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15/05/2026

Con il disegno di legge Legislatura 19ª – Senato n. 1774 viene proposta la modifica all'articolo 56 della legge 27.7.1978 n. 392 con:

a) la riduzione del termine per l’esecuzione da 6 a 3 mesi;

b) Il rilascio dell'immobile deve avvenire nel termine massimo di quattro mesi dalla data del primo accesso dell'ufficiale giudiziario;

c) il primo accesso deve avvenire massimo entro due mesi dal preavviso di rilascio;

d) su istanza di parte il G.E. fissa una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile ».

Con il disegno di legge Legislatura 19ª – Senato n.

Con il disegno di legge Legislatura 19ª – Senato n. 1774 viene proposta la modifica all'articolo 56 della legge 27.7.1978 n. 392 con: a) la riduzione del

07/04/2026

La Legge annuale sulle PMI (Legge n. 34/2026 del 11.3.2026), entrata in vigore il 7.4.2026 ha introdotto una normativa sulle recensioni (art. 19-20-21-22).

(in sintesi, ex art. 19)

Tra le altre prescrizioni la recensione online è lecita solo se: a) è rilasciata non oltre trenta giorni b) da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni.

È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione, e decorsi due anni dalla sua pubblicazione.

Il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato può segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1, per ottenere la rimozione della recensione illecita.

Ovviamente (in sintesi, ex art. 20)

1.

La Legge annuale sulle PMI (Legge n. 34/2026 del 11.3.2026), entrata in vigore il 7.4.2026 ha introdotto una normativa sulle recensioni (art. 19-20-21-22). (

22/12/2025

Con la revisione del Concordato del 1984, ratificato e reso esecutivo con L. 28 marzo 1985, n. 121, lo Stato italiano ha l'obbligo di dichiarare efficaci "le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo"" (operazione da effettuare con delibazione, previa verifica del rispetto dell'ordine pubblico e degli altri presupposti di legge).

Se si è nella fase di separazione, la eventuale dichiarazione ecclesiastica di nullità del vincolo determina il venir meno qualora, in pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi, siano riconosciuti gli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, con decisione passata in giudicato, il giudizio di separazione viene meno per la cessazione della materia del contendere (cass 11553/2018).

Con la revisione del Concordato del 1984, ratificato e reso esecutivo con L. 28 marzo 1985, n. 121, lo Stato italiano ha l'obbligo di dichiarare efficaci "le se

05/08/2025

(spunto da Cass 20415_2025 del 21.7.2025)

Secondo l’art. 160 del Codice civile “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio”.

I patti validi, prematrimoniali e/o in corso di matrimonio, possono essere solo quelli che prevedono un riequilibrio delle rispettive posizioni patrimoniali dei coniugi, in caso di fine del matrimonio, senza andare in alcun modo ad intaccare diritti indisponibili ed inderogabili, ed in particolare quelli relativi alla tutela di figli minori, e senza alcun riferimento, esplicito o implicito, al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi conseguenti all'eventuale pronuncia di separazione o divorzio.

In tal caso, i patti possono legittimamente costituire un “contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod.

(spunto da Cass 20415_2025 del 21.7.2025) Secondo l’art. 160 del Codice civile “gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dall

09/06/2025

Circolare Il Ministro dell’istruzione e del merito Roma, 8 febbraio 2023: il Ministero, in relazione alle suddette fattispecie, richiederà l’intervento dell’Avvocatura generale dello Stato al fine di assicurare la rappresentanza e la difesa del personale della scuola, nelle sedi civili e penali, ai sensi dell'articolo 44 del r.d. n. 1611 del 1933.

La LEGGE 4 marzo 2024 , n. 25 prevede Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

Circolare Il Ministro dell’istruzione e del merito Roma, 8 febbraio 2023:  il Ministero, in relazione alle suddette fattispecie, richiederà l’interven

12/05/2024

Si ha un patto successorio, nullo ex art. 458 c.c., se si “dispone della propria successione”, si “dispone dei diritti che possano spettare su una successione non ancora aperta”, si “rinunzia ai medesimi diritti”.

Se fossero validi gli accordi di cui sopra, non sarebbe consentito un ripensamento, e invece il testamento è sempre revocabile (art. 679 c.c.), fino all’ultimo attimo di vita.

Si ha un patto successorio, nullo ex art. 458 c.c., se si “dispone della propria successione”, si “dispone dei diritti che possano spettare su una success

14/05/2023

Come si sa i debiti ereditari “ipso iure dividuntur”, cioè ognuno degli eredi è tenuto a risponderne unicamente nei limiti della propria quota.

Una volta si poteva dire lo stesso dei crediti, ma successivamente a Cassazione civile, SS.UU., sentenza 28/11/2007 n° 24657, la questione è diversa.

Come si sa i debiti ereditari “ipso iure dividuntur”, cioè ognuno degli eredi è tenuto a risponderne unicamente nei limiti della propria quota. Una vol

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