19/04/2026
Seicentoquindici euro all'avvocato che convince il proprio assistito straniero a rinunciare al ricorso contro l'espulsione. È l'emendamento al DL Sicurezza contro cui si sono espressi, insieme, il Consiglio Nazionale Forense, le Camere Penali, l'AIGA, l'ASGI e l'ANM.
Sulla politica migratoria si discuterà altrove. Prima ancora, però, c'è un nodo che riguarda direttamente chi fa l'avvocato: la tenuta del mandato difensivo.
Il premio matura solo se l'assistito non impugna. Nella stessa ipotesi, l'avvocato perde il patrocinio a spese dello Stato. Significa che la retribuzione dell'attività si sposta dal rapporto con il cliente a un incentivo erogato dallo Stato per orientare la scelta del cliente in una direzione predeterminata. In una parola, conflitto di interessi.
L'art. 24 della Costituzione garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado. L'art. 24 del Codice deontologico forense vieta all'avvocato di porsi in situazioni di conflitto di interessi con l'assistito.
Non sono principi astratti: sono la ragione per cui un cittadino — italiano o straniero — può fidarsi dell'avvocato che incontra.
L'emendamento va ritirato.
Questo emendamento viola principi fondamentali del nostro ordinamento e va ritirato.