Avvocato Stefania Guarnaccia

Avvocato Stefania Guarnaccia Avvocato civilista e divorzista. Specializzata in diritto di famiglia, del lavoro, locazioni e sinistri stradali, divisioni ereditarie e successioni.

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28/02/2025
FOCUS sulla perdita dell’assegno di mantenimento per nuova unioneNel precedente articolo, abbiamo visto i vari casi il c...
09/03/2021

FOCUS sulla perdita dell’assegno di mantenimento per nuova unione

Nel precedente articolo, abbiamo visto i vari casi il coniuge beneficiario, può perdere il diritto all’assegno di mantenimento.
La giurisprudenza maggioritaria, infatti, sul punto è sempre stata concorde nell'escludere al partner che inizia una nuova relazione, basata sulla convivenza "more uxorio", il diritto di pretendere di essere mantenuto dall'ex-coniuge, in quanto una nuova "famiglia di fatto" connotata da stabilità e continuità, sterilizza la necessità di mantenere un tenore economico uguale a quello goduto nella precedente relazione matrimoniale.
Da segnalare, la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28778/2020), che ha sottolineato, in via ancor più restrittiva addirittura, che l'ex coniuge può perdere il diritto a percepire l'assegno di mantenimento, anche senza bisogno di convivenza.
Nella sentenza gli Ermellini sottolineano che se quello della ex moglie col nuovo compagno è un rapporto pluriennale e consolidato, "pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza", giustifica la revoca del mantenimento de quo.
Infatti, ciò che rileva, alla luce delle ultime pronunce in merito, è la definitiva scelta effettuata da parte di un coniuge, di chiudere definitivamente il capitolo della propria vita matrimoniale e del rapporto di coniugio, affidando la propria vita affettiva alla sorte di un'altra e ben diversa relazione sentimentale, non rilevando se la nuova coppia risiede o meno nella stessa abitazione.

LE CIRCOSTANZE CHE POSSONO COMPORTARE LA PERDITA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTOL’assegno di mantenimento nei confronti del...
04/03/2021

LE CIRCOSTANZE CHE POSSONO COMPORTARE LA PERDITA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

L’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex ha perso gran parte del suo significato originale, ovvero garantire la sussistenza economica delle donne casalinghe dopo la fine del matrimonio.
Oggi i casi in cui il giudice ritiene che l’ex debba versare l’assegno riguardano condizioni di obiettiva difficoltà economica, quando cioè il coniuge richiedente l’assegno sia quello più debole non disponendo di redditi idonei tali da consentirel’autosostentamento economico.
Occorre tuttavia che la fine del rapporto non sia addebitabile al richiedente l’assegno di mantenimento e che costui non abbia violato gli obblighi matrimoniali causandone la separazione pena l’esclusione del diritto a ricevere il predetto assegno.
L’assegno di mantenimento può essere richiesto anche in sede di divorzio qualora chi lo richiede non abbia i mezzi per provvedere ai propri bisogni.
Dunque ad oggi l’assegno di mantenimento verso l’ex moglie o marito non è più automatico ma dipende dall’attenta valutazione del giudice circa le concrete necessità economiche del coniuge più debole. Inoltre la Cassazione ha superato il criterio del tenore di vita: vale a dire che l’assegno di mantenimento (sempre se il coniuge ne ha diritto) è stabilito in misura proporzionata alla durata del matrimonio, alle concrete esigenze economiche degli ex coniugi e al contributo dato alla vita familiare e non più al tenore di vita durante la convivenza con l’ex.
Ciò vale sia per l’assegno di mantenimento dopo la sentenza di divorzio che dopo la separazione.
In ogni caso, il provvedimento con cui viene disposto il diritto all’assegno di mantenimento e la sua quantificazione, non è immodificabile e può essere revocato o modificato dal giudice qualora sopraggiungano giustificati motivi idonei a modificare la situazione esistente.

