30/09/2026
Non solo una condanna: il dato processuale che le cronache hanno omesso
In merito all’articolo pubblicato alcuni giorni fa dai principali organi di stampa sulla tragica morte di un anziano, deceduto per assideramento dopo essersi allontanato da una Casa di Riposo di Bellaria (RN), mia assistita, ritengo doveroso precisare un aspetto fondamentale dell’esito processuale, che non è stato adeguatamente evidenziato nelle cronache.
La vicenda processuale, infatti, è partita da un quadro accusatorio ben diverso da quello che emerge oggi dalla sentenza.
La Procura contestava inizialmente alla mia assistita il reato di abbandono di persona incapace, aggravato dalla morte della persona offesa e dalla particolare qualità del soggetto, con una pena massima prevista fino a 10 anni e 8 mesi di reclusione e con conseguente citazione dinanzi alla Corte d’Assise.
In sede di udienza preliminare, grazie all’accoglimento delle nostre richieste difensive, siamo riusciti a ottenere la derubricazione dell’imputazione in omicidio colposo, con un massimo edittale di 6 anni di reclusione e la conseguente competenza del giudice monocratico.
Un passaggio processuale di assoluto rilievo, che ha profondamente modificato il quadro dell’accusa rispetto a quello originariamente prospettato dalla Procura.
All’esito di un’ampia e articolata discussione, il Pubblico Ministero ha richiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione.
Il Giudice ha invece pronunciato una condanna a 6 mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale, rimettendo inoltre al giudice civile le questioni relative ai danni di natura civile.
È evidente che si tratta di una sentenza di condanna e che, come tale, deve essere rispettata. Ma è altrettanto evidente che il dato processuale non può essere rappresentato limitandosi alla sola notizia della condanna, senza considerare da quale contestazione si è partiti, quale fosse la pena richiesta dall’accusa e quale sia stata, infine, la pena concretamente inflitta.
Da un’imputazione che prevedeva una pena massima di 10 anni e 8 mesi e il giudizio davanti alla Corte d’Assise, si è giunti a una condanna a 6 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e non menzione.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti e delle argomentazioni difensive sviluppate nel corso del procedimento, riteniamo pertanto che vi siano concreti presupposti per proporre appello, sottoponendo nuovamente la vicenda al vaglio del giudice di secondo grado.
Il nostro lavoro difensivo proseguirà, dunque, con la stessa determinazione con cui è stato affrontato sin dall’inizio questo procedimento, nella convinzione che ogni aspetto della vicenda debba essere attentamente riesaminato alla luce delle risultanze processuali.
Perché, al di là dei titoli dei giornali, un processo va raccontato nella sua interezza: dalle accuse iniziali all’esito effettivo del giudizio.