Studio Legale Avv. Manuela Zanussi

Studio Legale Avv. Manuela Zanussi Lo Studio Legale dell’Avvocato Manuela Zanussi a Pordenone è una realtà efficiente nell’ambito dell’assistenza e delle consulenze legali.

Diritto di famiglia e minorile, diritto civile, mediatore e avvocato di parte in mediazione, tutore e curatore dei minori, amministratore di sostegno, diritto penale Le competenze maturate, tanto in ambito giudiziale quanto in ambito stragiudiziale (mediazione, negoziazione arbitrato, coordinazione genitoriale e amministrazioni di sostegno), consentono allo Studio di offrire ai propri clienti un

’assistenza legale accurata per i soggetti coinvolti, quali le persone fisiche, le società, gli organi sociali, i soci ed i creditori. Particolare attenzione alla tutela dei soggetti deboli quali minori, vittime di reati o di conflitti familiari, amministrati di sostegno. Grazie ad una visione d’insieme delle tematiche civili e penali, lo Studio dell'Avv. Manuela Zanussi e' un punto di riferimento per tutti i clienti che necessitano di una assistenza legale completa, personalizzata e versatile.

“Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del be...
23/05/2026

“Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere.”

Giovanni Falcone assassinato il 23.5.1992 a Capaci
25 maggio giornata della legalità

Sono entrata nell'aula Falcone, Morvillo e Borsellino del Palazzo di Giustizia di Palermo l'anno scorso per la prima volta in occasione dell'assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense.
Inutile dire i brividi che ho sentito...

📌 Spese condominiali pregresse e vendita dell’immobile: chi paga davvero?Quando si acquista un immobile in condominio, l...
14/05/2026

📌 Spese condominiali pregresse e vendita dell’immobile: chi paga davvero?
Quando si acquista un immobile in condominio, l’acquirente può essere chiamato a rispondere delle spese arretrate del venditore.
Ma attenzione: ciò vale nei confronti del condominio, non necessariamente nei rapporti interni tra le parti.
⚖️ Il Tribunale di Napoli (sent. n. 11902/2025) ha ribadito un principio molto importante:
➡️ l’acquirente è responsabile in solido verso il condominio ex art. 63 disp. att. c.c.;
➡️ tuttavia, se nel rogito notarile è prevista una clausola che pone le spese pregresse a carico del venditore, l’acquirente può esercitare il diritto di rivalsa.
Nel caso esaminato:
✔️ il contenzioso condominiale era iniziato prima della vendita;
✔️ il rogito attribuiva al venditore tutti gli oneri maturati fino al trasferimento;
✔️ l’acquirente, dopo aver pagato il condominio, ha ottenuto la restituzione delle somme dal venditore.
📖 La decisione conferma un orientamento consolidato:
• spese ordinarie → paga il proprietario al momento della gestione;
• spese straordinarie → conta la data della delibera;
• spese legali → rileva il momento in cui nasce l’obbligazione.
🔍 Morale: nella compravendita immobiliare, le clausole del rogito possono fare la differenza.
Una corretta disciplina degli oneri condominiali evita contenziosi futuri e tutela entrambe le parti.

📌 Spese condominiali e compravendita: attenzione alla “liberatoria”Stai acquistando casa e pensi che la liberatoria cond...
08/05/2026

📌 Spese condominiali e compravendita: attenzione alla “liberatoria”
Stai acquistando casa e pensi che la liberatoria condominiale ti metta al sicuro da qualsiasi debito?
Non è proprio così.
⚖️ La giurisprudenza più recente chiarisce che:
👉 la liberatoria NON estingue i debiti
👉 è solo una fotografia della situazione contabile
👉 non blocca eventuali conguagli futuri
💡 Tradotto: potresti ricevere richieste di pagamento anche dopo il rogito.
❗ Cosa fare per tutelarti davvero:
• verifica i verbali delle assemblee (almeno ultimi 2 anni)
• controlla eventuali spese straordinarie deliberate
• attenzione ai fondi condominiali già accantonati
• inserisci clausole chiare nel preliminare e nel rogito
⚠️ Ricorda: alcune spese restano a carico del venditore, ma senza accordi chiari possono nascere problemi.
👉 La liberatoria rassicura, ma non chiude i conti.


👉 approfondisci al link nei commenti

🕯️ 6 maggio 1976 — Non dimentichiamo 🖤Alle 21:00 di questa sera, cinquanta anni fa, una scossa di magnitudo 6.4 sconvols...
06/05/2026

🕯️ 6 maggio 1976 — Non dimentichiamo 🖤

Alle 21:00 di questa sera, cinquanta anni fa, una scossa di magnitudo 6.4 sconvolse il Friuli, portando via in pochi secondi quasi mille vite e radendo al suolo interi borghi che avevano resistito per secoli.

Quello che rimane nella memoria collettiva, però, non è solo il dolore — è la straordinaria forza di un popolo che scelse di ricostruire, mattone su mattone, senza aspettare nessuno.

Il Friuli insegna che dalla tragedia può nascere un modello virtuoso di rinascita civile e sociale.