In breve sintesi, il mantenimento si perde a causa del soggetto che lo versa:
• per la perdita della capacità lavorativa e quindi in caso di malattie invalidanti che peggiorano notevolmente la situazione economica del soggetto obbligato;
• se l’ex viene licenziato, messo in cassa integrazione o se la sua azienda fallisce;
• se in seguito a secondo matrimonio ha un altro figlio e quindi un carico eccessivo di spese (in tal caso l’assegno di mantenimento o si perde o viene ridotto).
• se l’ex marito o moglie obbligato muore.
In tale ultima ipotesi, in caso di separazione, il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento potrà vantare gli stessi diritti successori spettanti al coniuge non separato sempre che la separazione non gli sia stata addebitata poiché in tal caso avrà diritto solo ad un assegno vitalizio, mentre
nel caso di divorzio al coniuge superstite a cui è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro, dopo il decesso dell'obbligato, può essere attribuito un assegno periodico a carico dell'eredità. Il riconoscimento non è automatico e va risolto innanzi al Tribunale. I presupposti affinchè la richiesta dell'"assegno successorio" possa essere legittimamente avanzata sono: la titolarità del diritto all'assegno divorzile e lo stato di bisogno, da intendersi come incapacità a soddisfare i bisogni primari essenziali.
Il mantenimento si perde a causa del beneficiario in caso di:
• morte;
• eredità, aumento di stipendio, donazioni o vincite che ne aumentano in maniera sensibile reddito e patrimonio;
• rinuncia al mantenimento;
• rifiuto ingiustificato di svolgere un’attività lavorativa
• nuova convivenza, anche senza matrimonio o unione civile (a prescindere dal fatto che il nuovo partner convivente possa provvedere al suo mantenimento economico).
In particolare l’ex coniuge che instaura una nuova famiglia, e che contemporaneamente è beneficiario dell’assegno divorzile, può perdere il diritto al mantenimento qualora tragga dalla convivenza benefici economici.
Si sottolinea però che detta circostanza non determina automaticamente la perdita o revisione dell’assegno divorzile ma che lo stesso dovrà essere oggetto di una specifica domanda giudiziale innanzi alla competente Autorità Giudiziaria che valuterà le prove sugli eventuali miglioramenti delle condizioni economiche derivanti dal rapporto di nuova convivenza.

Nel caso di separazione dei coniugi, il mantenimento dei figli è un adempimento obbligatorio per l’ex coniuge. Tale obbl...
21/10/2020

Nel caso di separazione dei coniugi, il mantenimento dei figli è un adempimento obbligatorio per l’ex coniuge. Tale obbligo è sancito dal codice civile e dal nuovo ambito normativo introdotto con la legge 54/2006.
L’art. 570 del codice penale poi prevede le sanzioni in caso di violazione concernente il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.
Al fine di determinare l’assegno di mantenimento a favore dei figli, l’elemento fondamentale da prendere in considerazione è costituito dalle attuali esigenze economiche degli stessi, rapportate alle condizioni sociali e patrimoniali dei genitori, considerando che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il dettato dell’articolo 147 del codice civile, impone ai genitori di fare fronte a diverse esigenze dei figli, che di sicuro non possono essere ricondotte all’unico obbligo alimentare, ma dovranno essere estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla predisposizione, da quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle necessità di attenzione e di educazione.
Il Giudice, una volta stabilito il diritto all’assegno di mantenimento e al contributo per i figli minorenni o non economicamente autosufficienti, deve considerare, come elemento indispensabile ai fini della valutazione di giustizia dello stesso, il contesto sociale nel quale genitori e figli avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione che condiziona la qualità e la quantità dei bisogni che emergono in relazione alle contribuzioni, e dovrà anche accertare le disponibilità economiche del coniuge o del genitore a carico del quale deve essere l’assegno, motivando il suo apprezzamento, anche in relazione all’aumento delle esigenze economiche del figlio, legate alla crescita e che non necessitano di una dimostrazione specifica.
E’ possibile prevedere infatti anche una revisione dell’assegno di mantenimento in relazione alle aumentate esigenze dei figli legate alla crescita e questo legittima il diritto di chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti di reddito e patrimonio del genitore che deve provvedere alla contribuzione, a condizione che l’incremento del contributo di mantenimento, rientri nella capacità economica dell’obbligato stesso.
Anche l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni è obbligatorio nel caso in cui il figlio non sia ancora economicamente autosufficiente.
Proprio relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni, è da segnalare la recentissima ordinanza n.17183/2020 della Suprema Corte di Cassazione che ha riscritto la relazione, in termini di diritti ed obblighi, tra genitori e figli, così intervenendo e modificando anche quest’altro versante familiare.
In breve sintesi, questa rivoluzionaria sentenza infatti sottolineando “il mutamento dei tempi” e il peso del “principio dell’autoresponsabilità”, onde evitare forme di parassitismo ai danni dei genitori, ha chiarito che il diritto al mantenimento viene meno in senso generale quando si raggiunge la capacità lavorativa e di agire in generale, ossia con la maggiore età.
E’ chiaro che nel caso di proficua prosecuzione dell’attività di studio, la Suprema Corte ammette che possa trascorrere, oltre al tempo necessario per il conseguimento del titolo di studio, un ulteriore lasso di tempo, determinabile in base ai dati statistici, per il reperimento di una occupazione legata al grado di professionalità conseguito.
Tali situazioni andranno valutate caso per caso venendo meno ogni forma di automatismo, rientrando nella responsabilità del figlio, conseguita la capacità di lavoro e a completamento eventualmente degli studi svolti, ricercare un’occupazione (essendo il lavoro anche un dovere), senza continuare a gravare sul genitore.
Detto altrimenti, il diritto al mantenimento non può prevalere sempre e comunque, essendo invece più importante o quanto meno di pari dignità, il diritto, del genitore ad essere rispettato e non ridotto esclusivamente a svolgere la funzione di bancomat.

