29/07/2023
𝑨𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂 𝒓𝒊𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒄𝒊𝒖𝒕𝒐 𝒍’𝒊𝒍𝒍𝒆𝒈𝒊𝒕𝒕𝒊𝒎𝒐 𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒅𝒐 𝒅𝒊 𝑹𝒐𝒎𝒂 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒆𝒎𝒂 𝒅𝒊 𝒂𝒇𝒇𝒓𝒂𝒏𝒄𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆
La recente sentenza del TAR Lazio n. 9092/2023 ancora una volta riconosce l’𝐢𝐥𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐚𝐝 𝐨𝐭𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐟𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 gravante su realizzati in aree destinate ad .
𝐈𝐥 𝐓𝐀𝐑 𝐡𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥e 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝟗𝟎 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢, 𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐞 𝐚 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨.
Nel caso specifico i ricorrenti non avevano ancora ottenuto l’ richiesta nel 2020.
Spesse volte questo (enorme) ritardo, di fatto, “blocca” la vendita di immobili per i quali sono stati già sottoscritti preliminari che prevedono, per la stipula dell’atto definitivo di , un termine che, a causa del ritardo di Roma Capitale, diventa impossibile per il da rispettare.
Questa sentenza si segnala in particolare perché il TAR respinge l’eccezione di tardività formulata da Roma Capitale per il fatto che il ricorso è stato proposto dopo oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (ai sensi dell’art. 31, c. 2, c.p.a., l’azione avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti).
Il TAR ha ritenuto l’eccezione formulata da Roma Capitale infondata in quanto i ricorrenti, successivamente alla presentazione, nel 2020, della di affrancazione, nel 2022 hanno diffidato l’Amministrazione a definire il procedimento, e tali atti, secondo il TAR, ancorché qualificati in termini di diffida, si presentano, per la loro articolazione strutturata e la completezza dei riferimenti, in un’ottica sostanzialistica, idonee a valere (autonomamente) quali vere e proprie istanze, legittimanti, se inottemperate, all’adozione del rimedio impugnatorio del silenzio inadempimento.
Ora, 𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐚 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐥𝐞𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐭𝐚𝐫𝐝𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐢, in base a questa sentenza i tantissimi privati che da anni stanno ancora aspettando l’affrancazione (pur rendendosi a tal fine disponibili a versare anche ingenti somme a titolo di canone di affrancazione!) hanno la possibilità di tutelarsi ricorrendo al TAR dopo aver presentato una istanza/diffida (che, secondo le indicazioni contenute nella sentenza, per la sua articolazione strutturata e la completezza dei riferimenti, sia idonea a valere quale vera e propria istanza legittimante, se inottemperata, l’azione contro il silenzio della P.A.).
Superata l’eccezione di tardività formulata da Roma Capitale, il TAR ha poi ritenuto fondato il ricorso promosso contro il silenzio dell'Amministrazione, dato che, a fronte delle istanze presentate dagli interessati nel 2020 e delle relative diffide successivamente notificate nel 2022, l’Amministrazione non ha tuttora concluso il procedimento con provvedimento espresso, in violazione del principio codificato dall’art. 2, co. 1, della legge n. 241 del 1990 e dei termini applicabili al procedimento in questione.
𝐈𝐥 𝐓𝐀𝐑 𝐡𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐧𝐝𝐢 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝟗𝟎 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢, e nominato, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐧𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐞 𝐚𝐥 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 versato dai ricorrenti per il deposito del ricorso.
ℹ️ 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶
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