01/06/2026
TARI SU IMMOBILE INABITABILE E PRIVO DI UTENZE: ANNULLATO L'AVVISO DEL COMUNE DI FORIO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 17, con sentenza depositata il 22.05.2026, ha accolto il ricorso proposto da un contribuente assistito dall’avv. Gianluca Melillo, annullando l’avviso di accertamento TARI notificato dal Comune di Forio per tassa rifiuti relativa all’anno 2020.
Il caso: richiesta TARI su immobile in stato di abbandono
Il contribuente aveva ricevuto dal Comune di Forio un avviso di accertamento per il pagamento della tassa rifiuti relativa ad un immobile insistente nel predetto Comune.
Tuttavia, l’immobile oggetto di tassazione, per l’anno interessato dall’accertamento, risultava in evidente stato di abbandono, inabitabile e privo di allacci alle utenze elettriche, idriche e del gas.
Il nostro assistito, inoltre, risultava residente in Germania ed iscritto all’AIRE da molti anni, circostanza incompatibile con l’asserita occupazione dell’immobile indicata nell’avviso.
L’atto impositivo riportava anche un numero di occupanti pari a quattro, dato non corrispondente alla reale situazione anagrafica e fattuale.
La tesi difensiva non si fondava sulla mera mancata utilizzazione dell’immobile, ma sulla sua concreta inidoneità a produrre rifiuti urbani.
La posizione del Comune
Il Comune di Forio si costituiva in giudizio sostenendo la fondatezza della pretesa tributaria.
Secondo l’Ente, il presupposto della tassa rifiuti sarebbe stato integrato dalla semplice idoneità dell’immobile a produrre rifiuti, senza che potesse rilevare lo stato in cui il bene si trovava, ritenuto conseguenza di una scelta del proprietario.
La Corte, tuttavia, non ha condiviso tale impostazione alla luce della prova documentale offerta dal contribuente.
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso.
In particolare, il giudice ha valorizzato la prova della residenza in Germania del contribuente sin dall’anno 2005 e le relazioni tecniche asseverate, dalle quali emergeva che l’immobile, per l’anno oggetto di accertamento, era disabitato, in stato di abbandono e privo dei servizi essenziali.
Secondo la Corte, l’immobile non risultava quindi suscettibile di produrre rifiuti urbani, con conseguente carenza del presupposto impositivo previsto dall’art. 1, comma 641, legge n. 147/2013.
La decisione chiarisce anche un aspetto particolarmente rilevante: la sola presenza di pochi mobili abbandonati all’interno di un immobile disabitato, inabitabile e privo di ogni allaccio alle reti idriche, elettriche e del gas non è sufficiente a fondare la debenza della TARI.
Per tali ragioni, la Corte ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato.
Il principio: non basta il mero possesso, serve la concreta idoneità a produrre rifiuti
La sentenza conferma un principio importante in materia di tassa rifiuti.
La TARI presuppone il possesso o la detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Pertanto, quando il contribuente riesce a dimostrare che l’immobile è inabitabile, disabitato, in stato di abbandono e privo delle utenze essenziali, può ve**re meno il presupposto impositivo.
Naturalmente, la prova deve essere puntuale e documentata. Nel caso trattato dallo Studio Legale Melillo, tale prova è stata fornita mediante documentazione anagrafica, relazioni tecniche asseverate e contestazione specifica degli elementi riportati nell’avviso di accertamento.
La decisione rappresenta un ulteriore riconoscimento della necessità che l’imposizione tributaria sia collegata ad una situazione reale e verificabile, e non ad una presunzione astratta sganciata dalle condizioni effettive dell’immobile.
Studio Legale Melillo
Avv. Egidio Melillo - Avv. Gianluca Melillo - Avv. Fabiana Melillo
Via G. Matteotti n. 43 - Pozzuoli (NA)
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La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli accoglie il ricorso dello Studio Legale Melillo: niente TARI se l’immobile è inabitabile e privo di utenze