Studio Legale De Luca - Pablo De Luca -

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Studio Legale De Luca - Pablo De Luca - Avv Pablo DE LUCA L'Avv. Con riferimento all'attività scientifica, ha collaborato nel comitato di redazione dell’A.GI.FOR.

Pablo De Luca, nel corso della propria attività professionale, ha maturato un'elevata competenza nell'ambito del diritto penale, assistendo sia le persone fisiche che le persone giuridiche, prestando la propria attività nella fase extraprocessuale, al fine di prevenire eventuali responsabilità penali, nonché svolgendo la necessaria attività di difesa nei procedimenti penali. Grazie anche al team scelto di collaboratori, lo studio svolge la propria attività professionale nell'ambito del diritto civile, commerciale, societario (contrattualistica, partecipazione ad assemblee societarie nell'interesse dei propri clienti, impostazione di procedure gestionali e pianificazioni aziendali) nonché nell'ambito del diritto assicurativo. Specifica esperienza è stata inoltre maturata negli anni nell'assistenza legale all'interno di Caaf e Sindacati nonché quale consulente esterno di Unicredit Banca. associazione giovanile forense e collabora tutt'ora con la rivista "IL Sole 24Ore".

19/10/2026
02/10/2026

Quando il PM omette di valutare elementi favorevoli all’indagato, la difesa può davvero limitarsi a prenderne atto?
La recente pronuncia della Cassazione sull’art. 358 c.p.p. rischia di indebolire uno dei presìdi fondamentali dello Stato di diritto: il controllo effettivo sull’operato del pubblico ministero.
La Corte afferma che il PM deve svolgere accertamenti anche a favore della persona sottoposta alle indagini.
Ma precisa che non esiste, in concreto, un obbligo di svolgere ogni attività integrativa richiesta dalla difesa.
La scelta resta discrezionale.
Il problema è evidente.
Se durante le indagini emergono elementi favorevoli all’indagato, ma questi non vengono adeguatamente valutati o approfonditi, la difesa dovrebbe poter sollevare un’eccezione effettiva.
Non una doglianza destinata a rimanere priva di conseguenze processuali.
Secondo la Cassazione, infatti, la violazione dell’art. 358 c.p.p. non comporta una specifica sanzione processuale.
Il rischio è che una garanzia sostanziale si trasformi in una regola priva di reale forza.
La sentenza richiama l’esigenza di un esercizio dell’azione penale fondato su indagini complete e adeguate, tali da rendere ragionevole la probabilità di condanna.
Eppure, nello stesso tempo, esclude che da questa esigenza derivi un obbligo puntuale di compiere l’attività investigativa favorevole indicata dalla difesa.
È qui che si apre la frattura.
La difesa non chiede che il PM svolga indagini “a comando”.
Chiede che l’omissione di elementi favorevoli possa essere verificata da un giudice e, quando necessario, produca conseguenze concrete.
Altrimenti il principio di imparzialità del pubblico ministero rischia di restare affidato soprattutto alla sua valutazione discrezionale.
La Cassazione sottolinea che il PM dovrebbe essere “più imparziale” durante le indagini preliminari, proprio perché opera senza il continuo confronto con la difesa.
Ma l’imparzialità non può essere soltanto una responsabilità interna dell’accusa.
In uno Stato di diritto deve essere anche un obbligo controllabile dall’esterno.
La pronuncia nasce dal caso dei pubblici ministeri De Pasquale e Spadaro, assolti nel procedimento collegato alla vicenda Eni-Nigeria, nel quale erano stati accusati di non avere depositato prove favorevoli alle persone indagate.
La Corte ha ritenuto che l’attività integrativa non fosse doverosa né necessaria, valutazione condivisa anche dagli uffici di procura competenti.
Ma proprio questo passaggio dovrebbe preoccuparci.
Se la valutazione dell’accusa viene sostanzialmente rimessa all’accusa stessa, quale spazio resta per una contestazione effettiva della difesa?
Una garanzia senza rimedio rischia di essere una garanzia soltanto nominale.
E un processo penale nel quale le lacune delle indagini non possono essere contestate con strumenti realmente incisivi rischia di trasformare la discrezionalità del PM in una zona difficilmente sindacabile.
Questo non rafforza lo Stato di diritto.
Lo indebolisce.
La difesa deve poter eccepire non solo ciò che il PM ha fatto, ma anche ciò che ha omesso di fare quando esistevano elementi potenzialmente favorevoli all’indagato.
Altrimenti la completezza delle indagini diventa un obiettivo dichiarato, non una garanzia effettiva.
La domanda è semplice: una regola senza una sanzione o un controllo reale può ancora dirsi una garanzia processuale?
Avv Pablo DE LUCA

