13/07/2026
Detrazioni per i figli del coniuge: il controllo automatizzato ex art. 36-bis non può sostituire l’accertamento
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 30, con sentenza n. 11466/26 dell'08.07.2026, ha accolto il ricorso di un contribuente, difeso dall'avv. Gianluca Melillo, contro una comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
La pronuncia assume particolare rilievo sotto un duplice profilo. Da un lato, delimita l’ambito entro il quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere al controllo automatizzato della dichiarazione; dall’altro, affronta nel merito la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in relazione ai figli della coniuge, conviventi con il contribuente e da quest’ultimo effettivamente mantenuti.
Il giudice non si è quindi limitato a rilevare un vizio formale della comunicazione, ma ha esaminato la natura della questione tributaria sottostante, riconoscendo la coerenza della posizione dichiarativa del contribuente con l’art. 12 del TUIR, con la disciplina civilistica dei rapporti familiari e con la stessa prassi dell’Amministrazione finanziaria.
La pretesa fondata sul controllo automatizzato
La controversia traeva origine da una comunicazione di irregolarità relativa all’anno d’imposta 2019, con la quale l’Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento di IRPEF e addizionali per un importo complessivamente superiore a euro 4.000,00.
Secondo l’Ufficio, la somma sarebbe derivata dal controllo automatizzato di una dichiarazione integrativa e avrebbe corrisposto a importi indicati dal contribuente nei righi dichiarativi, ma non successivamente versati.
La comunicazione, tuttavia, non spiegava quale rapporto vi fosse tra la dichiarazione originaria e quella integrativa, quali dati fossero stati modificati, in che modo fossero state rielaborate le detrazioni per carichi di famiglia e quale percorso logico-contabile avesse condotto alla determinazione del maggiore debito.
La pretesa risultava collegata, almeno indirettamente, al trattamento fiscale dei figli della coniuge del contribuente, nati da una precedente relazione, stabilmente conviventi nel medesimo nucleo familiare ed economicamente mantenuti dal ricorrente.
La questione centrale consisteva, pertanto, nello stabilire se una simile valutazione potesse essere compiuta mediante il controllo automatizzato previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
La differenza tra controllo automatizzato e controllo formale
L’art. 36-bis disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
Si tratta di uno strumento destinato essenzialmente alla correzione di errori materiali e di calcolo, alla verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato e alla rilevazione di incongruenze immediatamente desumibili dai dati contenuti nella dichiarazione o disponibili nell’anagrafe tributaria.
Il controllo automatizzato può incidere anche su deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta, ma soltanto quando la loro non spettanza emerga direttamente e senza necessità di ulteriori valutazioni dai dati dichiarati dal contribuente.
Diversa è la funzione del controllo formale disciplinato dall’art. 36-ter del medesimo decreto.
Il controllo formale presuppone un’attività ulteriore rispetto alla mera elaborazione informatica dei dati. L’Amministrazione può richiedere al contribuente documenti e chiarimenti, confrontare la dichiarazione con le certificazioni acquisite e verificare la sussistenza dei presupposti documentali delle deduzioni e delle detrazioni indicate.
Il discrimine non dipende, dunque, soltanto dalla natura della voce fiscale contestata, ma dall’attività necessaria per verificarne la spettanza.
Quando l’irregolarità emerge immediatamente dalla dichiarazione, può operare l’art. 36-bis. Quando occorre acquisire ed esaminare documenti, il controllo si colloca, in linea generale, nell’ambito dell’art. 36-ter. Quando, infine, la pretesa richiede la soluzione di una questione giuridica controversa o un vero accertamento di elementi fattuali complessi, neppure il controllo formale può essere utilizzato come surrogato di un ordinario procedimento di accertamento adeguatamente motivato.
La Corte napoletana ha applicato proprio tale distinzione, osservando che il controllo automatizzato non può essere utilizzato per risolvere questioni giuridiche o per disconoscere detrazioni fondate su circostanze di fatto che richiedono un’autonoma valutazione documentale.
Convivenza e mantenimento non sono dati verificabili con un algoritmo
Nel caso esaminato, la spettanza delle detrazioni non poteva essere stabilita mediante una semplice operazione matematica.
Era necessario verificare la composizione effettiva del nucleo familiare, l’assenza di redditi in capo alla coniuge, la convivenza dei figli di quest’ultima con il contribuente, il loro inserimento stabile nella famiglia e il concreto sostenimento delle relative esigenze economiche.
