Libera Critica Penale - Avvocato Giuseppe Gragnaniello

Libera Critica Penale -  Avvocato Giuseppe Gragnaniello La crescita umana e professionale è fondata sulla condivisione delle conoscenze.

Libera Critica Penale è una pagina di divulgazione e commento su diritto e processo penale: sentenze, riforme e prassi, con relazione trisettimanale e “Filo rosso”, a cura dell’Avvocato Giuseppe Gragnaniello del Foro di Napoli, per capire senza slogan. Libera Critica Penale vuole essere uno spazio a disposizione di Avvocati penalisti ed operatori del diritto interessati allo scambio informativo e

culturale. All'iinterno di esso ognuno è invitato a sottoporre alla Comunità problematiche tecnico-guridiche affrontate quotidianamente -o da affrontare- in ambito professionale, di dubbia, difficile o ambigua soluzione. Ciascuno, se vuole, può contribuire alla soluzione della questione sottoposta, offrendo in piena libertà il proprio parere. Libera Critica è un osservatorio aperto sulle risposte offerte dalla giurisdizione alle questioni tecniche di volta in volta attenzionate. Ognuno è libero, nel rispetto del segreto professionale e dei doveri deontologici, di offrire alla Comunità la propria esperienza nel quotidiano rapporto tecnico-giuridico con la giurisdizione; in modo tale da creare anche un momento di studio e approfondimento degli istituti giuridici, e della loro interpretazione (ovvero delle interpretazioni, coerenti, ambigue, confliggenti) offerta dalle Corti Suprema e Costituzionale. L'assenza di censura trae legittimazione dall'educazione e dal buon senso di ognuno dei membri.

Libera Critica PenaleAggiornamento “critico” del martedìIl panorama penalistico delle ultime settimane continua a essere...
26/05/2026

Libera Critica Penale

Aggiornamento “critico” del martedì

Il panorama penalistico delle ultime settimane continua a essere dominato da un duplice movimento: da un lato l’espansione dell’area della prevenzione e della sicurezza pubblica; dall’altro il tentativo della giurisprudenza costituzionale e di legittimità di ricostruire spazi di equilibrio sistematico all’interno di un processo penale sempre più orientato alla rapidità, alla telematizzazione e alla gestione anticipata del rischio.

Il principale punto di osservazione resta il c.d. “decreto sicurezza” — d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito nella l. 24 aprile 2026, n. 54 — sul quale l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione ha depositato la relazione n. 39/2026, destinata a rappresentare il primo vero riferimento interpretativo organico delle nuove disposizioni.

Il dato più significativo non è soltanto l’inasprimento di singole fattispecie incriminatrici, bensì il progressivo mutamento della funzione stessa del diritto penale. Le modifiche in materia di armi, sicurezza urbana, sequestri preventivi, contrasto allo spaccio e tutela dell’ordine pubblico mostrano infatti una tendenza ormai stabile: il diritto penale viene sempre più utilizzato come strumento di gestione preventiva del conflitto sociale.

Particolarmente delicato appare il nuovo assetto in materia di stupefacenti. La relazione del Massimario dedica ampio spazio alla distinzione tra fatto lieve occasionale, fatto lieve non occasionale e condotte che, per continuità e abitualità, tenderebbero a fuoriuscire dall’area del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990. Proprio su questo terreno si giocheranno verosimilmente i futuri contrasti interpretativi. Il rischio sistemico è evidente: la nozione di “non occasionalità” potrebbe progressivamente trasformarsi in criterio elastico capace di restringere in modo eccessivo l’operatività della lieve entità, con inevitabili riflessi anche sulla configurabilità dell’art. 74, comma 6, T.U. stup.