02/10/2026
30/09/2026

Giustizia sotto esame: Garlasco, i delitti irrisolti e il tribunale dei media

La giustizia penale vive anche di percezioni, ma non può essere governata dalle percezioni. Quando un caso di grande risonanza attraversa anni di indagini, processi, revisioni e polemiche probatorie, l’opinione pubblica tende a leggere ogni passaggio come la conferma di una tesi già scelta: l’innocenza dell’imputato, la colpevolezza del condannato, l’incompetenza degli investigatori o, al contrario, l’inaffidabilità del sistema nel suo complesso. Il caso di Chiara Poggi, i delitti rimasti senza una risposta giudiziaria definitiva e la crescita del processo mediatico compongono così un unico problema giuridico-sociale: come preservare l’autorevolezza della giurisdizione in una società che chiede verità immediate, spiegazioni semplici e responsabilità visibili.

Il caso Garlasco come simbolo
L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, è diventato un simbolo delle fragilità comunicative, investigative e probatorie che possono segnare un procedimento penale. La lunga durata della vicenda, il susseguirsi dei gradi di giudizio, le richieste e i percorsi di revisione, nonché il riaccendersi periodico del dibattito su persone, reperti e piste investigative, hanno prodotto nell’opinione pubblica l’impressione di una verità continuamente esposta a revisione. Sul piano processuale, tuttavia, la complessità non equivale automaticamente a errore: il sistema delle impugnazioni esiste proprio per sottoporre le decisioni a controlli successivi. Il problema nasce quando questi controlli vengono percepiti come contraddizioni inspiegabili anziché come garanzie istituzionali.

Le polemiche sulla gestione delle prove forensi hanno reso evidente quanto siano decisive la tempestività dei sopralluoghi, la corretta repertazione, la catena di custodia, la documentazione delle analisi e la possibilità di sottoporre i risultati a effettivo contraddittorio. Una traccia biologica, un’impronta o una ricostruzione tecnica non parlano da sole: acquistano valore soltanto se raccolte secondo protocolli affidabili, interpretate con metodi validati e inserite in un quadro probatorio coerente. Quando la divulgazione pubblica semplifica questi passaggi, la discussione si sposta dalla solidità della prova alla fiducia personale nell’esperto, nel pubblico ministero o nel giudice.

I delitti irrisolti e il limite delle risposte frammentarie
I cosiddetti cold case costituiscono una cartina di tornasole per l’efficienza complessiva del sistema. Il caso di Simonetta Cesaroni continua a rappresentare, nell’immaginario collettivo, una ferita investigativa aperta; quello di Elisa Claps mostra come un’indagine possa rimanere a lungo senza esito, per poi trovare una svolta giudiziaria solo dopo anni; il caso di Yara Gambirasio, invece, non è oggi un delitto irrisolto, ma resta emblematico per la complessità dell’indagine genetica, per il peso della prova scientifica e per la durata del percorso giudiziario. Distinguere tra casi senza autore identificato, casi definiti con una condanna e casi ancora oggetto di contestazioni è essenziale: altrimenti la categoria dei “misteri italiani” finisce per confondere fatti processuali molto diversi.

