02/09/2026
VIOLENZA TRA CONIUGI: NON È “SEMPLICE CONFLITTUALITÀ”. PUÒ PORTARE ALL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24783 del 26 agosto 2026, torna sul tema dell’addebito della separazione e afferma un principio importante: quando vengono dedotte e documentate condotte violente, il giudice non può limitarsi a definirle come espressione di una generica conflittualità tra i coniugi.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello di Milano aveva escluso l’addebito sostenendo che la crisi matrimoniale fosse ormai irreversibile e che le condotte dei coniugi si inserissero in un quadro di reciproca conflittualità.
Il marito aveva però dedotto una serie di aggressioni fisiche e condotte vessatorie, alcune documentate anche fotograficamente e, in parte, riscontrate dal CTU durante le operazioni peritali. Aveva inoltre sostenuto che tali comportamenti fossero iniziati anni prima della crisi definitiva e fossero proseguiti anche dopo una riconciliazione.
Per la Cassazione, questi elementi non potevano essere ignorati.
La Corte sottolinea che il giudice avrebbe dovuto verificare concretamente se le condotte denunciate fossero anteriori alla crisi, se fossero proseguite nel tempo e, soprattutto, se avessero avuto un ruolo causale nel determinare l’intollerabilità della convivenza.
👉 Il principio è chiaro: la violenza fisica e morale costituisce una grave violazione dei doveri matrimoniali ed è, secondo la giurisprudenza consolidata, di per sé idonea a fondare l’addebito della separazione.
Questo non significa, tuttavia, che ogni accusa di violenza determini automaticamente l’addebito.
Occorre che i fatti siano allegati, provati e concretamente valutati dal giudice, anche sotto il profilo del loro rapporto causale con la crisi coniugale.
Nel caso esaminato, proprio la mancata valutazione di fatti ritenuti potenzialmente decisivi ha portato la Cassazione ad accogliere i primi tre motivi di ricorso e a cassare la sentenza della Corte d’Appello, disponendo il rinvio ad altra composizione della Corte di Milano.
Interessante anche la conseguenza sul piano economico: le questioni relative all’assegno di mantenimento sono state dichiarate assorbite, perché la corretta ricostruzione della responsabilità nella crisi coniugale costituisce un passaggio logicamente precedente alla valutazione delle conseguenze economiche della separazione.
In sintesi: quando si discute di addebito, il giudice deve distinguere la normale conflittualità coniugale dalle condotte violente e vessatorie, verificando queste ultime con particolare attenzione e senza fermarsi alla generica constatazione che il rapporto fosse già deteriorato.