Avvocato Silvio Albanese & Partners

Indicazioni Sito Web Contatta l'azienda

Avvocato Silvio Albanese & Partners Principali ambiti: diritto di Famiglia, diritto Minorile, diritto Amministrativo e Militare.

Lo Studio si occupa prevalentemente di Diritto di Famiglia, Diritto Minorile, Diritto Penale; attivo e competente anche in altri campi. Offre consulenza e assistenza giuridica in tema di Diritto Militare, anche tramite Convenzioni con Istituzioni Militari e Associazioni.

02/10/2026

Il reato si configura se il sistema di AI utilizzato in maniera scorretta ha impatto sulla salute, sulla sicurezza o sui diritti fondamentali delle persone

Un Magistrato!
20/09/2026

Un Magistrato!

“Gli avvocati sono percepiti come azzeccagarbugli

fino a quando non si rendono necessari. A quel punto diventano un punto di riferimento essenziale.

Spesso sono costretti anche a fare da psicologi o pedagoghi per i loro assistiti. In questi casi il ruolo che rivestono diviene importantissimo. Purtroppo si parla male degli avvocati, si ironizza su di loro, fin quando qualcuno non ne ha bisogno.

Ritengo il ruolo dell’avvocato essenziale: io, in qualità di giudice, posso decidere bene solo grazie all’apporto che gli avvocati danno in aula. È solo grazie alla contrapposizione tra pubblico ministero e avvocato che io posso emettere serenamente una sentenza.

Io non sono mai arrivato ad una discussione con idee pre- ordinate: per me è decisivo il confronto tra le parti. Io sono innamorato della mia categoria ma ritengo l’avvocato uno dei cardini della giustizia. La giustizia non appartiene solo ai magistrati”.

Il Giudice Ebner intervistato da Il Dubbio

𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨Uno studente con DSA, atleta di livello nazionale, bocciato dopo esami di recupero in cui nessuno ha attivato gli...
02/09/2026

𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨

Uno studente con DSA, atleta di livello nazionale, bocciato dopo esami di recupero in cui nessuno ha attivato gli strumenti compensativi previsti dal suo Piano Didattico Personalizzato. Violato l’art. 5 della legge 170/2010, che quegli strumenti li rende un diritto, non un’opzione a discrezione del professore di turno.

𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐀𝐑

La scuola, davanti al ricorso, non riesce nemmeno a smentire che il PDP non fosse mai stato revisionato: e per l’art. 64, comma 2 del codice del processo amministrativo, i fatti non specificamente contestati si considerano provati. Il TAR Lazio annulla la bocciatura.

Sul risarcimento il Collegio distingue bene. Il danno patrimoniale da lucro cessante viene negato: nessuna prova su quando lo studente sarebbe entrato nel mondo del lavoro. Il danno morale invece viene riconosciuto, 1.500 euro, richiamando la giurisprudenza di Cassazione sulla lesione dell’integrità morale tutelata dall’art. 2 della Costituzione — un danno che si prova anche per presunzioni, secondo quel che accade nella normalità dei casi. Il Ministero e l’istituto pagano poi, in solido, altri 2.500 euro di spese legali.

PERCHÉ RISCHIANO IL CARCERE?L'art. 527 c.p. è stato depenalizzato nel 2016 (d.lgs. 8/2016) e trasformato in illecito amm...
31/08/2026

PERCHÉ RISCHIANO IL CARCERE?

L'art. 527 c.p. è stato depenalizzato nel 2016 (d.lgs. 8/2016) e trasformato in illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

Tuttavia, si rischia comunque il carcere (con la reclusione da 4 mesi a 4 anni e 6 mesi) se si rientra nell'ipotesi aggravata del secondo comma: ossia quando l'atto è compiuto all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, e da ciò deriva il pericolo concreto che questi vi assistano.

La presenza di un lido o di una spiaggia pubblica in pieno giorno può soddisfare a pieno questo requisito,

Rischia il carcere una coppia di focosi amanti beccati dalla polizia a Imperia a fare sesso su una scogliera davanti a centinaia di bagnanti

25/08/2026
In effetti…
22/08/2026

In effetti…

QUELLA CONFIDENZA TRA AVVOCATI TANTO INVISA AI CLIENTI

Tanti ma tanti anni fa, quando iniziai la professione, un Collega molto più anziano mi propose di darci del tu.

Esitai.
Non per distanza, ma perché non mi sentivo ancora all’altezza di quella confidenza.

Con il tempo ho imparato che tra avvocati il “tu” viene quasi naturale. Il “lei”, spesso, finisce riservato ai rapporti più freddi o ai Colleghi meno corretti.

Poi c’è un grado ulteriore di stima: chiamarsi per nome.

Accade anche tra avversari, quando ci si riconoscono reciprocamente correttezza, lealtà e rispetto dei ruoli.

È quella confidenza tra avvocati tanto invisa ai clienti, i quali, sentendoci chiamare per nome l’avversario, temono subito l’inciucio o peggio.

