24/10/2025
UN ‘ALTERNATIVA AL DECRETO INGIUNTIVO: L’INTIMAZIONE AL PAGAMENTO DEGLI AVVOCATI
Il DDL 978 (Stefani) è stato approvato dalla Commissione Giustizia del Senato e si trova nella fase di approvazione parlamentare (https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01402593.pdf).
Il disegno di legge mira a snellire il recupero crediti introducendo un'intimazione di pagamento legale alternativa al decreto ingiuntivo, ma non concede la facoltà agli Avvocati, come era stato proposto da più parti, di emettere decreti ingiuntivi.
Il nuovo art. 656-bis (“Intimazione di pagamento“) disciplinerebbe le modalità e le condizioni per l’emissione dell’atto di intimazione di pagamento da parte del difensore, per somme liquide di danaro:
- per crediti di valore non eccedente la competenza del giudice di pace, per i quali vi è prova scritta ai sensi dell’art. 634 C.p.c.
- relativamente ai crediti riguardanti onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali o rimborsi di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, nonché dai notai, con obbligo di allegazione di parcella e parere della competente associazione professionale (ai sensi dell’art. 636 C.p.c.), salvo sussistenza di tariffe obbligatorie.
Nell’intimazione viene assegnato il termine di 40 giorni dalla notifica, per il pagamento delle somme, dovute ovvero per l’eventuale opposizione dell’intimato.
Sono inoltre esclusi dall’intimazione di pagamento del difensore i crediti fondati su contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati da banche.
Nell’atto di intimazione devono essere altresì quantificati spese e onorari per la redazione dello stesso, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense vigenti.
In nome dell’efficienza si fa un ulteriore passo verso la privatizzazione della giustizia civile ed a tal proposito la relazione avverte “Si badi bene, qui non si vuole creare un meccanismo sostitutivo della autorità giudiziaria: questa ingiunzione non sarebbe, almeno in questa fase, munita di esecutorietà”.
La relazione al DDL precisa altresì che: “Si tratterebbe di un procedimento da collocare nell’ambito dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, cosiddetti alternative dispute resolution, che si affianca al procedimento tradizionale disciplinato attualmente dal codice di procedura civile”.
La norma gioverà certamente ad uscire parzialmente dalla paralisi in cui versano Giudici di Pace, anche se vi sono ancora alcune questioni da chiarire, come potete rilevare dagli interventi di UNCChttp://www.cameracivilebologna.it/storage/media/2025/05/358/Osservazioni-UNCC-DDL-n.978.pdf ed AIGAhttps://www.aiga.it/CMS/wp-content/uploads/2025/03/AIGA_20-_20Osservazioni_20DDL_20978_20_28Stefani_29.pdf .
Ad un primo sguardo si nota l’accenno fra i requisiti alla liquidità, ma non alla certezza ed all’esigibilità del credito e non si precisa nulla sulla competenza per territorio per l’opposizione che andrebbe regolata.