Avvocati e Diritto degli animali - Larussa & Messineo

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e' una collaborazione professionale tra Avvocati, esperti in materie giuridiche diverse, civili e penali, accomunati dalla passione per gli animali e dall' interesse alla loro tutela legale

LEGGE 82/2025. GLI ANIMALI COME ESSERI SENZIENTI📢Entra in vigore oggi 1° luglio 2025 la Legge 6 giugno 2025, n. 82, pubb...
01/07/2025

LEGGE 82/2025. GLI ANIMALI COME ESSERI SENZIENTI

📢Entra in vigore oggi 1° luglio 2025 la Legge 6 giugno 2025, n. 82, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025, che introduce una riforma organica per rafforzare la tutela penale degli animali, modificando il Codice penale, il Codice di procedura penale e altre normative correlate

Questa legge segna un cambio di paradigma nell’ordinamento penalistico, poiché per la prima volta riconosce espressamente gli animali come esseri senzienti e non più come meri oggetti.

Il riconoscimento degli animali come esseri senzienti implica che la tutela penale non è più mediata dal sentimento umano verso gli animali, ma si concentra direttamente sulla loro sofferenza e dignità intrinseca. In pratica, la legge tutela l’interesse autonomo degli animali alla vita e al benessere, estendendo la protezione anche a specie non domestiche e alla fauna selvatica, in linea con le conoscenze scientifiche etologiche e le convenzioni internazionali.

Le principali novità includono:

- L’aumento delle pene per reati quali l’uccisione (art. 544-bis c.p.), il maltrattamento (art. 544-ter c.p.) e i combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.), con pene detentive e multe sensibilmente più elevate, specialmente in caso di sevizie o prolungamento delle sofferenze
- L’introduzione di aggravanti specifiche (art. 544-septies c.p.) che aumentano le pene se i reati sono commessi alla presenza di minori, su più animali o se le immagini/video del reato vengono diffusi tramite strumenti informatici o telematici
-Modifiche agli articoli 638 e 727 c.p., riguardanti l’uccisione o danneggiamento di animali altrui e l’abbandono, con pene più severe
- La nuova disciplina per l’affido definitivo degli animali sequestrati o confiscati (art. 260-bis c.p.p.), che consente l’affidamento anche ad associazioni e prevede il versamento di cauzione
- L’applicazione delle misure di prevenzione antimafia anche ai reati contro gli animali e l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti per questi delitti (art. 25-undevicies d.lgs. 231/2001)

In sintesi, la legge 82/2025 segna un passaggio cruciale verso una visione giuridica che riconosce agli animali una dignità propria, promuovendo una tutela più efficace e rispettosa della loro natura di esseri senzienti.


26/06/2025

UNA LEGGE TANTO ATTESA IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI

📢Entrerà in vigore il 1° luglio 2025 la Legge 6 giugno 2025, n. 82, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025, che introduce una riforma organica per rafforzare la tutela penale degli animali, modificando il Codice penale, il Codice di procedura penale e altre normative correlate

Questa legge segna un cambio di paradigma nell’ordinamento penalistico, poiché per la prima volta riconosce espressamente gli animali come esseri senzienti e non più come meri oggetti.

Il riconoscimento degli animali come esseri senzienti implica che la tutela penale non è più mediata dal sentimento umano verso gli animali, ma si concentra direttamente sulla loro sofferenza e dignità intrinseca. In pratica, la legge tutela l’interesse autonomo degli animali alla vita e al benessere, estendendo la protezione anche a specie non domestiche e alla fauna selvatica, in linea con le conoscenze scientifiche etologiche e le convenzioni internazionali.

Le principali novità includono:

- L’aumento delle pene per reati quali l’uccisione (art. 544-bis c.p.), il maltrattamento (art. 544-ter c.p.) e i combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.), con pene detentive e multe sensibilmente più elevate, specialmente in caso di sevizie o prolungamento delle sofferenze
- L’introduzione di aggravanti specifiche (art. 544-septies c.p.) che aumentano le pene se i reati sono commessi alla presenza di minori, su più animali o se le immagini/video del reato vengono diffusi tramite strumenti informatici o telematici
-Modifiche agli articoli 638 e 727 c.p., riguardanti l’uccisione o danneggiamento di animali altrui e l’abbandono, con pene più severe
- La nuova disciplina per l’affido definitivo degli animali sequestrati o confiscati (art. 260-bis c.p.p.), che consente l’affidamento anche ad associazioni e prevede il versamento di cauzione
- L’applicazione delle misure di prevenzione antimafia anche ai reati contro gli animali e l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti per questi delitti (art. 25-undevicies d.lgs. 231/2001)

In sintesi, la legge 82/2025 segna un passaggio cruciale verso una visione giuridica che riconosce agli animali una dignità propria, promuovendo una tutela più efficace e rispettosa della loro natura di esseri senzienti.


