Avv. Graziella Pascotto Studio Legale

L'Autorità Garante della Privacy è intervenuta sul caso di un  ristorante romano dove, a seguitio di un furto, veniva in...
03/06/2026

L'Autorità Garante della Privacy è intervenuta sul caso di un ristorante romano dove, a seguitio di un furto, veniva installato un impianto di videosorveglianza senza alcuna informativa visibile per clienti e passanti e senza il necessario passaggio sindacale o l’autorizzazione preventiva dell’Ispettorato territoriale del lavoro nonostante la presenza di dipendenti.
Con il Provvedimento del 26.3.2026 n. 210 l'Autorità Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria al titolare del ristorante per la violazione del principio di trasparenza codificato dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera a) e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Il nucleo motivazionale di maggior rilievo giuridico del provvedimento attiene alla perimetrazione della nozione stessa di "trattamento" di dati personali.
Il Garante ha infatti chiarito che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza integra a tutti gli effetti un trattamento di dati anche in assenza di registrazione e memorizzazione delle immagini, qualora vi sia la mera visualizzazione delle riprese in tempo reale e da remoto tramite dispositivi mobili o smartphone del titolare. Ne consegue la sussistenza dell'obbligo inderogabile in capo al datore di lavoro di predisporre e rendere l'informativa ex articolo 13 del GDPR agli interessati. Sotto il profilo operativo, in conformità alle Linee Guida n. 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), l'adempimento richiede l'apposizione di una idonea cartellonistica di avvertimento collocata prima del raggio d'azione delle telecamere, affinché passanti, clienti e dipendenti possano modularmente evitare la sorveglianza o adeguarne la propria condotta.
Oltre alla sanzione economica, il Garante ha quindi imposto al ristorante di installare entro 30 giorni idonea cartellonistica privacy e ha vietato l’attivazione delle telecamere durante l’apertura dell’esercizio fino al rilascio dell’eventuale autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/06/03/videosorveglianza-luoghi-lavoro-inderogabilita-procedura-autorizzativa-obbligo-informativo

L’art. 628-bis c.p.: rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato.È notorio come l’evoluzione criminale abbia reso...
04/05/2026

L’art. 628-bis c.p.: rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato.
È notorio come l’evoluzione criminale abbia reso possibile un salto qualitativo nelle rapine in banca: non solo con la classica irruzione armata dall'ingresso principale, ma con operazioni durate mesi, attraverso l'uso del sistema fognario e lo scavo millimetrico sotto i caveau, come avvenuto di recente ai danni della filiale Crédit Agricole di Napoli. Qui i rapinatori hanno operato tenendo in ostaggio i dipendenti e i clienti, verosimilmente sotto la minaccia di armi e col volto travisato. Il Decreto Sicurezza (D.L. 23 del 24 febbraio 2026) interviene proprio in questo scenario normativo, introducendo un nuovo delitto: l’art. 628-bis c.p. “Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato”.
La fattispecie prevede una pena base pesantissima, da 10 a 25 anni di reclusione e multe elevate. A questo si aggiunge un dettaglio fondamentale: il legislatore stabilisce un aumento di pena qualora concorrano altre aggravanti, ad esempio quando il gruppo agisce avvalendosi proprio dei metodi descritti dal terzo comma dell'art. 628 base (più persone riunite, uso delle armi, travisamento), bloccando di fatto in sede di giudizio un bilanciamento al ribasso grazie al divieto di prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche rispetto a tali specifiche aggravanti oggettive.
Profili critici: una prima obiezione riguarda l’opportunità sistematica di creare una nuova fattispecie autonoma, invece di ampliare il perimetro di applicazione di norme già esistenti, in primis l’art. 628 c.p. sulla rapina. Una parte della dottrina aveva proposto, infatti, di intervenire su quest’ultima disposizione, aggiungendo un comma specifico; ciò avrebbe consentito di mantenere concentrata in un unico articolo la disciplina, evitando la proliferazione di figure contigue. La scelta di creare un art. 628-bis separato ha il pregio di dare autonoma visibilità al fenomeno, ma rischia di appesantire un codice penale già caratterizzato da un’elevata frammentarietà.
Un secondo profilo problematico attiene alla delimitazione del concetto di "gruppo organizzato". È verosimile che la giurisprudenza sarà chiamata a misurarsi con casi di confine, per distinguere un normale concorso di persone da una vera e propria organizzazione strutturata. La norma affida al giudice un margine di valutazione che, specie nei primi anni di applicazione, potrebbe generare oscillazioni interpretative non trascurabili.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/05/03/art-628-bis-cp-rapina-aggravata-commessa-da-gruppo-organizzato

Cassette di sicurezza e responsabilità della banca.La rapina alla filiale di Credit Agricole avvenuta a Napoli lo scorso...
24/04/2026