REGOLE DI EREDITÀSUCCESSIONE SENZA FIGLI O TESTAMENTOCome si stabilisce a chi va l’eredità nel caso, abbastanza comune, ...
06/10/2020

REGOLE DI EREDITÀ
SUCCESSIONE SENZA FIGLI O TESTAMENTO

Come si stabilisce a chi va l’eredità nel caso, abbastanza comune, come quello di successione senza figli?
In Italia la successione ha delle regole abbastanza rigide e lascia poco spazio al volere testamentario, che non deve mai andare a ledere quelle che la legge ha stabilito come “quote legittime” (la cosiddetta successione legittima).
Gli eredi di una successione senza testamento sono i familiari, primi fra tutti i figli e il coniuge o il partner di una unione civile.
Qualora invece non si abbiano figli si segue la successione legittima lasciando però la possibilità di redigere un proprio testamento in cui si può disporre che alcuni beni vengano trasferiti ad altri familiari e/o amici o dati in beneficenza, sempre nel rispetto della legittima.
Dunque, il coniuge senza figli può scrivere un testamento dove decide liberamente a chi destinare il suo patrimonio. In qualsiasi caso è tenuto a rispettare i diritti di alcuni soggetti indicati dalla legge come «eredi legittimari». Le quote sono così distribuite:
• se il coniuge defunto ha soltanto i propri genitori, il testamento deve destinare almeno 1/3 del patrimonio ai medesimi;
• se il coniuge defunto lascia soltanto l’altro coniuge, il testamento deve destinare almeno la metà del patrimonio al medesimo;
• se il coniuge, morendo, lascia i propri genitori e l’altro coniuge, il testamento deve destinare almeno 1/4 del patrimonio agli ascendenti e la metà dello stesso al consorte.
Tutto ciò che rimane può essere destinato a chiunque. Infatti si tratta della c.d. quota disponibile che il coniuge senza figli può scegliere di devolvere ad un fratello, ad un nipote ma anche ad un estraneo.
Cosa succede se manca il testamento?
Se una persona non ha fatto testamento, alla sua morte si apre la successione legittima. Significa che è la legge a stabilire chi deve ereditare, dando priorità ai parenti più prossimi. Nel caso dei coniugi senza figli, la legge stabilisce che l’eredità in mancanza di testamento va:
• interamente al coniuge superstite, se non ci sono altri parenti prossimi come i genitori o i fratelli e le sorelle;
• per 2/3 all’altro coniuge e per 1/3 ai fratelli e le sorelle, se presenti (con quote divise in parti uguali);
• interamente ai fratelli e le sorelle, se non ci sono altri parenti prossimi (ad esempio quando anche l’altro coniuge è morto).
La legge dispone che anche i nipoti hanno diritto ad ereditare in virtù del diritto di rappresentazione (istituto con cui i discendenti subentrano nell’eredità quando i propri ascendenti non possono o non voglio accettarla). Quindi, in sostanza, i nipoti possono subentrare nell’eredità devoluta a favore dei propri genitori nel caso in cui questi non possano (ad esempio perché deceduti) o non vogliano accettare l’eredità, nei limiti della quota a loro spettante. Le quote spettanti ai nipoti sono quelle che sarebbero spettate ai loro ascendenti. Facciamo un esempio: se il deceduto non ha più il coniuge e i due figli, ma lascia tre nipoti, dei quali due avuti dal figlio e una dalla figlia, i due nipoti dovranno spartirsi il 50% dell’eredità (25% ciascuno), mentre alla nipote andrà per intero il 50% dell’eredità.

