22/06/2026
Un accertamento fondato sui conti bancari può reggere anche senza un’autorizzazione motivata?
Quando la pretesa si basa sui dati dei rapporti finanziari, tutto parte da un atto spesso poco considerato: l’autorizzazione ad accedere a quei rapporti, prevista dall’art. 32 DPR 600/73 e dall’art. 51 DPR 633/72.
Con l’ordinanza n. 19956/2026 la Cassazione precisa che quell’autorizzazione — pur restando un atto interno e preparatorio — deve preesistere alle indagini e recare un contenuto minimo, tale da rendere verificabili, anche ex post, presupposti, oggetto e limiti dell’accesso.
Il riferimento è alla cornice sovranazionale: l’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nel caso Ferrieri e Bonassisa, e gli artt. 7, 8 e 52 della Carta UE.
La conseguenza: se l’autorizzazione manca o è inidonea, la documentazione bancaria viene ritenuta inutilizzabile e l’avviso è invalido per la sola parte che vi si fonda. Resta una questione da eccepire per tempo, non rilevabile d’ufficio, con controllo del giudice tributario in un momento successivo.
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