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Lavori socialmente utili e subordinazioneCass. civ., sez. lav., 22.9.2026, n. 25709Con l’ordinanza del 22 settembre, la ...
16/10/2026

Lavori socialmente utili e subordinazione

Cass. civ., sez. lav., 22.9.2026, n. 25709

Con l’ordinanza del 22 settembre, la Cassazione ha precisato quando un rapporto formalmente inserito in un progetto di lavori socialmente utili può essere considerato, in concreto, lavoro subordinato.

Non basta che il lavoratore sia stabilmente inserito nell’organizzazione dell’ente. Occorre che ricorrano congiuntamente due elementi: lo svolgimento di attività che deviano dal progetto LSU e lo stabile inserimento nella struttura organizzativa dell’amministrazione. La Corte ha inoltre chiarito che la semplice reiterazione nel tempo dei progetti non determina, da sola, la nascita di un unico rapporto sul quale misurare la durata legale.

La decisione è interessante per le amministrazioni pubbliche perché impedisce due automatismi opposti. Da un lato, la formale denominazione “LSU” non mette l’ente al riparo quando l’attività concretamente svolta devia dal progetto e diventa lavoro ordinario dell’amministrazione, dall’altro la mera permanenza nell’ente, anche di lungo periodo, da sola non trasforma automaticamente il rapporto.

Restano decisive le modalità con cui il lavoratore viene concretamente utilizzato.

Cass. civ., sez. lav., 22.9.2026, n. 25709 Con l’ordinanza del 22 settembre, la Cassazione ha precisato quando un rapporto formalmente inserito in un progetto di lavori socialmente utili può essere considerato, in concreto, lavoro subordinato. Non basta che il lavoratore sia stabilmente inserito ...

La falsa testimonianza contro il datore di lavoro è disciplinarmente rilevanteCass. civ., sez. lav., 22.9.2026, n. 25687...
15/10/2026

La falsa testimonianza contro il datore di lavoro è disciplinarmente rilevante

Cass. civ., sez. lav., 22.9.2026, n. 25687

Con ordinanza del 22 settembre 2026, la Corte di cassazione ha affrontato un tema particolarmente delicato: la rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese da un lavoratore come testimone in un processo civile sfavorevole al proprio datore di lavoro.

La Corte distingue nettamente due situazioni.

Il dipendente non può essere sanzionato perché rende una deposizione contraria agli interessi dell’impresa, né bastano semplici inesattezze o ambiguità.

Il testimone, tuttavia, è obbligato a dire la verità: una dichiarazione falsa può assumere rilievo disciplinare quando, per contenuto e circostanze, sia idonea a incidere sul vincolo fiduciario. Tuttavia neanche in questo caso, ovviamente, il licenziamento è in sé legittimo: occorre verificare la concreta gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione.

La Cassazione ha inoltre precisato che la mera sproporzione della sanzione non rende automaticamente il licenziamento ritorsivo. Per arrivare alla nullità per motivo illecito occorre accertare che la ragione formalmente indicata dal datore di lavoro sia soltanto apparente e che l’intervento ritorsivo abbia avuto efficacia determinante ed esclusiva.

Cass. civ., sez. lav., 22.9.2026, n. 25687 Con ordinanza del 22 settembre 2026, la Corte di cassazione ha affrontato un tema particolarmente delicato: la rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese da un lavoratore come testimone in un processo civile sfavorevole al proprio datore di lavoro. La....

Sulla distinzione tra legittimazione attiva ex art. 28 Stat. Lav. e titolo per costituire RSA ex art. 19 Stat. Lav.Cass....
14/10/2026

Sulla distinzione tra legittimazione attiva ex art. 28 Stat. Lav. e titolo per costituire RSA ex art. 19 Stat. Lav.