Sotto altro ma convergente profilo, continua ad assumere rilievo il tema dell’acquisizione dei dati digitali e della prova informatica. I recenti contributi pubblicati su riviste specialistiche si concentrano soprattutto sul rapporto tra sequestro dello smartphone, corrispondenza elettronica e limiti del potere del pubblico ministero. Il punto centrale è ormai chiarissimo: il telefono cellulare non rappresenta più un semplice contenitore materiale di dati, bensì una vera proiezione digitale della persona, nella quale convivono relazioni, attività professionali, informazioni sanitarie, fotografie, archivi e comunicazioni. Di talché, il problema processuale non riguarda soltanto la legittimità formale del sequestro, ma soprattutto la proporzionalità e la selettività dell’ablazione investigativa.

Sul piano costituzionale merita particolare attenzione la sentenza n. 77/2026 della Corte costituzionale, intervenuta sulla disciplina delle impugnazioni trasmesse via PEC nel processo penale. La Consulta è stata chiamata a confrontarsi con il rigore formalistico introdotto dalla riforma Cartabia in tema di indirizzo PEC “corretto” per la trasmissione dell’impugnazione. La questione investe direttamente il rapporto tra efficienza organizzativa e diritto di difesa: il rischio, ormai evidente, è che l’errore telematico si trasformi in causa di inammissibilità sostanzialmente sganciata dall’effettiva lesione dell’attività giudiziaria.

Sempre sul versante della giurisprudenza costituzionale, continua a produrre effetti la sentenza n. 50/2026 in materia di rapporti tra processo penale e processo tributario. La decisione si colloca nel solco del nuovo art. 21-bis del d.lgs. 74/2000 e riafferma, in sostanza, l’esigenza di coerenza tra accertamenti giurisdizionali relativi al medesimo fatto materiale. Il principio sotteso appare di notevole rilievo sistematico: il medesimo fatto storico non può essere contemporaneamente considerato inesistente in sede penale ed esistente in altra giurisdizione senza produrre una frattura irragionevole dell’ordinamento.

Di particolare interesse risultano inoltre le recenti Sezioni Unite in tema di rapina seguita dalla morte della persona offesa, decisione che continua a suscitare un intenso dibattito interpretativo soprattutto sul rapporto tra dolo, evento ulteriore e struttura della fattispecie aggravata. La questione conferma quanto il tema dell’imputazione soggettiva degli eventi più gravi continui a rappresentare uno dei punti nevralgici del diritto penale contemporaneo.

Filo rosso

Il filo rosso del martedì è la progressiva trasformazione del processo penale in un sistema ad alta intensità tecnologica e preventiva. La telematizzazione delle impugnazioni, il peso crescente della prova digitale, l’anticipazione della soglia repressiva e l’espansione degli strumenti di sicurezza mostrano un ordinamento sempre più orientato all’efficienza e al controllo. In questo scenario, la vera sfida del diritto penale contemporaneo diventa preservare il nucleo sostanziale delle garanzie senza sacrificare il processo alla sola funzionalità organizzativa.

Libera Critica PenaleAggiornamento “critico” del venerdìIl venerdì penale consegna una settimana meno rumorosa sul piano...
22/05/2026

Libera Critica Penale

Aggiornamento “critico” del venerdì

Il venerdì penale consegna una settimana meno rumorosa sul piano legislativo, ma molto significativa sul versante giurisprudenziale. Dopo la lunga onda del decreto sicurezza — ormai convertito con la legge 24 aprile 2026, n. 54 — il baricentro dell’aggiornamento si sposta sul lavoro della Corte di cassazione, chiamata ancora una volta a misurare gli effetti concreti delle riforme recenti: esecuzione della pena, reati ostativi, attenuanti sostanziali, appelli ai soli effetti civili, proporzionalità del trattamento sanzionatorio e regressione del procedimento dopo la nullità del giudizio immediato. Il dato comune è netto: il processo penale contemporaneo non vive più soltanto nella sentenza di merito, ma nella rete di conseguenze che quella sentenza produce o impedisce.

