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Lo Studio Legale dell avvocato Falusi si trovava in Prato e si occupa di consulenza e di assistenza in materia civile. La nostra esperienza, maturata in oltre venti anni di attività, copre: il diritto di famiglia e delle successioni, il settore del risarcimento danni, la materia delle locazioni e questioni condominiali, il diritto del lavoro. Lavoriamo a stretto contatto con tutti i nostri clienti, garantendo loro un supporto costante nella gestione delle problematiche e nella scelta delle soluzioni migliori.

⚖️ CONVIVENZA FINITA: I SOLDI VERSATI AL PARTNER VANNO RESTITUITI? NON SEMPRE!Cosa succede quando una relazione di convi...
16/10/2026

⚖️ CONVIVENZA FINITA: I SOLDI VERSATI AL PARTNER VANNO RESTITUITI? NON SEMPRE!

Cosa succede quando una relazione di convivenza termina e uno dei due partner chiede indietro i soldi versati durante gli anni trascorsi insieme?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21881 del 26 giugno 2026, ha chiarito un principio importante: le somme versate durante una convivenza stabile non devono necessariamente essere restituite.

📌 Il caso concreto

Un uomo aveva chiesto alla sua ex convivente la restituzione di oltre 123.000 euro, oltre al rimborso di altre somme, sostenendo di aver contribuito economicamente durante la relazione, anche pagando parte delle rate del mutuo per acquistare una casa intestata esclusivamente a lei.

La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che i contributi economici versati durante la convivenza potevano rientrare nei normali doveri di solidarietà tra partner.

⚖️ Perché i soldi non devono essere restituiti?

Secondo la Corte, durante una convivenza stabile ciascun partner può contribuire alle esigenze della vita comune, anche sostenendo spese per la casa o versando denaro sul conto corrente dell’altro.

Questi contributi possono costituire l’adempimento di una cosiddetta obbligazione naturale, prevista dall’art. 2034 del Codice civile, e quindi, in linea generale, non sono ripetibili.

Attenzione, però: i versamenti devono essere proporzionati e adeguati alle condizioni economiche delle parti e alle circostanze della convivenza.

Se le somme superano questi limiti, può invece essere possibile chiederne la restituzione, ricorrendone i presupposti.

❗ E se la casa è intestata soltanto al partner che l’ha acquistata?

Questo elemento, da solo, non basta a ottenere il rimborso. Se il contributo al mutuo ha rappresentato un modo per partecipare alle spese dell’abitazione familiare, utilizzata da entrambi durante la convivenza, non è automatico che chi ha pagato possa recuperare quanto versato.

Il principio da ricordare: non tutti i soldi dati al partner durante una relazione sono prestiti da restituire. Occorre valutare la natura dei versamenti, la loro finalità e la proporzione rispetto alle risorse economiche di entrambi.

Ambiente tossico sul lavoro: la responsabilità del datore anche senza mobbingLa Cassazione, sentenza n. 20005 del 15 giu...
06/10/2026

Ambiente tossico sul lavoro: la responsabilità del datore anche senza mobbing

La Cassazione, sentenza n. 20005 del 15 giugno 2026, affronta un tema importante in materia di tutela della salute del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.

Nel caso esaminato, un lavoratore era stato sottoposto a diversi provvedimenti disciplinari, alcuni dei quali illegittimi o successivamente revocati, ed era stato inoltre assegnato a mansioni incompatibili con condizioni di salute già accertate.

Dalla vicenda era derivato un significativo stato di sofferenza psico-fisica, con un danno biologico permanente del 7%.

Il Tribunale aveva escluso che si trattasse di mobbing, non ravvisando quella sistematicità e continuità di comportamenti persecutori normalmente necessaria per configurare tale fenomeno.

Ma questo non significa che il datore di lavoro sia esente da responsabilità.

La Cassazione ha infatti confermato che può sussistere la violazione dell’art. 2087 c.c. anche in assenza di mobbing, quando le modalità concrete di organizzazione e gestione del lavoro determinano un ambiente di stress o di grave disagio idoneo a provocare un danno alla salute.

