Dott. Michele Di Mauro Consulente Legale

Dott. Michele Di Mauro Consulente Legale Consulente legale per aziende e privati negli ambiti del diritto civile, penale e del lavoro.

Consulenza legale ed assistenza stragiudiziale, redazione e correzione contratti di diritto civile, assistenza nel ramo aziendale e privato.

Festa della Repubblica Italiana, dal secondo giorno di giugno in cui ebbe luogo il referendum (2 e 3 giugno) con cui si ...
02/06/2022

Festa della Repubblica Italiana, dal secondo giorno di giugno in cui ebbe luogo il referendum (2 e 3 giugno) con cui si pose al cittadino l'epocale quesito sulla forma di governo da adottarsi per l'Italia postfascista.

Il nuovo anno porterà con se anche l'elezione del Presidente della Repubblica.Concluso il settennato di Sergio Mattarell...
24/01/2022

Il nuovo anno porterà con se anche l'elezione del Presidente della Repubblica.
Concluso il settennato di Sergio Mattarella, è ora giunto il momento del voto.
Si apre oggi il conclave quirinalizio.
Come si elegge un Presidente della Repubblica? Il "meccanismo" è sancito dall'art.83 della Costituzione, a norma del quale votano i componenti delle Camere e tre delegati per regione, cd. (salva l'eccezione della Valle d'Aosta che ne prevede uno solo), a scrutinio segreto. Circa le maggioranze, due terzi sino al secondo scrutinio, dal terzo basta quella assoluta.
L'art.84 Cost., invece, individua le qualità che il cittadino deve possedere perché possa essere votato (elettorato passivo), ossia essere italiano, avere superato i cinquanta anni di età e godere dei diritti civili e politici.
Tra i nomi illustri al voto, i senatori a vita Liliana Segre e Renzo Piano.
Attendiamo i risultati dello scrutinio!

Felici festività natalizie e sereno inizio d'anno, porti a tutti Voi tranquillità e prosperità. P.s.: se proprio non dov...
24/12/2021

Felici festività natalizie e sereno inizio d'anno, porti a tutti Voi tranquillità e prosperità.

P.s.: se proprio non dovesse esser così, scriveremo due righe.

Auguri!

Codice della strada, L. n.156/2021: le novità.Era nell’aria una (leggera) riforma, in tema di multe, monopattini, parche...
29/11/2021

Codice della strada, L. n.156/2021: le novità.
Era nell’aria una (leggera) riforma, in tema di multe, monopattini, parcheggi per disabili e delle prescrizioni alla guida.
Contenuta nel decreto-legge cd. Infrastrutture, questa ventata di novità ha come scopo quello di rendere più coerente con gli indirizzi sociali e strumentali del Paese.
Fresche di approvazione novembrina, le novelle portano innanzitutto un inasprimento delle sanzioni per coloro che parcheggiano nelle zone riservate ai disabili, tanto economicamente: da €.168,00 ad €.672,00 (precedentemente €.84,00 - €335,00), quanto circa i punti decurtati, portati a sei dai due inizialmente previsti.
Beneficia di uno slancio di civiltà codificata il comportamento in prossimità delle strisce pedonali (personale dubbio è che questo farà scattare l’ che è in alcuni di noi), prevedendosi il dovere di precedenza anche ai pedoni che siano in procinto di attraversare sulle stesse. Sulla stessa scia, vengono codificati i “parcheggi rosa”, destinati alle donne in istato di gravidanza ed in genere per genitori con bambini fino ai due anni. Questi, però, dovranno munirsi di contrassegno da esibire.
Non sarà ancora obbligatorio il casco sui monopattini, ma quelli a noleggio dovranno essere muniti (e possibilmente utilizzate) di frecce ed avere – chi noleggia – stipulato assicurazione sugli stessi. Limite di velocità che cala a venti chilometri orari, dai venticinque.
Continua ad essere obbligatorio il casco in motocicletta anche per il passeggero (ebbene si, certe cose non cambiano… ed è bene così!), con la differenza che se prima la multa per il conducente era prevista solo in caso di minore a bordo senza il prescritto casco, ora si estende al passeggero di qualsivoglia età.
Inseriti nel codice anche le “diavolerie elettroniche” non utilizzabili alla guida, così devices quali “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante” saranno portatori di multa in caso di violazione della prescrizione.
Venendo ai giovani, il foglio rosa vive di più, fino ad un anno (dodici mesi), ma salgono le cifre delle sanzioni in caso di guida senza istruttore, da €.430,00 a €.1.731,00 e possibile fermo amministrativo del mezzo sino a tre mesi. Introdotto anche un bonus per conseguire la patente fino a mille euro per chi non abbia compiuto trentacinque anni di età (anche per chi beneficia di ammortizzatori sociali e del reddito di cittadinanza), purché si intenda lavorare nel settore degli autotrasporti la cui prova consisterà in un contratto di conduzione mezzi da esibire entro tre mesi dal conseguimento.
Svolta sociale anche per le pubblicità sulla strada, inserito il divieto di esporne di stampo sessista, violento o recante “messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso e dell’appartenenza etnica”, orientamento sessuale, identità di genere e abilità psico-fisiche.
Nei parcheggi con colonnine per ricarica veicoli elettrici, sarà da ora possibile occuparne il suolo nel tempo che occorre per la ricarica, oltre cui (si prevede un’ora) scatterà il divieto, il quale non opererà nella fascia oraria compresa tra le 23.00 e le 07.00 del giorno successivo.
In sicurezza i passaggi a livello con la predisposizione di apparecchiature di rilevazione dell’attraversamento, che ne potranno accertare l’eventuale violazione del divieto nei momenti e luoghi in cui tanto non sia possibile.

