Pillole di diritto - Dott.ssa Maria Grazia Gravina -

Pillole di diritto -  Dott.ssa Maria Grazia Gravina - Pillole di diritto
Studio Legale Bianchi
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Importantissima la sentenza n. 35385/2023 emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
24/01/2024

Importantissima la sentenza n. 35385/2023 emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

La Cassazione ha ritenuto che, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» dell'unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale ai fini dell'assegno divorzile

24/01/2024

E' quanto statuito dalla Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione che detta nuovi limiti all'uso dell'autovelox

"Secondo il tribunale «deve ritenersi che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisce causa di impossibilità sopr...
19/05/2020

"Secondo il tribunale «deve ritenersi che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisce causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione nella disciplina delle obbligazioni atteso che tra i casi in cui potrebbe essere invocabile l'impossibilità sopravvenuta della prestazione rientrerebbero gli ordini ed i divieti posti in essere dalla autorità amministrativa, cd factum principis".
(Fonte: ITALIA OGGI WEB)

I debitori, nei confronti dei quali sia già intervenuta la omologazione del piano del consumatore, possono rimodularne modalità e tempistiche avvalendosi...

LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI: QUALI REGOLE APPLICARE.
15/05/2020

LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI: QUALI REGOLE APPLICARE.

Le possibili tutele per il conduttore-studente di fronte all'emergenza da Covid-19: eccessiva onerosità, impossibilità sopravvenuta, nullità per difetto di causa o inefficacia.

SETTORE BALNEAZIONE E SPIAGGE LIBERE: INAIL - DOCUMENTO TECNICO SULL'ANALISI DI RISCHIO E LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL ...
13/05/2020

SETTORE BALNEAZIONE E SPIAGGE LIBERE: INAIL - DOCUMENTO TECNICO SULL'ANALISI DI RISCHIO E LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL COVID-19

IN BREVE:

A) Accoglienza
• Per favorire un accesso contingentato la prenotazione, anche per fasce orarie,
preferibilmente obbligatoria, può essere uno strumento organizzativo utile
anche al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti, favorendo
altresì un’agevole registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare
retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi.
• Al fine di evitare code o assembramenti alle casse, sarà favorito l’utilizzo di sistemi di
pagamento veloci (card contactless) o con carte prepagate o attraverso portali/app
web in fase di prenotazione.
• I percorsi di entrata e uscita dovrebbero, ove possibile, essere differenziati
prevedendo chiara segnaletica nell’orientamento dell’utenza.

B) Zona ombreggio e solarium
La zona ombreggio andrà organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo da garantire agevole passaggio e distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti. Il layout deve tenere in considerazione i seguenti criteri:
• La distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti dovrà essere chiaramente organizzata prevedendo:
1. La numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili.
2. L’assegnazione degli ombrelloni e dell’attrezzatura a corredo dovrebbe privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura ad un altro utente anche nella stessa giornata.
3. L’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e
stazionamento/movimento sulla battigia.
4. L’accompagnamento alla zona ombreggio da parte di personale dello stabilimento adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare.
5. Le zone dedicate ai servizi dovranno essere facilmente identificabili come anche le misure da seguire.
6. Le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare
l’assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.
7. Aree delimitate per gli assistenti alla balneazione che garantiscano l’adeguato
distanziamento.
• Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento e un minor rischio, occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Nella ridefinizione del layout degli spazi, bisogna rispettare le seguenti distanze:
1. La distanza minima tra le file degli ombrelloni pari a 5 metri.
2. La distanza minima tra gli ombrelloni della stessa fila pari a 4,5 metri.
• Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (ad es. lettino, sdraio, sedia) dovranno essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un
distanziamento rispetto alle attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 2 metri; le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o co-abitante.
• Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraie, etc.) ove non allocate nel posto
ombrellone, dovrà essere garantita la distanza minima di 2 metri l’una dall’altra.

