Avvocato Giovanni Foggia

Avvocato Giovanni Foggia STUDIO LEGALE
VIA DELLA SCUOLA, 1
56127 PISA
[email protected]

14/02/2024

Malattia professionale per costrizione organizzativa. Il lavoratore ha diritto alla prestazione prevista dall' INAIL

14/06/2021

Lo studio rimarrà chiuso dal 22 giugno al 4 luglio. Per tutte le comunicazioni è sempre possibile scrivere all'indirizzo e-mail [email protected].

08/06/2017

Un fatto strano si sta verificando nei tribunali del lavoro del nostro Paese: a fronte del forte aumento di richieste di decreti ingiuntivi relativi a mensilità arretrate non pagate (procedimenti destinati a sfociare in pignoramenti negativi e istanze di fallimento) si registra una flessione delle c...

RICONOSCIMENTO DEL TUMORE AL CERVELLO COME MALATTIA PROFESSIONALE. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ivrea, Dott. L...
26/04/2017

RICONOSCIMENTO DEL TUMORE AL CERVELLO COME MALATTIA PROFESSIONALE. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ivrea, Dott. Luca Fadda ha riconosciuto in sentenza il legame tra l'esposizione alle onde elettromagnetiche e la neoplasia al cervello. http://ilmattino.it/primopiano/cronaca/cellulare_danni_salute_inail_condannata_firenze-2400023.html

Dopo il tribunale di Ivrea, anche quello di Firenze, ha riconosciuto il collegamento tra l'uso non corretto del telefono cellulare e l'insorgere di una malattia al nervo acustico. Lo ha...

28/02/2017

DALLA BANCA TI SCRIVONO, TI TELEFONANO, E' URGENTE TI DICONO, ALLA FINE AMMETTONO: "BISOGNA FIRMARE PER L'ANATOCISMO, OGGI SCADE IL TERMINE",......NO PER L'ANATOCISMO NON FIRMO!

