20/07/2026
Come si costruisce il calendario estivo:
a) Pianificare per tempo. L’ideale è che il calendario estivo sia già previsto nel provvedimento di separazione o divorzio, con indicazione delle settimane o dei blocchi di giorni spettanti a ciascun genitore. Se il provvedimento tace, è necessario integrare la disciplina: lo si può fare con un accordo congiunto da sottoporre al tribunale ex art. 473-bis.51 c.p.c., oppure — in caso di disaccordo — con ricorso al giudice.
b) Flessibilità ma con regole. La giurisprudenza valorizza gli accordi tra genitori, ma mette in guardia dal «rimettere tutto all’accordo» senza una cornice di riferimento. Se il provvedimento rimette interamente la determinazione dei periodi a un’intesa successiva e questa manca — per esempio perché entrambi i genitori scelgono la stessa settimana di ferie — non si può attribuire a uno solo di essi la responsabilità penale per mancata consegna del minore (art. 388 c.p.): il dolo richiede la volontaria elusione del provvedimento, non il semplice mancato coordinamento (Cass. Pen., Sez. VI, n. 31888/2008).
c) Il giudice può ampliare i tempi di visita. Nei procedimenti su affidamento e frequentazione, le richieste dei genitori hanno valore di mera indicazione: il giudice è munito di poteri ufficiosi e può, nell’interesse del minore, ampliare i tempi di permanenza anche oltre quanto domandato dalle parti (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 35500/2023).