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Sottrazione internazionale dei minori: il mancato rimpatrio secondo la Convenzione dell’Aja non esclude la decadenza gen...
02/10/2026

Sottrazione internazionale dei minori: il mancato rimpatrio secondo la Convenzione dell’Aja non esclude la decadenza genitoriale

La vicenda ha attraversato diversi procedimenti: quello relativo al rimpatrio della minore ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980 e quello, distinto, riguardante la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale. Proprio il rapporto tra questi due giudizi costituisce il profilo più rilevante della pronuncia.

2 Ottobre 2026 La sentenza n. 6608/2025 della Corte d’Appello di Roma, Sezione per i minorenni, assume particolare interesse anche per il nostro Studio, che ha seguito il padre della minore nel complesso contenzioso sviluppatosi tra Italia e Stati Uniti. La vicenda ha attraversato diversi procedim...

Il Digital Networks Act rischia di trasformare i requisiti di cybersicurezza in una barriera all’accesso al mercato, fon...
30/09/2026

Il Digital Networks Act rischia di trasformare i requisiti di cybersicurezza in una barriera all’accesso al mercato, fondata su valutazioni geopolitiche anziché tecniche. Su Questione Giustizia l’analisi di Giuseppe Libutti, Michele Trotta e Sergio Santoro.

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NESSUN AUTOMATISMO TRA OCCUPAZIONE DI UN IMMOBILE E ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA PER L’ALLOGGIO POPOLARE.È quanto emerge...
28/09/2026

NESSUN AUTOMATISMO TRA OCCUPAZIONE DI UN IMMOBILE E ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA PER L’ALLOGGIO POPOLARE.
È quanto emerge da una recente sentenza del TAR Lazio relativa a una vertenza seguita dal nostro Studio.
La ricorrente era stata esclusa dalla graduatoria ERP esclusivamente perché risultava occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il TAR ha però accertato che l’Amministrazione si era limitata a considerare l’occupazione come automaticamente ostativa, senza verificare la possibile applicazione della deroga prevista dall’art. 22, comma 152, della legge regionale Lazio n. 1/2020.
La norma consente infatti, in presenza di determinate condizioni e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, anche a nuclei che abbiano occupato un alloggio ERP di partecipare alle ordinarie procedure di assegnazione, prevedendo che la loro posizione venga concretamente valutata nell’ambito della graduatoria.
Il punto centrale della decisione è dunque l’obbligo dell’Amministrazione di svolgere una vera istruttoria: occorre verificare quando sia iniziata l’occupazione, se ricadano i presupposti temporali previsti dalla disciplina derogatoria e quale posizione il richiedente possa conseguire in graduatoria. Non è sufficiente richiamare, in maniera automatica, la mera condizione di occupante.
Accogliendo il ricorso del nostro Studio, il TAR Lazio ha quindi annullato, per difetto di istruttoria e di motivazione, sia il provvedimento di esclusione sia, nella parte corrispondente, la graduatoria ERP.
Una decisione significativa perché ribadisce che, anche in una materia delicata come quella delle occupazioni, l’accesso all’edilizia residenziale pubblica deve essere deciso attraverso l’applicazione concreta della legge e non mediante automatismi amministrativi.

28 Settembre 2026 È quanto emerge da una recente sentenza del TAR Lazio relativa a una vertenza seguita dal nostro Studio. La ricorrente era stata esclusa dalla graduatoria ERP esclusivamente perché risultava occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il TAR ha però ...

Ringraziano Questione Giustizia per aver pubblicato il nostro contributo sulla bozza di riforma della disciplina europea...
27/09/2026

Ringraziano Questione Giustizia per aver pubblicato il nostro contributo sulla bozza di riforma della disciplina europea sulle telecomunicazioni: dalle interazioni con la proposta CSA2 il rischio di una violazione dei trattati e dei principi costituzionali.
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La bozza di riforma della disciplina europea sulle telecomunicazioni: dalle interazioni con la proposta CSA2 il rischio di una violazione dei trattati e dei principi costituzionali Rivista Questione Giustizia di Magistratura Democratica.