Anche il confronto europeo richiede cautela. Non esiste un unico tasso di risoluzione dei crimini gravi, omogeneo per definizioni, periodi di rilevazione e modalità statistiche. Le differenze nelle classificazioni nazionali impediscono graduatorie semplicistiche. Resta però un dato strutturale: un cold case non è soltanto un fascicolo fermo, ma una perdita di conoscenza e di fiducia. Archivi non interoperabili, turn-over del personale, competenze investigative disperse e difficoltà nel conservare o riesaminare reperti possono rendere più costosa, e talvolta impossibile, la ricerca della verità a distanza di tempo.

Il processo mediatico e la presunzione di innocenza
Televisione, piattaforme digitali e social network hanno trasformato il processo penale in un racconto permanente. Prima ancora dell’udienza, il pubblico riceve intercettazioni, ricostruzioni, interviste, immagini del sopralluogo e giudizi di commentatori. Il “tribunale della televisione” non dispone delle regole del contraddittorio, non è vincolato alla completezza del fascicolo e tende a premiare la narrazione più emotiva. Un sospetto ripetuto diventa plausibilità; la plausibilità, attraverso la ripetizione, può assumere l’apparenza di una prova.

Questo meccanismo incide direttamente sulla presunzione di non colpevolezza prevista dall’articolo 27 della Costituzione e sulla garanzia dell’equo processo sancita dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La libertà di informazione non può essere sostituita dal silenzio, ma richiede responsabilità: distinguere l’ipotesi dall’accertamento, la notizia dal commento, l’atto processuale dalla sua interpretazione. Quando la pressione mediatica condiziona testimoni, familiari, operatori della giustizia e perfino la selezione delle piste investigative, il danno non è soltanto reputazionale: può compromettere la qualità stessa dell’accertamento.

Fiducia, professionalità e imparzialità
Le rilevazioni periodiche sulla fiducia nelle istituzioni, comprese quelle dell’Eurobarometro e gli indicatori europei sullo Stato di diritto, mostrano da tempo un rapporto non lineare tra cittadini e giustizia: la richiesta di tutela è elevata, mentre la soddisfazione per tempi, prevedibilità e accessibilità delle decisioni resta spesso fragile. I dati non autorizzano a concludere che magistrati, avvocati o forze investigative siano nel complesso impreparati o parziali. Segnalano, piuttosto, che l’affidabilità percepita dipende anche dalla trasparenza delle procedure, dalla coerenza delle motivazioni e dalla capacità di spiegare gli esiti senza semplificazioni.

La competenza professionale non è un attributo astratto. Nel penale richiede aggiornamento continuo in diritto, criminologia, genetica forense, informatica, statistica e psicologia della testimonianza. L’imparzialità, a sua volta, non consiste solo nell’assenza di pregiudizio personale, ma nella gestione verificabile dei conflitti, nella parità delle armi e nella disponibilità a considerare anche gli elementi contrari all’ipotesi accusatoria. Ogni errore, ogni ritardo ingiustificato e ogni comunicazione ambigua alimentano il sospetto che la decisione dipenda più dall’autorità di chi la pronuncia che dalla qualità del metodo.

Le conseguenze sociali dell’incertezza
Quando la giustizia appare imprevedibile, si indebolisce lo Stato di diritto. Il cittadino può convincersi che le regole valgano diversamente a seconda della notorietà del caso, delle risorse economiche o della capacità di occupare lo spazio mediatico. Ne risentono il senso civico, la percezione della sicurezza e la disponibilità a collaborare con le istituzioni. L’incertezza può inoltre produrre una domanda di punizione immediata, alimentando campagne d’odio, gogna digitale e forme di “giustizia popolare” incompatibili con la presunzione di innocenza.

Il paradosso è evidente: più la società reclama una risposta rapida, più il processo richiede tempi e cautele per essere affidabile. Accettare questa tensione è un compito culturale, non soltanto tecnico. Una democrazia matura deve saper tollerare l’attesa dell’accertamento senza trasformarla in abbandono delle vittime, e deve riconoscere che l’assoluzione o l’archiviazione non sono sconfitte della giustizia, ma possibili esiti di un sistema che rifiuta di condannare oltre la prova.