Il fenomeno degli incendi boschivi è ormai una realtà dilagante e preoccupante. Il nostro Legislatore, generalmente feno...
05/10/2021

Il fenomeno degli incendi boschivi è ormai una realtà dilagante e preoccupante. Il nostro Legislatore, generalmente fenomenico, è intervenuto per rivedere la materia, anche a seguito delle situazioni che hanno visto tristemente protagonista la nostra pen*sola.
L’art.423 bis del Codice penale disciplina il reato dell’incendio boschivo, che si verifica allorquando un individuo cagioni un incendio su boschi, selve o foreste propri o altrui, prevedendo la pena della reclusione.
Il reato, è punito non solo se commesso con dolo, dunque volendo e prevedendo le conseguenze quando si innesca l’incendio, ma anche laddove perpetrato colposamente, e cioè in mancanza della volontà di commettere il reato, la cui condotta ed i cui effetti si verificano per negligenza (…) o inosservanza di leggi, regolamenti (…).
La pena prevista per l’ipotesi delittuosa (al netto delle circostanze aggravanti) portata a termine dolosamente consta della reclusione da quattro a dieci anni, di partenza oltre la configurabilità della sospensione condizionale della pena (di cui tornerò a parlare in un altro articolo), mentre, colposamente, importa un periodo di reclusione tra uno e cinque anni.
Il Legislatore, con il D.L. 120/2021, è intervenuto con una dose di potenziamento delle circostanze aggravanti, prevedendo un quinto comma per la norma in menzione, affinché la punizione per il reo che abbia commesso il delitto di incendio boschivo con abuso di potere o in violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi di prevenzione e lotta agli incendi fosse più afflittiva, da sette a dodici anni di reclusione.
Prevista inoltre una circostanza attenuante in soccorso del reo che si ravveda e che si adoperi per evitare che l’attività delittuosa venga portata ad ulteriori conseguenze o provveda alla messa in sicurezza e/o ripristino dei luoghi.
Non solo, sono stati introdotti due nuove norme a seguire l’art.423 bis. c.p..
Il primo, l’art.423 ter c.p., contempla l’estinzione del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica nei confronti del dipendente di questa.
Il secondo, l’art.423 quater c.p., un’ipotesi di confisca obbligatoria e – nel secondo comma per equivalente – dei beni costituenti il profitto dell’attività criminosa od il prodotto.
Non sono mancati aggiustamenti anche in altre previsioni di legge, di cui non tratterò in questo articolo, ma che assieme alle previsioni normative penali descritte, sono chiamati a fungere da deterrente alla commissione del reato di incendio boschivo e, qualora commesso, a fortificare la reazione punitiva dell’ordinamento italiano.
Un più tempestivo interesse del nostro Legislatore sarebbe stato sicuramente più consono, il problema degli incendi che interessano le nostre aree verdi rappresenta da sempre una piaga consistente e spesso si verificano in zone di losco interesse, ma resta fuor di dubbio che una risposta più vigorosa dello Stato in questa prospettiva non potrà che premiare.

Riforma della giustizia, respinte le pregiudiziali di costituzionalità sulla stessa, ora passa alla   (ieri la votazione...
02/08/2021

Riforma della giustizia, respinte le pregiudiziali di costituzionalità sulla stessa, ora passa alla (ieri la votazione).
Il Governo ha infatti chiesto la fiducia sulla questione, già rivista nei termini prescrizionali rispetto alla versione iniziale.
Spicca, inoltre, la previsione di una norma transitoria per i primi tre anni di applicazione della in parola.

Si immaginano appena le concrete ricadute sulla certezza del , al netto della effettiva messa in pratica della novella riforma.

