30/05/2025
TRUFFE IN AUMENTO + 36 % NELL’ULTIMO ANNO
LA CORTE DI CASSAZIONE DOVREBBE CAMBIARE ORIENTAMENTO ED APPLICARE UNA MAGGIOR TUTELA GIUDIZIARIA A FAVORE DELLE PERSONE CHE HANNO SUBITO UNA TRUFFA ON-LINE
ATTENZIONE IN CASO DI TRUFFE ON LINE SE LA PERSONA TRUFFATA HA PAGATO CON BONIFICO BANCARIO ED HA PRESENTATO DENUNCIA DOVRA’ RECARSI PROBABILMENTE A SUE SPESE E CON DISAGI PRESSO UN TRIBUNALE LONTANO DALLA SUA RESIDENZA PER TESTIMONIARE –NEL CASO DI PAGAMENTO CON RICARICA SU CARTA POSTPAY INVECE IL PROCESSO SI SVOLGERA’ PRESSO IL TRIBUNALE DELLA SUA RESIDENZA –ATTENZIONE QUINDI ALLA MODALITà DI PAGAMENTO ed IN MODO PARTICOLARE AI CONTI CORRENTI APERTI ALL’ESTERO,DOVE I TRUFFATORI CHIEDONO DI RICEVERE IL PAGAMENTO –
LA CORTE DI CASSAZIONE DOVREBBE CAMBIARE ORIENTAMENTO ED APPLICARE LO STESSO PRINCIPIO ANCHE AI CASI DI PAGAMENTO CON BONIFICO PERCHE ORMAI QUESTI ULTIMI SONO TUTTI ISTANTANEI E NON REVOCABILI E QUINDI UGUALI SOTTO LO SPESSO PROFILO AL PAGAMENTO CON RICARICA SU CARTA POSTAPAY -
Il merito al pagamento con bonifico bancario online non paiono esserci più dubbi in seno alla giurisprudenza di Piazza Cavour, perché si tratta di un atto dispositivo con effetto revocabile e non immediato. Per tali ragioni da anni è confermato il principio secondo cui “la truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on line”, in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa” (così Cass. pen., Sez. II, Sent., 16/11/2017, n. 54948, Rv. 271761; analogamente v. Cass. pen., Sez. I, 01/04/2021, n. 21357; Cass. pen., Sez. II, Sent., 20/10/2016, n. 48027; Cass. pen., Sez. feriale, Sent., 30/08/2016, n. 37400).
Diversa è, invece, l’ipotesi di pagamento mediante ricarica di una carta di credito di tipo “ricaricabile”,.
In tali circostanze il momento consumativo è sì dato dall’acquisizione della somma di denaro da parte dell’autore del reato, ma esso coincide in via immediata e irrevocabile con la spoliazione della provvista in favore del truffatore, a prescindere dalla data di accredito dell’importo sul conto del beneficiario (così, in particolare, Cass. pen., Sez. I, 01/04/2021, n. 21357 -Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “PostePay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.Cassazione penale sez. II, 17/07/2020,
Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di truffa consumata all’estero, nell’ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione degli artt. 6 e 9, comma 1, c.p.p.-
Tale principio non è applicato dai Pubblici Ministeri e quando la somma è stata bonificata su conto estero il Giudice italiano si dichiara incompetente, perché in base al principio consolidato di Giurisprudenza il Giudice competente è quello del luogo dove è arrivata la somma di danaro e non quello dal quale è partita.
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