CONTRATTI DI LOCAZIONE. CHI PAGA LE SPESE?L’art. 1576 del codice civile stabilisce che il locatore (ossia il proprietari...
08/07/2020

CONTRATTI DI LOCAZIONE. CHI PAGA LE SPESE?
L’art. 1576 del codice civile stabilisce che il locatore (ossia il proprietario) “deve eseguire, durante la locazione, tutte riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore” (cioè dell’inquilino).
L’inquilino deve sostenere le spese di pulizia, di ordinaria manutenzione dell’ascensore (mentre quelle straordinarie sono a carico del locatore), di fornitura d’acqua, energia elettrica, ecc., le spese per lo spurgo dei pozzi neri e quelle per la fornitura di altri servizi comuni, cioè sono a carico del conduttore tutte le spese riguardanti la gestione degli spazi condivisi, definite costi ordinari. Inoltre, se nello stabile c’è un servizio portineria l’inquilino dovrà farsene carico al 90%.
Le spese dovute al rifacimento degli impianti o delle facciate sono a carico del locatore, così come tutte le altre spese definite straordinarie.
Tuttavia, nonostante queste indicazioni normative la giurisprudenza chiarisce di volta in volta qual è l’applicazione di principi generali alle fattispecie particolari.
In ogni caso, la persona responsabile nei confronti del condominio resta sempre il proprietario dell’immobile, perseguibile anche in caso di mancato pagamento dell’affittuario. Qualora egli venga meno a tale obbligo, il locatore può esercitare il diritto di rivalsa su quest’ultimo, che avrà 60 giorni per provvedere al pagamento. In caso di mancato adempimento di tale onere per due mensilità, il proprietario può chiedere la risoluzione del contratto.
Per quanto riguarda invece le spese relative all’appartamento, sono a carico dell’inquilino i costi relativi alla piccola manutenzione, fermo restando l’obbligo del proprietario di consegnare l’abitazione in buono stato.
Sono invece a carico del locatore i costi relativi ai casi fortuiti e le eventuali opere di adeguamento dell’immobile alle normative vigenti.

Dato l’enorme interesse mostrato riguardo l’argomento, oggi approfondiamo un altro aspetto riguardante il DIRITTO CONDOM...
27/06/2020