È il concetto che può essere efficacemente descritto come “ambiente tossico”.

Non si tratta di una nuova categoria giuridica, ma di una situazione nella quale una serie di comportamenti e decisioni datoriali, valutati anche nel loro insieme, finisce per creare condizioni di lavoro nocive per l’integrità psicofisica del dipendente.

La Cassazione richiama quindi l’attenzione su un punto fondamentale: non è sempre necessario dimostrare il mobbing per ottenere tutela.

Il datore di lavoro deve infatti adottare tutte le misure necessarie a proteggere non soltanto la salute fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore.

La responsabilità non è automatica: occorre individuare un inadempimento datoriale e dimostrare il nesso causale con il danno subito. Tuttavia, l’obbligo di protezione comprende anche i rischi derivanti dalle concrete modalità di organizzazione e gestione dell’attività lavorativa.

La domanda, quindi, non è soltanto:

“È mobbing?”

Ma soprattutto:

“Il datore di lavoro ha concretamente protetto la salute e la personalità del lavoratore?”

Una distinzione importante, che conferma la funzione dell’art. 2087 c.c. come vera e propria clausola generale di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore.

Infarto dopo un incidente stradale: quando c’è diritto al risarcimentoUn tamponamento di modesta entità può essere colle...
05/10/2026

Infarto dopo un incidente stradale: quando c’è diritto al risarcimento

Un tamponamento di modesta entità può essere collegato, sotto il profilo giuridico, a un evento molto più grave, come un infarto?

Nel caso esaminato, un automobilista era deceduto per un infarto poco tempo dopo essere stato coinvolto in un tamponamento. I familiari avevano chiesto il risarcimento dei danni al conducente ritenuto responsabile e alla compagnia assicuratrice.

La Corte d’Appello aveva escluso il risarcimento, ritenendo che un urto di lieve entità non potesse normalmente provocare un evento letale di tale gravità e attribuendo maggiore rilevanza a una preesistente patologia cardiaca.

La Cassazione ha però censurato questo ragionamento.

Il fatto che la vittima fosse già affetta da una particolare vulnerabilità non esclude, di per sé, la responsabilità di chi ha provocato il sinistro.

È infatti necessario verificare concretamente, anche attraverso le consulenze medico-legali, se l’incidente possa avere avuto un ruolo causale nell’insorgenza o nell’anticipazione dell’evento.

La Cassazione ha inoltre ricordato la cosiddetta “thin skull rule”: chi provoca un danno deve rispondere delle conseguenze anche quando la particolare fragilità della vittima rende tali conseguenze più gravi di quanto normalmente prevedibile.

Nel processo civile, inoltre, il nesso causale viene valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, diverso dal più rigoroso standard probatorio applicato nel processo penale.

In altre parole, non è necessario che il sinistro sia l’unica causa dell’evento: può essere sufficiente che abbia contribuito in modo causalmente rilevante al suo verificarsi.

La Cassazione ha quindi annullato la decisione impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello, che dovrà riesaminare la vicenda tenendo conto delle risultanze delle consulenze tecniche e dei principi indicati dalla Suprema Corte. (Diritto.it⁠)

👉 Il principio è particolarmente importante nei casi di responsabilità civile nei quali una condotta illecita si inserisce in una situazione di particolare fragilità della vittima.

(Corte di Cassazione l’ordinanza n. 17179 del 26 giugno 2025)

🤖 Danni causati dall’intelligenza artificiale: nuove regole per il risarcimentoIl d.lgs. n. 160/2026, pubblicato in Gazz...
21/09/2026

🤖 Danni causati dall’intelligenza artificiale: nuove regole per il risarcimento

Il d.lgs. n. 160/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2026, introduce nuovi strumenti processuali per chi subisce un danno nell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

La disciplina riguarda sia la responsabilità contrattuale sia quella extracontrattuale e può trovare applicazione per danni patrimoniali e non patrimoniali.

