Avv. Valentina Di Veronica

Avv. Valentina Di Veronica L'Avv. Di Veronica esercita la propria professione in ambito giuslavoristico e civile.

Offre un approccio diretto e personale con i propri clienti, con l’obiettivo di fornire soluzioni efficaci, personalizzate e coerenti con le esigenze degli stessi. Valentina Di Veronica si occupa di diritto civile e diritto del lavoro, offrendo assistenza legale a privati e piccole e medie imprese. Nel diritto Civile l’attività si concentra in particolare sul: recupero crediti, responsabilità cont

rattuale ed extracontrattuale, contrattualistica, locazioni, diritto condominiale, e azioni possessorie. Di Veronica offre un rapporto personale e diretto con i clienti e il suo approccio è improntato alla massima professionalità e cura del dettaglio, con l’obiettivo di fornire soluzioni efficaci e coerenti con le esigenze del cliente. Per tali ragioni, nel suo Studio si avvale di diverse figure professionali, tra cui un consulente del lavoro, per un'assistenza completa ed esaustiva a 360°

TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE Secondo la giurisprudenza, il trasferimento consiste nello spostamento del lavoratore defin...
09/01/2026

TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE
Secondo la giurisprudenza, il trasferimento consiste nello spostamento del lavoratore definitivo o privo di limiti di durata.

Ai sensi dell’art. 2103, comma 8, c.c., è legittimo solo se fondato su comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, che il datore di lavoro deve motivare. Per il lavoratore disabile, il trasferimento per ordinarie esigenze tecnico-produttive richiede il consenso dell’interessato (art. 33, comma 6, L. n. 104/1992), salvo che sia giustificato da ragioni diverse, quali l’incompatibilità ambientale; la tutela si estende anche al lavoratore che assiste persona disabile.

Il lavoratore può chiedere il trasferimento senza diritto all’accoglimento. Le ragioni possono essere comunicate anche successivamente, nei termini ex art. 2 L. n. 604/1966, a pena di inefficacia sopravvenuta.

Il trasferimento ingiustificato è nullo e integra inadempimento datoriale, con applicazione dell’art. 1460 c.c. La disciplina dell’art. 2103 c.c. non si applica al lavoro subordinato sportivo (art. 26 D.Lgs. n. 36/2021).
In caso di trasferimento illegittimo, il lavoratore non può rifiutare la prestazione, trovando applicazione l’art. 1460 c.c., nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
Molti CCNL prevedono un termine di preavviso, la cui violazione rende il trasferimento inefficace fino alla data prevista.
Il trasferimento deve essere impugnato entro 60 gg dalla ricezione della comunicazione, con atto scritto. L’impugnazione è inefficace se non seguita, entro 270 gg, dal deposito del ricorso giudiziale o dall’attivazione di conciliazione o arbitrato, cui deve seguire il ricorso entro 60 gg in caso di mancata adesione.

WIG O PERUKE La parrucca dei Giudici in Inghilterra si chiama wig (in inglese) o, più formalmente e storicamente, peruke...
09/01/2026

WIG O PERUKE

La parrucca dei Giudici in Inghilterra si chiama wig (in inglese) o, più formalmente e storicamente, peruke (parruccone), ed è un elemento tradizionale dell'abbigliamento giudiziario britannico, spesso indossata insieme alla toga, contribuendo a dare un'immagine di autorità e neutralità.
L'uso risale al XVII secolo, quando le parrucche erano di moda e simboleggiavano lo status sociale e professionale
"Wig" è il termine generico, mentre il termine storico è "peruke" e si riferisce alla parrucca di crine di cavallo che i giudici e gli avvocati (barristers) indossano.
Le parrucche servono a dare anonimato, uniformità e autorità, rendendo il giudice una figura impersonale e rispettata, e distinguendolo dagli altri presenti in aula.
Tuttavia, negli ultimi anni, sono state discusse proposte per abolire l'uso delle parrucche, considerate da alcuni antiquate o discriminatorie, ma rimangono un elemento distintivo del sistema giudiziario inglese.

