30/05/2026
IN MANCANZA DELL’ESAME DIRETTO
Sul tema delle perizie e consulenze psichiatriche svolte in assenza dell’esame diretto della persona interessata, credo sia opportuno evitare sia le semplificazioni sia le contrapposizioni ideologiche.
Da un lato, è vero che l’ordinamento non consente che un accertamento tecnico venga automaticamente paralizzato dal rifiuto dell’indagato o dell’imputato di sottoporsi a visita psichiatrica. Diversamente, il semplice dissenso dell’interessato potrebbe impedire ogni valutazione su questioni che il giudice ritenga rilevanti ai fini del processo.
Dall’altro lato, sarebbe altrettanto errato sostenere che una valutazione psichiatrica indiretta abbia necessariamente il medesimo valore scientifico e conoscitivo di una effettuata attraverso l’osservazione clinica diretta.
Il punto di equilibrio, in uno Stato di diritto, sta proprio qui.
La perizia psichiatrica non è una prova legale e non produce verità precostituite. È uno strumento tecnico che offre al giudice elementi di valutazione. Se l’esame diretto è possibile, esso rappresenta normalmente una fonte di conoscenza particolarmente significativa; se invece non è possibile, il consulente può comunque procedere utilizzando la documentazione disponibile, gli atti processuali, eventuali scritti, registrazioni, cartelle cliniche, testimonianze e ogni altro elemento utile.
Tuttavia, il mancato colloquio clinico non può essere considerato un dettaglio irrilevante.
La psichiatria forense non è una disciplina che si fonda esclusivamente sulla lettura di documenti. L’osservazione diretta della persona, delle modalità relazionali, del linguaggio, della capacità critica, della coerenza del pensiero e della risposta alle sollecitazioni del colloquio costituisce spesso una componente importante dell’accertamento.
Per questa ragione, quando una valutazione viene formulata senza esame diretto, il problema non è la sua ammissibilità giuridica, che può certamente sussistere, ma il suo grado di affidabilità e la forza persuasiva delle conclusioni raggiunte.
In una prospettiva garantista, occorre ricordare che il processo penale non ricerca semplicemente una risposta, ma una risposta affidabile.
L’obiettivo non è produrre comunque una perizia, bensì comprendere quale sia il livello di certezza che essa è in grado di offrire.
Per questo motivo il giudice è chiamato a valutare con particolare attenzione il percorso logico seguito dall’esperto: quali dati siano stati utilizzati, quali limiti metodologici siano stati riconosciuti, quali inferenze siano state tratte e quale margine di incertezza residui.
Una consulenza che ignori i limiti derivanti dall’assenza di osservazione diretta rischierebbe infatti di trasformarsi da strumento scientifico a esercizio speculativo. Al contrario, una relazione che espliciti con rigore ciò che può essere affermato e ciò che non può essere affermato mantiene piena dignità tecnico-scientifica e processuale.
In definitiva, il tema non dovrebbe mai essere posto nei termini semplicistici del “si può fare” oppure “non si può fare”.
La vera domanda giuridicamente corretta è un’altra:
quale valore probatorio possa essere attribuito a una valutazione psichiatrica svolta senza esame diretto della persona e quali cautele debbano essere adottate per evitare che l’inevitabile riduzione della base osservativa venga trasformata, impropriamente, in una certezza diagnostica.
Ed è proprio qui che emerge la funzione più autenticamente garantista del processo: non impedire gli accertamenti, ma pretendere che ogni conclusione sia proporzionata alla qualità e alla quantità dei dati effettivamente disponibili.
Perché in materia psichiatrica, forse più che in qualsiasi altro settore della prova scientifica, il rispetto del dubbio metodologico non rappresenta una debolezza dell’indagine, ma una forma di onestà intellettuale. E l’onestà intellettuale, nel processo penale, è una delle più importanti garanzie di giustizia.