26/05/2016
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE COPPIE DI FATTO
La cd Legge Cirinnà n.76 del 20/5/2016 ha introdotto una interessante normativa a salvaguardia delle coppie di fatto, messa in ombra dal maggior clamore destato dal riconoscimento delle unioni civili. Negli articoli da 36 a 67 la Legge chiarisce cosa si intenda per conviventi di fatto (due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile), attribuisce loro i diritti previsti dal diritto penitenziario ed il reciproco diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia e/o di ricovero; disciplina finalmente la successione nel contratto di locazione, recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale e la partecipazione del convivente agli utili dell’impresa familiare in cui presti lavoro.
La novità vera sta nella previsione del cd “contratto di convivenza” –da redigere a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato- con la quale i conviventi –che abbiano effettuato la registrazione presso l’Ufficio di Stato Civile- possono stabilire una comune residenza, disciplinare le modalità di contribuzione alla vita comune e scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni. Tale contratto va trasmesso a cura del professionista che lo redige e lo sottoscrive per autentica va trasmesso entro i dieci giorni successivi alla sottoscrizione al Comune di residenza della coppia, perché sia trascritto nel registro delle convivenze. L’accordo non può essere sottoposto a termini o condizioni e rimane efficace finché la coppia non decida di modificarlo (magari tenendo conto dei mutamenti della vita familiare o della condizione lavorativa ed economica) o quando uno dei partners non receda; dichiarazione da compiersi anche questa a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata secondo l’iter appena indicato.
Anche se molti vi vedono una sorta di trappola simile a quella che scaturisce dal matrimonio, è invece auspicabile guardare al contratto di convivenza come ad una opportunità di chiarezza e di prevenzione dei problemi: stabilire “prima” il contributo offerto da ciascuno in termini economici o lavorativi, quali bene debbano attribuirsi alla comunione della coppia e finanche le modalità di partecipazione alla vita familiare. A ben vedere, il contratto di convivenza ricorda molto da vicino il cd contratto prematrimoniale molto diffuso negli USA e sempre da noi guardato con diffidenza: fosse questo un primo passo in quella direzione, non sarebbe cattiva cosa.