DISDETTA LOCATORE E INDENNITA' AVVIAMENTO La locazione commerciale riguarda immobili urbani destinati ad uso diverso da ...
08/01/2026

DISDETTA LOCATORE E INDENNITA' AVVIAMENTO

La locazione commerciale riguarda immobili urbani destinati ad uso diverso da quello abitativo. La durata legale minima è di sei anni + sei anni. Alla prima scadenza il locatore può dare disdetta solo nei casi tassativi previsti dall’art. 28 e 29 L. 392/1978:
1. adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
2. adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27
3. demolire l'immobile per ricostruirlo/ristrutturarlo o restaurarlo,
4. ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile.
Alla seconda scadenza, invece, la disdetta è libera per entrambe le parti. In mancanza di disdetta nei termini (12 mesi, 18 per attività alberghiere, salvo diverso accordo), il contratto si rinnova tacitamente per ulteriori sei anni alle stesse condizioni, con adeguamento ISTAT.
Il canone può essere modificato solo con il consenso di entrambe le parti. Alla scadenza dei dodici anni il locatore può rifiutare il rinnovo anche al solo fine di rinegoziare il canone; il conduttore, per restare nei locali, può solo proporre un nuovo contratto, che il locatore è libero di accettare o rifiutare.
A tutela del conduttore, la legge prevede l’indennità per la perdita di avviamento commerciale (art. 34 L. 392/1978), dovuta esclusivamente in caso di disdetta del locatore. L’indennità è pari a 18 mensilità dell’ultimo canone (21 per attività alberghiere) ed è raddoppiata se, entro un anno, nei locali viene esercitata attività uguale o affine. Non spetta in caso di disdetta del conduttore, recesso anticipato o risoluzione per inadempimento

ASSUNZIONI OBBLIGATORIELa Legge del 12 marzo 1999 n. 68, disciplina le assunzioni obbligatorie. Queste devono essere eff...
08/01/2026

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
La Legge del 12 marzo 1999 n. 68, disciplina le assunzioni obbligatorie. Queste devono essere effettuate, entro e non oltre, 60 giorni dall'assunzione del 15° dipendente.
La legge prevede un numero minimo di assunzioni di lavoratori disabili:
a) dai 15 ai 35 dipendenti 1;
b) dai 36 ai 50 dipendenti 2 lavoratori disabili;
c) più di 50 dipendenti il 7% dei lavoratori.
Ai fini del conteggio della base occupazionale, per il calcolo del numero di lavoratori disabili, i criteri di legge sono quelli delineati dall'art. 4.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vengono qui di seguito riportati alcuni lavoratori che devono essere esclusi dal conteggio per la determinazione della base occupazionale:
1) i lavoratori disabili occupati obbligatoriamente
2) i dipendenti assunti con contratto a termine non superiore ai sei mesi
3) i soci di cooperative di produzione e di lavoro
4) i dirigenti
5) i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle loro mansioni in seguito ad infortunio o malattia
6) gli apprendisti
7) i lavoratori a domicilio
8) i lavoratori con contratto di somministrazione presso l'impresa utilizzatrice
9)i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 legge 68/1999
10) lavoratori divenuti disabili successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale
11) i lavoratori addetti ai servizi di polizia, nonché quelli di protezione civile e gli addetti ai servizi di trasporto per le emergenze 118, partiti politici ed organizzazioni sindacali. Questo vale anche per le imprese operative nella vigilanza privata.
12) i lavoratori in telelavoro, purché occupati con questa modalità contrattuale a tempo pieno, altrimenti sono compatibili pro-quota
ecc.