ALLOGGI ERP E SUBENTRO: IL RIENTRO NEL NUCLEO FAMILIARE VA COMUNICATO ALL'ENTE GESTOREIl rientro nel nucleo familiare ne...
23/09/2026

ALLOGGI ERP E SUBENTRO: IL RIENTRO NEL NUCLEO FAMILIARE VA COMUNICATO ALL'ENTE GESTORE

Il rientro nel nucleo familiare negli alloggi ERP può diventare decisivo quando, in seguito, si pone la questione del subentro nell'assegnazione. Il caso tipico è quello di chi faceva parte del nucleo originario dell'assegnatario, se ne è allontanato e, anni dopo, è tornato a vivere nell'alloggio.

23 Settembre 2026 Il rientro nel nucleo familiare negli alloggi ERP può diventare decisivo quando, in seguito, si pone la questione del subentro nell’assegnazione. Il caso tipico è quello di chi faceva parte del nucleo originario dell’assegnatario, se ne è allontanato e, anni dopo, è tornato...

SUBENTRO NEGLI ALLOGGI ERP: PROSECUZIONE DEL RAPPORTO E GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIOIl subentro nell'assegnazione...
20/09/2026

SUBENTRO NEGLI ALLOGGI ERP: PROSECUZIONE DEL RAPPORTO E GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Il subentro nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non costituisce una nuova assegnazione, ma la prosecuzione del rapporto già instaurato con l'originario assegnatario. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 20 luglio 2021, n. 20761, quando, alla morte dell'assegnatario o all'uscita dal nucleo familiare, un altro componente chieda di proseguire nel rapporto.
La distinzione è sostanziale. Nella fase dell'assegnazione l'amministrazione esercita un potere pubblico: verifica i requisiti, forma le graduatorie e individua l'assegnatario. Nel subentro, invece, il rapporto è già costituito e l'amministrazione non sceglie tra più aspiranti, ma deve solo accertare se ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Nel Lazio la disciplina è dettata dall'art. 12 della legge regionale n. 12 del 1999, che consente il subentro agli altri componenti del nucleo familiare originario o successivamente ampliato. Non è quindi sufficiente la mera occupazione dell'alloggio: occorre appartenere al nucleo familiare rilevante ai sensi della legge e possedere gli ulteriori requisiti richiesti.
Da qui discende la qualificazione della posizione giuridica. Se i presupposti sussistono, il subentro non dipende da una valutazione discrezionale dell'amministrazione, e chi lo richiede è titolare di un diritto soggettivo, non di un interesse legittimo. Ne consegue che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, che accerta direttamente la sussistenza dei requisiti, mentre le controversie sulla fase originaria di assegnazione, in cui si esercita un potere amministrativo, possono coinvolgere posizioni di interesse legittimo.
La Corte si occupa anche dell'inerzia dell'amministrazione sull'istanza di subentro. Esclude che possa operare il silenzio-assenso previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990, perché il diritto al subentro deriva direttamente dalla legge e non dal decorso del tempo. Il silenzio non determina quindi il riconoscimento del subentro, ma non impedisce all'interessato di adire il giudice ordinario per ottenere l'accertamento del proprio diritto.
Per la stessa ragione, l'eventuale provvedimento con cui l'ente riconosce il subentro ha natura meramente ricognitiva: non costituisce un nuovo diritto, ma prende atto della sussistenza delle condizioni legali. Allo stesso modo, la mancanza di un nuovo provvedimento di assegnazione non rende di per sé privo di titolo il familiare che continui ad occupare l'alloggio dopo il venir meno dell'assegnatario. Occorre verificare in concreto la sua posizione nel nucleo familiare e il possesso dei requisiti. Resta ferma, infine, la necessità che permangano le condizioni previste dalla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica e che non ricorrano cause di decadenza dall'assegnazione.
In sintesi: il subentro è prosecuzione del rapporto già costituito, spetta per legge a chi ne possiede i presupposti, non può formarsi per silenzio-assenso e, in caso di controversia, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 luglio 2021, n. 20761.

20 Settembre 2026 Il subentro nell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non costituisce una nuova assegnazione, ma la prosecuzione del rapporto già instaurato con l’originario assegnatario. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 20 luglio 20...

