03/09/2026
Lo schema d'atto contesta costi non documentati. L'avviso arriva contestando che quegli stessi costi non sono deducibili. Il contraddittorio si è svolto davvero?
Nel vecchio assetto la risposta era chiara. L'art. 12 comma 7 dello Statuto collocava il confronto dopo il processo verbale, e la Corte di cassazione stabilisce che, una volta assicurato quel confronto, non sono imposte ulteriori forme di interlocuzione se l'Ufficio intende discostarsi dalle conclusioni del verbale: quelle conclusioni non vincolano l'Amministrazione, unica titolare del potere impositivo.
Con l'art. 6-bis il quadro cambia in modo strutturale. Il verbale recava rilievi ancora da rivalutare; lo schema d'atto è invece già una bozza di accertamento motivata, che delimita esattamente l'oggetto del confronto. E il comma 4 impone di tener conto delle osservazioni e di motivare le deduzioni non accolte.
Su questa base un giudice di merito ha ravvisato la violazione del contraddittorio quando l'avviso reca una contestazione diversa da quella dello schema. L'annullamento, però, è circoscritto a quel rilievo: l'altra ripresa, sulla quale il confronto si era svolto, resta confermata.
Resta un nodo aperto: quando la modifica è sostanziale al punto da imporre un nuovo schema, e quando invece è una ricalibratura della stessa contestazione.
Del contraddittorio preventivo ex art. 6-bis avevamo parlato anche in un precedente approfondimento: lo trovi nel profilo.
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