Una agenda concreta per migliorare il sistema
La risposta non può consistere in una riforma dettata dal singolo caso. Occorrono formazione forense e magistratuale realmente continua, specializzazione nelle scienze forensi e nuclei investigativi dedicati ai cold case, con accesso a banche dati interoperabili e protocolli condivisi. La prova scientifica deve essere valorizzata secondo standard internazionali, con rigorosa catena di custodia, valutazioni statistiche trasparenti e consulenti capaci di esporre limiti e margini d’errore.

Serve inoltre una comunicazione istituzionale sobria e tempestiva: conferenze stampa limitate ai dati verificati, linguaggio rispettoso della presunzione di innocenza e distinzione netta tra esigenze investigative e spettacolarizzazione. La copertura dei processi in corso non va censurata, ma ricondotta a regole di responsabilità editoriale, tutela delle persone coinvolte e corretto uso delle immagini e degli atti. Infine, la pubblicazione chiara delle motivazioni e la disponibilità di dati comparabili su tempi, esiti e carichi di lavoro possono ridurre lo spazio delle narrazioni arbitrarie.

Conclusione: ricostruire la fiducia è una responsabilità comune
Garlasco, i delitti rimasti senza risposta e il processo mediatico non dimostrano, da soli, che la giustizia italiana sia incapace o priva di imparzialità. Dimostrano però che ogni istituzione deve rendere visibile la qualità del proprio metodo. La classe forense è chiamata a difendere il contraddittorio anche quando l’opinione pubblica chiede una condanna esemplare; i media devono informare senza trasformare il dubbio in verdetto; la società civile deve pretendere competenza, trasparenza e tempi ragionevoli senza rinunciare alle garanzie. La call to action è dunque concreta: sostenere una cultura pubblica della prova, investire nella formazione e chiedere istituzioni capaci di spiegare le proprie decisioni. La fiducia non si reclama: si costruisce, fascicolo dopo fascicolo, con rigore e responsabilità.

Avv Pablo De LUCA

25/09/2026

Una nuova doverosa precisazione sul tema : Adinolfi e la carcerazione.
Quando una pubblicazione online diventa una violazione cautelare?
E quando, invece, rischia di essere considerata una forma di “bavaglio digitale”?
Nel noto caso ora all’attenzione del Tribunale del Riesame di Roma.
Il GIP ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, ritenendo le pubblicazioni espressione di una violazione reiterata e di un aggravamento dei pericoli cautelari.
La difesa, però, ha posto una questione di fondo:
la pubblicazione di articoli e opinioni dimostra davvero l’inadeguatezza della misura?
Oppure rappresenta soltanto la violazione formale di una prescrizione, senza un concreto collegamento con nuovi contatti, intimidazioni, raccolta di denaro o interferenze probatorie?
Il punto non è sostenere che la qualifica di giornalista renda lecita qualsiasi condotta.
Il punto è chiedere che il contenuto delle pubblicazioni venga analizzato concretamente, distinguendo l’attività di cronaca, critica o opinione da eventuali comunicazioni vietate.
Anche il quadro normativo impone alcune distinzioni.
L’articolo 284 del Codice di procedura penale consente al giudice di imporre limiti o divieti alle comunicazioni con persone diverse dai conviventi o dagli assistenti.
In caso di trasgressione, l’articolo 276 c.p.p. prevede in via generale che il giudice tenga conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione.
La disciplina contempla invece una conseguenza più automatica per la violazione del divieto di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari o per condotte gravi o reiterate che ostacolino il funzionamento degli strumenti elettronici di controllo, salvo il caso di lieve entità.
Ma la pubblicazione di un contenuto online appartiene necessariamente alla stessa categoria?
Questa è la domanda decisiva.
Nell’era digitale, un divieto di comunicazione può incidere contemporaneamente:
• sull’effettività della misura cautelare;
• sulla libertà di comunicare;
• sull’attività professionale del soggetto;
• sul diritto della collettività a ricevere informazioni.
L’articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di informare.
Ma questa libertà deve essere bilanciata con la dignità, la riservatezza, la tutela del procedimento e la sicurezza delle persone coinvolte.
Il vero rischio è doppio.
Da un lato, trasformare l’attività editoriale in uno strumento per eludere le prescrizioni giudiziarie.
Dall’altro, considerare ogni pubblicazione come prova automatica di pericolosità, arroganza o capacità di sottrarsi alla legge, senza verificare il contenuto e gli effetti concreti della condotta.
La custodia cautelare dovrebbe prevenire un rischio concreto e attuale.
Non dovrebbe diventare una sanzione anticipata per il tono critico di un articolo o per il semplice esercizio dell’attività giornalistica.
La domanda, allora, non è se la libertà di espressione debba prevalere sempre.
La domanda è un’altra:
quale livello di motivazione e di analisi concreta dovrebbe essere richiesto prima di trasformare una violazione digitale in un aggravamento della misura cautelare?
E ancora:
• La mera pubblicazione basta a dimostrare l’inadeguatezza degli arresti domiciliari?
• Come si distingue un’attività editoriale da una comunicazione idonea a interferire con il procedimento?
• Il numero delle pubblicazioni è davvero significativo, se non se ne analizzano contenuto, destinatari ed effetti?
• Nell’era dei social, le prescrizioni giudiziarie dovrebbero essere formulate in modo più preciso?
Il confronto è aperto.
Dove dovrebbe collocarsi il punto di equilibrio tra rispetto delle prescrizioni giudiziarie e libertà di espressione?
Avv Pablo De LUCA

