Studio Legale Minghetti

Studio Legale Minghetti Studio Legale Avvocato Federico Minghetti a Ravenna, Italia Avvocato Federico Minghetti

21/04/2026

Un solo reato e non due, per chi non paga l’assegno e lascia i figli senza sussistenza.

Configura il delitto previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2), c.p. (e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio di cui all’art. 570-bis c.p., che rimane in esso assorbito) la condotta del genitore che ometta di versare ai figli minori l’assegno liquidato in sede civile, quando da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza. Le due norme si trovano in rapporto di specialità: il nucleo comune è costituito dalla violazione dell’obbligo di assistenza materiale quale proiezione del dovere di cura, mentre l’elemento specializzante dell’art. 570, comma 2, n. 2), c.p. è rappresentato dalla conseguente privazione dei mezzi di sussistenza. La duplicazione delle imputazioni porrebbe a carico del soggetto due volte la medesima condotta materiale, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.
Lo ha stabilito la Cassazione penale, sez. VI, sentenza 1° aprile 2026, n. 12321.

Non si può fare una donazione tramite un bonifico bancario!Così le Sezioni Unite.In tema di atti di liberalità, il trasf...
09/04/2026

Non si può fare una donazione tramite un bonifico bancario!
Così le Sezioni Unite.

In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante.

Cass. Sez. U - Sentenza n. 18725 del 27/07/2017

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