La novità più fresca, anche per data di deposito, è Cassazione penale, Sez. I, ordinanza n. 18497, udienza 13 maggio 2026, deposito 22 maggio 2026, Presidente Rocchi, Relatore Natalini. La Prima sezione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione il delitto di rapina aggravata ex art. 628, comma terzo, c.p., quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

Il punto è tecnicamente rilevante e politicamente sensibile. Se il fatto è stato riconosciuto di lieve entità, mantenere intatto l’automatismo ostativo rischia di produrre una frattura tra giudizio di meritevolezza sostanziale e disciplina esecutiva. In altri termini: il giudice del merito calibra la risposta punitiva riconoscendo la minore gravità concreta della rapina; il sistema dell’esecuzione, però, continua a trattare quel titolo come ostativo in modo indifferenziato. La questione rimessa alla Consulta coglie proprio questo scarto, e lo fa su un terreno decisivo, perché la sospensione dell’ordine di esecuzione non è un dettaglio tecnico, ma il punto in cui la pena inflitta incontra la libertà reale della persona condannata.

Altra decisione da segnalare è Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17971, udienza 22 aprile 2026, deposito 19 maggio 2026, Presidente Miccoli, Relatore Pilla, in materia di impugnazioni ai soli effetti civili. La Quinta sezione ha affermato che, per effetto dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., nei procedimenti ai quali si applica tale disciplina, il giudice penale di appello, una volta esclusa l’inammissibilità del gravame, è privo di potestas iudicandi e deve trasmettere gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello; l’eventuale decisione penale sul merito delle domande risarcitorie deve essere annullata senza rinvio dalla Cassazione, con trasmissione al giudice civile individuato secondo le regole del processo civile.

La pronuncia fotografa bene una delle torsioni post-Cartabia: il processo penale tende a liberarsi del carico civilistico quando il tema residuo è esclusivamente risarcitorio, ma questa scelta, pur razionale in chiave deflattiva, non è neutra per le parti. La persona offesa viene spostata verso il giudice civile; l’imputato vede il fronte civilistico proseguire altrove; il difensore deve presidiare un passaggio di giurisdizione che può incidere su tempi, costi, regole probatorie e strategia complessiva. La separazione dei binari promette ordine, ma impone una vigilanza tecnica maggiore: il destino dell’azione civile non si esaurisce più dentro il fascicolo penale.

Sempre sul piano del trattamento sanzionatorio, merita richiamo Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16971, udienza 25 marzo 2026, deposito 12 maggio 2026, Presidente De Amicis, Relatore Rosati. La Corte ha affermato che, nel caso di reato continuato commesso in concorso da più imputati, contrasta con il principio di proporzionalità della pena l’inflizione al concorrente giudicato separatamente per una parte dei reati commessi da minorenne di una pena complessiva superiore a quella inflitta ai coimputati maggiorenni giudicati in un unico processo. La Cassazione ha quindi annullato con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, imponendo al giudice della fase rescissoria una verifica puntuale sulla proporzione della pena complessivamente inflitta.

La decisione è preziosa perché guarda alla pena non come somma aritmetica di segmenti processuali, ma come risultato finale da misurare sulla complessiva offensività della condotta e sulla posizione concreta del singolo imputato. Il giudizio separato, la minore età per una parte dei fatti e la successiva derubricazione intervenuta per i coimputati maggiorenni non possono generare, per accidente processuale, una pena più grave e meno proporzionata. È un arresto che parla al cuore del sistema: la pena non deve essere soltanto legale, deve essere razionale; e la razionalità si misura anche evitando che la frammentazione dei percorsi processuali produca esiti sanzionatori incoerenti.

In materia di giudizio immediato, va segnalata Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16229, udienza 24 marzo 2026, deposito 5 maggio 2026, Presidente Aprile, Relatore Tondin. La Corte ha affermato che, a seguito di una sentenza di appello dichiarativa della nullità del decreto di giudizio immediato, con regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, sussiste l’interesse concreto e attuale del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione, anche qualora nel frattempo sia stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.