ACCORDI QUADRO E BANDI RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI: LA REGOLA DELLO STAND STILLSempre più cooperative sociali, associazi...
16/09/2026

ACCORDI QUADRO E BANDI RELATIVI AI SERVIZI SOCIALI: LA REGOLA DELLO STAND STILL

Sempre più cooperative sociali, associazioni ed enti del Terzo Settore partecipano alle procedure di gara pubbliche per l’affidamento di servizi sociali, socio-sanitari e di accoglienza, dovendosi misurare con regole tecnicamente complesse e in continuo aggiornamento. Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), facendo propria la normativa comunitaria ed in parte la disciplina previgente, fissa regole precise su soglie e tempistiche per l’esecuzione esecutive a seguito dell’aggiudicazione che impongono costante attenzione per la tutela dei diritti che la legge riconosce a chi partecipa a una gara.

Proviamo a mettere ordine su tre snodi che, nella pratica, generano più equivoci di quanto ci si aspetterebbe: quando un appalto è “sopra soglia”, cosa significa davvero il cosiddetto stand still, e quando un’amministrazione può far partire un servizio prima ancora che il contratto sia firmato.

Sopra o sotto soglia? Il calcolo non è mai banale

16 Settembre 2026 Sempre più cooperative sociali, associazioni ed enti del Terzo Settore partecipano alle procedure di gara pubbliche per l’affidamento di servizi sociali, socio-sanitari e di accoglienza, dovendosi misurare con regole tecnicamente complesse e in continuo aggiornamento. Il nuovo C...

Recesso anticipato: i gravi motivi devono essere reali, sopravvenuti e oggettiviLa recente sentenza del Tribunale di Rom...
14/09/2026

Recesso anticipato: i gravi motivi devono essere reali, sopravvenuti e oggettivi

La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 12740/2026 offre un'importante conferma dei limiti entro i quali il conduttore di un immobile ad uso non abitativo può esercitare il recesso anticipato per gravi motivi ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/1978.

Il principio ribadito dal Tribunale è chiaro: non basta che la prosecuzione del rapporto sia diventata meno conveniente sotto il profilo economico o organizzativo. I gravi motivi devono dipendere da circostanze sopravvenute, imprevedibili ed estranee alla volontà del conduttore, tali da rendere oggettivamente gravosa la prosecuzione della locazione.

Particolarmente significativo è il rilievo attribuito alla coerenza della condotta del conduttore. Nel caso esaminato, la società aveva chiesto alla proprietà, qualche mese prima di recedere, di rinnovare il contratto sullo stesso immobile a condizioni economiche più favorevoli, senza mai lamentare un'inadeguatezza dei locali; solo di fronte al mancato riscontro ha comunicato il recesso, invocando questa volta l'aumento del personale come causa di sopravvenuta gravosità. Un aumento, però, già interamente maturato al momento della richiesta di rinnovo: non un fatto nuovo, dunque, ma una circostanza già nota utilizzata successivamente per giustificare il recesso e che, per il Tribunale, contraddiceva l'esistenza di una reale situazione di oggettiva gravosità.

La decisione ricorda inoltre che il recesso per gravi motivi è un recesso "titolato": le ragioni vanno indicate in modo specifico già nella comunicazione al locatore, così da consentirgli di verificarle e contestarle tempestivamente, e non possono essere formulate genericamente per poi essere ricostruite in giudizio.

Interessante anche il passaggio sulle conseguenze economiche del rilascio anticipato. Richiamando le Sezioni Unite n. 4892/2025, il Tribunale chiarisce che la riconsegna anticipata non elimina automaticamente il diritto del locatore al risarcimento, ma neppure gli garantisce automaticamente tutti i canoni residui: occorre valutare in concreto il danno e il comportamento del locatore dopo la riconsegna. Nel caso di specie, tuttavia, considerata la brevità del periodo residuo e la data effettiva di rilascio dell'immobile, il Tribunale ha ritenuto che la locatrice non fosse concretamente in condizione di ricollocare il bene sul mercato prima della naturale scadenza del contratto.

