11/03/2026
⚖️ Mutuo fondiario ed esecuzione forzata: quando il titolo esecutivo è incompleto
Una recente ordinanza del Tribunale di Livorno (27 gennaio 2026) affronta un tema molto rilevante nelle procedure esecutive basate su mutuo fondiario.
Le parti avevano rinegoziato il termine di restituzione del mutuo tramite una scrittura privata non autenticata.
Questo accordo non costituisce una novazione del contratto (manca l’animus novandi e si tratta solo di una modifica accessoria, ai sensi dell’art. 1231 c.c.), ma incide comunque sul contenuto complessivo del rapporto contrattuale.
Cosa succede quindi se la banca avvia l’esecuzione forzata?
Se il creditore procede solo sulla base dell’atto pubblico di mutuo, senza azionare anche l’accordo successivo che modifica i termini del rapporto, il titolo esecutivo può risultare incompleto.
👉 In questo caso, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. può essere accolta, con conseguente sospensione della procedura esecutiva.
Una decisione che evidenzia quanto sia importante valutare tutti gli accordi intervenuti tra le parti, anche quando non costituiscono una vera e propria novazione del contratto.