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L'incantevole bellezza dei viaggi si rivela in un intricato mosaico di momenti che ci conducono al di là dei confini fam...
31/08/2023

L'incantevole bellezza dei viaggi si rivela in un intricato mosaico di momenti che ci conducono al di là dei confini familiari, spingendoci verso orizzonti sconosciuti e arricchendoci con un caleidoscopio di esperienze sensoriali, visive ed emozionali: è il fruscio delle foglie sotto i nostri passi mentre ci addentriamo in foreste inesplorate, sono i tramonti infuocati che dipingono il cielo in sfumature di arancio e rosa, è l'emozione palpabile nell'incontro con culture diverse che ci insegna l'umanità con prospettive nuove, e sono gli sguardi di affetto e amicizia condivisi con anime sconosciute che si intrecciano nei ricordi che portiamo con noi al ritorno a casa. Ogni viaggio diventa un capitolo nel libro della nostra vita, scolpito dalla curiosità di scoprire, dalla saggezza di imparare e dalla gioia di condividere, e attraverso questo percorso di esplorazione e crescita, scopriamo la vera essenza della bellezza intrinseca dei viaggi.

A seguito della corretta interpretazione normativa dei decreti governati, emanati per limitare il diffondersi dell’epide...
10/04/2020

A seguito della corretta interpretazione normativa dei decreti governati, emanati per limitare il diffondersi dell’epidemia del “COVID 19”, ma che hanno di fatto limitato pesantemente le libertà personali e la libera circolazione, si osserva che chi svolge attività di consulenza e assistenza legale, come gli avvocati, possono continuare a svolgerla presso il loro studio, con conseguente possibilità di uscire di casa per impegni professionali collegati all'espletamento del proprio mandato difensivo.
Recentissima è la pronuncia del Il T.a.r. Campania-Napoli (cui ne sono seguite molte altre) che, con decreto 20 marzo 2020, n. 433, ha accolto il ricorso di un avvocato, contro il provvedimento del 17 marzo 2020, con i quali i Carabinieri del nucleo operativo di Napoli, disponevano una diffida e messa in quarantena per i 14 giorni successivi, nei confronti del legale, per essersi, egli allontanato dalla propria abitazione per recarsi presso un distributore automatico di tabacchi. Detto provvedimento era stato emanato sulla base dell'ordinanza adottata il 13 marzo dalla Regione Campania che aveva anticipato le restrizioni estese a livello nazionale dai Decreti governativi.
Il legale, ha però giustificato, documentando gli impegni professionali, dovendosi egli recare in due diversi tribunali, per partecipare a due giudizi penali pendenti. Il Tar ha, quindi, accolto, l’istanza cautelare, “con esclusivo riferimento all'atto di diffida e messa in quarantena in relazione ai detti impegni professionali nei limiti di quanto ad essi necessariamente connesso e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni comunque note al ricorrente”.
Il TAR, ha correttamente ritenuto che l'estrema gravità e l'urgenza vada apprezzata anche nella adeguata considerazione del fine giustificante le misure adottate con le ordinanze nn. 13 e 15/2020 e i relativi chiarimenti.

09/04/2020

Rimborso addizionale provinciale accisa energia elettrica: due recenti sentenze della Cassazione del 2019 sembrano aver aperto uno spiraglio per ottenere il rimborso della addizionale provinciale sulla accisa dell’energia elettrica, con richiesta da formulare civilisticamente contro il fornitore di energia.
In particolare, negli anni 2010 e 2011 tali addizionali provinciali alla accisa sull'energia elettrica venivano pagate dai titolari di utenze elettriche non domestiche sui consumi fino a kWh 200.000 mensili. L’illegittimità di tali addebiti (di qui il diritto al rimborso) deriva dalla disciplina europea sulle modalità di prelievo del tributo adottato in quel periodo: tale addizionale provinciale sulle accise dell’energia elettrica è poi stata eliminata a far data dal 2012. Resta però l’addebito negli anni 2010 e 2011 di tale addizionale provinciale alla accisa sull’energia elettrica che può essere contestata, chiedendo il rimborso delle somme indebite versate ai fornitori di energia.
Si sottolinea, come si dirà, che il termine di prescrizione ordinario è decennale e che le prime bollette pagate quasi dieci anni fa contengono indebiti di prossima prescrizione: vi e quindi l'urgenza di intervenire.

