15/05/2026
Con il disegno di legge Legislatura 19ª – Senato n. 1774 viene proposta la modifica all'articolo 56 della legge 27.7.1978 n. 392 con:
a) la riduzione del termine per l’esecuzione da 6 a 3 mesi;
b) Il rilascio dell'immobile deve avvenire nel termine massimo di quattro mesi dalla data del primo accesso dell'ufficiale giudiziario;
c) il primo accesso deve avvenire massimo entro due mesi dal preavviso di rilascio;
d) su istanza di parte il G.E. fissa una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile ».
Con il disegno di legge Legislatura 19ª – Senato n.
Con il disegno di legge Legislatura 19ª – Senato n. 1774 viene proposta la modifica all'articolo 56 della legge 27.7.1978 n. 392 con: a) la riduzione del