13/12/2025

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LA TOGALa toga, simbolo dell’attività forense, ha origini antiche, risalenti all’Antica Roma, e deriva dal latino tego, ...
13/12/2025

LA TOGA
La toga, simbolo dell’attività forense, ha origini antiche, risalenti all’Antica Roma, e deriva dal latino tego, “ricoprire”. Nell’epoca romana, avvolgeva il corpo lasciando scoperto il braccio destro e creando pieghe caratteristiche. Era riservata alle classi elevate e indicava lo status: la toga praetexta per magistrati e sacerdoti, la toga virilis per adulti liberi, e la toga purpurea per l’imperatore. Il colore bianco indicava i cittadini liberi, il nero il lutto, il porpora la dignità senatoria. Con la caduta dell’Impero Romano, la toga scomparve dall’uso comune e riemerse nel Medioevo come abito solenne per figure di rilievo, quali notai, medici, professori e magistrati. In questa fase assunse il colore nero, simbolo di rigore e austerità, e si trasformò: più lunga e ampia, con maniche, colletto, nappe e copricapo, elementi distintivi dei ruoli. Tali modifiche non erano solo estetiche ma permettevano di riconoscere immediatamente le funzioni dei portatori. Oggi la toga mantiene il significato originario di dignità, autorità e funzione pubblica, rappresentando l’eredità storica di un indumento che dalle origini romane al Medioevo è divenuto segno distintivo della professione forense.

LOCAZIONELa locazione, ex art. 1571 c.c., costituisce un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una par...
13/12/2025

LOCAZIONE
La locazione, ex art. 1571 c.c., costituisce un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte concede il godimento di un bene verso corrispettivo. Il rapporto locatizio ha natura personale e può essere validamente costituito da chiunque abbia la disponibilità del bene in base a un titolo non contrario all’ordinamento, non essendo necessaria la qualità di proprietario. Quando il bene appartiene a più soggetti in regime di comunione, ciascun comproprietario è titolare di poteri gestori idonei a consentire l’utilizzazione economica del bene comune, ivi compresa la stipula del contratto di locazione, operando una presunzione di consenso degli altri partecipanti e imponendosi la tutela dell’affidamento del terzo contraente in ordine alla validità dell’accordo.
Si riscontrano tre orientami della giurisprudenza: nn primo orientamento, oggi minoritario, riconduceva la stipula al mandato senza rappresentanza, con applicazione dell’art. 1705, comma 2, c.c., soluzione giudicata inidonea a garantire equilibrio agli effetti sinallagmatici del contratto. Un secondo orientamento configurava un mandato tacito nell’ambito degli atti di ordinaria amministrazione, ravvisando una presunzione di consenso degli altri comunisti; tale impostazione è stata criticata perché non coerente con la struttura dell’amministrazione congiunta.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sent. n. 11136/2012, hanno risolto il contrasto ricostruendo la fattispecie nell’ambito della gestione di affari altrui disciplinata dagli artt. 2028 ss. c.c. La locazione stipulata da un solo comproprietario è valida ed efficace nei confronti dell’intera comunione, poiché il gestore compie un atto utile alla conservazione e all’impiego del bene comune. I comunisti non firmatari possono ratificare l’operato del gestore ex art. 2032 c.c., acquistando così il diritto di esigere dal conduttore, ai sensi dell’art. 1705, comma 2, c.c., la quota del canone proporzionata alla loro partecipazione. Il pagamento effettuato al comproprietario stipulante libera il
conduttore verso l’intera comunione, mentre eventuali pretese interne restano azionabili solo nei confronti del gestore.

SUPERCONDOMINIOLa nozione di supercondominio individua un complesso composto da più edifici, anche eventualmente organiz...
13/12/2025

SUPERCONDOMINIO
La nozione di supercondominio individua un complesso composto da più edifici, anche eventualmente organizzati in distinti condomìni, accomunati dall’esistenza di beni, impianti o servizi destinati all’uso collettivo e legati ai fabbricati da un rapporto di accessorietà necessaria. Ai fini della sua costituzione non è richiesta una specifica manifestazione di volontà né dell’originario proprietario né dei singoli partecipanti, essendo sufficiente la presenza materiale di elementi comuni rientranti nell’ambito dell’art. 1117 c.c.

