini in questione.
Il termine precedentemente indicato dalla Corte non opera secondo lo schema della decadenza processuale proprio di altri ordinamenti. Il Regolamento della Corte non prevede che, decorso quel termine, un successivo scritto del terzo interveniente divenga inammissibile. La Rule 44 § 5 attribuisce, al contrario, al Presidente il potere di decidere se includere o meno nel fascicolo osservazioni presentate senza il rispetto delle condizioni originariamente fissate; analogamente la Practice Direction alla Rule § 37, sull’intervento dei terzi, attribuisce al Presidente la facoltà di ammettere materiale depositato successivamente al termine.Nello stesso senso dispone la Practice Direction alla Rule § 6, sugli scritti difensivi, secondo cui gli scritti non richiesti posso essere ammessi su decisione del Presidente.
Ciò significa che la scadenza del termine per il deposito di scritti integrativi o modificativi ha fatto venir meno il diritto dell’Unione a ottenere l’acquisizione della nuova memoria, ma non si è concretizzato alcun divieto assoluto di presentarla, tanto meno sanzionato da profili di inammissibilità.
L’Unione, pertanto, una volta venuta meno la possibilità di partecipare alla discussione orale, ha ritenuto di depositare un ulteriore contributo scritto nella prospettiva che il Presidente esercitasse il potere che il Regolamento gli ha espressamente riconosciuto di ammetterlo al fascicolo. Il Presidente ha ritenuto di non esercitare tale facoltà. È stata una decisione processuale che evidentemente va rispettata, ma è cosa molto diversa dall’affermare che l’Unione abbia perduto per negligenza il diritto di intervenire, o abbia omesso un adempimento indispensabile alla propria compiuta partecipazione al procedimento.
Resta presente agli atti di causa l’estesa e puntuale memoria originaria, depositata tempestivamente e acquisita al fascicolo della Grande Camera, attraverso la quale l’Unione ritiene di aver fornito il proprio completo contributo di terzo interessato alla decisione che la CEDU dovrà assumere, auspicabilmente nella direzione di un accoglimento dei ricorsi formulati dalle parti.
E’ opportuno precisare, infine, che il ruolo assunto da UCPI, quale amicus curiae è volto a garantire la più rigorosa attuazione della Convenzione e la massima tutela dei diritti fondamentali, indipendentemente dai desiderata delle parti nel giudizio pendente dinnanzi alla Grande Camera.

Roma, 15 agosto 2026

La Giunta

La memoria di Enzo Tortora e di tutte le vittime degli errori giudiziari rappresenta un impegno permanente
05/08/2026

La memoria di Enzo Tortora e di tutte le vittime degli errori giudiziari rappresenta un impegno permanente

Se la nomina di un avvocato diventa materiale indiziario.La nomina di un determinato difensore di fiducia viene presenta...
04/08/2026

Se la nomina di un avvocato diventa materiale indiziario.
La nomina di un determinato difensore di fiducia viene presentata come conferma, per gli inquirenti, di un disegno associativo. La nota della Giunta e dell’Osservatorio Avvocati Minacciati

Violazione del diritto di difesa, arretramento delle garanzie, emergenza carceri e omesse risposte: l’Unione delibera l’...
31/07/2026

Violazione del diritto di difesa, arretramento delle garanzie, emergenza carceri e omesse risposte: l’Unione delibera l’astensione.
L’Unione Camere Penali Italiane denuncia l’assenza di risposte istituzionali sulla vicenda delle captazioni illegittime dei colloqui tra detenuti e difensori presso il carcere di Perugia “Capanne”, protrattesi per circa sei mesi in violazione degli artt. 15 e 24 della Costituzione, degli artt. 6-8 CEDU e dell’art. 103 c.p.p.
Nonostante l’impegno assunto dal Ministro della giustizia il 4 giugno 2026 di avviare accertamenti tramite l’Ispettorato generale, a distanza di oltre due mesi non è stata fornita alcuna informazione, né dal Ministro né dal Procuratore generale di Perugia, sollecitati con ripetute richieste. Questa vicenda rientra in un più ampio quadro di arretramento delle garanzie, che include lo stallo della riforma sul sequestro di dispositivi digitali, i tentativi di ampliare l’uso delle intercettazioni, l’estensione dei poteri preventivi di polizia anche verso i minori, la proposta di modifica dell’imputabilità minorile e la persistente emergenza da sovraffollamento carcerario (139,5% di capienza reale, 33 suicidi nel 2026).
Sulla base di tali premesse, la Giunta delibera l’astensione dalle udienze penali dal 23 al 29 settembre 2026, chiedendo al Ministro della giustizia di rendere noti gli esiti degli accertamenti sui gravissimi fatti di Perugia, sollecita Governo e Parlamento a riprendere le riforme garantiste e ad affrontare l’emergenza penitenziaria, riservandosi ulteriori iniziative politico-istituzionali.

