02/09/2026
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Uno studente con DSA, atleta di livello nazionale, bocciato dopo esami di recupero in cui nessuno ha attivato gli strumenti compensativi previsti dal suo Piano Didattico Personalizzato. Violato lโart. 5 della legge 170/2010, che quegli strumenti li rende un diritto, non unโopzione a discrezione del professore di turno.
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La scuola, davanti al ricorso, non riesce nemmeno a smentire che il PDP non fosse mai stato revisionato: e per lโart. 64, comma 2 del codice del processo amministrativo, i fatti non specificamente contestati si considerano provati. Il TAR Lazio annulla la bocciatura.
Sul risarcimento il Collegio distingue bene. Il danno patrimoniale da lucro cessante viene negato: nessuna prova su quando lo studente sarebbe entrato nel mondo del lavoro. Il danno morale invece viene riconosciuto, 1.500 euro, richiamando la giurisprudenza di Cassazione sulla lesione dellโintegritร morale tutelata dallโart. 2 della Costituzione โ un danno che si prova anche per presunzioni, secondo quel che accade nella normalitร dei casi. Il Ministero e lโistituto pagano poi, in solido, altri 2.500 euro di spese legali.