Tali circostanze non rappresentano errori materiali della dichiarazione, né incongruenze aritmetiche immediatamente percepibili.
Esse richiedono l’esame della documentazione, la ricostruzione dei rapporti familiari e una valutazione giuridica della disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia.
L’Agenzia delle Entrate non poteva, pertanto, disconoscere o rielaborare le detrazioni attraverso una comunicazione standardizzata ex art. 36-bis, limitandosi a esporre il risultato numerico della liquidazione.
La pronuncia non afferma che l’Ufficio avrebbe necessariamente dovuto utilizzare l’art. 36-ter. Chiarisce, però, che l’art. 36-bis era certamente inadeguato: ove la verifica fosse stata esclusivamente documentale, sarebbe stato necessario instaurare il contraddittorio proprio del controllo formale; ove invece fosse stata contestata l’interpretazione dell’art. 12 del TUIR, sarebbe occorso un atto impositivo compiutamente motivato.
La detrazione per i figli della coniuge
Il passaggio più significativo della decisione è rappresentato dall’esame nel merito della posizione dei figli della coniuge.
Il contribuente aveva indicato come fiscalmente a carico la moglie, priva di reddito, e i figli di quest’ultima, nati da una precedente relazione, conviventi nel medesimo nucleo familiare e da lui concretamente mantenuti.
La Corte ha ritenuto tale posizione coerente con l’art. 12 del TUIR, con l’art. 433 del codice civile e con la prassi dell’Agenzia delle Entrate, che ha riconosciuto la rilevanza fiscale dei figli del coniuge conviventi e mantenuti.
La questione deve essere correttamente inquadrata sul piano terminologico.
Non si tratta di una deduzione dal reddito complessivo, ma di una detrazione dall’imposta per carichi di famiglia, secondo la disciplina applicabile all’anno d’imposta 2019.
Inoltre, i figli della coniuge non vengono necessariamente equiparati ai figli biologici, adottivi o affidati del contribuente. La loro rilevanza fiscale deriva dalla disciplina degli “altri familiari” fiscalmente a carico, letta in relazione ai rapporti di affinità riconosciuti dall’ordinamento, alla convivenza e all’effettivo mantenimento.
Il matrimonio determina infatti un vincolo di affinità tra ciascun coniuge e i parenti dell’altro. I figli della moglie non sono, pertanto, soggetti del tutto estranei al contribuente, ma componenti di un rapporto familiare giuridicamente qualificato.
Nel caso concreto, la coniuge era fiscalmente a carico e priva di redditi idonei a provvedere autonomamente al mantenimento dei figli. Il relativo onere economico era sostenuto dal contribuente, unico percettore di reddito del nucleo familiare, seppur soggetto invalido.
La Corte ha valorizzato proprio la concreta realtà economica e familiare, ritenendo che la posizione dichiarativa fosse coerente con la funzione delle detrazioni: adeguare il prelievo tributario alla capacità contributiva effettiva di chi sopporta i costi del mantenimento familiare.
Il giudice entra nel merito della spettanza del beneficio
La decisione non si arresta, dunque, all’affermazione secondo cui la questione era troppo complessa per essere trattata mediante l’art. 36-bis.
Il giudice afferma espressamente che l’indicazione come fiscalmente a carico della coniuge priva di reddito e dei figli di quest’ultima, conviventi e mantenuti, è coerente con il quadro normativo e con la prassi amministrativa.
Si tratta di un aspetto particolarmente importante.
L’annullamento della comunicazione non dipende soltanto dalla scelta di uno strumento procedimentale inadeguato, ma anche dalla riconosciuta fondatezza della posizione sostanziale del contribuente.
L’Amministrazione non avrebbe potuto trattare i figli della coniuge come soggetti estranei al nucleo familiare, ignorando il vincolo di affinità, la convivenza stabile e il mantenimento effettivamente sostenuto.
Il controllo automatizzato era quindi illegittimo sia per il metodo utilizzato sia perché applicato a una posizione fiscale che il giudice ha ritenuto sostanzialmente conforme alla disciplina dei familiari a carico.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha quindi accolto il ricorso e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.
__________________
Studio Legale Melillo
Avv. Egidio Melillo - Avv. Gianluca Melillo
Via Caldaie n. 5 - Pozzuoli (NA)
tel. e fax 081-5268248 - cell. 3668920947
www.avvocatomelillo.it
La CGT di Napoli annulla un avviso bonario: l’art. 36-bis non può disconoscere le detrazioni per i figli del coniuge conviventi e mantenuti