La pronuncia rappresenta quindi un significativo richiamo alla stabilità del vincolo contrattuale: il recesso anticipato costituisce un rimedio eccezionale, che non può trasformarsi in uno strumento utilizzabile ogni volta che cambiano le strategie o le convenienze economiche del conduttore — tanto che, nel caso di specie, la pretestuosità della resistenza in giudizio ha condotto anche alla condanna della conduttrice per abuso del processo ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

14 Settembre 2026 La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 12740/2026 offre un’importante conferma dei limiti entro i quali il conduttore di un immobile ad uso non abitativo può esercitare il recesso anticipato per gravi motivi ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392/1978. Il principio rib...

CASA POPOLARE E SEPARAZIONEUna precedente assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica al coniuge non p...
10/09/2026

CASA POPOLARE E SEPARAZIONE
Una precedente assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica al coniuge non può impedire automaticamente all’altro, una volta intervenuta la separazione e costituito un autonomo nucleo familiare, di ottenere l’assegnazione o la regolarizzazione di un diverso alloggio popolare. È questo il principio ribadito dal TAR Lazio in una recente sentenza che ha annullato il provvedimento con cui Roma Capitale aveva respinto una domanda di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP.

Il caso nasce dal rigetto, da parte dell’Amministrazione, di una domanda ritenuta ostacolata da una precedente assegnazione di un alloggio pubblico. La ricorrente, però, non era mai stata personalmente assegnataria di quell’alloggio: aveva soltanto fatto parte, in passato, del nucleo familiare dell’allora coniuge, che ne era il titolare. Nel frattempo, il rapporto coniugale era cessato e la separazione aveva portato alla formazione di due nuclei familiari distinti.

Il TAR ha chiarito che soltanto una precedente assegnazione in locazione, ovvero in proprietà, originaria o derivata, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici può considerarsi ostativa alla regolarizzazione, mentre non basta la semplice partecipazione, come componente, al nucleo familiare dell’effettivo assegnatario.

Il passaggio più importante della decisione riguarda proprio gli effetti che la separazione produce ai fini dell’edilizia residenziale pubblica. Quando valuta i requisiti per l’assegnazione di una casa popolare, l’Amministrazione non può limitarsi a ricostruire la storia familiare del richiedente attribuendogli automaticamente le vicende abitative del coniuge: deve verificare chi fosse davvero titolare della precedente assegnazione e, soprattutto, quale sia il nucleo familiare esistente al momento della nuova domanda. La separazione, sotto questo profilo, non è un dato meramente formale, perché determina la cessazione del precedente nucleo e la possibile costituzione di nuclei distinti, ciascuno con proprie condizioni economiche, sociali e abitative.

La distinzione tra essere stati assegnatari ed essere stati semplici componenti del nucleo dell’assegnatario è tutt’altro che sottile, perché l’accesso all’edilizia residenziale pubblica è legato alla situazione concreta della persona e del suo attuale nucleo familiare. Essere stati, magari molti anni prima, parte della famiglia di chi aveva ottenuto un alloggio pubblico non equivale ad averlo ottenuto personalmente: sono situazioni giuridicamente differenti, e proprio la sovrapposizione tra le due aveva condotto l’Amministrazione, in questo caso, ad adottare un provvedimento illegittimo.

La decisione assume un rilievo particolare nelle situazioni di separazione o divorzio, che sono più comuni di quanto si pensi: non è raro che una persona abbia vissuto per anni in un alloggio ERP solo in quanto coniuge o familiare dell’assegnatario, per poi trovarsi, dopo la fine del rapporto, in una condizione abitativa completamente diversa. Attribuirle gli effetti di quella precedente assegnazione significherebbe considerarla per sempre parte di un nucleo che, giuridicamente e materialmente, non esiste più, con una conseguenza paradossale: proprio chi, a causa della separazione, si trova in una nuova situazione di disagio abitativo rischierebbe di essere escluso dall’accesso alla casa pubblica per un beneficio che non gli è mai stato personalmente riconosciuto.

La sentenza del TAR Lazio conferma così che anche nell’edilizia residenziale pubblica la situazione personale e familiare non può restare cristallizzata nel passato. L’Amministrazione deve guardare alla realtà attuale del richiedente e riconoscere l’autonomia del nuovo nucleo formatosi dopo la separazione: un principio importante per garantire che l’accesso alla casa pubblica resti legato alle reali condizioni abitative e sociali delle persone, e non venga negato sulla base di vicende appartenenti ormai a un nucleo familiare diverso e ormai cessato.