Il principio è di forte impatto pratico, perché evita di considerare “assorbita” la regressione processuale solo perché il pubblico ministero abbia nel frattempo riattivato il percorso ordinario delle indagini. Il tema vero è la stabilità degli effetti della nullità: se il decreto di giudizio immediato viene travolto, la regressione incide sulla struttura del procedimento e sull’interesse dell’accusa a contestare quella decisione. Per la difesa, però, la pronuncia impone cautela: ogni nullità processuale che riporti indietro il procedimento non chiude necessariamente la partita, poiché può aprire un ulteriore fronte di legittimità.

Sul piano normativo, non si registra una nuova legge penale paragonabile, per impatto, alla conversione del decreto sicurezza; resta però centrale il testo coordinato del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito nella legge 24 aprile 2026, n. 54, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2026. Il provvedimento, ormai entrato nella fase applicativa, continua a richiedere attenzione soprattutto per le modifiche processuali e per gli strumenti di controllo anticipato, inclusi i profili relativi alle attività di indagine in presenza di cause di giustificazione.

Il rilievo critico, oggi, non sta tanto nel ripetere il contenuto del decreto, già oggetto degli aggiornamenti precedenti, quanto nel coglierne l’effetto di sistema: ogni nuova disciplina emergenziale, una volta entrata in vigore, smette di essere “emergenza” e diventa prassi. È in quel passaggio che il difensore deve collocare la propria attenzione, perché le norme eccezionali diventano rapidamente abitudini operative, moduli investigativi, automatismi di cancelleria, richieste standardizzate e interpretazioni estensive.

Filo rosso

Il filo rosso del venerdì è la lotta contro gli automatismi. L’ordinanza n. 18497/2026 porta davanti alla Corte costituzionale il problema dei reati ostativi quando la concreta lieve entità del fatto rende irragionevole una disciplina esecutiva cieca; la sentenza n. 17971/2026 chiarisce che l’appello ai soli effetti civili deve uscire dal circuito penale quando l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. lo impone; la sentenza n. 16971/2026 richiama la proporzionalità della pena contro gli effetti distorsivi dei giudizi separati; la sentenza n. 16229/2026 ricorda che le regressioni processuali conservano un peso anche quando il procedimento sembra essersi già rimesso in moto.

Ne esce un quadro nel quale il penale non è più governato soltanto da norme incriminatrici e formule assolutorie, ma da meccanismi di passaggio: dal merito all’esecuzione, dal penale al civile, dal rito immediato alle indagini, dalla legalità formale alla proporzione sostanziale. È in questi passaggi che oggi si decide molta parte della garanzia. E proprio lì la difesa deve restare più vigile, perché il processo contemporaneo tende a nascondere le sue scelte più incisive non sempre nelle grandi sentenze, ma nelle conseguenze operative che quelle sentenze producono.

Quando la prassi d’aula restringe il codice: la replica della parte civile dopo la discussione della difesa dell’imputat...
22/05/2026

Quando la prassi d’aula restringe il codice: la replica della parte civile dopo la discussione della difesa dell’imputato

La vicenda pone un tema solo apparentemente minuto, giacché dietro la gestione delle repliche nella discussione finale si annida una questione più ampia e, per certi versi, paradigmatica: il rapporto tra norma processuale e prassi giudiziaria, tra potere ordinatorio del giudice e compressione delle facoltà difensive, tra fisiologia dell’udienza e rischio che l’abitudine dell’aula finisca per sovrapporsi alla grammatica del codice.

Il punto di emersione è noto a molti difensori di parte civile. Dopo la discussione della difesa dell’imputato, il Pubblico Ministero rinuncia alla replica; il difensore della parte civile chiede di poter brevemente interloquire sugli argomenti appena svolti dalla difesa; l’istanza viene respinta con una formula ormai quasi stereotipata: in assenza di replica del Pubblico Ministero, nessuna parte privata sarebbe ammessa a replicare. Formula rapida, rassicurante nella sua apparente neutralità organizzativa, eppure assai problematica ove la si sottoponga al necessario scrutinio normativo.