C) Servizi e spazi complementari
• Per le cabine, va vietato l’uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa o recettiva prevedendo un’adeguata igienizzazione fra un utente e il successivo.
• È da vietare la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad
assembramenti e giochi di gruppo (aree giochi, feste/eventi).
• Per quanto concerne le piscine all’interno dello stabilimento balneare, occorrerà inibirne l’accesso e l’utilizzo.
• Per le aree di ristorazione si rimanda alle indicazioni di cui allo specifico documento tecnico.
• Per la fruizione di servizi igienici e docce va rispettato il distanziamento sociale di almeno 2 metri, a meno che non siano previste barriere separatorie fra le postazioni.
• Deve essere garantita vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini in tutte le circostanze.
• Nel complesso, evitare promiscuità nell’uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia, possibilmente procedendo all’identificazione univoca di ogni attrezzatura. In linea generale le attività svolte in mare aperto (ad es. wind-surf, attività subacquea, balneazione da natanti) non presentano a priori rischi significativi rispetto a COVID-19, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale (e delle operazioni di vestizione/svestizione nel caso di attività subacquea), nonché la sanificazione delle attrezzature di uso promiscuo (es. erogatori subacquei, attrezzature quali boma e albero del windsurf, etc).

Misure igienico sanitarie
• Gli utenti indossano la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento.
• Vanno installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in
luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento.
• Pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni.
• Sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse
attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando
l’utilizzo di strutture (es., cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia
possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l’altro.
• Pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; all’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun
cliente potrà fare in autonomia.
• Per quanto concerne le docce esse devono essere previste all’aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata.
In ogni caso, per le misure specifiche si rimanda al Rapporto ISS-COVID-19 n. 19/2020.

- SPIAGGE LIBERE -
L’opportunità - offerta da tali spiagge ai fruitori - di poter utilizzare gratuitamente gli arenili, anche allestendo da sé le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un vantaggio per l’utenza, dall’altra può creare delle problematiche nell’attuale periodo emergenziale, in riferimento alla difficoltà nell’attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.
In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto un’intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell’utenza.
Tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della loro localizzazione, dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare, dovranno essere localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci. Di seguito si riportano alcune indicazioni di carattere generale.

Per favorire l’informativa all’utenza, è necessaria l’affissione nei punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati - alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento.
Anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi, va preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia), – ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo) - che sarà codificato rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l’aggregazione.
Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della spiaggia anche definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line; al fine di favorire la prenotazione stessa potrà altresì essere valutata la possibilità di prenotare contestualmente anche il parcheggio, prevedendo anche tariffe agevolate, ove possibile.
Tale modalità favorirà anche il contact tracing nell’eventualità di un caso di contagio. Dovranno altresì essere valutate disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti.
Devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione.
delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti.
È opportuno, ove possibile, affidare la gestione di tali spiagge ad enti/soggetti che possono utilizzare personale adeguatamente formato, valutando altresì la possibilità di coinvolgimento di associazioni di volontariato, soggetti del terzo settore, etc., anche al fine di informare gli utenti sui comportamenti da seguire, nonché per assicurare le misure di distanziamento interpersonale in tutte le attività sull’arenile ed in acqua.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal DPCM del 26 aprile, nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria, ove prevista, si riportano di seguito alcune indicazioni per i lavoratori.
In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un’informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.
Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica.
Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass).