La disciplina applicabile è quella del condominio e non quella della comunione, poiché la costituzione del complesso condominiale, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza (tra cui Cass. ord. n. 7743/2017; Cass. n. 1344/2018; Cass. n. 2279/2019), avviene ipso iure et facto al momento del frazionamento della proprietà e della prima alienazione di un’unità immobiliare suscettibile di autonoma utilizzazione.

Tale principio, per identità di ratio, si estende anche al supercondominio, la cui formazione deriva automaticamente dalla presenza di più edifici strutturalmente collegati mediante beni e servizi comuni. La Suprema Corte ha confermato tale impostazione con la sentenza n. 32237/2019, affermando che il supercondominio viene in essere ipso iure et facto ogniqualvolta sussistano cose e impianti comuni che ne integrano il presupposto oggettivo, salvo diversa previsione del titolo o del regolamento.

Ne consegue che l’art. 67, comma 3, disp. att. c.c. non disciplina la costituzione del supercondominio, bensì stabilisce l’obbligo di nominare un amministratore qualora il complesso superi il limite di sessanta partecipanti, quale misura organizzativa successiva e non costitutiva della struttura comune.

DIRITTO ALL'IMMAGINEQuando si discute dell’utilizzo dell’immagine altrui – soprattutto nell’ambito dei social network e ...
11/12/2025

DIRITTO ALL'IMMAGINE

Quando si discute dell’utilizzo dell’immagine altrui – soprattutto nell’ambito dei social network e dei contenuti a carattere umoristico o parodistico – è necessario ricordare che l’ordinamento italiano pone limiti molto chiari e precisi, tutelando sia i personaggi noti sia le persone non esposte al pubblico.
Il diritto all’immagine e all’identità personale è infatti un diritto assoluto, tutelato dagli artt. 10 c.c. e 96-97 L. 633/1941, oltre che dall'art. 21 Cost., il quale afferma che la libertà di manifestazione del pensiero – pur fondamentale – incontra confini invalicabili nella tutela della dignità e della personalità individuale. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’immagine di una persona non può essere utilizzata senza consenso quando ciò comporti una lesione della reputazione, della dignità, della riservatezza o una indebita manipolazione della sua identità, anche laddove la persona sia conosciuta al pubblico (Cass. n. 19515/2022).
Un principio cardine, spesso ignorato nel contesto digitale, è che anche i personaggi celebri mantengono una sfera privata inviolabile: l’essere noti non comporta una rinuncia generalizzata al diritto all’immagine, né autorizza la libera rappresentazione della vita personale o familiare, soprattutto quando ciò avvenga mediante ricostruzioni fittizie, travisanti o potenzialmente diffamatorie.
A maggior ragione, l’ordinamento attribuisce tutela rafforzata alle persone non note, che non hanno scelto di esporsi pubblicamente. La pubblicazione, anche in forma artistica, animata o umoristica, dell’immagine o di riferimenti riconducibili a soggetti privi di notorietà richiede sempre e comunque il previo consenso dell’interessato, specialmente quando il contenuto attribuisca fatti non veri, comportamenti inventati o ricostruzioni immaginarie idonee a incidere sulla loro sfera personale, familiare o professionale. Su questo punto è intervenuta anche Cass. n. 11768/2022, precisando che la satira non può coinvolgere soggetti estranei alla vita pubblica, poiché questi non hanno scelto alcuna esposizione mediatica e la loro tutela deve considerarsi particolarmente rigorosa.
È importante sottolineare che la satira, pur essendo forma costituzionalmente tutelata di espressione del pensiero, riconosciuta quale manifestazione artistica e sociale tradizionalmente caratterizzata dall’enfasi, dalla parodia e dall’esagerazione, non gode di un’immunità assoluta. La giurisprudenza afferma con costanza che la satira incontra limiti precisi, oltre i quali diventa illecita:
1. non può travisare l’identità di una persona attribuendole fatti falsi o mai accaduti;
2. non può trasformarsi in strumento di lesione della dignità, dell’onore e della reputazione;
3. non può essere utilizzata per fini sostanzialmente commerciali o pubblicitari, soprattutto qualora l’immagine del soggetto ritratto costituisca veicolo di visibilità, engagement o monetizzazione;
4. non può coinvolgere persone non note, che non hanno scelto la visibilità pubblica e il cui diritto alla riservatezza è particolarmente protetto;
5. non può essere esercitata in modo da generare una rappresentazione falsata o deformata dell’identità personale, tale da indurre il pubblico in errore.
In altre parole, la satira è libera, ma non può essere un pretesto per travalicare diritti fondamentali altrui.