Oggi ci fermiamo un momento, con rispetto e gratitudine, a ricordare le vittime e a onorare chi ha contribuito alla rinascita di questa terra straordinaria.
Il Friuli non dimentica.

Diritto Memoria Ricostruzione FriuliVeneziaGiulia Udine 50Anni Lâavore GiustiziaSociale CommemorazioneFriuli

16.4.2026Primo Congresso nazionale ASGiC Associazione per lo Studio della Giustizia Consensuale "Giustizia e cooperazion...
17/04/2026

16.4.2026
Primo Congresso nazionale ASGiC Associazione per lo Studio della Giustizia Consensuale

"Giustizia e cooperazione: il valore del consenso".

Dopo i saluti della Presidente prof. Silvana Dalla Bontà e le relazioni pomeridiane, conferimento della nomina di socio onorario al prof. Francesco Paolo Luiso, alla prof. Marta Cartabia, al prof. Adolfo Ceretti e aulla dottoressa Luciana Breggia, con relazione conclusiva della prof. Paola Lucarelli

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La Cassazione, con l’ordinanza n. 6078/2026, interviene sul collocamento dei figli. Viene superata la prassi della prefe...
16/04/2026

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6078/2026, interviene sul collocamento dei figli.
Viene superata la prassi della preferenza materna automatica, soprattutto in presenza di figli in tenera età, chiarendo che si tratta di un criterio astratto e non conforme all’art. 337-ter c.c.

Il principio affermato: il giudice deve valutare esclusivamente l’interesse concreto del minore, verificando la reale capacità di cura di ciascun genitore.
Il collocamento paritario diventa una soluzione praticabile ogni volta in cui le condizioni lo consentano.

Nel caso esaminato, il padre aveva dimostrato una disponibilità quotidiana effettiva (orario lavorativo ridotto, supporto familiare, vicinanza logistica), elementi ritenuti idonei a garantire una presenza stabile nella vita del figlio.

Ne deriva un cambio di prospettiva: la capacità genitoriale e il collocamento dei figli non sono legati al ruolo genitoriale, ma alla concreta organizzazione della vita e al tempo effettivamente dedicato al minore.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6078/2026, interviene sul collocamento dei figli. Viene superata la prassi della prefe...
14/04/2026

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6078/2026, interviene sul collocamento dei figli. 

Viene superata la prassi della preferenza materna automatica, soprattutto in presenza di figli in tenera età, chiarendo che si tratta di un criterio astratto e non conforme all’art. 337-ter c.c.

Il principio affermato: il giudice deve valutare esclusivamente l’interesse concreto del minore, verificando la reale capacità di cura di ciascun genitore. 

Il collocamento paritario diventa una soluzione praticabile ogni volta in cui le condizioni lo consentano.

Nel caso esaminato, il padre aveva dimostrato una disponibilità quotidiana effettiva (orario lavorativo ridotto, supporto familiare, vicinanza logistica), elementi ritenuti idonei a garantire una presenza stabile nella vita del figlio.

Ne deriva un cambio di prospettiva: la capacità genitoriale e il collocamento dei figli non sono legati al ruolo genitoriale, ma alla concreta organizzazione della vita e al tempo effettivamente dedicato al minore.

        collocamento

L'assegno unico universale: quando spetta al genitore collocatario👈 Approfondimenti nel commento ,  ,
10/04/2026

L'assegno unico universale: quando spetta al genitore collocatario

👈 Approfondimenti nel commento

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Mediazione e liti in condominio: quando è obbligatoria la mediazione? ,  ,  ,
31/03/2026

Mediazione e liti in condominio: quando è obbligatoria la mediazione?

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🏢 Spese Ascensore: i negozi al piano terra devono pagare?La Corte di Cassazione è tornata su un tema caldissimo per i co...
27/03/2026

🏢 Spese Ascensore: i negozi al piano terra devono pagare?

La Corte di Cassazione è tornata su un tema caldissimo per i condomini (Sentenza n. 31675 del 4 dicembre 2025).

Ecco cosa devi sapere se possiedi un locale al piano terra o un negozio:

Il principio generale ⚖️: L’ascensore è considerato un bene comune anche per i proprietari di negozi o locali terranei, perché permette di raggiungere parti comuni come il tetto o il lastrico solare.

La regola del riparto 📊: Secondo l’art. 1124 c.c., le spese di sostituzione si dividono:

Per metà in base al valore (millesimi).

Per metà in base all’altezza del piano.

Si può essere esentati? 🚫: Sì, ma solo se esiste una “convenzione contraria”. In parole semplici: serve una clausola chiara nel Regolamento di natura Contrattuale o una delibera approvata all’unanimità.

Il caso specifico 🔍: Non basta che il regolamento escluda i negozi dalle spese di “manutenzione” o che manchino i millesimi dell’ascensore in tabella. Se non è espressamente prevista l’esclusione per la “sostituzione”, anche chi sta al piano terra deve contribuire!

L’importanza dell’uso 🪜: Se i proprietari dei negozi possono usare l’ascensore per accedere al terrazzo condominiale, l’obbligo di partecipazione alla spesa diventa ancora più solido.

Avvocato DirittoCivile

Indirizzo

Viale Grigoletti 72/D
Pordenone
33170

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 13:00

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