Avv. Graziella Pascotto Studio Legale

Fine vita: la Corte costituzionale ribadisce le condizioni poste dalla sentenza n. 242 del 2019Nel solco delle precedent...
28/08/2026

Fine vita: la Corte costituzionale ribadisce le condizioni poste dalla sentenza n. 242 del 2019
Nel solco delle precedenti decisioni, la Corte Costituzionale (sentenza 24.7.2026 n. 152) ha ribadito i requisiti che escludono la penale rilevanza della condotta di chi aiuti altri a porre fine alla propria esistenza, tra cui la sottoposizione della persona a trattamenti di sostegno vitale.
Il suicidio assistito può essere depenalizzato solo ricorrendo tre requisiti: prognosi infausta, sofferenza ritenuta insopportabile e dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, nessuna applicazione più ampia è possibile.
Il caso riguardava tre persone accusate di aver accompagnato in una clinica svizzera una donna affetta da una grave patologia neurodegenerativa, intenzionata a ricorrere al suicidio medicalmente assistito. La Procura aveva chiesto l'archiviazione, ma il Gip ha ritenuto che non potesse essere concessa perché la donna non era sottoposta a cura salvavita. Da qui il nuovo rinvio alla Consulta, per valutare se tale requisito determini una disparità di trattamento tra pazienti accomunati da sofferenze irreversibili. La Corte ha però respinto il ricorso, confermando quanto già affermato nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025. La giurispridenza non ha introdotto il diritto al suicidio assistito, ma una limitata eccezione alla punibilità prevista dall'art. 580 c.p. (reato di istigazione e aiuto al suicidio) per i pazienti che interrompono i trattamenti salvavita, in base alla legge sul consenso informato. Secondo la Consulta, chi non dipende da trattamenti di sostegno vitale si trova in una situazione sostanzialmente diversa e non c’è quindi disparità di trattamento. La Corte richiama inoltre il dovere dello Stato di tutelare la vita e il rischio di possibili pressioni sulle persone più fragili, ribadendo che eventuali ampliamenti dell'accesso al suicidio medicalmente assistito spettano esclusivamente al Parlamento.
https://www.altalex.com/documents/2026/08/28/vita-corte-costituzionale-ribadisce-condizioni-poste-sentenza-n-242-2019

Il proprietario dell’auto deve sapere chi si trova alla guida.Una donna riceve cinque verbali per eccesso di velocità e,...
23/07/2026

Il proprietario dell’auto deve sapere chi si trova alla guida.
Una donna riceve cinque verbali per eccesso di velocità e, successivamente, l’invito a comunicare i dati del conducente ex art. 126-bis C.d.S. Infatti, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, se la violazione non è contestata nell'immediatezza del fatto e comporta la decurtazione di punti dalla patente, è previsto l’obbligo di comunicare i dati del conducente e l’omissione di tale obbligo comporta una sanzione pecuniaria. La donna comunica di ignorare chi si trovasse alla guida al momento delle infrazioni atteso che l’auto era in uso al marito e ai due figli. Nonostante ciò, riceve quattro verbali recanti la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente.
La Corte di Cassazione (ord. 13059 del 6.5.2026) afferma che il proprietario del veicolo è gravato da «un dovere di diligenza nel conoscere e conservare memoria dell'identità di chi conduce il mezzo, dovere che non viene meno in caso di uso familiare». Viene sottolineato come il proprietario debba agire con la massima diligenza, predisponendo sistemi di controllo per tracciare l’utilizzo del mezzo. Per quanto riguarda il decorso del termine entro cui comunicare i dati del conducente, secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente la violazione dell'obbligo di comunicazione si perfeziona solo dopo che il procedimento sull'infrazione presupposta si è definito con esito sfavorevole per l'opponente. La definizione coincide con il passaggio in giudicato della sentenza e da tale momento decorrono 90 giorni per l'amministrazione per trasmettere il nuovo invito e 60 giorni per il cittadino per rispondere.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/07/21/proprietario-auto-deve-sapere-chi-si-trova-guida