Tra le principali novità:

🔹 Accesso alle prove: il danneggiato può chiedere al giudice di ordinare l’esibizione di documentazione sul funzionamento del sistema, compresi log, documentazione tecnica, gestione del rischio e supervisione umana.

🔹 Conseguenze del mancato adempimento: il rifiuto ingiustificato di esibire la documentazione può avere conseguenze sul piano probatorio, fino alla presunzione dei fatti allegati dal danneggiato nei casi previsti dalla norma.

🔹 Nesso causale: quando il danno deriva dalla violazione di obblighi previsti dall’AI Act, opera una presunzione del nesso causale. Se invece il regolamento europeo è stato rispettato, la responsabilità può comunque sussistere, ma senza questa presunzione.

🔹 Responsabilità dell’utilizzatore: particolare attenzione viene posta sul dovere di verificare gli output dell’IA, soprattutto quando il sistema viene utilizzato da professionisti. Un uso acritico di risultati non verificati può incidere sulla responsabilità e sul risarcimento.

🔹 Azione diretta contro l’assicurazione: il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile, con la partecipazione necessaria dello stesso responsabile nel giudizio.

👉 In sostanza, il legislatore interviene soprattutto sul processo e sulla prova, rafforzando gli strumenti a disposizione del danneggiato, mentre la definizione della responsabilità resta affidata alle categorie generali del diritto civile

🔊 Musica alta in condominio: quando può intervenire l’amministratore?Se il rumore prodotto da un’attività non disturba s...
18/09/2026

🔊 Musica alta in condominio: quando può intervenire l’amministratore?

Se il rumore prodotto da un’attività non disturba soltanto i singoli condomini, ma incide anche sul godimento di cortili, ingressi e altre parti comuni, l’amministratore può agire in giudizio anche con un ricorso d’urgenza.

Lo ha stabilito il Tribunale di Como, con ordinanza del 7 agosto 2026, in una vicenda riguardante un’attività che utilizzava impianti di diffusione sonora anche all’aperto.

Il Tribunale ha distinto tra:

* tutela della salute o della tranquillità del singolo condomino, che spetta direttamente all’interessato;
* tutela delle parti e delle utilità comuni, per la quale può invece agire l’amministratore, nell’ambito dei poteri riconosciutigli dagli artt. 1130 e 1131 c.c.

Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto concreto il rischio di ulteriori immissioni acustiche e ha ordinato all’attività di:

➡️ non diffondere musica all’esterno;
➡️ tenere chiuse le vetrate durante la diffusione musicale interna;
➡️ installare un limitatore acustico non manomettibile.

Sono state inoltre previste specifiche penali per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione degli obblighi.

La decisione conferma quindi un principio importante: l’amministratore non deve necessariamente aspettare l’iniziativa dei singoli condomini quando il rumore incide anche sulla vivibilità e sul godimento delle parti comuni.

Ma servono prove concrete del disturbo e del pericolo: non bastano semplici lamentele o timori.

💬 Secondo voi, in questi casi dovrebbe essere l’amministratore ad attivarsi spontaneamente oppure devono essere i singoli condomini a fare il primo passo?

⚖️ Mantenimento dei figli: le somme versate in eccesso non devono essere restituiteLa Cassazione ( ord. 21139/2026) riba...
04/09/2026

⚖️ Mantenimento dei figli: le somme versate in eccesso non devono essere restituite

La Cassazione ( ord. 21139/2026) ribadisce un principio importante in materia di mantenimento dei figli: se il contributo viene successivamente ridotto, le somme già versate in misura maggiore non possono essere automaticamente richieste indietro.

Il caso riguardava un padre che, dopo la riduzione dell’assegno di mantenimento stabilita in appello, aveva chiesto la restituzione delle somme che riteneva versate in eccesso.

La Cassazione ha però confermato che il contributo per il mantenimento dei figli ha natura sostanzialmente alimentare. Da ciò deriva la sua particolare tutela: il credito è caratterizzato da indisponibilità, impignorabilità e non compensabilità.

👉 Pertanto, quando la riduzione del contributo dipende da una diversa valutazione di fatti già esistenti e non da fatti sopravvenuti, quanto già versato non può essere ripetuto né compensato con le mensilità future.