Cass. civ., sez. lav., 10.9.2026, n. 25184

La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 settembre 2026, è tornata a pronunciarsi sul tema della legittimazione attiva a proporre ricorso ex art. 28 Stat. Lav. dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2025, affrontando specificamente la questione lasciata aperta dalla Consulta in merito al cosiddetto «allineamento dei titoli» tra l’art. 19 e l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

La Suprema Corte ha ribadito la fondamentale differenza tra i due piani: da un lato, la maggiore rappresentatività comparativa su base nazionale richiesta dall’art. 19 ai fini dell’accesso alle prerogative del Titolo III; dall’altro, la sola dimensione nazionale del sindacato, necessaria e sufficiente per la legittimazione attiva ex art. 28. Quello che la Consulta ha definito «allineamento dei titoli» è, secondo la Cassazione, «solo tendenziale e riguarda soltanto un profilo, quello del perimetro di valutazione della rappresentatività sindacale, ossia della dimensione necessariamente nazionale del sindacato interessato». Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso proposto da una federazione sindacale del settore dei trasporti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso ex art. 28 per difetto di legittimazione attiva. I giudici di legittimità hanno così confermato che la diffusione organizzativa e l’azione del sindacato, valutate con riferimento al settore produttivo dell’azienda destinataria, non raggiungevano quella dimensione nazionale richiesta dalla norma.

Cass. civ., sez. lav., 10.9.2026, n. 25184 La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 settembre 2026, è tornata a pronunciarsi sul tema della legittimazione attiva a proporre ricorso ex art. 28 Stat. Lav. dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2025, affrontando specificamente la questi...

L’IA entra nelle relazioni industriali e il tecnostress nella prevenzione: un recente accordo integrativo aziendaleIl 25...
13/10/2026

L’IA entra nelle relazioni industriali e il tecnostress nella prevenzione: un recente accordo integrativo aziendale

Il 25 settembre 2026 FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, insieme al Coordinamento nazionale RSU e RSA, hanno sottoscritto con il gruppo Ferrero l’ipotesi di rinnovo dell’integrativo aziendale, destinata a oltre 7.000 lavoratori.

L’intesa dovrà ora essere sottoposta al voto dei lavoratori nelle assemblee.

Pur essendovi importanti miglioramenti sia sul piano economico che normativo, la parte più interessante è probabilmente quella organizzativa. Il diritto di informazione e consultazione viene infatti esteso espressamente agli investimenti in intelligenza artificiale. Inoltre, nei monitoraggi sullo stress lavoro-correlato dovranno essere approfonditi anche tecnostress, nuovi strumenti digitali e nuove tecnologie introdotte nell’organizzazione. Aumentano quindi anche le ore di formazione degli RLS.

Si tratta di uno dei più interessanti tra i recenti accordi aziendali, perché collega tre piani che spesso vengono trattati separatamente: innovazione tecnologica, relazioni sindacali e salute e sicurezza.

L’IA non viene considerata soltanto come investimento produttivo. Diventa materia di informazione e consultazione e, quando modifica l’organizzazione, entra anche nella valutazione dei rischi psicosociali.

Per le imprese che stanno adottando sistemi di IA è utile costruire fin dall’inizio un unico percorso che colleghi investimento tecnologico, informazione sindacale, formazione delle persone e aggiornamento della valutazione dei rischi.

Il 25 settembre 2026 FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, insieme al Coordinamento nazionale RSU e RSA, hanno sottoscritto con il gruppo Ferrero l’ipotesi di rinnovo dell’integrativo aziendale, destinata a oltre 7.000 lavoratori. L’intesa dovrà ora essere sottoposta al voto dei lavoratori nelle as...

Federculture: nuove tabelle del costo del lavoro per cultura, turismo, sport e tempo liberoMin. Lav., 23.9.2026, decreto...
12/10/2026

Federculture: nuove tabelle del costo del lavoro per cultura, turismo, sport e tempo libero

Min. Lav., 23.9.2026, decreto direttoriale n. 80

Con il decreto direttoriale n. 80 del 23 settembre 2026, il Ministero del Lavoro ha rideterminato il costo medio orario del personale dipendente dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero nell’ambito Federculture. Il decreto annulla e sostituisce il precedente d.d. n. 75 del 16 settembre e contiene tabelle con valori riferiti alle decorrenze di dicembre 2024, marzo 2026 e luglio 2026. Le tabelle costituiscono parte integrante del provvedimento.