Catasto e Superbonus, nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.L’Agenzia delle Entrate (risoluzione 5.6.2026 n. 21E)...
25/06/2026

Catasto e Superbonus, nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate (risoluzione 5.6.2026 n. 21E) fornisce chiarimenti sull’obbligo di aggiornamento catastale a seguito di lavori edilizi, in particolare quelli legati al Superbonus. Il documento di prassi origina dalle richieste di chiarimento arrivate alla Direzione centrale, anche in seguito all’intensificazione dei controlli previsti dalla legge di bilancio 2024 che hanno portato all’invio delle “lettere di compliance” a contribuenti che risultavano aver effettuato interventi agevolati senza aggiornare la posizione catastale degli immobili interessati.
L’obbligo di aggiornamento catastale sussiste ogni volta che si verificano variazioni nello stato dell’immobile che incidono su elementi rilevanti ai fini della rendita. Tra i casi più evidenti rientrano: modifiche della destinazione d’uso (ad esempio da magazzino ad abitazione), variazioni della consistenza, come ampliamenti o riduzioni, cambiamenti della distribuzione interna,
alterazioni della sagoma o della configurazione edilizia.
I lavori edilizi che non trasformano visibilmente la struttura dell’immobile, ma ne migliorano in modo significativo le prestazioni come: isolamento termico (cappotto), sostituzione o integrazione degli impianti, installazione di pannelli fotovoltaici o sistemi di accumulo, introduzione di nuove tecnologie edilizie possono determinare un incremento della rendita catastale, qualora incidano sulla capacità reddituale dell’immobile.
La risoluzione chiarisce che il valore catastale non è più legato solo alla dimensione o alla struttura dell’immobile, ma anche alla sua qualità tecnologica ed energetica. Ciò implica una maggiore attenzione da parte dei proprietari e dei professionisti, che devono valutare non solo la legittimità urbanistica degli interventi, ma anche le loro conseguenze fiscali. In un contesto di controlli sempre più automatizzati e basati sull’analisi dei dati, l’aggiornamento catastale diventa parte integrante della gestione di qualsiasi intervento edilizio.
Ignorarlo può comportare non solo sanzioni, bensì pure incongruenze fiscali destinate a emergere nel tempo.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/06/20/catasto-superbonus-nuove-indicazioni-agenzia-entrate

Caccia, di chi è il bosco? Il DDL 1552 e i diritti di chi non spara.Proviamo a spostare la domanda. Non se la caccia sia...
23/06/2026

