31/08/2026
L’assenza di mobbing non esclude la responsabilità del datore di lavoro per i danni alla salute del dipendente.
Anche quando manca un vero e proprio disegno persecutorio, infatti, l’art. 2087 c.c. impone di verificare se l’organizzazione del lavoro e le condotte aziendali abbiano creato un ambiente nocivo o stressogeno capace di compromettere l’integrità psicofisica del lavoratore.
Cassazione n. 20005/2026: anche se non sussiste mobbing, il datore può rispondere del danno provocato da un ambiente di lavoro nocivo o stressogeno.
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