Diritto all'oblio, sempre più preziosa conquista.La permanenza di informazioni su Internet (o comunque in memoria) se da...
04/05/2021

Diritto all'oblio, sempre più preziosa conquista.
La permanenza di informazioni su Internet (o comunque in memoria) se da un lato può fornire un valido supporto alla memoria storica, da altro punto di vista può costituire un pregiudizio. E’ di tutta evidenza che una informazione che, pur vera ma negativa, una volta trascorso del tempo, potrebbe solo rappresentare una dolorosa e talvolta negativa memoria.
Il diritto all’oblio è una delle vesti che il corpus di garanzie offerte dall’ordinamento può assumere, in particolare del diritto alla riservatezza, del diritto alla protezione dei dati personali. Ancora, la Corte europea dei diritti dell’uomo, si spinge sino a ricondurlo nell’alveo del diritto alla tutela della vita privata, posizione più che condivisibile.
Si sostanzia, per semplificare, nel diritto ad essere dimenticati, ad avere il giusto grado di trasparenza (nel senso della poca visibilità). Volendo esser pratici, si può ben comprendere come alcuni elementi relativi a precedenti giudiziari, ancorché oramai costituenti il passato dell’individuo, permangano all’interno della rete e come questo possa comportare nocumento per la persona.
In tal senso, la Corte UE ha affermato, in una recente sentenza, che – compito delle autorità giurisdizionali nazionali – è necessario operare un bilanciamento tra i diritti in gioco, alla tutela della vita privata dell’individuo ed alla libertà di informazione, con ciò mirando a fare intendere come non si possa identificare una prevalenza a priori.
Al diritto all’oblio, difatti, fa da contraltare il diritto di cronaca (e alla libertà di informazione), nei confronti del quale si pone in prospettiva speculare, con cui si tutela l’interesse della gente ad avere cognizione di un fatto che in qualche modo abbia rilevanza per la sfera pubblica.
Come si esercita il diritto all’oblio, come si viene “dimenticati”? Con un algoritmo di deindicizzazione, questo il termine corretto della procedura, informazioni e contenuti pregiudizievoli relativi al trascorso della persona, possono essere rimossi dalle piattaforme, dai siti, dai database.
In tal senso, e coerentemente col principio sotteso all’istituto, si spiega l’illegittimità della diffusione di informazioni a quanto sopra concernenti.

Il fondo patrimoniale, convenzione a mezzo della quale determinati beni vengono destinati alla soddisfazione dei bisogni...
15/03/2021

Il fondo patrimoniale, convenzione a mezzo della quale determinati beni vengono destinati alla soddisfazione dei bisogni di famiglia, è sempre stato oggetto di dibattito e di rivendicazioni creditorie.
Sul fondo, sulla sua natura e sull’ampiezza dello scudo che crea sugli elementi ivi fatti rientrare sono stati versati autorevoli fiumi d’inchiostro e potrà essere oggetto di trattazione esclusiva, in altro tempo.
Quello che oggi ci occupa è l’importante pronuncia della Corte di Cassazione dello scorso febbraio, con la quale si è soffermata sulla impignorabilità di quanto sottoposto a vincolo del fondo, innovando parzialmente rispetto alle tesi minoritarie, pur emergendo una certa vicinanza a queste. E’ dei tempi recenti, infatti, una visione più restrittiva del bisogno familiare, cui fa da contraltare una più stringente correlazione tra fondo, debito ed interesse per il quale è stato stipulato.
La pronuncia degli Ermellini (nessuno sorrida), si innesta nell’eterna lotta tra banca e debitore, all’interno della vicenda che ha visto il titolare del fondo patrimoniale reagire giudizialmente all’azione esecutiva dell’istituto di credito in aggressione dei beni del fondo stesso, per la soddisfazione del credito da fideiussione.
Senza dilungarsi sulla vicenda oggetto di provvedimento, pur meritevole di un certo interesse, preme far chiarezza sulla connessione tra la contrazione del debito, il fondo patrimoniale ed i bisogni familiari, che deve sussistere perché un creditore possa agire sui beni che ne fanno parte.
E’ di tutta evidenza, secondo i magistrati, che se nel concetto di bisogno di famiglia oltre a quanto strettamente necessario, debba farsi rientrare anche ciò che risulti funzionale allo svolgimento, allo sviluppo e pure al miglioramento della vita familiare - così discostandosi dalle tesi minoritarie -, più stringente deve risultare il legame tra debito e interesse da soddisfarsi (ciò, in accoglimento delle tesi).
Il debito, in altre parole, perché rilevi nei termini sopra delineati, deve avere inerenza diretta con i bisogni della famiglia, non emergendo apprezzabile connessione neppure se l’obbligazione debitoria sia stipulata per l’attività lavorativa, che solo mediatamente relativa alle esigenze familiari.