L’art. 523, comma 4, c.p.p. dispone che “il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare”, precisando che la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari alla confutazione degli argomenti avversari. La disposizione, nella sua lineare chiarezza, non costruisce alcun vincolo di dipendenza tra la replica del Pubblico Ministero e quella delle parti private; non assegna all’organo dell’accusa pubblica una funzione di apertura necessaria della fase delle repliche; non prevede che il silenzio del Pubblico Ministero determini, per trascinamento, il silenzio obbligato della parte civile. La norma contempla una facoltà comune, tipizzata nel suo perimetro funzionale e contenuta nella sua estensione, onde evitare duplicazioni della discussione e, al tempo stesso, preservare la possibilità di una confutazione puntuale degli argomenti avversari.

Da tale dato discende una prima conclusione, difficilmente eludibile: la parte civile non chiede di replicare perché intenda duplicare la requisitoria del Pubblico Ministero, né perché pretenda di assumere una posizione processuale sovraordinata rispetto alla difesa dell’imputato; chiede di replicare perché la discussione difensiva può incidere direttamente sulla domanda civilistica, sulla credibilità della persona offesa, sulla ricostruzione del fatto, sul nesso tra condotta ed evento, sulla quantificazione del danno, sulla stessa tenuta della costituzione di parte civile nel giudizio penale. Si tratta di un interesse autonomo, processualmente qualificato, che non vive per interposta persona attraverso il Pubblico Ministero, giacché l’azione civile esercitata nel processo penale conserva una propria fisionomia, una propria direzione finalistica e una propria esigenza di tutela argomentativa.

Sotto altro ma convergente profilo, il sistema contiene già il presidio destinato a salvaguardare la posizione dell’imputato. L’art. 523, comma 5, c.p.p. stabilisce infatti che l’imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi, se la domandano. Il baricentro garantistico della sequenza conclusiva è dunque collocato dal legislatore nel punto esatto in cui deve operare: l’imputato conserva il diritto di chiudere la dialettica processuale. Di talché, ove la parte civile svolga una replica breve, pertinente e strettamente contenuta nella confutazione degli argomenti della difesa, l’equilibrio del contraddittorio resta integro, poiché la parola finale rimane comunque assicurata alla difesa dell’imputato.

La prassi impeditiva, pertanto, si palesa difficilmente sostenibile. Essa non governa la replica, la cancella; non disciplina l’esercizio di una facoltà, lo subordina a un presupposto non scritto; non tutela l’ultima parola dell’imputato, già espressamente garantita dal comma quinto, ma trasferisce sulla parte civile gli effetti di una scelta processuale compiuta da altro soggetto. Il risultato è paradossale: la rinuncia del Pubblico Ministero, del tutto legittima nella prospettiva dell’accusa pubblica, diviene fatto impeditivo dell’attività difensiva di una parte privata, sebbene il codice non preveda una simile conseguenza e sebbene la parte civile possa avere necessità di confutare profili che il Pubblico Ministero, per ragioni sue proprie, scelga di non coltivare.

Il contributo recentemente pubblicato su Terzultima Fermata ha il merito di riportare il tema alla sua essenzialità: il codice è il primo referente della prassi, e la prassi, quando non trovi sostegno nel codice, deve retrocedere. Viene richiamata, sul punto, l’isolata ordinanza del Tribunale di Milano, sez. II penale, 9 novembre 2004, secondo cui la rinuncia del Pubblico Ministero alla replica comporterebbe l’impossibilità di replica per tutte le parti. Si tratta, tuttavia, di un approdo di merito risalente, non consolidato, privo di una reale sedimentazione nomofilattica e, soprattutto, difficilmente armonizzabile con la lettera dell’art. 523, comma 4, c.p.p.