Diverso è il caso in cui venga accertato che fin dall’origine mancavano i presupposti per il pagamento del contributo: in questa situazione può invece sorgere il diritto alla restituzione.

📌 In sintesi: la successiva riduzione dell’assegno non trasforma automaticamente le somme già percepite dal genitore che provvede al figlio in un indebito da restituire.

Un principio di particolare rilievo pratico, soprattutto nei giudizi di separazione e nelle controversie sulla revisione del mantenimento.

VIOLENZA TRA CONIUGI: NON È “SEMPLICE CONFLITTUALITÀ”. PUÒ PORTARE ALL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONELa Corte di Cassazione,...
02/09/2026

VIOLENZA TRA CONIUGI: NON È “SEMPLICE CONFLITTUALITÀ”. PUÒ PORTARE ALL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24783 del 26 agosto 2026, torna sul tema dell’addebito della separazione e afferma un principio importante: quando vengono dedotte e documentate condotte violente, il giudice non può limitarsi a definirle come espressione di una generica conflittualità tra i coniugi.

Nel caso esaminato, la Corte d’Appello di Milano aveva escluso l’addebito sostenendo che la crisi matrimoniale fosse ormai irreversibile e che le condotte dei coniugi si inserissero in un quadro di reciproca conflittualità.

Il marito aveva però dedotto una serie di aggressioni fisiche e condotte vessatorie, alcune documentate anche fotograficamente e, in parte, riscontrate dal CTU durante le operazioni peritali. Aveva inoltre sostenuto che tali comportamenti fossero iniziati anni prima della crisi definitiva e fossero proseguiti anche dopo una riconciliazione.

Per la Cassazione, questi elementi non potevano essere ignorati.

La Corte sottolinea che il giudice avrebbe dovuto verificare concretamente se le condotte denunciate fossero anteriori alla crisi, se fossero proseguite nel tempo e, soprattutto, se avessero avuto un ruolo causale nel determinare l’intollerabilità della convivenza.

👉 Il principio è chiaro: la violenza fisica e morale costituisce una grave violazione dei doveri matrimoniali ed è, secondo la giurisprudenza consolidata, di per sé idonea a fondare l’addebito della separazione.

Questo non significa, tuttavia, che ogni accusa di violenza determini automaticamente l’addebito.

Occorre che i fatti siano allegati, provati e concretamente valutati dal giudice, anche sotto il profilo del loro rapporto causale con la crisi coniugale.

Nel caso esaminato, proprio la mancata valutazione di fatti ritenuti potenzialmente decisivi ha portato la Cassazione ad accogliere i primi tre motivi di ricorso e a cassare la sentenza della Corte d’Appello, disponendo il rinvio ad altra composizione della Corte di Milano.

Interessante anche la conseguenza sul piano economico: le questioni relative all’assegno di mantenimento sono state dichiarate assorbite, perché la corretta ricostruzione della responsabilità nella crisi coniugale costituisce un passaggio logicamente precedente alla valutazione delle conseguenze economiche della separazione.

In sintesi: quando si discute di addebito, il giudice deve distinguere la normale conflittualità coniugale dalle condotte violente e vessatorie, verificando queste ultime con particolare attenzione e senza fermarsi alla generica constatazione che il rapporto fosse già deteriorato.

⚖️ AFFIDAMENTO CONDIVISO: I TEMPI CON I FIGLI NON DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE “50 E 50”La Cassazione ribadisce un prin...
29/08/2026

⚖️ AFFIDAMENTO CONDIVISO: I TEMPI CON I FIGLI NON DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE “50 E 50”

La Cassazione ribadisce un principio importante in materia di affidamento condiviso: la bigenitorialità non significa automaticamente dividere in parti uguali il tempo che i figli trascorrono con ciascun genitore.

Nel caso esaminato, il padre contestava la decisione dei giudici di merito sostenendo che i tempi di permanenza dei figli presso di lui fossero troppo ridotti rispetto a quelli presso la madre.