È una novità meno rumorosa di una sentenza, ma assai concreta per enti e imprese che gestiscono musei, fondazioni culturali, impianti sportivi e servizi ricreativi.

Il costo ministeriale del lavoro è un riferimento importante nella predisposizione di gare e affidamenti e nella valutazione della componente lavoro delle offerte.

Non coincide semplicemente con il minimo salariale del CCNL: incorpora il complesso degli elementi che concorrono al costo medio della prestazione.

Min. Lav., 23.9.2026, decreto direttoriale n. 80 Con il decreto direttoriale n. 80 del 23 settembre 2026, il Ministero del Lavoro ha rideterminato il costo medio orario del personale dipendente dei servizi della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero nell’ambito Federculture. Il decr...

Non è perentorio il termine per opporsi alla trattazione scritta nel rito del lavoroCass. civ., sez. lav., 21.9.2026, n....
09/10/2026

Non è perentorio il termine per opporsi alla trattazione scritta nel rito del lavoro

Cass. civ., sez. lav., 21.9.2026, n. 25645

La Corte di Cassazione con ordinanza del 21 settembre 2026, ha accolto il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, all’esito di trattazione scritta, disposta ex art. 127 ter c.p.c., aveva confermato il rigetto dell’impugnativa del licenziamento disciplinare e trattenuto la causa in decisione nonostante la richiesta di trattazione orale avanzata dall’appellante.

La Suprema Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 17603/2025 – che hanno affermato la compatibilità del processo a trattazione scritta con il rito del lavoro – ha ribadito che nel rito del lavoro la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte è ammissibile a condizione che nessuna delle parti si opponga e che il contraddittorio dialogico sia ripristinato qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha erroneamente qualificato come tardiva la richiesta di trattazione orale, comminando una decadenza non prevista dalla legge, poiché l’art. 127-ter, c. 2, c.p.c. qualifica come perentorio solo il termine minimo per il deposito delle note, non quello di cinque giorni per l’opposizione alla sostituzione né quello per il provvedimento del giudice.

Inoltre, la società appellata si era costituita solo successivamente al decreto di sostituzione e al decorso del termine per opporsi, rendendo la richiesta di discussione orale ampiamente giustificata dall’esigenza di ripristinare il pieno contraddittorio in ragione della sopravvenuta costituzione in appello.

Cass. civ., sez. lav., 21.9.2026, n. 25645 La Corte di Cassazione con ordinanza del 21 settembre 2026, ha accolto il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, all’esito di trattazione scritta, disposta ex art. 127 ter c.p.c., aveva confermato il rigetto de...

Cass., sez. IV penale, 14.9.2026, n. 33556Con sentenza del 14 settembre 2026, la IV Sezione penale della Cassazione è to...
08/10/2026

Cass., sez. IV penale, 14.9.2026, n. 33556

Con sentenza del 14 settembre 2026, la IV Sezione penale della Cassazione è tornata sul rapporto fra comportamento imprudente del lavoratore e responsabilità datoriale.

Il lavoratore si era infortunato mentre puliva un’impastatrice industriale. Il datore sosteneva che avrebbe dovuto scollegare l’alimentazione elettrica, come gli era stato insegnato.

Dall’accertamento era però emerso che i sistemi di protezione e interblocco della macchina erano stati manomessi o disattivati.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ribadito che una condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale quando rimane nell’ambito delle mansioni affidate e l’infortunio è stato reso possibile dall’assenza o inefficienza delle protezioni che avrebbero dovuto governare proprio quel rischio. I due livelli di prevenzione non sono alternativi.