Il personale addetto alle attività di allestimento/rimozione di ombrelloni/sdraio/etc., deve utilizzare obbligatoriamente guanti in nitrile seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell’attrezzatura.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi.
Per quanto concerne l’attività di salvamento in mare svolta dal “bagnino” o comunque di primo soccorso nei confronti dell’utenza, è da rilevare la necessità – stante la modalità di contagio da SARS-CoV-2 - di attenersi alle raccomandazioni impartite dall’Italian Resuscitation Council (IRC) nonché dall’European Resuscitation Council (ERC) nell’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare, riducendo i rischi per il soccorritore (nella valutazione del respiro e nell’esecuzione delle ventilazioni di soccorso), senza ve**re meno della necessità di continuare a soccorrere prontamente e adeguatamente le vittime di arresto cardiaco.
Nel rispetto del criterio di sicurezza, è necessario quindi considerare e valutare come proteggere contestualmente i soccorritori dal rischio di contagio.
Pertanto, ogni volta che viene eseguita la rianimazione cardiopolmonare (RCP) su un adulto è necessario diffondere le indicazioni fornite da ERC e IRC come di seguito riportato.
In attesa di nuove evidenze scientifiche, si raccomanda di valutare il respiro soltanto guardando il torace della vittima alla ricerca di attività respiratoria normale, ma senza avvicinare il proprio volto a quello della vittima e di eseguire le sole compressioni (senza ventilazioni) con le modalità riportate nelle linee guida. Se disponibile un DAE utilizzarlo seguendo la procedura standard di defibrillazione meccanica.
Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Al t RCP, il soccorritore deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con gel per le mani a base di alcool.
Si raccomanda, inoltre di lavare gli indumenti appena possibile e prendere contatto con le autorità sanitarie per ulteriori suggerimenti, se del caso.

La nuova pubblicazione, approvata dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza, punta a fornire al decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza.

SETTORE DELLA RISTORAZIONE: INAIL  - DOCUMENTO TECNICO SU IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE DEL CONTAGIO DA SARS COV...
13/05/2020

SETTORE DELLA RISTORAZIONE: INAIL - DOCUMENTO TECNICO SU IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE DEL CONTAGIO DA SARS COVID-19.

In breve:
1) Il layout dei locali di ristorazione andrebbe rivisto con una rimodulazione
dei tavoli e dei posti a sedere, garantendo il distanziamento fra i tavoli – anche in
considerazione dello spazio di movimento del personale – NON INFERIORE A 2 METRI;

2) Le sedute dovranno essere disposte in maniera da garantire un distanziamento fra i
clienti adeguato, tenendo presente che non è possibile predeterminare l’appartenenza a nuclei in coabitazione.

3) In ogni caso, va definito un limite massimo di capienza predeterminato, prevedendo
uno spazio che di norma dovrebbe essere non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun
cliente, fatto salvo la possibilità di adozioni di misure organizzative come, ad esempio,
le barriere divisorie.

4) La turnazione nel servizio in maniera innovativa e con prenotazione preferibilmente
obbligatoria può essere uno strumento organizzativo utile anche al fine della sostenibilità
e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.

5) Vanno eliminati modalità di servizio a buffet o similari.

6) È opportuno utilizzare format di presentazione del menù alternativi rispetto ai
tradizionali (ad esempio menù scritti su lavagne, consultabili via app e siti, menù del
giorno stampati su fogli monouso).

7) I clienti dovranno indossare la mascherina in attività propedeutiche o successive al
pasto al tavolo (esempio pagamento cassa, spostamenti, utilizzo servizi igienici).

8) È opportuno privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e possibilità di barriere
separatorie nella zona cassa, ove sia necessaria.

9) L’areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile
il ricambio di aria naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di
condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS
COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020.

La nuova pubblicazione, approvata dal Comitato tecnico scientifico per l’emergenza, punta a fornire al decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza.

12/05/2020

L’OBBLIGO DI VISITARE IL MINORE DA PARTE DEL PADRE NON E' COERCIBILE

(Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 6 marzo 2020, n. 6471)

Artt. 614 bis e 709 ter c.p.c.

Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c., trattandosi di una potere-funzione che è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, frutto di scelte autonome che rispondono anche all’interesse superiore del minore a una sua crescita sana ed equilibrata.

CASO

In un giudizio per l’accertamento della paternità naturale proposto dalla madre di un minore, il Tribunale di Chieti aveva sanzionato, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., l’inadempimento del padre agli obblighi di visita fissati per regolamentare gli incontri con il figlio.