IL NUOVO ART. 120, COMMA 2, TUB (Decreto Banche 2016)
Dopo un primo recente restyling nel 2013, col DL. n. 18/2016, convertito in legge n. 49/2016, siamo approdati ad una nuova versione dell'art. 120, comma 2, TUB.
Le modifiche riguardano le lettere a e b del secondo comma della norma in commento, in vigore dal 15 aprile 2016, che così oggi dispongono:
“a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
Ebbene, fin dalla prima modifica del 2003, l'intento del legislatore era quello di prevedere un generale divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (ovvero l'anatocismo), così innovando rispetto al passato in cui tale norma disponeva, invece, la legittimità dell'anatocismo a condizione che vi fosse pari periodicità fra interessi a debito ed a credito.
Tale intento non sembra però – per come vedremo – raggiunto, reintroducendosi anzi l'anatocismo.
Vediamo nel dettaglio.
La lettera a
E' introdotta la periodicità annuale per la liquidazione degli interessi sia a credito che a debito. Così facendo si impone agli Istituti di Credito di non applicare – come sempre avvenuto – una periodicità libera (trimestrale o semestrale).
Il conteggio di tali interessi è previsto al 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto qualora la cessazione intervenga anteriormente.
La lettera b
Prima parte
E' previsto pari trattamento per tutti gli interessi debitori anche se riguardano finanziamenti concessi dalle Banche per carte di credito (ivi incluse, quindi, le famigerate “revolving” caratterizzate da tassi di interesse assolutamente consistenti). Tali interessi non possono produrre interessi ulteriori “salvo” (l'inciso che segue non è di poco conto) “quelli di mora” e devono pertanto essere calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Appunto, come detto, la novità della norma che fa salva la produzione degli interessi di mora sembra rappresentare un'eccezione ed un'inversione di marcia rispetto al divieto di anatocismo e così il ripristino della possibilità per le Banche di calcolare interessi sugli interessi. Ciò ammenochè l'emananda delibera CICR non faccia chiarezza sul punto, sgombrando così il campo da tale eventualità.
Seconda parte
E' disposto che, solo ed esclusivamente in caso di rapporti di apertura di credito in conto corrente ed in conto di pagamento, ed in presenza di sconfinamento extra fido o in assenza di fido, gli interessi debitori siano conteggiati al 31 dicembre e diventino esigibili il primo marzo dell'anno successivo. Ciò, tranne il caso di chiusura definitiva del rapporto in cui, invece, gli interessi debitori sono immediatamente esigibili.
Tale norma consente poi al correntista (questa la novità di assoluto rilievo) di autorizzare (o meno) l'addebito degli interessi sul conto corrente al momento in cui questi diventano esigibili (ovvero, come sopra detto, il primo marzo di ogni anno o al momento della chiusura del conto).
Tale “facoltà” per la ben nota disparità di forza (contrattuale) fra le due parti sicuramente diventerà un “obbligo” senza il quale l'Istituto non consentirà apertura alcuna.
L'autorizzazione il correntista può dare “anche preventivamente” (e così prima della scadenza, a differenza di quanto previsto dall'art. 1283 c.c.). In tal modo tali interessi vengono trasformati in sorte capitale, produttiva a sua volta di ulteriori interessi.
Tale autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché effettuata prima dell'addebito.
Ma il correntista può anche non autorizzare tale addebito. In tale ipotesi, al fine di evitare gli effetti della capitalizzazione composta degli interessi (e così compensare l'addebito), può effettuare sul conto un versamento di importo pari o superiore rispetto a quello degli interessi.
Ma tale normativa è di immediata applicazione oppure occorre attendere la delibera del CICR (Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio)?
Come accaduto per la precedente versione 2013 dell'art. 210 TUB si pone il problema della sua immediata applicazione (o meno) in assenza della delibera CICR; CICR al quale anche in questa occasione è stata affidata ampia delega rispetto a “modalità e criteri” per la “produzione di interessi”.
Nella precedente versione della norma oggi esaminata era piuttosto chiaro l'intento (in effetti riuscito) di vietare l'anatocismo e, quindi, preferibile l'orientamento (peraltro maggioritario) di quei giudici di merito che propendevano per l'immediata applicazione della norma in questione, ritenendo che l'intervento del CICR dovesse essere limitato all'assunzione di norme relative agli aspetti tecnico contabili.
Oggi, però, la questione sembrerebbe diversa, non scorgendosi in effetti nella nuova formulazione dell'art. 120 TUB un divieto di capitalizzazione degli interessi, ma semmai proprio il contrario.
Indi a nostro avviso stavolta sarebbe preferibile attendere l'emanazione della delibera CICR prima di darvi concreta attuazione.
L'intervento della Corte Costituzionale
Alla luce di quanto sopra è forse auspicabile un intervento della Corte Costituzionale in quella che pare una reintroduzione, a tutti gli effetti, dell'anatocismo.
Pisa, 11.7.2016
Avv. Alberto Foggia

28/02/2017

TRIBUNALE DI MILANO
SENTENZA DEL 3.11.2016
REINTEGRO E RISARCIMENTO PER IL LAVORATORE SE IL PATTO DI PROVA NON E' PER ISCRITTO.
L'ex dipendente licenziato disconosce la firma sul patto di prova e l'azienda non chiede di nominare un perito per accertare la veridicità. La conseguenza è la condanna per il datore di lavoro, sulla base del principio che il patto di prova senza forma scritta è nullo e conseguentemente anche il licenziamento perde efficacia.

LA TASSA SUL PERMESSO DI SOGGIORNO VA RIMBORSATA.Questa è la statuizione del Tribunale di Milano (n.r.g. 6342/2016) che ...
22/02/2017

LA TASSA SUL PERMESSO DI SOGGIORNO VA RIMBORSATA.
Questa è la statuizione del Tribunale di Milano (n.r.g. 6342/2016) che ha accolto il ricorso di alcuni extracomunitari che avevano pagato l'importo necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno (dagli € 80,00 ai € 200,00).
La decisione confermata anche dal Tribunale di Napoli ha origine dalla decisione della Corte di Giustizia Europea e mette nelle condizioni tutti coloro che hanno pagato questo tributo di chiederne il rimborso.
Tratto dal provvedimento del Tribunale di Milano: ”accerta la discriminazione nei confronti dei ricorrenti, posta in essere dalle amministrazioni convenute”.
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:IT:HTML

23/01/2017

Blog sulla Previdenza Sociale ed Assistenza Obbligatoria

Indirizzo

Via Della Scuola, 1
Pisa
56127

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avvocato Giovanni Foggia pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Avvocato Giovanni Foggia:

Condividi