NOMINA AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DA PARTE DEL COSTRUTTOREIl condominio nasce solo con la pluralità dei proprietari, è...
10/12/2025

NOMINA AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DA PARTE DEL COSTRUTTORE

Il condominio nasce solo con la pluralità dei proprietari, è, pertanto, il primo atto di compravendita a far sorgere ipso iure et facto la comproprietà delle parti comuni (artt. 1117 ss. c.c.), senza necessità di atti costitutivi. Da quel momento anche il costruttore diventa un condomino come gli altri.

La Cassazione, con sentenza del 2 marzo 2017, n. 5335, ha precisato che il condominio “insorge al momento in cui avviene l’assegnazione in proprietà esclusiva dei singoli appartamenti; per effetto di tale assegnazione si origina la presunzione legale di comunione delle parti del fabbricato destinate all’uso comune, salvo diversa volontà chiara ed univoca risultante dal titolo”.

Sul punto, l’art. 1129, co. 1 c.c., precisa che la nomina dell’amministratore è riservata inderogabilmente all’assemblea, una volta costituito il condominio.
Le nomine effettuate unilateralmente dal costruttore — talvolta inserite anche nei rogiti — sono nulle, come confermato (anche) da costante giurisprudenza di merito (ex multis Trib. Modena, sez. II, 14 marzo 2012, n. 493), che ha qualificato tali clausole prive di efficacia nei confronti dei condomini.

L’amministratore designato dal costruttore deve, pertanto, convocare l’assemblea per la propria regolare investitura.

In conclusione:
1️⃣ Prima della prima vendita il condominio non esiste e il costruttore non ha potere di nomina.
2️⃣ Con la prima compravendita si costituisce il condominio e solo l’assemblea può nominare l’amministratore.
3️⃣ La nomina effettuata dal costruttore prima di tale momento è nulla e la nullità è rilevabile da chiunque, in qualsiasi momento.
4️⃣ Per sanare la situazione, l’amministratore deve procedere alla convocazione dell’assemblea per ottenere una nomina valida.

GIUSTIZIALa figura della Dea della Giustizia racchiude in sé l’essenza più profonda del giudicare: equilibrio, imparzial...
09/12/2025

GIUSTIZIA

La figura della Dea della Giustizia racchiude in sé l’essenza più profonda del giudicare: equilibrio, imparzialità e responsabilità.
Nella bilancia che sorregge con una mano si compie il momento più delicato: la valutazione delle prove, il confronto tra ragioni opposte, la ricerca della verità oltre ogni apparenza. È lì che si pesano meriti e colpe, bene e male, diritto e clemenza.

Nell’altra mano, la spada ricorda che ogni giudizio deve tradursi in una decisione chiara e definitiva. È il simbolo della legge che interviene con fermezza dopo la ponderazione, garantendo ordine e tutela dei diritti.

La benda che le copre gli occhi è forse l’elemento più potente: rappresenta l’imparzialità, la capacità di non lasciarsi condizionare da status, volto, ricchezza o consenso. La Giustizia non guarda chi siamo, ma ciò che abbiamo fatto.

Dalle antiche immagini della dea egizia Maat, che pesava i cuori contro la piuma della verità, fino alla Iustitia romana, questo simbolo attraversa millenni ricordandoci che la giustizia non è mai solo punizione. È, prima di tutto, misura, equilibrio, ricerca della verità e rispetto della dignità umana.