La sentenza aveva stabilito che il padre versasse alla madre del minore la somma di 100 euro per ogni futuro inadempimento all’obbligo di incontrare il figlio.

La Corte d’appello confermava il provvedimento di primo grado.

Il padre ricorre in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 614-bis c.p.c. in combinato con l’art. 709-ter c.p.c.

Entrambe le disposizioni rappresentano misure di coercizione indiretta introdotte di recente nel nostro ordinamento.

L’art. 614 bis c.p.c. prevede che, con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice può fissare, su richiesta della parte, un importo dovuto dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Secondo il ricorrente tale disposizione non sarebbe stata applicabile agli obblighi di visita del figlio. Al diritto del minore di ricevere visite corrisponderebbe un diritto potestativo del genitore rimesso alla sua disponibilità e non coercibile.

Nel giudizio si costituisce la madre del bambino sostenendo che la natura della sanzione prevista dall’art. 614-bis c.p.c., ben può essere applicata alla fattispecie di violazione degli obblighi di visita, poiché mira a rendere i genitori consapevoli della gravità delle condotte assunte, e indurli a un corretto adempimento delle disposizioni riguardanti i reciproci rapporti personali e alle modalità di affidamento e frequentazione dei figli.

SOLUZIONE

La Corte suprema è chiamata a stabilire se il diritto-dovere di frequentare il figlio minore proprio del genitore non collocatario – condotta non fungibile – sia coercibile in via indiretta con le modalità di cui all’art. 614-bis c.p.c., su iniziativa dell’altro genitore.

Occorre esaminare in cosa consiste il “diritto-dovere” di visita del genitore non convivente con figlio:

a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, esso è tutelabile rispetto alle violazioni e inadempienze dell’altro genitore, che non deve impedire o ostacolare l’esercizio dell’altrui diritto;

b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sull’autonoma e spontanea osservanza dell’interessato e, pur nella finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio, non è esercitabile in via coattiva dall’altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore.

La frequentazione del figlio minore – secondo la Cassazione – è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta. Nel caso di specie il genitore aveva, inoltre, opposto un rifiuto temporaneo e a causa di uno stato di ansia derivante dalla difficile relazione genitoriale.

Non è pertanto applicabile la così detta astreintes mediante la norma di cui all’art. 614-bis c.p.c.

Il diritto- dovere di visita che riguarda la relazione fra il genitore e il figlio può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma non può costituire l’oggetto di una condanna ad un facere sia pure infungibile.

L’emanazione di un provvedimento ex art. 614-bis c.p.c. sarebbe in contrasto con l’interesse del minore il quale subisce una “monetizzazione preventiva” e una conseguente “banalizzazione” di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello alla sua frequentazione.

Ciò non esclude che la violazione dei doveri genitoriali di cui all’art. 147 c.c., e quindi dei provvedimenti di affidamento dei figli minori, possa portare a una modifica dei provvedimenti in vigore, o all’emissione di provvedimenti de potestate, fino alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

QUESTIONI

La Corte ha richiamato le fattispecie previste dall’art. 709 ter c.p.c., intitolato Soluzioni delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni, relative alle modalità di affidamento dei figli minori, al fine di evidenziare la differenza con il disposto di cui all’art. 614 bis c.p.c.

La norma prevede, in effetti, ipotesi di risarcimento e di sanzioni amministrative a fronte di un danno già integrato dalla condotta di uno dei genitori, ma non introduce una coercizione preventiva e indiretta di un dovere nel caso di trasgressione futura.

In materia, si segnala la sentenza del Tribunale di Mantova (Trib. Mantova 12 luglio 2018) secondo cui i provvedimenti riguardo ai figli che il giudice deve adottare riguardo al regime di affidamento, alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, e alla determinazione dei tempi e delle modalità di presenza dei figli presso ciascun genitore, non comportano statuizione di condanna a carico dell’uno o dell’altro genitore.