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08/04/2025

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16/09/2023

COLLARE ANTIABBAIO: È REATO L'UTILIZZO NELLA MISURA IN CUI PROVOCHI SOFFERENZE AL CANE

(Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 19/03/2021 n. 10758)

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione è tornata sull' integrazione della contravvenzione di cui all' art. 727 nel caso di uso del collare antiabbaio.
Come noto, l' art. 727, comma 2, cod. pen. punisce, come ipotesi contravvenzionale, “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
La norma è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che "l’utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poichè concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale" (Sez. 3, Sentenza n. 21932 del 11/02/2016, Rv. 267345; Sez. 3, 11/02/2016, Bastianini, Rv. 267345; Sez. 3, 20/06/2013, Tonolli, Rv. 257685; Sez. 3, 24/01/2007, Sarto, Rv. 236335).
Con la sentenza in esame la Corte ha precisato che "la condotta vietata, oggetto di incriminazione, non è la mera apposizione sull’animale del collare elettronico, ma il suo effettivo utilizzo, nella misura in cui ciò provochi “gravi sofferenze”: evento del reato, da intendersi nell’insorgere nell’animale di patimenti psico-fisici, in assenza dei quali si fuoriesce dal perimetro della tipicità"
La Corte ha pertanto censurato l' operato dei giudici di merito che avevano condannato il ricorrente per avere utilizzato il proprio cane per l’attività venatoria, facendogli indossare due collari: uno per il richiamo acustico e uno munito di due elettrodi in grado di dare piccole scosse a distanza.
Ciò ha fatto poiché il telecomando non era stato rinvenuto dai carabinieri che avevano compiuto l' accertamento e poiché, a seguito di visita veterinaria, il cane era stato trovato in buone condizioni di salute, senza segni cutanei all’altezza del collo, e senza problematiche di udito cagionate, in ipotesi, dagli impulsi sonori.
Ha quindi escluso la sussistenza del fatto di reato.
In conclusione non basta l' apposizione del collare antiabbaio ma occorre il suo effettivo utilizzo affinché sia integrato il reato.

05/09/2023

Responsabilità del proprietario di un cane per le lesioni da questo cagionate a terzi

Cass. pen 31831/2023

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso del proprietario di un cane per le lesioni da questi cagionate a terzi, liberandosi dal guinzaglio con cui era condotto, ha ricordato che, in tema di lesioni colpose, il proprietario riveste una posizione di garanzia, che gli impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all'interno dell'abitazione, tanto che, ad esempio, il mero cartello "ATTENTI AL CANE" non basta ex se, per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aggredisca e cagioni lesioni a terzi in quanto il proprietario deve provvedere ad un'adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone. Orbene, a fronte di un cane di una razza che, per mole ed indole si palesi più aggressivo (come nel caso di specie, trattandosi di cane di razza Pitbull) l'obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancor più. Ragion per cui il proprietario è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante.

02/09/2023

"Ovunque ci sia un infelice Dio manda un cane" è la bellissima frase con la quale Luc Besson ha presentato il suo film Dogman al Festival del cinema di Venezia.
Siamo felici di riportarla e con questo post annunciamo anche la ripresa delle attività della nostra pagina.

13/07/2023

Usiamo le parole di Kundera purtroppo scomparso per esprimere un pensiero sui cani e un monito a non abbandonarli per andare in vacanza posto che nessuna vacanza al mondo vale l' amore che ci donano incondizionatamente

I cani sono
il nostro legame con il paradiso.
Non conoscono il male,
la gelosia o il malcontento.
Sedersi con un cane
su una collina in un pomeriggio
è come tornare nell'Eden,
dove non fare nulla
non era noioso:
era pace

17/06/2023

ALLE ORIGINI DEL RANDAGISMO

La signora un po’ snob a spasso per negozi col suo raffinato pechinese, il giovane che corre sulla spiaggia col suo elegante pastore tedesco, la ragazza in jeans a vita bassa col chihuahua che fa capolino dalla borsetta, il pensionato col bel micione dal pelo lungo che sonnecchia sulle ginocchia, il bambino dispettoso che tira le orecchie al remissivo alano, il cucciolo di Labrador, mezzo sangue, che fa disperare per le p**ì in casa, mamma gatta che raccoglie attorno a sé tutta la famiglia mentre allatta i gattini.

