04/11/2017
Cittadinanza Italiana Via Materna
La donna italiana e la donna discendente da cittadino italiano trasmettono la cittadinanza ai propri figli solo a partire dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, cioè dal 01-01-1948.
Nel caso in cui la donna italiana contraeva matrimonio con cittadino straniero prima del 01.01.1948 perdeva automaticamente la cittadinanza italiana e, per tale ragione, non la trasmetteva ai propri figli.
Tuttavia nel 2009 una importante sentenza la Corte di Cassazione ha preannunciato il cambio di rotta in materia. Infatti "Le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1º gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale"
Dopo tale pronuncia, i giudici del Tribunale di Roma hanno emesso diverse sentenze di riconoscimento della cittadinanza italiana a figli e discendenti di cittadina italiana, nati prima del 01.01.1948.
Purtroppo il Parlamento italiano non ha recepito in legge tale sentenza della Cassazione (2009), quindi non è possibile ottenere la cittadinanza Jure sanguinis per via materna promuovendo la relativa istanza al Consolato o al competente ufficio di Stato Civile dei comuni italiani.
Per i discendenti di donna italiana (o con discendenza italiana), nati prima del 01.01.1948, rimane quindi la possibilità solo in via giudiziale di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Non è necessario ve**re in Italia per partecipare al giudizio ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza, è sufficiente infatti rilasciare una apposita procura per la rappresentanza giudiziale.
Documenti necessari:
- Procura alle Liti;
- Certificati di Nascita, Matrimonio e Morte di ogni persona con i requisiti di legge (Legalizzazione, Apostilla e Traduzione)
- Certificato negativo di naturalizzazione.