Dato l’enorme interesse mostrato riguardo l’argomento, oggi approfondiamo un altro aspetto riguardante il DIRITTO CONDOMINIALE: i danni causati da cattiva custodia.
Mettiamo che in una giornata particolarmente carica di impegni, tu sia entrato di corsa nell’androne, carico di buste della spesa. Al tuo ingresso, l’impresa di pulizia ha appena concluso il suo lavoro e tu hai trovato il pavimento completamente bagnato, scivolandoci su e rompendoti una caviglia. Potremmo fare mille altri esempi di possibili danni: infiltrazioni negli appartamenti, ruzzolate a causa dei dislivelli all’uscita dell’ascensore, ecc. In questi casi si parla di responsabilità civile per i danni causati a terzi o ai condomini stessi e, per la legge tutto questo rientra all’interno della responsabilità per danni causati da cose in custodia, salvo caso fortuito. Prima condizione essenziale, per valutare eventuali responsabilità, occorre che il danno sia avvenuto all’interno degli spazi condominiali. Poi devi provare che chi era responsabile della cosa in custodia (quindi il condominio), non si è impegnato per impedire quel determinato incidente, che ti ha causato quello specifico danno. Se riesci a dimostrare l’assenza di corretta custodia, il condominio è responsabile, quindi puoi chiedere il risarcimento danni.
In diverse occasioni, invece, possiamo parlare di caso fortuito per cui il condominio non risulta responsabile:
- un evento atmosferico o una calamità naturale che hanno causato il danno;
- un altro evento assolutamente imprevedibile;
- una condotta colposa riconducibile alla stessa persona che è stata danneggiata.
Vediamo ora come chiedere un risarcimento danni al condominio. Innanzitutto assicurati di preparare tutto il materiale che ti servirà per provare sia il danno che hai ricevuto, sia il nesso con la responsabilità del condominio. Dotati poi di un perito che valuti con esattezza il danno, in modo da formulare una congrua richiesta di risarcimento. Aspettati poi controlli e perizie da parte dell’Assicurazione sull’effettiva gravità o esistenza del danno stesso.
La procedura di richiesta risarcimento inizia con la compilazione e la spedizione (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) della lettera di richiesta risarcimento danno derivante da responsabilità condominiale. La compili, inserendo la descrizione precisa del fatto e la richiesta del danno. La spedisci poi all’attenzione dell’amministratore di condominio, che si occuperà di contattare la compagnia assicurativa con cui il condominio ha stipulato la polizza, per procedere alle verifiche e al risarcimento.
Devi poi allegare tutta la documentazione aggiuntiva che attesti il danno. In particolare:
- video o fotografie che provino l’insidia (le scale bagnate senza il cartello segnalatore, il dislivello dell’ascensore se rotto senza segnalazione, l’allagamento della casa, ecc);
- la presenza di eventuali testimoni, con le loro dichiarazioni o i contatti;
-una dichiarazione in cui indichi se sei o meno residente, inquilino o proprietario di un appartamento del condominio;
- tutta la certificazione medica che attesti il danno riportato.
Se l’amministratore non collabora o subentra una controversia con l’assicurazione che dovrebbe risarcirti devi passare alla mediazione o alla negoziazione assistita per trovare un accordo che soddisfi tutti. Se anche questo metodo non funziona si avvia una causa civile tramite un avvocato.
La legge stabilisce che se vuoi procedere a una richiesta di risarcimento danni – e quindi anche al condominio – hai 5 anni di tempo per farlo, dal giorno in cui l’evento dannoso (caduta, scivolata, infiltrazione, ecc) si è verificato, scaduti i quali il tuo diritto cade in prescrizione.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/198555_come-chiedere-risarcimento-danni-al-condominio/amp

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LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE AI TEMPI DEL CORONAVIRUSL’art. 6 co.5 del D.L. 102/2013, prevede l'istituzione di un Fondo util...
19/06/2020

LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
L’art. 6 co.5 del D.L. 102/2013, prevede l'istituzione di un Fondo utilizzabile dai Comuni destinato agli inquilini morosi incolpevoli.
Attualmente, il concetto di morosità incolpevole è definito dal D.M. 30 marzo 2016, per il quale:
1) Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
2) La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute, ad esempio, alla perdita del lavoro per licenziamento; ad accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; al mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; alla cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; a malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o al necessario impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
I criteri per l'accesso che il comune è tenuto a verificare, sono:
a) un reddito ISEE non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
b) che il richiedente sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c) che sia titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) che abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, o, se non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Il comune deve anche verificare che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza riguardo ad altro immobile che sia fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
Inoltre, per il riconoscimento del contributo esistono poi alcuni criteri preferenziali e cioè: la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne, minore, con invalidità accertata per almeno il 74%, in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.
Attualmente il contributo massimo concedibile è di 12.000 euro.

Verrà sicuramente in mente a molti che l'istituto della morosità incolpevole potrebbe essere utilizzato per aiutare le persone in difficoltà economiche a causa della pandemia Coronavirus.
In realtà le norme di emergenza non hanno introdotto nuove norme in materia; l'istituto esiste come esisteva prima e viene utilizzato come prima.

La norme di emergenza hanno previsto altri rimedi, quali il blocco delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo (al momento) fino al 1° settembre 2020, per cui in questo difficile momento gli sfratti non possono essere eseguiti, oltre poi agli altri strumenti di sostegno relativi alla normativa di emergenza.