Sono frammenti di vita, se volete stereotipi, di famiglie che condividono la quotidianità con amici pelosi a quattro zampe che animano, quando non esasperano, come i bambini (e non solo), la giornata. Senz’altro fanno sentire vivi riempiendo la distanza di un giorno con le loro monellerie ma anche con la loro allegria incondizionata e gratuita.

Il guinzaglio, la brandina, la ciotola, il mangime, il collare, la copertina, la museruola, le palline di gomma dura, il tronco per affilare le unghia sono alcuni degli arnesi, più o meno diabolici, che trovano dimora in una casa abitata da un animale-compagno dell’uomo.

Sono fotogrammi di una convivenza attuale tra l’uomo post-moderno e l’animale da compagnia, anzi d’affezione, ormai definitivamente riconosciuto come membro della famiglia allargata.

Questa rinnovata convivenza, che si consuma in millenni di storia co-evolutiva, non costituisce semplicemente un segno dei tempi che cambiano, bensì assume il significato di una dimensione affettiva destinata a colmare il vuoto lasciato dalle trascendenti aspettative dell’uomo moderno e dalle ideologie politico-filosofiche e consumistiche della triade Marx-Nietzsche-Freud. In una prospettiva steineriana l’animale acquisisce la funzione di colmare questo vuoto come surrogato di compagnie, di affetti, di legami nell’estremo tentativo di trovare in esso risposte a domande ignorate.

E’ questo ruolo surrogatorio attribuito dall’uomo all’animale d’affezione che ha prodotto incomprensioni, suggestioni, false aspettative relegando, così, l’animale d’affezione (pet) nella dimensione strumentale della macchina-animale o in quella antropomorfa dell’animale bambino. In entrambe le versioni il pet, è spogliato dalle proprie aspettative e dalla propria soggettività per essere omologato ai desideri dell’uomo: un animale performante per la guardia, per le gare cinotecniche o venatorie, o un animale che faccia compagnia ai bambini, quando non è esso stesso considerato e trattato come un bambino o a soddisfare il desiderio di dare o ricevere cure e attenzioni od un compagno di giochi.

Il pet per un verso è trattato come un surrogato delle carenze affettive-relazionali dell’uomo, per l’altro verso esternalizza funzioni strumentali come a sostituire imperfezioni umane: due equivoci alla base dell’antropomorfizzazione del pet (nel primo caso) e della sua reificazione (nel secondo caso). Due equivoci che rinnegano il ruolo fondante del vero rapporto uomo-animale e del pet quale referente indispensabile e specifico per costruire una relazione appagante e rispettosa delle esigenze e dei bisogni del pet.

Il mancato riconoscimento del ruolo e del valore referenziale specifico dell’animale produce quelle storture antropomorfizzanti, pietistiche e strumentalizzanti dell’animale, che determinano quelle patologie comportamentali e relazionali alla base della sofferenza animale e dell’insoddisfazione umana per un rapporto problematico destinato in molti casi ad essere interrotto.

E’ da queste premesse che originano le difficoltà che incontrano i proprietari a gestire i propri animali, che spesso si traducono in oneri per la società che deve fronteggiare gli esiti di queste difficoltà; cioè l’abbandono degli animali “d’affezione”, il fenomeno del randagismo, gli episodi delle aggressioni dei cani c.d. morsicatori, e quel fardello di norme che impone alle amministrazioni locali di costruire e gestire canili per ospitare i cani abbandonati, i cani randagi, di sterilizzarli, sostenendone i costi improduttivi, dal momento che il canile più capiente sarà destinato ad essere saturato, sino a quando, almeno, non si diffonderà il concetto del possesso responsabile, informato e consapevole dell’animale d’affezione.

Gaspare Petrantoni
Medico Veterinario Comportamentalista

24/05/2023

Fuori dai casi e dai modi consentiti, tali condotte costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna (Cassazione penale n. 15453/2023).

Indirizzo

Reggio Di
89128

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