Studio Legale Solimei - Avv. Laura Solimei - Roma

Studio Legale Solimei - Avv. Laura Solimei - Roma Lo Studio Legale , fondato dall'Avv. Laura Solimei nel 1989, si occupa di tutti i rami del Diritto Civile e non solo.

Lo studio si trova a Roma, in zona Casalotti/Boccea, in prossimità dei quartieri Aurelio/Selva Candida/Ottavia.

25/07/2025

Bullismo e cyberbullismo 🔴
In vigore il Dlgs. 99/2025:
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05/03/2025

La Cassazione si pronuncia sulla "violenza economica", richiama la Convenzione di Istanbul e la Direttiva UE 2012/29 a tutela dell'"indipendenza economica" all'interno del nucleo familiare

Un caro augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dallo Studio legale Solimei 🌲
24/12/2024

Un caro augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dallo Studio legale Solimei 🌲

In tema di revisione delle condizioni di divorzio, la Corte di Cassazione ha statuito che costituisce sopravvenienza val...
12/04/2024

In tema di revisione delle condizioni di divorzio, la Corte di Cassazione ha statuito che costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge. ( Cass. 25.03.2024 n. 7961).

19/02/2024

L'INPS si adegua al consolidato orientamento della giurisprudenza della Cassazione spiegando che la pensione ai superstiti spetta anche al coniuge con addebito della separazione

☃️🎄🎁 I migliori auguri di Buon  Natale dallo  Studio Legale Solimei
22/12/2023

☃️🎄🎁 I migliori auguri di Buon Natale dallo Studio Legale Solimei

18/11/2023

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.30394 del 02/11/2023 - Caduta sul marciapiede dissestato, imprudenza e distrazione escludono il risarcimento

11/11/2023

Dalla fine di un amore alla costruzione di un nuovo modello familiare

Bollette acqua: prescrizione biennale anche per consumi anteriori al 2020
04/10/2023

Bollette acqua: prescrizione biennale anche per consumi anteriori al 2020

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere conferma la prescrizione biennale dei consumi idrici anche per gli anni antecedenti al 2020

Il crescente bisogno di sviluppare fonti di energia rinnovabile, può essere accolto attraverso l'installazione di pannel...
07/02/2023

Il crescente bisogno di sviluppare fonti di energia rinnovabile, può essere accolto attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici.
E secondo quanto recentemente stabilito dalla Cassazione, anche chi abita in condominio può ricorrervi, senza che sia necessaria il parere favorevole dell'assemblea.
Infatti, l'ordinanza n.1337 del 17.01.2023, ha chiarito che il singolo condomino può provvedere ad installare pannelli fotovoltaici per il suo fabbisogno personale, a patto che l'impianto non comporti modificazione delle parti comuni.

Il singolo condomino se non apporta modificazioni alle parti comuni non deve chiedere il placet assembleare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1337 depositata oggi

28/01/2023

Va limitata la frequentazione dei minori con la nuova compagna del padre se la stessa si rivela capace di strumentalizzarli

🚷𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗜𝗘𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗜 𝗖𝗔𝗦𝗔 𝗣𝗨𝗢' 𝗖𝗛𝗜𝗘𝗗𝗘𝗥𝗘 𝗔𝗟𝗟'𝗜𝗡𝗤𝗨𝗜𝗟𝗜𝗡𝗢 𝗗𝗜 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗔𝗥𝗘 𝗟'𝗜𝗠𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗦𝗖𝗔𝗗𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗡𝗘𝗟 𝗖𝗢...
17/01/2023

🚷𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗥𝗜𝗘𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗜 𝗖𝗔𝗦𝗔 𝗣𝗨𝗢' 𝗖𝗛𝗜𝗘𝗗𝗘𝗥𝗘 𝗔𝗟𝗟'𝗜𝗡𝗤𝗨𝗜𝗟𝗜𝗡𝗢 𝗗𝗜 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗔𝗥𝗘 𝗟'𝗜𝗠𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗦𝗖𝗔𝗗𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗡𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧𝗧𝗢?

Spesso accade che per esigenze personali il locatore si trova ad aver bisogno di liberare il proprio immobile dato in locazione prima della data di scadenza del contratto.

Poniamo l’esempio del contratto di locazione “4 anni + 4 anni”.

La legge non prevede l’esercizio del diritto di recesso (per il locatore) prima dei 4 anni. Tuttavia, potrebbe essere che il locatore, per garantirsi questa facoltà, inserisca nel contratto di locazione una clausola che gli conferisce questo diritto.

Per fortuna, a tutelare l’inquilino opera la legge n.431/1998 che disciplina le locazioni abitative.
Infatti l’art.13 , al comma 3, stabilisce che è nullo ogni patto che mira a derogare i limiti di durata del contratto stabiliti dalla legge 431/1998.

🔴𝗖𝗢𝗦𝗔 𝗩𝗨𝗢𝗟 𝗗𝗜𝗥𝗘?🔴

Che se viene previsto un patto di questo tipo, esso sarà nullo, e tale clausola sarà automaticamente sostituita dalle norme vigenti.

Quindi l’inquilino ha diritto e certezza di poter rimanere all’interno dell’immobile fino alla prima scadenza dei 4 anni.

🔴𝗖𝗢𝗦𝗔 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘𝗗𝗘 𝗗𝗢𝗣𝗢 𝗜 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗜 𝟰 𝗔𝗡𝗡𝗜? 🔴

Il locatore (proprietario) ha diritto, mediante comunicazione da inviare almeno 6 mesi prima, di non rinnovare il contratto per i successivi 4 anni.

Non può farlo però a suo piacimento.

Infatti per esercitare tale diritto è necessario che ricorrano delle particolari circostanze che sono elencate in modo tassativo dall’art. 3 comma 1 della legge 431/1998. A titolo esemplificativo una delle ipotesi che consente al locatore l’esercizio di questo diritto, è il voler destinare quell’immobile per scopi abitativi, commerciali etc. al suo coniuge o parente entro il secondo grado.

Indirizzo

Via Di Selva Candida N. 23
Rome
00166

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00

Telefono

+390661565090

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