Per far fronte all'emergenza originata dall'epidemia "COVID 19" è stato previsto dal Decreto "Cura Italia" che per tutto...
03/04/2020

Per far fronte all'emergenza originata dall'epidemia "COVID 19" è stato previsto dal Decreto "Cura Italia" che per tutto il periodo di sospensione, non possono essere notificate cartelle di pagamento, Il divieto di notifica si desume, indirettamente, dall’art. 67, comma 4 del decreto che così dispone: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Anche se Il richiamo del predetto art. 12 ha destato numerose polemiche in quanto i termini di accertamento del periodo di imposta 2015, risultano ora prorogati al 31 dicembre 2022.
Tuttavia, il comma 3 del medesimo art. 12 contiene una indicazione favorevole ai contribuenti. Infatti, “L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. L’espressione “non procede alla notifica” deve essere letta ed interpretata come divieto. Pertanto, qualora il concessionario della riscossione contravvenisse al divieto, il contribuente può impugnare la cartella notificata eccependo la nullità della stessa.
L 'Agenzia delle Entrate Riscossione, non potrà procedere, altresì, alla riscossione coattiva delle cartelle esattoriali scadute, infatti, il decreto stabilisce che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emessi dagli agenti della riscossione …” .
Le FAQ, rilasciate dall’Agenzia delle entrate, hanno poi ulteriormente chiarito che, la sospensione della riscossione non riguarda solo le cartelle in scadenza e le dilazioni, ma anche le procedure cautelari ed esecutive. Ciò ha vantaggio del contribuente, infatti l'ente deputato alla riscossione non può procedere ad azionare procedure di pignoramento presso terzi, non può iscrivere ipoteche e fermi amministrativi sulle autovetture.
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23/03/2020

Il decreto governativo è intervenuto anche in materia penale vediamo quali sono le novità più importanti.
l’art. 83 del decreto (oltre al rinvio di ufficio delle udienze a una data successiva al 15 aprile 2020) prevede la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto (compresa la fase delle indagini preliminari).
La norma disciplina compiutamente anche l’ipotesi dei termini computati a ritroso (ad esempio il deposito della lista testimoniale).
Con riferimento, invece, ai procedimenti ritenuti urgenti, l’art. 83 stabilisce che siano celebrati:
i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo;
i procedimenti nei quali è in scadenza il termine di fase di cui all’art. 304 c.p.p.;
i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
procedimenti in cui sono applicate misure cautelari (senza distinzione alcuna tra misura cautelare personale o reale) o di sicurezza;
procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 c.p.p.
Non sono più ritenuti urgenti (e, pertanto, non devono celebrarsi) i procedimenti a carico di soggetti minorenni.
Il comma 4 dell’articolo 83 stabilisce la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari per tutto il tempo del rinvio (con problemi di legittimità nell’ipotesi in cui dovessero essere superati i termini di cui all’art. 303, comma 4, c.p.p.).

Lo studio legale Panella nonostante la sospensione di tutte attività giudiziali fino al 15 aprile disposte per limitare ...
22/03/2020

Lo studio legale Panella nonostante la sospensione di tutte attività giudiziali fino al 15 aprile disposte per limitare il diffondersi del contagio da Corona virus, rimane aperto, per fornire assistenza legale a privati e imprese, oltre che nell'ambito del propri settori, civile, societario, commerciale, amministrativo, tributario, penale anche per tutte quelle problematiche connesse con l'emergenza sanitaria “COVID19” dovuta ai decreti governativi che limitano di fatto le attività d'impresa, nonché le libertà individuali.
Lo studio, pertanto resterà chiuso solo al pubblico, i privati e le imprese potranno richiedere assistenza legale scrivendo alla mail dello studio [email protected], in modo da fissare un appuntamento telefonico anche in video conferenza.

Indirizzo

Via Del Gelsomino N. 37
Reggio Di
89100

Orario di apertura

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Martedì 08:00 - 13:00
Mercoledì 15:30 - 20:30
Giovedì 08:00 - 13:00
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