Caccia, di chi è il bosco? Il DDL 1552 e i diritti di chi non spara.
Proviamo a spostare la domanda. Non se la caccia sia giusta o sbagliata, non se piaccia o crei indignazione. La domanda vera è un'altra: di chi è il bosco?
Dietro il disegno di legge 1552, ormai vicino all'approvazione del Senato, non c'è soltanto il destino di alcune specie. C'è un conflitto di diritti, e una domanda di metodo: che cosa fa una democrazia quando la scienza, l'Europa e la sua stessa Costituzione le dicono di no?
Quella che si sta per approvare non è una legge sulla caccia. È una legge sui diritti, e sul modo in cui si scrivono le leggi.
Cominciamo dai diritti di chi non ha mai imbracciato un fucile: chi cammina nei sentieri, porta i figli per i boschi, corre, pedala, va in montagna. La natura non è il recinto di una categoria: è uno spazio di tutti. Eppure il testo lo restringe: amplia luoghi e periodi in cui si spara, e toglie spazio e tempo a chi quei boschi vuole viverli in sicurezza.
Ogni stagione venatoria lascia morti e feriti alle sue spalle, e non sempre chi cade ha un fucile in mano. E il punto è proprio questo: l'attività venatoria confligge con le altre forme d'uso dei beni comuni.
Ma i diritti che cedono non finiscono qui. Per imporre la pretesa di una minoranza, questa legge piega tre regole che proteggono tutti.
La prima è la scienza. Il testo declassa il parere dell'ISPRA da vincolante a meramente consultivo, affiancandolo a quello del Comitato tecnico faunistico-venatorio, in cui siedono anche le rappresentanze venatorie.
Non è un dettaglio procedurale: è il punto in cui la conoscenza viene degradata a parere, e il parere a fastidio. Diverse società scientifiche hanno scritto alle più alte cariche dello Stato per denunciare le criticità del provvedimento. Si allarga il prelievo, in più luoghi e più a lungo, proprio mentre la biodiversità arretra. E quando una legge ha bisogno di zittire la scienza per reggersi, sta ammettendo di non avere argomenti.
La seconda è l'Europa. La Commissione ha segnalato gravi criticità del provvedimento con rischio di una procedura d'infrazione e costi che pagheremo tutti.
Quando il ministro Lollobrigida liquida i rilievi di Bruxelles come «la lettera di un burocrate», dice una cosa precisa sulla sua scala di valori. Si invoca la sovranità, e si scopre che è soltanto la libertà di ignorare il diritto che ci siamo dati.
La terza, la più alta, è la Costituzione. Dal 2022 l'articolo 9 pone tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche per le future generazioni. È più o meno la nostra stessa domanda tradotta in termini di diritto: di chi è il bosco?
La Costituzione risponde che è di tutti, anche di chi verrà dopo di noi. Questa legge risponde che è di chi spara. Il rovesciamento è perfino lessicale: si antepone la gestione alla tutela, e si evoca la tradizione per giustificare ciò che da sola non giustifica.
Ma la tradizione, da sola, non assolve nulla. Era la tradizione che prevedeva di accecare gli uccelli da richiamo, perché il loro canto attirasse altri uccelli davanti ai fucili. Quella pratica l'abbiamo giustamente vietata. Ma ora i richiami vivi, che vengono da quella stessa tradizione, in questo testo vengono nuovamente assecondati.
La maggioranza resta sicura delle proprie scelte e non teme il giudice delle leggi. Lo teme chi conosce le leggi.
E allora: tutto questo, per chi? I cacciatori sono una minoranza ristretta del Paese. Per loro, organizzati e rumorosi, il Parlamento è pronto a spendere parecchio. La gerarchia si legge in controluce: prima i voti, poi la scienza, poi il diritto, poi la sicurezza di tutti, infine la fauna.
Contro questo testo non si è schierata una parte sola: la comunità scientifica e le associazioni, il Club Alpino Italiano, Bruxelles, e perfino la Santa Sede con il suo richiamo al dovere di rispetto e di tutela del creato. A sollevare dubbi è stata anche una voce liberale e non sospettabile come quella del Foglio. È il fronte di chiunque pensi che una legge debba avere una ragione, non solo un tornaconto.
Resta dunque la domanda che conta, e che ci riguarda tutti prima ancora della fauna. Se accettiamo che il diritto di sparare di pochi valga più della sicurezza di molti, della scienza, dell'Europa e della Costituzione, allora torniamo al punto di partenza. Di chi è il bosco? E soprattutto il diritto quanto vale? Sembra che, alla fine, anche questo stia iniziando a valere solo “fino a un certo punto”.
https://www.studiocataldi.it/articoli/1000581-caccia-di-chi-e-il-bosco-il-ddl-1552-e-i-diritti-di-chi-non-spara

E' il caso di una turista che aveva soggiornato in un hotel cinque stelle di Corvara in Badia con un pacchetto in mezza ...
10/06/2026