Assume particolare rilievo, in questa prospettiva, anche il contributo della Scuola Superiore della Magistratura sullo svolgimento della discussione finale, nel quale la soluzione impeditiva viene espressamente giudicata perplessa, proprio perché la norma, sul piano letterale, non contiene alcun condizionamento della replica dei difensori delle parti private all’avvenuta replica del Pubblico Ministero. La stessa impostazione evidenzia come una simile lettura imporrebbe un rilevante limite al diritto di difesa della parte privata, senza ragionevole giustificazione, tanto più considerando che la replica deve restare contenuta nei limiti strettamente necessari alla confutazione e che l’imputato conserva, in ogni caso, la garanzia dell’ultima parola.

La giurisprudenza di legittimità, pur non risultando avere affrontato frontalmente la specifica questione della replica della parte civile condizionata alla replica del Pubblico Ministero, offre coordinate utili sul piano sistematico. Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2010, n. 18489, Rv. 246913, richiamata in materia di memoria riassuntiva del Pubblico Ministero all’esito della requisitoria, conferma che la replica non è spazio di reiterazione argomentativa, ma strumento di reazione a elementi di novità o ad argomenti rispetto ai quali la parte non abbia potuto interloquire. Cass. pen., sez. III, 17 settembre 2019, n. 364, Rv. 278392, a sua volta, colloca la violazione del diritto di replica dell’imputato e del difensore nel perimetro delle nullità relative, da eccepire immediatamente, offrendo un’indicazione operativa preziosa anche per la parte civile che si veda negare la parola: chiedere espressamente la replica, indicare il tema da confutare, sollecitare la verbalizzazione del diniego, formulare l’eccezione in modo tempestivo.

La soluzione corretta, allora, non passa attraverso automatismi. Il presidente conserva i poteri di direzione della discussione ai sensi dell’art. 523, comma 3, c.p.p.; può impedire divagazioni, ripetizioni e interruzioni; può esigere che la replica resti ancorata agli argomenti appena svolti dalla difesa dell’imputato; può delimitare, con criterio di pertinenza, il tempo e l’oggetto dell’intervento. Tale potere, però, ha natura conformativa, non ablativa. Serve a mantenere la discussione entro il suo alveo fisiologico, non a trasformare una prassi d’aula in una causa extra legem di decadenza dalla parola.

Ne deriva una linea operativa chiara. Il difensore della parte civile, quando ritenga necessario replicare, dovrebbe formulare un’istanza asciutta ma tecnicamente presidiata: chiedere la parola ai sensi dell’art. 523, comma 4, c.p.p.; precisare che la replica sarà contenuta nei limiti strettamente necessari alla confutazione degli argomenti difensivi appena svolti; indicare, almeno per categorie, i punti oggetto di replica; riconoscere espressamente il diritto dell’imputato e del suo difensore ad avere la parola per ultimi, ove la domandino. In caso di rigetto, dovrà pretendere la verbalizzazione dell’istanza, del provvedimento presidenziale e della relativa eccezione, affinché il tema non resti confinato nell’evanescenza della prassi orale.

In definitiva, il problema non riguarda il desiderio della parte civile di “parlare ancora”. Riguarda la misura in cui il processo penale resta fedele alle proprie forme. La replica, quando è realmente tale, non appesantisce il processo: ne completa la dialettica. E una prassi che subordina la parola di una parte privata alla scelta silente del Pubblico Ministero finisce per introdurre una limitazione che il codice non conosce.

Nel processo penale la prassi può ordinare l’udienza, non riscrivere la legge.