E invece si chiama semplicemente rispetto. ❤️

in Giustizia 🔹

⚖️ 𝐂’𝐞̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐢𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐮𝐧𝐧𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.Sarà colpa di Rossini — “la calunnia è un venticell...
17/08/2026

⚖️ 𝐂’𝐞̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐢𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐮𝐧𝐧𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.

Sarà colpa di Rossini — “la calunnia è un venticello” 🎶 — ma il codice penale, decisamente meno musicale, la pensa diversamente.

𝐂𝐚𝐥𝐮𝐧𝐧𝐢𝐚 (art. 368 c.p.): si incolpa falsamente qualcuno di un reato davanti all’autorità giudiziaria o ad altra autorità che abbia l’obbligo di riferirne, sapendo che quella persona è innocente.

La condotta compromette il corretto funzionamento della giustizia ed espone l’innocente al rischio di un procedimento penale.

𝐃𝐢𝐟𝐟𝐚𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (art. 595 c.p.): si comunica a più persone, in assenza dell’interessato, qualcosa di idoneo a lederne la reputazione. Può accadere al bar, sui social o nel gruppo WhatsApp del condominio. E non è necessario attribuire un reato: può bastare una qualsiasi espressione offensiva o lesiva della reputazione.

Se si attribuisce un fatto determinato, il codice prevede una specifica aggravante.

Insomma: non basta che un’accusa sia falsa per parlare di calunnia.

𝐑𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐬𝐢 𝐝𝐢𝐜𝐞, 𝐚 𝐜𝐡𝐢 𝐥𝐨 𝐬𝐢 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐞 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐨.
𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨. 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐞.

Il venticello, però, quando comincia a soffiare, può diventare piuttosto fastidioso. 🎶

Lui, 86 anni, vedovo da poco.Lei, 51, con precedenti penali.Pubblicazioni fatte, tutto pronto per le nozze.L’ufficiale d...
14/08/2026

Lui, 86 anni, vedovo da poco.
Lei, 51, con precedenti penali.
Pubblicazioni fatte, tutto pronto per le nozze.

L’ufficiale di stato civile guarda la firma apposta dall’uomo sulla scelta della comunione dei beni. Qualcosa non torna.

Chiede allo sposo se quella firma sia sua.

«No».

Parte la denuncia. Il Presidente del Tribunale sospende il matrimonio. Il Pubblico Ministero conferma.

Quando emergono elementi che fanno dubitare della capacità di una persona di comprendere e autodeterminarsi, l’ordinamento ha predisposto gli strumenti per intervenire: dal possibile reato di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) all’impugnazione del matrimonio per incapacità naturale (art. 120 c.c.).

L’ufficiale di stato civile non è solo decorativo

𝐏𝐀𝐑𝐂𝐇𝐄𝐆𝐆𝐈𝐀𝐑𝐄 𝐋’𝐀𝐔𝐓𝐎 𝐄 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐈𝐋 𝐕𝐈𝐂𝐈𝐍𝐎 𝐏𝐔𝐎̀ 𝐄𝐒𝐒𝐄𝐑𝐄 𝐕𝐈𝐎𝐋𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐓𝐀Parcheggiare deliberatamente la propria automobile ...
05/08/2026

𝐏𝐀𝐑𝐂𝐇𝐄𝐆𝐆𝐈𝐀𝐑𝐄 𝐋’𝐀𝐔𝐓𝐎 𝐄 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐈𝐋 𝐕𝐈𝐂𝐈𝐍𝐎 𝐏𝐔𝐎̀ 𝐄𝐒𝐒𝐄𝐑𝐄 𝐕𝐈𝐎𝐋𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐓𝐀

Parcheggiare deliberatamente la propria automobile in modo da rendere estremamente difficoltosa l’uscita dell’auto del vicino può integrare il reato di 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐚, previsto dall’art. 610 c.p.

Non occorre che vi sia un’aggressione fisica, né una minaccia espressa.

La violenza richiesta dalla norma può infatti essere anche “impropria”: è sufficiente una condotta idonea a costringere un’altra persona a fare, tollerare od omettere qualcosa contro la propria volontà, comprimendone la libertà di autodeterminazione e di azione.

Nel caso in esame, gli 𝐨𝐬𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐢 al parcheggio non erano occasionali, ma 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢, 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨, tanto da costringere le persone offese a compiere manovre particolarmente difficoltose e, in alcune occasioni, persino a spostare un’automobile per poter utilizzare l’altra.

La Suprema Corte ha quindi confermato la condanna per violenza privata, escludendo che si trattasse di un semplice disagio o di una mera controversia condominiale.

𝐈𝐥 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨

La Cassazione ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 610 c.p. nella condotta di chi, mediante il posizionamento deliberato e reiterato della propria autovettura, renda estremamente difficoltosa l’uscita del veicolo altrui, costringendo la persona offesa a tollerare una situazione che limita concretamente la sua libertà di determinazione e di azione.

Indirizzo

Viale Cossetti N. 10
Pordenone
33170

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00

Notifiche

Lascia la tua email e sarai tra i primi a sapere quando Avvocato Silvio Albanese & Partners pubblica novità e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Avvocato Silvio Albanese & Partners:

Scelte rapide

Condividi