E' il caso di una turista che aveva soggiornato in un hotel cinque stelle di Corvara in Badia con un pacchetto in mezza pensione e la formula “bevande escluse”. Durante i pasti aveva chiesto più volte la somministrazione di acqua potabile, direttamente dalla rete idrica, ottenendo il fermo rifiuto della struttura alberghiera che le aveva imposto acqua in bottiglia da 0,75 l. al costo di € 7.
La signora decideva quindi di rivolgersi al Giudice svolgendo una richiesta risarcitoria di € 2.763,00 per la spesa sostenuta e lo stress emotivo patito, sostenendo che l’acqua “è un bene naturale e un diritto umano universale di ciascun individuo” e che la sua erogazione gratuita nel quantitativo minimo vitale necessario per i bisogni essenziali va garantita.
La vicenda giudiziaria durata diversi anni si è conclusa con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11827 del 29.4.2026 che ha escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale, in conformità al costante orientamento della Cassazione secondo il quale il danno non patrimoniale “è risarcibile solo in caso di violazione non minimale di un diritto di rango costituzionale” e anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, "costituisce sempre un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato". La turista non avrebbe allegato e neppure provato che il contratto stipulato con l’albergo prevedesse la possibilità di consumare acqua del rubinetto: in assenza di tale prova, non sussiste inadempimento contrattuale; e neppure che il comportamento dell’hotel le avesse causato un danno non patrimoniale, il quale come detto non può essere riconosciuto automaticamente, ma è necessario dimostrare una lesione significativa di un diritto costituzionalmente protetto e provare le conseguenze negative subite.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/06/05/albergo-ristorante-acqua-rubinetto-non-diritto

L'Autorità Garante della Privacy è intervenuta sul caso di un  ristorante romano dove, a seguitio di un furto, veniva in...
03/06/2026

L'Autorità Garante della Privacy è intervenuta sul caso di un ristorante romano dove, a seguitio di un furto, veniva installato un impianto di videosorveglianza senza alcuna informativa visibile per clienti e passanti e senza il necessario passaggio sindacale o l’autorizzazione preventiva dell’Ispettorato territoriale del lavoro nonostante la presenza di dipendenti.
Con il Provvedimento del 26.3.2026 n. 210 l'Autorità Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria al titolare del ristorante per la violazione del principio di trasparenza codificato dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Il nucleo motivazionale di maggior rilievo giuridico del provvedimento attiene alla perimetrazione della nozione stessa di "trattamento" di dati personali.
Il Garante ha infatti chiarito che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza integra a tutti gli effetti un trattamento di dati anche in assenza di registrazione e memorizzazione delle immagini, qualora vi sia la mera visualizzazione delle riprese in tempo reale e da remoto tramite dispositivi mobili o smartphone del titolare. Ne consegue la sussistenza dell'obbligo inderogabile in capo al datore di lavoro di predisporre e rendere l'informativa ex articolo 13 del GDPR agli interessati. Sotto il profilo operativo, in conformità alle Linee Guida n. 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), l'adempimento richiede l'apposizione di una idonea cartellonistica di avvertimento collocata prima del raggio d'azione delle telecamere, affinché passanti, clienti e dipendenti possano modularmente evitare la sorveglianza o adeguarne la propria condotta.
Oltre alla sanzione economica, il Garante ha quindi imposto al ristorante di installare entro 30 giorni idonea cartellonistica privacy e ha vietato l’attivazione delle telecamere durante l’apertura dell’esercizio fino al rilascio dell’eventuale autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/06/03/videosorveglianza-luoghi-lavoro-inderogabilita-procedura-autorizzativa-obbligo-informativo

L’art. 628-bis c.p.: rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato.È notorio come l’evoluzione criminale abbia reso...
04/05/2026