L’affidamento dei figli durante un divorzio viene disciplinato dalla Legge 54/2006, in cui è stabilito che il figlio min...
16/06/2020

L’affidamento dei figli durante un divorzio viene disciplinato dalla Legge 54/2006, in cui è stabilito che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Al giudice spetta il compito di valutare prioritariamente la possibilità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori (affido condiviso) oppure stabilire a quale genitore affidarli (affidamento esclusivo) avendo come parametro fondamentale l’interesse della prole.
In caso di affidamento condiviso, ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire per il 50% alle spese di mantenimento e, quando ciò non è possibile, il giudice stabilisce il versamento di un assegno di mantenimento. Da tener presente in questo caso è però il fatto che, per non destabilizzare il figlio, non è previsto che egli passi con la madre e con il padre la stessa quantità di tempo.
In caso di affidamento esclusivo (che può sopraggiungere anche in un secondo tempo nel caso in cui uno dei genitori non si dimostri adeguato a crescere il figlio), il genitore affidatario avrà la potestà esclusiva sui figli e l’amministrazione e l’usufrutto legale sui loro beni, fermo restando l’obbligo (ed il diritto) del genitore non affidatario di mantenere, istruire ed educare i figli.
In più il genitore non affidatario è tenuto a versare mensilmente un assegno di mantenimento per i figli minori, a corrispondere le somme relative alle spese straordinarie e, qualora i figli maggiorenni non abbiano redditi propri, il giudice può anche stabilire un assegno a loro favore.
L’affidamento esclusivo si può avere, ad esempio, nei casi in cui un genitore:
-È una persona violenta e pericolosa
-Si trova in una situazione di disagio di tipo psichico
-Non si prende cura del figlio
-Ha violato sistematicamente gli obblighi di cura e sostegno del figlio
-Impone al figlio un credo religioso
-Impedisce al figlio di vedere l’altro genitore, nonostante il giudice abbia disposto per l’affidamento condiviso.

Fonte: https://www.lextown.it/2019/01/16/affidamento

I conflitti condominiali più ricorrenti sono relativi al recupero delle quote dai morosi, all’utilizzo di parti comuni c...
09/06/2020

I conflitti condominiali più ricorrenti sono relativi al recupero delle quote dai morosi, all’utilizzo di parti comuni come terrazzi, pianerottoli ed ascensori, ai rumori molesti ed all’approvazione e ripartizione delle spese.
Ecco una sintesi di ciò che c’è da sapere:
- Se si è disoccupati o si ha una pensione minima e si smette di pagare il condominio c’è sempre la possibilità di rivalersi attraverso il pignoramento o la vendita dell’immobile
- Chi non è d’accordo con le delibere condominiali e con le decisioni in merito alla ripartizione delle spese deve impugnare la decisione dell’assemblea entro 30 giorni dalla riunione, prima di rivolgersi all’avvocato per fare opposizione alla richiesta di pagamento e senza aspettare che arrivi il sollecito di pagamento
- Le parti comuni dell’edificio possono essere utilizzate da tutti i condomini purché non se ne snaturi la funzione (ad esempio biciclette e motorini non possono essere parcheggiate nell’androne del palazzo)
- Se il cortile è troppo piccolo per ospitare tutte le auto dei condomini, la seconda auto va parcheggiata fuori
- Se un condomino fa sgocciolare ripetutamente l’acqua delle piante dal balcone sul piano di sotto, questo integra un reato. Prima di querelare il vicino è però opportuno inviargli una diffida per invitarlo ad astenersi da questi comportamenti
- La legge non prevede un orario oltre il quale non si può far rumore nei condomini ma stabilisce che i rumori non debbano superare la normale tollerabilità. Tuttavia, affinché venga considerato reato, ad essere infastidito deve essere gran parte del palazzo o del vicinato. Contrariamente si può solo chiedere un risarcimento del danno
- La terrazza condominiale è accessibile a tutti. Ognuno può fare ciò che vuole purché non impedisca ulteriori utilizzi ad altri condomini
- All’esterno ed all’interno del proprio appartamento ciascuno può fare ciò che vuole, purché non pregiudichi la stabilità o il decoro architettonico del palazzo. Non c’è quindi alcuna necessità di chiedere l’ok in assemblea, fermo restando la possibilità per il condominio di valutare a posteriori il rischio (e di chiedere lo smantellamento dell’opera)

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/207427_liti-condominiali-10-cose-da-sapere

Indirizzo

Corso Garibaldi 179
Portici

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 11:30
17:00 - 20:00
Martedì 09:30 - 11:30
Mercoledì 09:30 - 11:30
Giovedì 09:30 - 11:30
17:00 - 20:00

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