Un monito senza tempo:
prima di giudicare, occorre comprendere; prima di decidere, occorre pesare; e sempre, in ogni scelta, occorre essere equi.

SMART WORKING La normativa che disciplina (prevalentemente) il lavoro agile è costituita dalla Legge n. 81/2017 recante ...
09/12/2025

SMART WORKING
La normativa che disciplina (prevalentemente) il lavoro agile è costituita dalla Legge n. 81/2017 recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Tuttavia, la disciplina del lavoro agile non è prescrittiva, ma si limita a promuovere accordi tra lavoratori ed imprese come strumento per incrementare la competitività aziendale ed agevolare tempi di vita e tempi di lavoro.
Le caratteristiche principali della suddetta modalità di lavoro sono declinate dall’Art. 18 della Legge n. 81/2017:
1. Assenza di una postazione fissa nei periodi di lavoro svolto “da remoto”
2. Presenza necessaria di un accordo individuale
3. Utilizzo di strumenti tecnologici
4. Possibilità di utilizzo di forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi.
5. Obbligo del datore di lavoro di garantire sicurezza e buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore
6. La specifica indicazione che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato spettano anche in caso di lavoro agile.
7. La prestazione lavorativa deve essere eseguita entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivante dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Gli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 delineano, invece, i contenuti dell’accordo individuale, da redigersi in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova, che andrà a disciplinare:
(i) Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali;
(ii) Organizzazione dei tempi di riposo;
(iii) Modalità per poter esercitare il c.d. diritto alla disconnessione. Questo è stato specificato dall’art. 2 co. 1-ter D.L. n. 30/2021 il quale stabilisce che è riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni/piattaforme informatiche nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi
eventuali periodi di reperibilità concordati.
(iv) Eventuale termine finale apposto all’accordo;
(v) Modalità di recesso (preavviso di almeno 30 giorni in caso di accordo a tempo indeterminato e possibilità di recedere senza preavviso per giusta causa);
(vi) Modalità di recesso per il lavoratore disabile “in modalità smart” (preavviso di almeno 90 giorni);
(vii) Modalità di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto dell’art. 4 L. n. 300/1970;
(viii) Individuazione delle condotte che danno luogo a sanzioni disciplinari in relazione alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali, che ledono il rapporto fiduciario (ad esempio “obblighi di risposta”)
L’art. 20 della Legge n. 81/2017 stabilisce, invece, il trattamento retributivo:
a. Il trattamento economico e normativo, a praità di mansioni, non può essere inferiore a quello complessivamente previsto per gli altri lavoratori subordinati impiegati all’interno dell’azienda.
b. Il diritto alla parità di trattamento retributivo e normativo si estende a tutte le condizioni di lavoro. A titolo di esempio, scatti di carriera, aumenti in busta paga, formazione, diritti sindacali, incentivi fiscali e premi di produzione.
Il lavoratore in smart working ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali,
a due condizioni:
I. La scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative;
II. La scelta risponda a criteri di ragionevolezza.

Per quanto riguarda, i buoni pasto, sul punto la giurisprudenza ormai, pacifica e costante, si è espressa affermando che, salvo
diversa previsione contenuta in un accordo individuale o collettivo, il lavoro agile è incompatibile con la fruizione dei buoni pasto: perché il dipendente maturi il buono pasto, occorre che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che egli
consumi il pasto fuori dell’orario di servizio. Se la prestazione è resa in modalità agile, e quindi il lavoratore è libero di organizzarla come ritiene più opportuno, il presupposto di cui sopra non sussiste.

Indirizzo

Via Giuseppe Ferrari N. 2
Rome
00195

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 19:30
Martedì 09:30 - 19:30
Mercoledì 09:30 - 19:30
Giovedì 09:30 - 19:30
Venerdì 09:30 - 19:30

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