10 Settembre 2026 Una precedente assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica al coniuge non può impedire automaticamente all’altro, una volta intervenuta la separazione e costituito un autonomo nucleo familiare, di ottenere l’assegnazione o la regolarizzazione di un diverso al...

Disdetta del contratto di locazione. Quando è davvero efficace? Inviare una disdetta non significa, automaticamente, ave...
07/09/2026

Disdetta del contratto di locazione. Quando è davvero efficace?

Inviare una disdetta non significa, automaticamente, aver validamente impedito il rinnovo di un contratto di locazione.

La questione è particolarmente importante nei giudizi di sfratto per finita locazione, nei quali la prova dell’effettiva ricezione della disdetta può diventare decisiva per stabilire se il rapporto sia realmente cessato oppure abbia continuato a produrre i propri effetti.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza n. 19824 del 20 giugno 2022, chiarendo alcuni principi fondamentali.

Il Supremo consesso ha chiarito che la disdetta è un atto negoziale unilaterale recettizio.

Ciò significa che, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., la disdetta produce effetto quando giunge all’indirizzo del destinatario e, quindi, entra nella sua sfera di conoscibilità.

Non è necessario dimostrare che il destinatario abbia materialmente letto la comunicazione. È però necessario poter dimostrare che quella specifica comunicazione sia effettivamente giunta al suo indirizzo.

Ed è proprio su questo punto che spesso sorgono le controversie.

La Cassazione precisa che, quando la comunicazione deve avve**re mediante raccomandata con avviso di ricevimento, occorre poter accertare a chi sia stato consegnato il plico.

La consegna può avve**re anche a una persona diversa dal destinatario, ma deve trattarsi di un soggetto rinvenuto all’indirizzo corretto e legato al destinatario da una relazione tale da giustificare la presunzione che la comunicazione sia entrata nella sua sfera di conoscibilità.

È inoltre rilevante che la persona che riceve il plico apponga la propria firma sull’avviso di ricevimento.

In altri termini, ai fini della validità della disdetta, assumono particolare importanza:

1)la prova della spedizione della specifica comunicazione;

2) la corrispondenza tra il numero della raccomandata e la documentazione prodotta;

3) l’individuazione dell’esatto indirizzo di destinazione;

4) l’identificazione del soggetto che ha ricevuto il plico;

5) l’avviso di ricevimento e la relativa sottoscrizione;

6) la possibilità di collegare senza incertezze la spedizione alla concreta lettera di disdetta.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la prova era stata ritenuta sufficiente proprio perché esisteva una precisa corrispondenza documentale: il numero della raccomandata coincideva con quello risultante dagli altri documenti, l’avviso di ricevimento indicava destinatario e indirizzo e il portiere dello stabile aveva ricevuto il plico, sottoscritto la cartolina e annotato la successiva immissione della lettera nella cassetta postale della conduttrice.

Non basta, dunque, una generica attestazione di spedizione.

E non basta neppure affermare che una raccomandata risulti “consegnata” se dalla documentazione non è possibile stabilire con sufficiente certezza quale comunicazione sia stata consegnata, a quale indirizzo e a quale soggetto.

Il principio è semplice, ma le conseguenze possono essere rilevanti: se il locatore non riesce a dimostrare che la disdetta sia entrata nella sfera di conoscibilità del conduttore, può ve**re meno proprio il presupposto sul quale si fonda la pretesa cessazione del contratto.

La corretta gestione della disdetta, quindi, non riguarda soltanto il rispetto dei termini previsti dalla legge o dal contratto. È altrettanto importante conservare e poter produrre una documentazione completa e coerente della spedizione e della ricezione.

6 Settembre 2026 Inviare una disdetta non significa, automaticamente, aver validamente impedito il rinnovo di un contratto di locazione. La questione è particolarmente importante nei giudizi di sfratto per finita locazione, nei quali la prova dell’effettiva ricezione della disdetta può diventare...

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Martedì 09:00 - 18:00
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