10/08/2022
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π¨π»ββοΈπ§π»ββοΈπ©π»ββοΈ Importante pronuncia della Corte Costituzionale in ordine alle pene previste dal Testo unico sullβimmigrazione per chi abbia aiutato qualcuno a entrare illegalmente nel territorio italiano utilizzando un aereo di linea e documenti falsi.
π Con la sentenza n. 63/2022 la Consulta ha in particolare dichiarato lβillegittimitΓ costituzionale dellβart. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 limitatamente alle parole Β«o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenutiΒ», rilevando che le pene molto elevate stabilite per le ipotesi aggravate di cui al comma 3 dellβart. 12 non si confanno alle ipotesi in cui la condotta Γ¨ realizzata mediante lβutilizzo di un vettore aereo e di documenti falsi.
π£Non Γ¨ ravvisabile in tali situazioni ad avviso della Corte Costituzionale alcun βsurplus di disvalore del fatto commesso mediante lβutilizzazione di servizi internazionali di trasporto rispetto alla generalitΓ dei fatti riconducibili alla fattispecie base descritta nel comma 1: una tale modalitΓ di commissione non offende alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello tutelato dal comma 1 (lβordinata gestione dei flussi migratori), nΓ© rappresenta una modalitΓ di condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltΓ di accertamento alla polizia di frontiera.β
β Pertanto, il rimedio a tale evidente sproporzionalitΓ non puΓ² che essere la rimozione dallβart. 12, comma 3, lettera d), t.u.immigrazione del frammento di disposizione che Γ¨ oggetto delle censure; le condotte di favoreggiamento dellβimmigrazione mediante lβutilizzo di un servizio internazionale di trasporto ed utilizzo di documenti falsi dovranno essere punite con la piΓΉ contenuta pena della reclusione da uno a cinque anni prevista dal primo comma dellβarticolo 12 del Testo unico.