Il tribunale lombardo ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna di pagare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 614 bis c.p.c., un importo in denaro, per ogni violazione o inosservanza dei provvedimenti di cui all’emanando decreto, in via preventiva.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha sottolineato che le autorità nazionali, nell’attuare l’obbligo di adottare misure idonee a garantire il diritto alla bigenitorialità e a riavvicinare il genitore e il figlio non convivente, possono ricorrere alla coercizione solo in modo limitato poiché “esse devono tener conto degli interessi, nonché dei diritti e delle libertà di dette persone e in particolare dell’interesse superiore del minore e dei diritti conferiti al medesimo dall’art. 8 della Convenzione (casi Voleský c. Repubblica Ceca, 29 giugno 2004 e (Reigado Ramos c. Portogallo, 22 novembre 2005).

Secondo la CEDU, dunque, è necessaria grande prudenza prima di ricorrere alla coercizione in una materia così delicata.
(di Giuseppina Vassallo - Fonte: Centro Studi Forense - Euroconference)

"DECRETO RILANCIO": I BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTONell'ultima bozza del Decreto sono stati previsti contri...
11/05/2020

"DECRETO RILANCIO": I BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Nell'ultima bozza del Decreto sono stati previsti contributi a fondo perduto per imprese e professionisti con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro.
Decreto Rilancio: l’ultima bozza del Decreto prevede contributi a fondo perduto a favore di imprese e professionisti. Tuttavia, saranno esclusi dal beneficio i i soggetti la cui attività risulti cessata al 31 marzo 2020 ed i contribuenti che hanno diritto alla percezione di alcune indennità previste dal Decreto Cura Italia (..)
(Fonte: Fiscomania.com)

Decreto Rilancio: l'ultima bozza prevede contributi a fondo perduto a favore di imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiore a 5 milioni

LOCAZIONI NON ABITATIVE: L'IMPATTO DEL COVID -19 LA SOLUZIONE DEL FISCALISTA"Il primo fatto del quale occorre tenere con...
06/05/2020

LOCAZIONI NON ABITATIVE: L'IMPATTO DEL COVID -19
LA SOLUZIONE DEL FISCALISTA

"Il primo fatto del quale occorre tenere conto è che, nei casi oggi in esame, non è riscontrabile un comportamento colpevole di una delle parti del contratto, il che esclude, a priori, l'applicabilità delle norme in materia di inadempimento colpevole.

L'eventuale addebitabilità al locatore dell'impossibilità di esercitare l'attività economica a causa del mancato adempimento delle proprie obbligazioni consente al conduttore di sospendere il pagamento del canone nella intera misura concordata, senza bisogno di ricorrere all'Autorità giudiziaria (art. 1460 c.c.).
(Fonte cit: ALTALEX - Antonio Ciavola)

L'attuale situazione di emergenza epidemiologica dà luogo quotidianamente ad una serie di problemi giuridici di non semplice soluzione.

APPROPRIAZIONE INDEBITA, I FILES SONO QUALIFICABILI COME "COSE MOBILI" (Cassazione penale, sentenza n. 11959/2020)Integr...
05/05/2020

APPROPRIAZIONE INDEBITA, I FILES SONO QUALIFICABILI COME "COSE MOBILI" (Cassazione penale, sentenza n. 11959/2020)

Integra il reato di cui all'art. 646 c.p. la sottrazione e cancellazione dei dati informatici da un pc aziendale, e la successiva restituzione del pc formattato.
In conclusione, la Suprema Corte di Legittimità, nella sentenza in esame, afferma il seguente principio di diritto: i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer "formattato".

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 11959/2020
(Fonte cit. ALTALEX )

Integra il reato di cui all'art. 646 c.p. la sottrazione e cancellazione dei dati informatici da un pc aziendale, e la successiva restituzione del pc formattato (Cassazione penale, sentenza n. 11959/2020).

Indirizzo

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47921

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