Cassette di sicurezza e responsabilità della banca.
La rapina alla filiale di Credit Agricole avvenuta a Napoli lo scorso 16 aprile, porta all’attenzione il problema della responsabilità della banca verso i clienti, con particolare attenzione al caso di violazione delle cassette di sicurezza custodite dall’istituto di credito e sottrazione del loro contenuto.
Il contratto per l’utilizzo di una cassetta di sicurezza presso una banca è misto custodia/locazione: la banca mette a disposizione una struttura materiale, tecnica ed organizzativa idonea a realizzare condizioni di sicurezza superiori a quelle raggiungibili dal cliente nella sua sfera privata.
Per questo risponde per la perdita o il danneggiamento dei beni contenuti nella cassetta dovendo garantire l’integrità dei locali e dei sistemi di sicurezza: la responsabilità è presunta, salvo che dimostri il verificarsi di un evento imprevedibile e inevitabile.
In caso di furto, trattandosi di un evento prevedibile, la banca è di norma responsabile, mentre in caso di rapina, poichè viene operata violenza, potrebbe esserci esenzione da responsabilità.
Ai sensi dell'art. 1229 c.c., tuttavia, le clausole che limitano la responsabilità sono considerate nulle e, per la giurisprudenza, le clausole che prevedono limiti risarcitori sono inefficaci.
Frequentemente tali contratti prevedono massimali risarcitori e il cliente può dichiarare un valore maggiore, pagando un canone più alto per aumentare la copertura, o il divieto di introdurre in cassetta beni di valore eccedente rispetto a quello contrattualmente determinato.
Il cliente in ogni caso deve dimostrare quali erano i beni depositati nella cassetta con foto, perizie o testimoni, ma anche tramite presunzioni semplici e giuramento estimatorio considerato che il contratto di cassette di sicurezza è caratterizzato da riservatezza e quindi la giurisprudenza alleggerisce l’onere probatorio del cliente danneggiato.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/04/24/cassette-sicurezza-responsabilita-banca

RC Auto, dall’8 aprile è in vigore il Regolamento IVASS 56/2025.L’8.4.2026 è entrato in vigore il Regolamento IVASS 25.3...
17/04/2026

RC Auto, dall’8 aprile è in vigore il Regolamento IVASS 56/2025.
L’8.4.2026 è entrato in vigore il Regolamento IVASS 25.3.2025 n. 56 che ridisegna certificato di assicurazione e modulo di constatazione amichevole, rappresentando un passo deciso verso la dematerializzazione e l’armonizzazione europea, con benefici in termini di semplicità, trasparenza e velocità delle procedure.
-Il certificato di assicurazione può ora essere rilasciato non soltanto in formato cartaceo, bensì anche su “supporto durevole”, quindi in formato digitale, a scelta del contraente.
La compagnia deve conservare traccia della preferenza e consentire in ogni momento di modificarla. Il documento deve essere consegnato entro 5 giorni dalla corresponsione del premio, pure in ipotesi di vendita a distanza. Nel frattempo, sono considerati documenti provvisoriamente equipollenti la quietanza di pagamento o la dichiarazione dell’impresa che attesti la copertura, pure se trasmessa in via telematica.
-La denuncia di sinistro per “constatazione amichevole” viene aggiornata e uniformata al modello europeo. Le compagnie devono consegnarne una copia al momento della stipula o del rinnovo, e in ogni caso su richiesta dell’assicurato.
L’art. 14 introduce la possibilità di compilare il modulo su documento informatico, mediante applicazioni messe a disposizione dalle imprese. Il documento deve essere sottoscritto con modalità aventi “requisiti di sicurezza non inferiori alla firma elettronica avanzata”, garantendo completo valore legale.
Le compagnie devono inoltre: consentire la trasmissione telematica della denuncia; fornire una copia su supporto durevole conforme al documento informatico inviato; avvalersi, se necessario, di prestatori di servizi fiduciari qualificati.
È stabilito un limite, ovvero l’adesione al servizio digitale non può essere pretesto per inviare materiale promozionale o pubblicitario.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/04/17/rc-auto-8-aprile-vigore-regolamento-ivass-56-2025

La "stangata" del Garante Privacy su Intesa Sanpaolo.Il Provvedimento 26.3.2026, n. 208 con cui il Garante per la protez...
09/04/2026

