Studio Legale Sabrina Ciarrocchi

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Studio Legale Sabrina Ciarrocchi Avvocato divorzista, consulente giuridico di diritto matrimoniale, mediatore familiare, coordinatore genitoriale, curatore speciale del minore, Cassazionista.

Da trent'anni si occupa di diritto di famiglia, tutela dei minori e dei soggetti fragili.

Domande aperte per il contributo alla locazione per genitori separati e divorziati 🏠Dal 7 ottobre è possibile richiedere...
08/10/2026

Domande aperte per il contributo alla locazione per genitori separati e divorziati 🏠

Dal 7 ottobre è possibile richiedere il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati con figli a carico di età inferiore a 21 anni, non assegnatari della casa coniugale.

Il contributo copre il 50% delle spese di affitto, fino a un massimo di 6.000 euro l’anno.
Per l'anno 2026 il fondo dispone di 20 milioni di euro.

Requisiti:

✅ contratto di locazione intestato al richiedente e regolarmente registrato;
✅ reddito individuale non superiore a 35.000 euro annui;
✅ essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli.

(Sono esclusi i beneficiari di altri sussidi pubblici per analoghe finalità abitative e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Non si devono inoltre possedere altri immobili residenziali nel Comune dell’abitazione familiare o nei Comuni limitrofi entro 50 chilometri, fatta salva l’eventuale proprietà della casa familiare).

Le domande vanno inoltrate entro le ore 12 del 28 ottobre 2026, accedendo con SPID, CIE o CNS alla piattaforma del Ministero:

Sostegno abitativo genitori separati o divorziati — verifica dei requisiti prima di accedere al portale.

05/08/2026
Grande soddisfazione professionale in Studio all’esito di un complesso procedimento di diritto di famiglia nel quale il ...
19/05/2026

Grande soddisfazione professionale in Studio all’esito di un complesso procedimento di diritto di famiglia nel quale il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione collegiale, si è pronunciato riguardo la delicata questione della revoca del consenso da parte di un coniuge nel procedimento cumulativo di separazione e divorzio dichiarando inammissibile la revoca unilaterale del consenso e conseguente prosecuzione del rito con emissione della sentenza di divorzio alle condizioni originariamente concordate tra le parti.
Di seguito l’estratto della motivazione della sentenza n.159/2026 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata il 18.05.2026:
“Invero, secondo quanto stabilito nella pronuncia del Tribunale di Milano sopra citata, condiviso da questo Collegio, l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi. Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità…..e che sussistono i presupposti di legge per pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.”

Corso di formazione per Amministratori di Sostegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo in coll...
17/04/2026

Corso di formazione per Amministratori di Sostegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo in collaborazione con il Tribunale di Fermo, AST Fermo, Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo e AIGA Sezione di Fermo. 17.04.2026

16/03/2026
PORTALE DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀÈ online il nuovo portale INPS, accessibile anche da app, dedicato a famigli...
24/02/2026

PORTALE DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ

È online il nuovo portale INPS, accessibile anche da app, dedicato a famiglie e genitori: un unico spazio che riunisce prestazioni INPS e servizi pubblici legati alla genitorialità.
Tra i servizi disponibili:
ISEE • Assegno unico • Bonus nuovi nati • Bonus asilo nido • Congedi parentali • Carta europea disabilità • ADI • Reddito di Libertà • prestazioni per figli con disabilità.
È richiesto l'accesso tramite SPID o CIE.
Link:

Sito ufficiale di INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

24/02/2026

Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 04/02/2026, n.2364
"In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare, normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa: la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e dell'onerosità, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità."

27/01/2026

"In tema di affidamento condiviso la frequentazione del tutto paritaria tra genitore e figlio ha natura tendenziale."
Cass. sez. I civ. ord. 19 gennaio 2026, n. 1009

Una recente sentenza del Tribunale di Verona ha condannato una madre a pagare 200 euro per ogni giorno in cui continua a...
06/05/2025

Una recente sentenza del Tribunale di Verona ha condannato una madre a pagare 200 euro per ogni giorno in cui continua a ostacolare il diritto di visita del padre nei confronti del figlio, in violazione di quanto disposto dal giudice. La possibilità di applicare sanzioni pecuniarie in caso di gravi inadempimenti da parte di un genitore era già prevista prima della recente riforma Cartabia. L'art. 709-ter c.p.c consentiva al giudice di intervenire quando venivano disattesi i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli, prevedendo misure sanzionatorie, risarcimenti e, nei casi più gravi, modificando la forma di affidamento.

Cass. civile ord.1486 del 21/01/2025"Il figlio di tre anni non deve essere collocato in via prevalente presso la madre s...
28/02/2025

Cass. civile ord.1486 del 21/01/2025
"Il figlio di tre anni non deve essere collocato in via prevalente presso la madre sulla base dell’astratto criterio della maternal preference, dando per scontato che il padre non possa occuparsene tanto quanto lei. Allorché si tratti di decidere sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli, il giudice è chiamato a decidere alla luce dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, che è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare."

Indirizzo

Via Fausto Simonetti 70
Porto San Giorgio
63822

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00
Sabato 09:00 - 00:00

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