La visita della commissione Centri di Permanenza per i Rimpatri al CPR di Gradisca d’Isonzo.Martedì 22 luglio 2026, una ...
27/07/2026

La visita della commissione Centri di Permanenza per i Rimpatri al CPR di Gradisca d’Isonzo.
Martedì 22 luglio 2026, una delegazione della Commissione Centri di Permanenza per i Rimpatri, composta dagli avvocati Maria Mancioppi, Enrico Miscia, Guia Tani e Gabriele Terranova, ha visitato il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo, nell’ambito di un monitoraggio che sta interessando tutti i luoghi dove si esercita il trattenimento amministrativo dei cittadini stranieri irregolari; pubblichiamo il comunicato della Giunta e della Commissione Centri di Permanenza per i rimpatri

I minori non sono adulti.Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri introduce una presunzione di imputabil...
24/07/2026

I minori non sono adulti.
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri introduce una presunzione di imputabilità per i minori tra i 14 e i 18 anni, riducendo le garanzie proprie della giustizia minorile. Si tratta di una riforma prevalentemente simbolica, non giustificata dai dati statistici, che rischia di compromettere i principi costituzionali del sistema penale minorile e di aprire la strada a un progressivo abbassamento dell’età dell’imputabilità. La nota della Giunta

Intelligenza artificiale e indagini: l'audizione dell'UnioneNella giornata del 22 luglio 2026, il Presidente dell’Unione...
24/07/2026

Intelligenza artificiale e indagini: l'audizione dell'Unione
Nella giornata del 22 luglio 2026, il Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, avv. Francesco Petrelli, e l’avv. Andrea Cavaliere, componente della Giunta dell’Unione e delegato per l’Osservatorio “Scienza, Processo e Intelligenza Artificiale”, sono stati auditi dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 132/2025, destinato a disciplinare l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività di polizia e nelle indagini preliminari.

Nel corso dell’audizione sono stati illustrati i contenuti della nota tecnica predisposta dall’Unione delle Camere Penali Italiane qui allegata, evidenziando le principali criticità connesse all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, con particolare riguardo al fenomeno della black box, alla necessità di preservare il diritto di difesa, il contraddittorio e la verificabilità della prova, nonché alla proposta di limitare gli output algoritmici non pienamente spiegabili alla funzione di mero orientamento investigativo.

Nel rispondere alle domande e alle richieste di approfondimento formulate dai deputati, il Presidente Petrelli e l’avv. Cavaliere hanno richiamato l’attenzione sui rischi connessi all’introduzione nel processo penale di sistemi di IA non pienamente spiegabili, sottolineando la necessità che l’innovazione tecnologica sia accompagnata da adeguate garanzie processuali e da strumenti idonei ad assicurare la trasparenza, la verificabilità e l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

Roma, 23 luglio 2026
La Giunta

In allegato le note nel primo commento

Portale telematico: interventi evolutivi.Prosegue il percorso di implementazione del Portale per il deposito degli atti ...
23/07/2026

Portale telematico: interventi evolutivi.
Prosegue il percorso di implementazione del Portale per il deposito degli atti penali. La nota della Giunta e dell’Osservatorio per l’informatizzazione del processo penale

Indirizzo

Via Del Banco Di Santo Spirito, 42
Rome
00186

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