18/12/2025
⚖️ Sicurezza sul lavoro e art. 2087 c.c.: nessun automatismo
📌 Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 1 dicembre 2025, n. 31372
> «L’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, ma fonda una responsabilità di natura contrattuale collegata alla violazione di specifici obblighi di comportamento, imposti da norme di legge, regole tecniche e conoscenze sperimentali concretamente individuabili.»
La Corte di Cassazione ribadisce che la tutela della salute del lavoratore non comporta una responsabilità automatica del datore di lavoro per il solo verificarsi dell’evento lesivo.
La responsabilità civile ex art. 2087 c.c. richiede l’accertamento di una condotta colposa specifica, della violazione di obblighi concretamente esigibili e del nesso causale tra organizzazione del lavoro e danno.
Non è sufficiente né l’infortunio in sé, né il riconoscimento di una prestazione INAIL:
previdenza e responsabilità civile operano su piani distinti, con presupposti diversi.
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