03/12/2018
NESSUN RINVIO DELL'UDIENZA SE IL CERTIFICATO MEDICO NON INDICA CHIARAMENTE IL GRADO DELLA FEBBRE
La 3° Sez. Penale della Corte di Cassazione con la Sent. n. 49668 del 30/10/2018 si è pronunciata in merito ai requisiti che deve avere il certificato medico attestante la "impossibilità a comparire del difensore per legittimo impedimento".
Il difensore lamentava la violazione del diritto di difesa quale conseguenza del mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dovuto a malattia ritualmente certificata dal medico curante.
La Corte di appello, infatti, aveva respinto la richiesta rilevando la mancanza del carattere assoluto dell'impedimento ("Certifico che ### è affetto da influenza. Si consigliano 4 gg. di riposo").
La Suprema Corte osserva quanto segue:
a) in tema di legittimo impedimento a comparire, dell'imputato o del suo difensore, per malattia certificata da documentazione medica, il giudice, nel valutare il certificato medico, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto e senza dover necessariamente disporre una "visita fiscale" o un accertamento tecnico, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato o del difensore;
b) l'indicazione del grado della febbre è essenziale per valutare la fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento sicchè è inidonea la certificazione medica che si limiti ad attestare un generico stato febbrile;
c) l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina, ma è necessario che il difensore provi con idonea documentazione la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione;
d) nel caso in esame, il certificato medico non forniva alcuna informazione sulla natura assoluta della impossibilità di comparire, limitandosi ad attestare lo stato influenzale e la prognosi consigliata (quattro giorni di riposo), senza nemmeno indicare il grado della febbre e a quale grave e non evitabile rischio per la salute sarebbe andato incontro il difensore in caso di presenza all'udienza; correttamente la Corte di appello ha rilevato la mancanza del carattere assoluto dell'impedimento, desumendola direttamente dal certificato medico, senza la necessità di dover disporre una visita fiscale.
Esito: declaratoria di inammissibilità.