24/09/2026

CASO ADINOLFI :
Pubblicare articoli durante gli arresti domiciliari può portare in carcere?
Non necessariamente.
Un giornalista ( Mario Adinolfi) sottoposto al divieto di utilizzare dispositivi telefonici, informatici e telematici avrebbe pubblicato 49 articoli e 23 post sui social. Il GIP ha quindi aggravato la misura, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.
Ma il semplice numero delle pubblicazioni è sufficiente?
La risposta richiede un’analisi concreta.
Occorre verificare:
• il contenuto degli articoli;
• la distinzione tra attività giornalistica e comunicazioni vietate;
• l’eventuale contatto con persone offese o testimoni;
• la presenza di intimidazioni o interferenze probatorie;
• l’effettiva inadeguatezza degli arresti domiciliari.
L’articolo 276 c.p.p. consente l’aggravamento della misura in caso di trasgressione, ma impone di valutare la gravità e le circostanze concrete della condotta.
La custodia cautelare non può diventare una sanzione anticipata per il tono critico di un articolo o per il semplice esercizio dell’attività giornalistica.
Il punto è il bilanciamento tra esigenze cautelari e libertà di informazione.
E questo bilanciamento deve essere sempre individualizzato.
Avv Pablo De LUCA

22/09/2026

Caso Adinolfi : qualche breve cenno sull accaduto, fermo restando l’ impugnazione del provvedimento

La chiave: la mancanza di "automatismo"Mentre la violazione dell'obbligo principale degli arresti domiciliari (l'allontanamento da casa/evasione) fa scattare in automatico la custodia in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità (art. 276, comma 1-ter c.p.p.), la violazione di una prescrizione accessoria segue una regola diversa.Per le prescrizioni accessorie si applica il comma 1 generale dell'art. 276 c.p.p.. Questo significa che:Non c'è alcun automatismo verso il carcere.Il giudice ha la piena facoltà (e non l'obbligo) di valutare se modificare la misura.Il legislatore impone al magistrato di decidere tenendo conto dell'entità del fatto e dei motivi che lo hanno determinato.Se l'azione sui social è stata del tutto marginale e non ha leso i presupposti di cautela, il giudice può decidere di mantenere la misura attuale ammonendo l'indagato, oppure applicare un aggravamento minimo senza ricorrere alla massima custodia
Avv Pablo De Luca

Indirizzo

Via Delle Saline, 69
Rome
00119

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:30 - 19:00

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