L’art. 628-bis c.p.: rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato.
È notorio come l’evoluzione criminale abbia reso possibile un salto qualitativo nelle rapine in banca: non solo con la classica irruzione armata dall'ingresso principale, ma con operazioni durate mesi, attraverso l'uso del sistema fognario e lo scavo millimetrico sotto i caveau, come avvenuto di recente ai danni della filiale Crédit Agricole di Napoli. Qui i rapinatori hanno operato tenendo in ostaggio i dipendenti e i clienti, verosimilmente sotto la minaccia di armi e col volto travisato. Il Decreto Sicurezza (D.L. 23 del 24 febbraio 2026) interviene proprio in questo scenario normativo, introducendo un nuovo delitto: l’art. 628-bis c.p. “Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato”.
La fattispecie prevede una pena base pesantissima, da 10 a 25 anni di reclusione e multe elevate. A questo si aggiunge un dettaglio fondamentale: il legislatore stabilisce un aumento di pena qualora concorrano altre aggravanti, ad esempio quando il gruppo agisce avvalendosi proprio dei metodi descritti dal terzo comma dell'art. 628 base (più persone riunite, uso delle armi, travisamento), bloccando di fatto in sede di giudizio un bilanciamento al ribasso grazie al divieto di prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche rispetto a tali specifiche aggravanti oggettive.
Profili critici: una prima obiezione riguarda l’opportunità sistematica di creare una nuova fattispecie autonoma, invece di ampliare il perimetro di applicazione di norme già esistenti, in primis l’art. 628 c.p. sulla rapina. Una parte della dottrina aveva proposto, infatti, di intervenire su quest’ultima disposizione, aggiungendo un comma specifico; ciò avrebbe consentito di mantenere concentrata in un unico articolo la disciplina, evitando la proliferazione di figure contigue. La scelta di creare un art. 628-bis separato ha il pregio di dare autonoma visibilità al fenomeno, ma rischia di appesantire un codice penale già caratterizzato da un’elevata frammentarietà.
Un secondo profilo problematico attiene alla delimitazione del concetto di "gruppo organizzato". È verosimile che la giurisprudenza sarà chiamata a misurarsi con casi di confine, per distinguere un normale concorso di persone da una vera e propria organizzazione strutturata. La norma affida al giudice un margine di valutazione che, specie nei primi anni di applicazione, potrebbe generare oscillazioni interpretative non trascurabili.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/05/03/art-628-bis-cp-rapina-aggravata-commessa-da-gruppo-organizzato

Cassette di sicurezza e responsabilità della banca.La rapina alla filiale di Credit Agricole avvenuta a Napoli lo scorso...
24/04/2026

Cassette di sicurezza e responsabilità della banca.
La rapina alla filiale di Credit Agricole avvenuta a Napoli lo scorso 16 aprile, porta all’attenzione il problema della responsabilità della banca verso i clienti, con particolare attenzione al caso di violazione delle cassette di sicurezza custodite dall’istituto di credito e sottrazione del loro contenuto.
Il contratto per l’utilizzo di una cassetta di sicurezza presso una banca è misto custodia/locazione: la banca mette a disposizione una struttura materiale, tecnica ed organizzativa idonea a realizzare condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dal cliente nella sua sfera privata.
Per questo risponde per la perdita o il danneggiamento dei beni contenuti nella cassetta dovendo garantire l’integrità dei locali e dei sistemi di sicurezza: la responsabilità è presunta, salvo che dimostri il verificarsi di un evento imprevedibile e inevitabile.
In caso di furto, trattandosi di un evento prevedibile, la banca è di norma responsabile, mentre in caso di rapina, poichè viene operata violenza, potrebbe esserci esenzione da responsabilità.
Ai sensi dell'art. 1229 c.c., tuttavia, le clausole che limitano la responsabilità sono considerate nulle e, per la giurisprudenza, le clausole che prevedono limiti risarcitori sono inefficaci.
Frequentemente tali contratti prevedono massimali risarcitori e il cliente può dichiarare un valore maggiore, pagando un canone più alto per aumentare la copertura, o il divieto di introdurre in cassetta beni di valore eccedente rispetto a quello contrattualmente determinato.
Il cliente in ogni caso deve dimostrare quali erano i beni depositati nella cassetta con foto, perizie o testimoni, ma anche tramite presunzioni semplici e giuramento estimatorio considerato che il contratto di cassette di sicurezza è caratterizzato da riservatezza e quindi la giurisprudenza alleggerisce l’onere probatorio del cliente danneggiato.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/04/24/cassette-sicurezza-responsabilita-banca