Una pronuncia a tratti innovativa, di cui sarà interessante conoscere l’esito della prova del tempo.

Il nuovo esecutivo ha portato una ventata di novità e - ammetto che non l'immaginavo - una certa dose di "già visto".Tra...
15/02/2021

Il nuovo esecutivo ha portato una ventata di novità e - ammetto che non l'immaginavo - una certa dose di "già visto".
Tra le voci "new entry", il rinnovamento del Ministero della Giustizia, sperato e credo riuscito, la designata ministro Marta Cartabia, ordinario di Diritto costituzionale a Milano, già presidente della Corte costituzionale nel 2019.
Sembrerebbe, dunque, che i buoni auspici ci siano tutti.
Auguriamoci che quest'onda di (parziale) rinnovamento possa davvero costituire un tassello rilevante nella ristrutturazione, dovuta e non portata a termine, della giustizia nel nostro Paese.

Dossi artificiali: fonte di reddito per il nostro meccanico e fidati amici del gommista.Stando a quanto contenuto nel D....
27/01/2021

Dossi artificiali: fonte di reddito per il nostro meccanico e fidati amici del gommista.
Stando a quanto contenuto nel D.L. 285/1992, il c.d. Codice della Strada, laddove un tratto stradale abbia come limite di velocità consentita cinquanta chilometri orari (od inferiore), è possibile l’installazione di dossi artificiali zebrati di giallo e di nero. Le fasce devono essere parallele alla direzione di marcia e la larghezza delle stesse uniforme tra striscia ed intervallo.
Ancora, secondo la disciplina, è vietata la posa in opera degli stessi sulle strade preferenziali di mezzi di pronto intervento/pronto soccorso, mentre possono essere adottati solo su strade residenziali, parchi, residence.
Venendo alle dimensioni, tra i sessanta ed i centoventi centimetri di larghezza (a seconda della velocità di cinquanta, quaranta e trenta chilometri orari quale limite sul tratto stradale), e – quella che più interessa noi in negativo e l’autofficina da cui ci serviamo solitamente in positivo – di altezza massima di tre centimetri nei tratti di velocità massima consentita cinquanta chilometri orari, cinque centimetri – quaranta chilometri orari e sette centimetri – trenta chilometri orari (od inferiore).
Quando avrete terminato la misurazione del dosso più vicino a casa vostra, vi renderete conto che siamo oltre. Ben oltre, in alcuni casi.
Ebbene, vi chiederete, perché ciò? Non si tratta di alcun intrigo governativo. Solo, c’è che quello artificiale non è l’unico rialzo consentito.
Attraversamento pedonale rialzato, questo il nome della controparte di maxi formato del dosso. Se vogliamo dirla con parole ministeriali, “rialzo del piano viabile con rampe di raccordo” (circ. n.3698/2001). Fino a dodici centimetri di sopraelevata messa alla prova di sospensioni, ammortizzatori e coppe dell’olio dei nostri autoveicoli. Senza parlare di biciclette e motocicli/ciclomotori.
Buona parte dei dissuasori presenti rispondono alla tipologia di attraversamento pedonale rialzato e non dosso artificiale, che hanno limite – in altezza – inferiore.
Così si spiega la presenza degli “scalini zebrati” sulle strade; in caso di danno al veicolo, una più precisa verifica può fare al caso.

Ieri si è concluso un anno diverso, a tratti infelice, per sua parte interessante e vitale, pieno di gioie e di momenti ...
01/01/2021

Ieri si è concluso un anno diverso, a tratti infelice, per sua parte interessante e vitale, pieno di gioie e di momenti di incertezza, di nuovi spunti di riflessione e di condivisione.

All'alba del 2021 sono certo sapremo far valere tutte le esperienze maturate e viverlo intensamente.

Auguri a tutti Voi e grazie a chi ha scelto di affidarmi in cura i propri diritti ed interessi, la cui fiducia, giorno dopo giorno, mi onora.

E' cosa ovvia che questo Natale sarà per forza di cose diverso.Non nello spirito, però. Sapremo gioire e stare vicini (n...
24/12/2020

E' cosa ovvia che questo Natale sarà per forza di cose diverso.
Non nello spirito, però.
Sapremo gioire e stare vicini (non troppo, eh), condividere e ricaricarci.

A Voi tutti il mio augurio di un sereno Natale.

Indirizzo

Via Antonio Karusio N. 32
Putignano
70017

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 13:00
16:30 - 20:00
Martedì 09:30 - 13:00
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Mercoledì 09:30 - 13:00
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Giovedì 09:30 - 13:00
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