09/07/2026
CONTRATTI DI PROSSIMITA': COSA CAMBIA DOPO IL DECRETO LAVORO?
Il cosiddetto Decreto Lavoro del 1° maggio 2026 (convertito con modificazioni dal 27 giugno) è intervenuto (art. 7bis) anche su un tema molto delicato: la contrattazione collettiva di prossimità (v. art. 8, d.l. 138/2011).
Come noto i contratti di prossimità sono accordi aziendali o territoriali che, in presenza di specifiche finalità, possono derogare ad alcune regole previste dalla legge o dal contratto collettivo nazionale.
Possono essere utilizzati, ad esempio, per gestire crisi aziendali, salvaguardare l’occupazione, favorire investimenti, aumentare la competitività o migliorare l’organizzazione del lavoro.
Proprio perché possono incidere in modo importante sulle condizioni dei lavoratori, il legislatore ha introdotto nuove regole di trasparenza.
1.Obbligo di deposito
La prima novità riguarda il deposito degli accordi.
I contratti collettivi e le specifiche intese di prossimità devono ora essere depositati presso il Ministero del Lavoro e presso l’archivio nazionale dei contratti del CNEL.
Questo significa che tali accordi non dovrebbero più restare confinati nella sola dimensione aziendale, ma diventare più facilmente conoscibili e tracciabili.
2. Piccole imprese
La seconda novità riguarda le imprese fino a 15 dipendenti.
Quando l’accordo aziendale di prossimità prevede trattamenti peggiorativi per i lavoratori, la sottoscrizione deve avvenire presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
È una previsione importante evidentemente connessa al rilievo che, nelle "piccole imprese" il rapporto tra datore di lavoro e lavoratori può essere più sbilanciato e le istanze sindacali meno strutturate.
3. Dovere di informazione
La terza novità riguarda l’informazione ai lavoratori.
Se l’intesa prevede trattamenti peggiorativi, l’impresa deve informare i lavoratori interessati entro tre giorni dalla sottoscrizione, con comunicazione scritta, anche tramite email o secondo le procedure aziendali.
La ratio della norma appare chiara: il contratto di prossimità resta uno strumento utile per adattare le regole del lavoro alle esigenze concrete dell’impresa, ma non può esser utilizzato in maniera opaca e priva di controllo.
Le deroghe alla legge o al contratto collettivo nazionale devono essere anzitutto tracciabili e comprensibili in primis per i lavoratori coinvolti.
4. Qualche osservazione finale e un punto discutibile
La modifica legislativa non cambia la struttura generale dell’art. 8 d.l. 138/2011 (soggetti legittimati, finalità etc) ed in particolare non viene ampliato il novero delle materie derogabili.
L’intesa di prossimità (peggiorativa) non può costituire strumento per scendere liberamente sotto il livello retributivo costituzionalmente adeguato (art. 36 Cost.).
Un punto discutibile riguarda invece la sanzione per l’omesso deposito o l’omessa comunicazione: la norma, infatti, non prevede alcuna reazione. Soprattutto per le intese peggiorative potrebbe però sostenersi che l’inosservanza degli adempimenti previsti dall’art. 7bis citato possa influire, in giudizio, sull’efficacia derogatoria dell’accordo o sulla sua opponibilità ai lavoratori interessati.
Pistoia, 9 luglio 2026
Avv. Vittorio Lepri