La "stangata" del Garante Privacy su Intesa Sanpaolo.
Il Provvedimento 26.3.2026, n. 208 con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato a Intesa Sanpaolo una sanzione di 31,8 milioni di euro, non è soltanto un atto amministrativo di eccezionale portata pecuniaria, ma rappresenta una vera e propria lezione di diritto applicato alla realtà digitale.
La vicenda, che ha visto un dipendente infedele scrutare per oltre due anni i conti correnti di migliaia di clienti, tra cui spiccano i nomi delle più alte cariche dello Stato, ha messo a n**o una verità scomoda: nel settore bancario, la sicurezza non può più essere intesa come una mera barriera perimetrale contro gli attacchi esterni, ma deve trasformarsi in una vigilanza costante e minuziosa sui comportamenti interni. Il giurista che analizza le carte del Garante scorge immediatamente una profonda frattura nel rapporto fiduciario che lega il depositante all'istituto di credito. Quando un cliente affida i propri risparmi a una banca, le affida implicitamente la propria intera biografia finanziaria, un patrimonio di informazioni che rivela abitudini, legami, debolezze e orientamenti.
La massiccia sanzione amministrativa non colpisce quindi solo la falla tecnica, ma sanziona il tradimento di un’aspettativa di riservatezza che è alla base della stabilità stessa del sistema creditizio.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/04/09/la-stangata-del-garante-privacy-su-intesa-sanpaolo

Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione.Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,...
27/03/2026

Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto pubblicato in G.U. del 17.3.2026, completa il quadro normativo sulla micromobilità elettrica istituendo una piattaforma telematica dedicata al rilascio dei contrassegni identificativi da apporre sui monopattini a propulsione elettrica, obbligatori per la circolazione dal 16.5.2026.
La richiesta del contrassegno può avvenire solamente attraverso la piattaforma telematica istituita presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT, accessibile tramite il Portale dell’Automobilista ovvero il Portale del Trasporto. Possono richiederlo i cittadini, tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica;
le imprese, tramite collegamento con il registro imprese di InfoCamere; gli studi di consulenza automobilistica per conto dei propri assistiti, previa acquisizione di apposita delega.
La piattaforma è accessibile ai soli maggiorenni, tuttavia il contrassegno può essere intestato al minore, a condizione che l’istanza sia presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale.
ll pagamento deve essere effettuato col bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione. Il ritiro del contrassegno, a scelta del richiedente, può avvenie presso un ufficio della Motorizzazione Civile, con prenotazione di data e orario o presso uno studio di consulenza automobilistica, al quale la piattaforma genera un codice di prenotazione da esibire allo sportello.
All’atto del ritiro viene registrata, attraverso la medesima piattaforma, l’associazione tra il codice alfanumerico del contrassegno e il codice fiscale del proprietario.
Il costo è di € 8,66 euro. La circolazione in assenza di contrassegno identificativo è punita con una sanzione pecuniaria tra €100 e €400 che può essere corrisposta in misura ridotta entro 5 giorni.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/03/24/monopattini-elettrici-16-maggio-obbligo-targa-assicurazione

E' il caso di una delibera assembleare impugnata da alcuni condomini poichè ritenuta affetta da nullità dopo l'approvazi...
13/03/2026

E' il caso di una delibera assembleare impugnata da alcuni condomini poichè ritenuta affetta da nullità dopo l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplinava l'uso della piscina e del campo da tennis introducendo un sistema basato sui millesimi di proprietà. Più precisamente il regolamento prevedeva turni per il campo da tennis tali che i condomini proprietari di più millesimi avrebbero potuto utilizzarlo per più ore la settimana. Consentiva inoltre, ai proprietari di più millesimi, di invitare un maggior numero di ospiti in piscina. Sia il Tribunale di Verona che la Corte d'Appello di Venezia ritenevano che il regolamento non impedisse l'uso dei beni ai condomini, limitandosi a disciplinarne le modalità, senza alterarne la destinazione né comprimere il diritto di ciascuno a un godimento effettivo.
Allo stesso modo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 4966 del 5.3.2026) ha respinto il ricorso dei condomini richiamando l'art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può utilizzare la cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso.
Il principio del cosiddetto "pari uso" non implica che tutti i condomini debbano utilizzare il bene nello stesso modo o nello stesso momento. Ciò che conta è che l'uso più intenso da parte di alcuni non escluda il diritto degli altri a beneficiare del servizio.
L’assemblea condominiale pertanto può, con delibera adottata con la maggioranza prevista dagli artt. 1138 e 1136 c.c. (non all'unanimità) limitare il godimento dei beni condominiali non rientranti nell’art. 1117 c.c. in misura proporzionale al valore della quota di singoli partecipanti alla comunione purché non impedisca agli altri partecipanti di farne uso. Il principio non vale quindi per scale, tetto, facciate, cortili destinati al passaggio o impianti comuni. In questi casi si tratta di beni funzionalmente necessari all’uso delle unità immobiliari e il diritto di ciascun condomino al loro utilizzo non può essere modulato in base ai millesimi di proprietà.

