26/05/2026
Libera Critica Penale
Aggiornamento “critico” del martedì
Il panorama penalistico delle ultime settimane continua a essere dominato da un duplice movimento: da un lato l’espansione dell’area della prevenzione e della sicurezza pubblica; dall’altro il tentativo della giurisprudenza costituzionale e di legittimità di ricostruire spazi di equilibrio sistematico all’interno di un processo penale sempre più orientato alla rapidità, alla telematizzazione e alla gestione anticipata del rischio.
Il principale punto di osservazione resta il c.d. “decreto sicurezza” — d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito nella l. 24 aprile 2026, n. 54 — sul quale l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione ha depositato la relazione n. 39/2026, destinata a rappresentare il primo vero riferimento interpretativo organico delle nuove disposizioni.
Il dato più significativo non è soltanto l’inasprimento di singole fattispecie incriminatrici, bensì il progressivo mutamento della funzione stessa del diritto penale. Le modifiche in materia di armi, sicurezza urbana, sequestri preventivi, contrasto allo spaccio e tutela dell’ordine pubblico mostrano infatti una tendenza ormai stabile: il diritto penale viene sempre più utilizzato come strumento di gestione preventiva del conflitto sociale.
Particolarmente delicato appare il nuovo assetto in materia di stupefacenti. La relazione del Massimario dedica ampio spazio alla distinzione tra fatto lieve occasionale, fatto lieve non occasionale e condotte che, per continuità e abitualità, tenderebbero a fuoriuscire dall’area del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990. Proprio su questo terreno si giocheranno verosimilmente i futuri contrasti interpretativi. Il rischio sistemico è evidente: la nozione di “non occasionalità” potrebbe progressivamente trasformarsi in criterio elastico capace di restringere in modo eccessivo l’operatività della lieve entità, con inevitabili riflessi anche sulla configurabilità dell’art. 74, comma 6, T.U. stup.
Sotto altro ma convergente profilo, continua ad assumere rilievo il tema dell’acquisizione dei dati digitali e della prova informatica. I recenti contributi pubblicati su riviste specialistiche si concentrano soprattutto sul rapporto tra sequestro dello smartphone, corrispondenza elettronica e limiti del potere del pubblico ministero. Il punto centrale è ormai chiarissimo: il telefono cellulare non rappresenta più un semplice contenitore materiale di dati, bensì una vera proiezione digitale della persona, nella quale convivono relazioni, attività professionali, informazioni sanitarie, fotografie, archivi e comunicazioni. Di talché, il problema processuale non riguarda soltanto la legittimità formale del sequestro, ma soprattutto la proporzionalità e la selettività dell’ablazione investigativa.
Sul piano costituzionale merita particolare attenzione la sentenza n. 77/2026 della Corte costituzionale, intervenuta sulla disciplina delle impugnazioni trasmesse via PEC nel processo penale. La Consulta è stata chiamata a confrontarsi con il rigore formalistico introdotto dalla riforma Cartabia in tema di indirizzo PEC “corretto” per la trasmissione dell’impugnazione. La questione investe direttamente il rapporto tra efficienza organizzativa e diritto di difesa: il rischio, ormai evidente, è che l’errore telematico si trasformi in causa di inammissibilità sostanzialmente sganciata dall’effettiva lesione dell’attività giudiziaria.
Sempre sul versante della giurisprudenza costituzionale, continua a produrre effetti la sentenza n. 50/2026 in materia di rapporti tra processo penale e processo tributario. La decisione si colloca nel solco del nuovo art. 21-bis del d.lgs. 74/2000 e riafferma, in sostanza, l’esigenza di coerenza tra accertamenti giurisdizionali relativi al medesimo fatto materiale. Il principio sotteso appare di notevole rilievo sistematico: il medesimo fatto storico non può essere contemporaneamente considerato inesistente in sede penale ed esistente in altra giurisdizione senza produrre una frattura irragionevole dell’ordinamento.
Di particolare interesse risultano inoltre le recenti Sezioni Unite in tema di rapina seguita dalla morte della persona offesa, decisione che continua a suscitare un intenso dibattito interpretativo soprattutto sul rapporto tra dolo, evento ulteriore e struttura della fattispecie aggravata. La questione conferma quanto il tema dell’imputazione soggettiva degli eventi più gravi continui a rappresentare uno dei punti nevralgici del diritto penale contemporaneo.
Filo rosso
Il filo rosso del martedì è la progressiva trasformazione del processo penale in un sistema ad alta intensità tecnologica e preventiva. La telematizzazione delle impugnazioni, il peso crescente della prova digitale, l’anticipazione della soglia repressiva e l’espansione degli strumenti di sicurezza mostrano un ordinamento sempre più orientato all’efficienza e al controllo. In questo scenario, la vera sfida del diritto penale contemporaneo diventa preservare il nucleo sostanziale delle garanzie senza sacrificare il processo alla sola funzionalità organizzativa.