Olivieri & Partners

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* 8 AGOSTO 2024 *(C'è chi va la mare... e chi no!)_______________________________________
10/08/2024

* 8 AGOSTO 2024 *
(C'è chi va la mare... e chi no!)
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Da Roma a Bologna con un maxi carico di droga. Un carico portato da un 69enne romano che, però, non è arrivato a destinazione. Gli agenti della Polizia

CINQUE INDAGATI PER L'INCENDIO  DI COLLI ANIENE(di Augusto Parboni)
14/06/2023

CINQUE INDAGATI PER L'INCENDIO DI COLLI ANIENE
(di Augusto Parboni)

🅿🅰🅻🅰🆉🆉🅾   🅸🅽   🅵🅸🅰🅼🅼🅴  🅰  🅲🅾🅻🅻🅸   🅰🅽🅸🅴🅽🅴
13/06/2023

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C'è l'amministratore del palazzo, il direttore dei lavori, e i responsabili di tre ditte. Nell'atto con cui oggi la procura ha disposto l'autopsia di Antonio

*FANPAGE*
01/11/2021

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Ennio, 86 anni, dal 13 ottobre è rimasto senza casa. La sua abitazione, nel quartiere Don Bosco di Roma, è stata occupata abusivamente da una donna sfruttando...

*MATTINO 5*
01/11/2021

*MATTINO 5*

L'anziano era uscito per andare in ospedale.

*MATTINO 5*
01/11/2021

*MATTINO 5*

“Roma, un anziano va in ospedale per fare degli esami, torna e trova la casa occupata. Ora il signore è costretto a vivere dal fratello. Ne parliamo ora in diretta a insieme al legale del signor Ennio https://t.co/D7IxQb4gaC”

SENZA PAROLE....
31/10/2021

SENZA PAROLE....

CANNABIS LIGHT - STOP DELLA CASSAZIONE"Vendere prodotti derivati è reato"Lo hanno deciso le sezioni unite della Suprema ...
30/05/2019

CANNABIS LIGHT - STOP DELLA CASSAZIONE
"Vendere prodotti derivati è reato"

Lo hanno deciso le sezioni unite della Suprema corte, secondo cui "la legge non consente la vendita di prodotti come olio, resina, inflorescenze o foglie".

I giudici osservano che la legge del 2016 "qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati".

La commercializzazione di cannabis sativa light non rientrerebbe così nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016, sulla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

In aggiunta, spiegano sempre i giudici della superma Corte, "integrano il reato previsto dal Testo unico sulle droghe (articolo 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990) le condotte di cessione, vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della 'Cannabis sativa L', salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante".

08/03/2019

UNA BELLA NOTIZIA!!!!

NESSUN RINVIO DELL'UDIENZA SE IL CERTIFICATO MEDICO NON INDICA CHIARAMENTE IL GRADO DELLA FEBBRELa 3° Sez. Penale della ...
03/12/2018

NESSUN RINVIO DELL'UDIENZA SE IL CERTIFICATO MEDICO NON INDICA CHIARAMENTE IL GRADO DELLA FEBBRE

La 3° Sez. Penale della Corte di Cassazione con la Sent. n. 49668 del 30/10/2018 si è pronunciata in merito ai requisiti che deve avere il certificato medico attestante la "impossibilità a comparire del difensore per legittimo impedimento".

Il difensore lamentava la violazione del diritto di difesa quale conseguenza del mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dovuto a malattia ritualmente certificata dal medico curante.

La Corte di appello, infatti, aveva respinto la richiesta rilevando la mancanza del carattere assoluto dell'impedimento ("Certifico che ### è affetto da influenza. Si consigliano 4 gg. di riposo").

La Suprema Corte osserva quanto segue:

a) in tema di legittimo impedimento a comparire, dell'imputato o del suo difensore, per malattia certificata da documentazione medica, il giudice, nel valutare il certificato medico, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto e senza dover necessariamente disporre una "visita fiscale" o un accertamento tecnico, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato o del difensore;

b) l'indicazione del grado della febbre è essenziale per valutare la fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento sicchè è inidonea la certificazione medica che si limiti ad attestare un generico stato febbrile;

c) l'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina, ma è necessario che il difensore provi con idonea documentazione la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione;

d) nel caso in esame, il certificato medico non forniva alcuna informazione sulla natura assoluta della impossibilità di comparire, limitandosi ad attestare lo stato influenzale e la prognosi consigliata (quattro giorni di riposo), senza nemmeno indicare il grado della febbre e a quale grave e non evitabile rischio per la salute sarebbe andato incontro il difensore in caso di presenza all'udienza; correttamente la Corte di appello ha rilevato la mancanza del carattere assoluto dell'impedimento, desumendola direttamente dal certificato medico, senza la necessità di dover disporre una visita fiscale.

Esito: declaratoria di inammissibilità.

Indirizzo

Via Gabriele Napodano N. 41
Rome
00173

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