Libera Critica PenaleAggiornamento “critico” del martedìLa giornata consegna un aggiornamento meno spettacolare, ma molt...
19/05/2026

Libera Critica Penale

Aggiornamento “critico” del martedì

La giornata consegna un aggiornamento meno spettacolare, ma molto significativo sul piano sistematico: più che una singola pronuncia di rottura, emerge un diritto penale che continua a muoversi per accumulo. Da un lato, il legislatore consolida la linea del “decreto sicurezza”; dall’altro, Corte costituzionale e Cassazione presidiano alcuni snodi essenziali del processo, dalle impugnazioni telematiche alla ricusazione, dalle pene sostitutive al concordato in appello.

La novità principale è la pubblicazione della relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione sul d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2026, n. 54. La relazione, indicata come Rel. n. 39/2026 e datata 13 maggio 2026, esamina le novità penali, processuali e penitenziarie del cosiddetto decreto sicurezza: armi e strumenti atti ad offendere, furto con destrezza, rapina commessa da gruppo organizzato, sicurezza urbana, stupefacenti, sicurezza stradale, lesioni al personale scolastico e ferroviario, sequestro preventivo di contenuti online, perquisizioni sul posto, fermo di prevenzione, indagini in presenza di cause di giustificazione, operazioni sotto copertura in ambito penitenziario, permessi ed espulsione dello straniero detenuto.

Il dato critico è chiaro: il decreto sicurezza non interviene su un singolo settore, ma compone un mosaico eterogeneo nel quale la “sicurezza” diventa fattore unificante di discipline molto diverse. La relazione del Massimario segnala, già nell’indice, una doppia traiettoria: incremento del catalogo punitivo sostanziale e costruzione di nuovi strumenti processuali o para-processuali. In questa prospettiva, l’interprete dovrà evitare due rischi opposti: trattare il provvedimento come una semplice somma di aggravamenti sanzionatori, oppure leggerlo soltanto come risposta emergenziale. La sua portata è più ampia, perché incide sul rapporto tra prevenzione, repressione, controllo del territorio e garanzie difensive.

Particolarmente delicato è l’intervento in materia di stupefacenti. La relazione segnala che l’art. 5 modifica l’art. 73 d.P.R. 309/1990, introducendo la confisca obbligatoria degli autoveicoli e degli altri beni utilizzati per il compimento del delitto e aggiungendo un periodo al comma 5, con l’effetto di restringere l’area applicativa del fatto di lieve entità. È un passaggio da monitorare con attenzione, perché la lieve entità rappresenta da anni una valvola di proporzione del sistema, soprattutto nei casi di piccolo spaccio, marginalità, consumo problematico e condotte seriali di minima offensività. Quando il legislatore restringe quella valvola, il giudice è chiamato a un lavoro ancora più accurato di individualizzazione, per evitare che la risposta penale torni a essere rigida proprio nei procedimenti in cui la qualità concreta del fatto dovrebbe contare più della formula astratta.

Altro snodo rilevante riguarda la prova digitale e il sequestro preventivo dei contenuti online. La relazione dà conto della nuova possibilità di eseguire il sequestro preventivo sui contenuti online del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di hosting, piattaforme online, motori di ricerca o intermediari della società dell’informazione, con rimozione dei contenuti o disabilitazione dell’accesso al profilo, garantendo ove tecnicamente possibile la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite. Il punto è cruciale: il profilo digitale non è un semplice “luogo” virtuale, ma spesso contiene identità, relazioni, lavoro, memoria personale e comunicazioni eterogenee. La selettività dell’intervento diventa, quindi, la vera misura della sua legittimità.

Sul versante delle indagini preliminari, merita attenzione la disciplina introdotta per i casi in cui appaia evidente che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione. La relazione segnala il nuovo art. 335, comma 1-bis.1, c.p.p., con annotazione preliminare in un separato modello, tempi ristretti per le determinazioni del pubblico ministero e possibile passaggio all’iscrizione ordinaria quando si rendano necessari ulteriori accertamenti, anche mediante incidente probatorio. La questione non è meramente organizzativa: il modo in cui una notizia di reato entra nel sistema condiziona statuto difensivo, tempi di indagine, controllo del pubblico ministero e percezione istituzionale del fatto. Ogni modello separato può essere utile, ma deve restare impermeabile al rischio di creare zone grigie di minore garanzia.