La Cassazione ha però confermato che non esiste un diritto del genitore ad ottenere una ripartizione matematica dei tempi.

Il criterio fondamentale resta sempre l’interesse del minore. Il giudice deve valutare concretamente quale organizzazione sia più adeguata al suo benessere, alla sua età, alle sue esigenze e alla stabilità delle sue abitudini di vita, garantendo comunque un rapporto pieno e significativo con entrambi i genitori.

👉 In altre parole, affidamento condiviso non significa necessariamente tempi perfettamente paritari.

La Cassazione ha inoltre precisato che le questioni relative alle concrete modalità di attuazione dell’affidamento appartengono, di regola, al giudice di merito e non possono essere trasformate in un autonomo motivo di ricorso in Cassazione.

📌 Il principio da ricordare: quando si decide sui tempi di permanenza dei figli, non conta il semplice calcolo delle ore trascorse con ciascun genitore, ma ciò che, nel caso concreto, risponde maggiormente all’interesse e al benessere dei figli.

⚖️ Caduta di alberi e responsabilità dell’ente custode: il forte vento non basta a escludere il risarcimento.Con l’ordin...
29/07/2026

⚖️ Caduta di alberi e responsabilità dell’ente custode: il forte vento non basta a escludere il risarcimento.

Con l’ordinanza n. 24158/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante: il semplice verificarsi di un forte vento non è sufficiente a escludere la responsabilità dell’ente che ha in custodia gli alberi.

Per invocare il caso fortuito, occorre dimostrare che l’evento atmosferico fosse davvero eccezionale e imprevedibile, attraverso dati scientifici e statistici riferiti al luogo del sinistro, non con valutazioni generiche.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello, rilevando anche un grave errore tecnico nella consulenza: una velocità del vento di 5,8 m/s (circa 21 km/h) era stata erroneamente equiparata a 170 km/h, alterando la valutazione dell’evento.

📌 Il principio è chiaro: chi ha la custodia di una strada, di alberi o di altri beni può andare esente da responsabilità solo se prova, con elementi concreti e scientificamente attendibili, che il danno sia stato causato da un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile.

🚗 Non basta dire “non so chi guidava”: il proprietario dell’auto ha il dovere di saperloLa Corte di Cassazione, con l’or...
27/07/2026

🚗 Non basta dire “non so chi guidava”: il proprietario dell’auto ha il dovere di saperlo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13059/2026, ha ribadito un principio importante: il proprietario di un veicolo deve essere in grado di identificare chi era alla guida al momento di un’infrazione che comporta la decurtazione dei punti dalla patente.

Nel caso esaminato, una donna aveva ricevuto diversi verbali per eccesso di velocità. Alla richiesta del Comune di comunicare i dati del conducente, aveva risposto di non sapere chi stesse guidando, poiché l’auto era utilizzata anche dal marito e dai figli. La risposta, però, non è stata ritenuta sufficiente e sono scattate le sanzioni previste dall’art. 126-bis del Codice della Strada.

La Cassazione ha chiarito che:
✅ il semplice fatto che l’auto sia usata da più familiari non esonera il proprietario dall’obbligo di conoscere e ricordare chi la conduce;
✅ l’esonero è possibile solo se si dimostra un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile, nonostante l’adozione di tutte le cautele ragionevolmente esigibili;
✅ costituiscono esempi di giustificato motivo situazioni come il furto del veicolo o un comodato regolarmente documentato.

La Corte ha inoltre precisato che, se il verbale originario viene impugnato, l’obbligo di comunicare i dati del conducente nasce solo dopo che il procedimento si è concluso definitivamente con esito sfavorevole per il ricorrente. Da quel momento l’amministrazione ha 90 giorni per inviare un nuovo invito e il proprietario dispone di 60 giorni per rispondere.

In sintesi: chi è intestatario di un veicolo deve poter indicare chi era alla guida in caso di infrazione. Dichiarare semplicemente di non ricordarlo, anche quando il mezzo è utilizzato in famiglia, non evita la sanzione, salvo che venga provata una concreta e inevitabile impossibilità.

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