17/09/2026
INDEBITO PENSIONISTICO
L’INPS PUÒ RECUPERARE LE SOMME
SE IL PENSIONATO NON COMUNICA I CAMBIAMENTI RILEVANTI
Con la sentenza 9 settembre 2026, n. 25154, la Corte di Cassazione torna sul tema dell’indebito pensionistico e degli obblighi di informazione nei confronti dell’INPS.
Il caso riguardava un pensionato che, dopo aver dichiarato la cessazione dell’attività lavorativa nella domanda di pensione, aveva successivamente ripreso a lavorare senza comunicarlo direttamente all’INPS.
La Suprema Corte ha confermato il diritto dell’Istituto a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
Il principio è particolarmente importante: l’INPS deve verificare l’effettività dei dati dichiarati dall’interessato al momento della domanda, ma non può essere gravato di un controllo continuo sulla permanenza, nel tempo, di tutte le condizioni dichiarate.
Se, dopo la domanda, interviene una circostanza che modifica la situazione dell’interessato e può incidere sul diritto o sulla misura della prestazione, spetta al beneficiario comunicarla all’INPS.
La Cassazione precisa inoltre che tale obbligo sussiste anche a prescindere dalla convinzione personale dell’interessato circa la rilevanza della nuova circostanza.
Nel caso esaminato, non è stato ritenuto sufficiente neppure il fatto che la ripresa dell’attività lavorativa risultasse dalle comunicazioni UNILAV trasmesse dal datore di lavoro: tali comunicazioni, effettuate per altre finalità, non sostituiscono l’obbligo informativo gravante sul pensionato.
La conseguenza può essere rilevante: quando manca un errore imputabile all’INPS e l’indebito deriva dall’omessa comunicazione dell’interessato, le somme percepite possono essere recuperate dall’Istituto, nei limiti della prescrizione.
cfr. Cass. civ., 9 settembre 2026, n. 25154