Resta poi attuale il tema della prescrizione. Il 13 maggio 2026 la Commissione Giustizia del Senato ha svolto nuove audizioni sul ddl n. 985, dedicato alle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. L’ANM, nella propria audizione, ha richiamato il problema della compresenza di cinque regimi diversi di prescrizione, con una sesta riforma in arrivo. È forse il dato più concreto dell’intero dibattito: la prescrizione non è soltanto istituto sostanziale o processuale, ma anche infrastruttura di prevedibilità del processo. Se ogni fascicolo richiede una ricostruzione stratificata della disciplina applicabile, il sistema perde leggibilità proprio nel punto in cui dovrebbe garantire certezza.

Sul piano costituzionale, restano centrali le sentenze n. 77 e n. 78 del 2026, entrambe depositate il 14 maggio. La sentenza n. 77 ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla disciplina dell’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC errato, quando l’atto sia inviato all’indirizzo riferibile al giudice competente per l’impugnazione anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato. La sentenza n. 78 ha invece escluso l’illegittimità della mancata previsione, nel trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, di avvisi modellati sul diritto penalistico al silenzio. Due decisioni diverse, ma accomunate da un medesimo tratto: la Corte delimita il perimetro delle garanzie senza trasformarle in clausole indifferenziate, chiedendo però agli operatori una precisione tecnica sempre più alta.

Va segnalata anche l’ordinanza n. 81/2026, relativa alla ricusazione del giudice nel procedimento archiviativo. La questione riguardava la mancata previsione che la persona offesa, dopo aver proposto opposizione alla richiesta di archiviazione, sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all’udienza fissata ai sensi dell’art. 409, comma 2, c.p.p. Il tema ha una ricaduta pratica evidente: la persona offesa è sempre più presente nel procedimento, soprattutto nella fase di controllo sull’archiviazione, ma il suo statuto resta costruito per frammenti. La tensione tra ruolo partecipativo e pienezza delle garanzie processuali non è destinata a esaurirsi.

Dalla Cassazione, infine, arrivano indicazioni importanti sul lavoro prossimo delle Sezioni Unite. Risultano pendenti questioni sulla possibilità di rigettare la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva in presenza di una prognosi negativa sulla capacità di pagamento dell’imputato e sulla deducibilità, con ricorso per cassazione, dei vizi relativi alla determinazione della pena nella sentenza emessa a seguito di concordato in appello, quando tali vizi non comportino illegalità della pena. Sono questioni tecniche, ma di forte impatto: la prima incide sull’accesso effettivo alle pene sostitutive; la seconda sui confini del controllo di legittimità dopo l’accordo processuale in appello. In entrambi i casi, il problema è lo stesso: stabilire se l’efficienza del rito possa comprimere la verifica concreta della legalità e della proporzione della pena.

Filo rosso

Il filo rosso del martedì è l’espansione del penale come tecnica di governo del rischio. Il decreto sicurezza amplia fattispecie, strumenti ablatori, controlli digitali e moduli investigativi differenziati; la prescrizione resta un laboratorio instabile; la Consulta presidia i confini delle garanzie; le Sezioni Unite sono chiamate a misurare l’effettività delle pene sostitutive e i limiti del concordato in appello. Ne emerge un sistema sempre più complesso, nel quale la difesa penale deve muoversi con precisione chirurgica: conoscere la norma non basta più, occorre comprenderne il punto di attrito, cioè il luogo in cui l’efficienza promessa dal legislatore incontra la libertà concreta della persona sottoposta al procedimento.

Indirizzo

Via Olbia 44
Pomigliano D'Arco
80038

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:00
Martedì 16:00 - 19:00
Mercoledì 16:00 - 19:00
Giovedì 16:00 - 19:00
Venerdì 16:00 - 19:00

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