Cassazione: l'assemblea può regolare l'uso di piscina e campo da tennis in base ai millesimi, purché non venga impedito il godimento agli altri condomini

Clausola risolutiva espressa: non è possibile sindacare la gravità dell’inadempimento.Una società produttrice di automob...
05/03/2026

Clausola risolutiva espressa: non è possibile sindacare la gravità dell’inadempimento.
Una società produttrice di automobili risolve il contratto con la concessionaria a causa dell’inadempimento di quest’ultima, facendo valere una clausola risolutiva espressa. In base a tale previsione pattizia, il contratto si risolve di diritto nel caso di mancato pagamento di un importo pari alla metà del valore del veicolo più economico. La società concessionaria agisce in giudizio considerando la risoluzione illegittima e il giudice di merito accoglie tale ricostruzione ritenendo l’inadempimento non grave in considerazione del volume d’affari intercorrente tra le parti.
Se nel contratto è presente una clausola risolutiva espressa il giudice può sindacare la gravità dell’inadempimento?
La Corte di Cassazione (ord. 4.12.2025 n. 31763) risponde negativamente. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, "la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti". Giova ricordare che la risoluzione del contratto può avvenire per decisione di un giudice (ope iudicis) e, allora, si parla di risoluzione giudiziale, ma anche di diritto (ipso iure) come nell’ipotesi della clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 c.c.. Secondo la regola generale in materia di risoluzione contrattuale, il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (così dispone l’art. 1455 c.c.). Invece, la clausola risolutiva espressa supera la necessità di svolgere una valutazione sulla gravità dell’inadempimento giacché sono i contraenti che, ex ante, nel determinarne il contenuto, stabiliscono che l’inadempimento di una determinata obbligazione sia sufficientemente grave da giustificare la risoluzione. Pertanto, il giudice deve verificare solo se l'inadempimento si sia verificato e se sia imputabile al debitore, ma non può valutarne la gravità già stabilita contrattualmente.
https://www.altalex.com/documents/news/2026/03/05/clausola-risolutiva-espressa-non-possibile-sindacare-gravita-inadempimento

Il Tribunale di Padova (sentenza n. 462 dell'8.5.2025 resa nota in questi giorni), ha dichiarato cessata la materia del ...
26/02/2026

Il Tribunale di Padova (sentenza n. 462 dell'8.5.2025 resa nota in questi giorni), ha dichiarato cessata la materia del contendere dando ragione alla ricorrente, relativamente alla qualificazione dell'infortunio sul lavoro occorsole durante il periodo della pandemia Covid, mentre svolgeva la propria attività lavorativa in modalità smart-working.
Nel corso dello smart working, la lavoratrice era stata vittima di una caduta che le aveva provocato lesioni per le quali si era reso necessario un intervento chirurgico e il successivo ricovero.
INAIL riconosceva alla lavoratrice, sulla base di un accordo, un'invalidità del 9% - da qui la cessazione della materia del contendere, ma non il rimborso delle spese mediche private sostenendo che non fossero giustificate da un’impossibilità o insufficienza documentata del percorso pubblico.
Il Tribunale di Padova ha invece accolto le richieste della lavoratrice, riconoscendole il rimborso integrale delle spese sostenute.
La sentenza del Tribunale di Padova suggerisce una linea interpretativa favorevole al riconoscimento delle spese mediche private quando risultano strumentali alla difesa del lavoratore, la prestazione pubblica non è fruibile in tempi compatibili con le esigenze del processo, l’accertamento privato è indispensabile per avviare o sostenere l’azione giudiziaria.
Il Giudice ha riconosciuto la congruità delle spese mediche sostenute privatamente e anche la loro necessità ai fini della difesa, ribadendo che l’accesso alla giustizia deve essere garantito senza ostacoli derivanti dai ritardi del sistema pubblico.
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/infortunio-smart-working-l-inail-rimborsa-anche-spese-mediche-private-AIFvuycB

È la prima volta che viene riconosciuta in ambito giudiziario la matrice neofascista del partito di estrema destra e la ...
12/02/2026

È la prima volta che viene riconosciuta in ambito giudiziario la matrice neofascista del partito di estrema destra e la violazione degli artt. 1 e 5 della legge Scelba. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni.
Oggi il Tribunale di Bari ha infatti condannato dodici militanti di CasaPound privandoli dei diritti politici per cinque anni per riorganizzazione del disciolto partito fascista e per manifestazione fascista, in relazione all’aggressione del 21.9.2018 a diversi manifestanti antifascisti a Bari.
Sette tra gli imputati hanno ricevuto anche una condanna per lesioni e sono stati condannati a due anni e sei mesi di reclusione, mentre gli altri a un anno e sei mesi.
Sono stati anche condannati al risarcimento delle parti civili.

Il Tribunale di Bari ha condannato 12 militanti baresi di CasaPound per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e manifestazione fascista con privazione dei diritti politici per cinque anni. (ANSA)

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Via Marco Belli 2
Portogruaro
30026

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