Il datore deve da un lato assicurare istruzioni e formazione al lavoratore, ma ciò non vale ad esimerlo dal garantire anche efficienza, manutenzione ed effettivo funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

Cass., sez. IV penale, 14.9.2026, n. 33556 Con sentenza del 14 settembre 2026, la IV Sezione penale della Cassazione è tornata sul rapporto fra comportamento imprudente del lavoratore e responsabilità datoriale. Il lavoratore si era infortunato mentre puliva un’impastatrice industriale. Il dator...

Trib. Grosseto, sez. lav., 16.9.2026, n. 323Il Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, con sentenza del 16 settembre 2026...
07/10/2026

Trib. Grosseto, sez. lav., 16.9.2026, n. 323

Il Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, con sentenza del 16 settembre 2026, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato a una lavoratrice mediante un messaggio vocale WhatsApp inviato dall’amministratore unico della società.

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento chiedendo la reintegrazione e il risarcimento del danno.

Il giudice ha equiparato il licenziamento intimato attraverso messaggio vocale al licenziamento orale: di conseguenza, stante che la società convenuta è rimasta contumace e che il licenziamento orale è giuridicamente inesistente secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha applicato il regime di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori come modificato dalla legge 92/2012 e ha disposto la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e la condanna della società al risarcimento del danno.

Trib. Grosseto, sez. lav., 16.9.2026, n. 323 Il Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, con sentenza del 16 settembre 2026, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato a una lavoratrice mediante un messaggio vocale WhatsApp inviato dall’amministratore unico della società. La ricorrent...

Vi aspettiamo il 2 ottobre alle 14 per parlare del lavoro e delle sue regole.É un dialogo che prende le mosse dall'Encic...
28/09/2026

Vi aspettiamo il 2 ottobre alle 14 per parlare del lavoro e delle sue regole.

É un dialogo che prende le mosse dall'Enciclica Magnifica Humanitas e che intende affrontare il nodo cruciale dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sul lavoro umano.

Nella locandina trovate il link al canale youtube per collegarvi.

Vi aspettiamo.

Di fronte alle trasformazioni radicali portate dall’Intelligenza Artificiale, dalle nuove dinamiche di mercato e dalla necessità di una reale sostenibilità sociale, gli strumenti tradizionali della tutela del lavoro non bastano più. Per elaborare regole e tutele adeguate alle sfide contemporane...

Il prossimo 13 ottobre 2026, al Royal Hotel Carlton di Bologna, torna il Forum Appalti & Contratti con un’edizione inter...
25/09/2026

Il prossimo 13 ottobre 2026, al Royal Hotel Carlton di Bologna, torna il Forum Appalti & Contratti con un’edizione interamente dedicata alla prospettiva dell’esecuzione nella nuova contrattualistica pubblica.

Una giornata di confronto e formazione di alto livello, articolata in quattro sessioni specialistiche mattutine e una sessione plenaria pomeridiana, per approfondire strategie operative, mitigazione dei rischi e prevenzione del contenzioso.

Parteciperà anche il Prof. Avv. Pasqualino Albi, Ordinario di Diritto del Lavoro presso il l’Università di Pisa con un intervento dal titolo “Il capitolato speciale come presidio di tutela: clausole contrattuali, condizioni di esecuzione e obblighi lavoristici, tra diritto del lavoro e codice dei contratti pubblici”.

Un contributo che si inserisce all’interno della sessione dedicata a“Le tutele effettive dei lavoratori nell’esecuzione del contratto”: un tema di stretta attualità, che intreccia diritto del lavoro e codice dei contratti pubblici, offrendo spunti operativi preziosi per tutti gli addetti ai lavori.

Un appuntamento importante per chi opera nel settore degli appalti pubblici.

Per il programma completo: forum.appaltiecontratti.it

Il prossimo 13 ottobre 2026, al Royal Hotel Carlton di Bologna, torna il Forum Appalti & Contratti con un’edizione interamente dedicata alla prospettiva dell’esecuzione nella nuova contrattualistica pubblica. Una giornata di confronto e formazione di alto livello, articolata in quattro sessioni ...

Indirizzo

Via Gereschi Livia, 32
Pisa
56127

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00

Telefono

+39050581213

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