RC Auto, dall’8 aprile è in vigore il Regolamento IVASS 56/2025.L’8.4.2026 è entrato in vigore il Regolamento IVASS 25.3...
17/04/2026

RC Auto, dall’8 aprile è in vigore il Regolamento IVASS 56/2025.
L’8.4.2026 è entrato in vigore il Regolamento IVASS 25.3.2025 n. 56 che ridisegna certificato di assicurazione e modulo di constatazione amichevole, rappresentando un passo deciso verso la dematerializzazione e l’armonizzazione europea, con benefici in termini di semplicità, trasparenza e velocità delle procedure.
-Il certificato di assicurazione può ora essere rilasciato non soltanto in formato cartaceo, bensì anche su “supporto durevole”, quindi in formato digitale, a scelta del contraente.
La compagnia deve conservare traccia della preferenza e consentire in ogni momento di modificarla. Il documento deve essere consegnato entro 5 giorni dalla corresponsione del premio, pure in ipotesi di vendita a distanza. Nel frattempo, sono considerati documenti provvisoriamente equipollenti la quietanza di pagamento o la dichiarazione dell’impresa che attesti la copertura, pure se trasmessa in via telematica.
-La denuncia di sinistro per “constatazione amichevole” viene aggiornata e uniformata al modello europeo. Le compagnie devono consegnarne una copia al momento della stipula o del rinnovo, e in ogni caso su richiesta dell’assicurato.
L’art. 14 introduce la possibilità di compilare il modulo su documento informatico, mediante applicazioni messe a disposizione dalle imprese. Il documento deve essere sottoscritto con modalità aventi “requisiti di sicurezza non inferiori alla firma elettronica avanzata”, garantendo completo valore legale.
Le compagnie devono inoltre: consentire la trasmissione telematica della denuncia; fornire una copia su supporto durevole conforme al documento informatico inviato; avvalersi, se necessario, di prestatori di servizi fiduciari qualificati.
È stabilito un limite, ovvero l’adesione al servizio digitale non può essere pretesto per inviare materiale promozionale o pubblicitario.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/04/17/rc-auto-8-aprile-vigore-regolamento-ivass-56-2025

La "stangata" del Garante Privacy su Intesa Sanpaolo.Il Provvedimento 26.3.2026, n. 208 con cui il Garante per la protez...
09/04/2026

La "stangata" del Garante Privacy su Intesa Sanpaolo.
Il Provvedimento 26.3.2026, n. 208 con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato a Intesa Sanpaolo una sanzione di 31,8 milioni di euro, non è soltanto un atto amministrativo di eccezionale portata pecuniaria, ma rappresenta una vera e propria lezione di diritto applicato alla realtà digitale.
La vicenda, che ha visto un dipendente infedele scrutare per oltre due anni i conti correnti di migliaia di clienti, tra cui spiccano i nomi delle più alte cariche dello Stato, ha messo a n**o una verità scomoda: nel settore bancario, la sicurezza non può più essere intesa come una mera barriera perimetrale contro gli attacchi esterni, ma deve trasformarsi in una vigilanza costante e minuziosa sui comportamenti interni. Il giurista che analizza le carte del Garante scorge immediatamente una profonda frattura nel rapporto fiduciario che lega il depositante all'istituto di credito. Quando un cliente affida i propri risparmi a una banca, le affida implicitamente la propria intera biografia finanziaria, un patrimonio di informazioni che rivela abitudini, legami, debolezze e orientamenti.
La massiccia sanzione amministrativa non colpisce quindi solo la falla tecnica, ma sanziona il tradimento di un’aspettativa di riservatezza che è alla base della stabilità stessa del sistema creditizio.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/04/09/la-stangata-del-garante-privacy-su-intesa-sanpaolo

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