03/03/2021
𝐍𝐔𝐎𝐕𝐎 𝐃𝐏𝐂𝐌.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM in vigore dal 6/03 sino al 6/04 contenente disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, che conferma il cd. sistema in fasce di colori per Regione.
Riportiamo il link al testo del DPCM e di seguito le principali misure introdotte divise per fascia di rischio (bianca, gialla, arancione e rossa).
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg
In tutta Italia (indipendentemente dalla fascia in cui è collocata la Regione) rimarrà in vigore l’obbligo di avere sempre con sé una mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
Non vi è tuttavia l’obbligo di indossarla quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
Non vi è in aggiunta obbligo di indossarla per i bambini di età inferiore ai 6 anni; persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; persone che devono comunicare con disabili in modo da non poter fare uso del dispositivo; soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗕𝗜𝗔𝗡𝗖𝗔.
Nella zona bianca non si applicano le misure relative alla cd. zona gialla (infra), pur rimanendo sospesi gli eventi che implichino assembramenti (al chiuso o all'aperto), comprese fiere e congressi, e le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
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𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗚𝗜𝗔𝗟𝗟𝗔.
Non vi è limite agli 𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 nella cd. zona gialla, eccezion fatta per il cd. coprifuoco che permane in vigore dalle 22.00 alle 05.00, fascia oraria durante la quale sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Lo svolgimento delle 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨 è consentito purché sia garantito il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. Nelle giornate festive e prefestive rimangono tuttavia chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, delle gallerie commerciali e dei parchi commerciali, ad eccezione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Lo svolgimento delle 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie) è consentito dalle ore 05.00 alle ore 18.00 con consumo anche al tavolo con presenza di massimo quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietato dopo le ore 18.00.
La ristorazione con consegna a domicilio è sempre consentita, e sino alle ore 22.00 è consentita la ristorazione con asporto, tranne che per bar e assimilati, per i quali l’asporto è consentito sino alle ore 18.00.
È consentita l’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐨 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 all’aperto (anche presso parchi pubblici), nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro per attività sportiva e di 2 metri per altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di accompagnatore di minore.
Attività di palestre e piscine, centri benessere e centri termali rimangono sospese.
A partire dal 27/03/2021 torneranno a svolgersi in presenza gli 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢, 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐢 e altri eventi aperti al pubblico che si tengono in detti luoghi o sale da concerto o altri locali, con posti preassegnati e distanziati da almeno 1 metro, eccezion fatta per i conviventi.
In zona gialla riaprono anche 𝐢 𝐦𝐮𝐬𝐞𝐢 𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐡𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 dal lunedì al venerdì (no festivi); mentre dal 27/03/2021 riapriranno anche il sabato e la domenica, con prenotazione con almeno un giorno di anticipo.
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𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗔𝗥𝗔𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘
Innanzitutto l’ingresso in zona arancione avverrà a decorrere dal primo giorno non festivo utile successivo all’emanazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute che dispone l’ingresso nella fascia. Quindi indicativamente dal Lunedì.
Gli 𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 sono consentiti unicamente all’interno del territorio comunale, salvo che per motivi di lavoro, necessità, salute, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. Il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza è sempre consentito.
È consentito far visita a parenti o amici una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti.
Sono sospese le 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie), restando consentito unicamente l’asporto sino alle ore 22 per i ristoranti e sino alle ore 18.00 per bari e assimilati; e la consegna a domicilio senza limite d’orario.
In zona arancione rimangono sospese le mostre aperte al pubblico, e gli spettacoli aperti al pubblico in 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢, 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨, 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞, e in altri locali o spazi anche all'aperto.
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𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗥𝗢𝗦𝗦𝗔
Anche l’ingresso in zona rossa avverrà a parire dal primo giorno non festivo utile successivo all’emanazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute che dispone l’ingresso nella fascia (indicativamente il Lunedì).
Nelle zone rosse si applicano le misure previste per la zona gialla, con l’aggiunta di misure ulteriormente restrittive.
È vietato ogni 𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 in entrata e in uscita dai territori comunali, ed anche all’interno dei territori medesimi, salvo che per motivi di lavoro, necessità, salute. Il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza è sempre consentito.
Sono sospese tutte le 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐨 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞, al pari degli eventi e delle competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva.
È invece consentito lo 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 (e sportiva) all’aperto in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da gni altra persone e con obbligo di mascherina.
Sono sospese le 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, quali a titolo esemplificativo: farmacie e parafarmacie; tabaccherie; edicole; librerie; fiorerie; profumerie ed erboristerie. Nell’allegato 23 al link suindicato è comunque consultabile l’elenco completo delle attività commerciali consentite in zona rossa.
Le 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie), sono sospese, rimanendo consentita solamente la ristorazione con consegna a domicilio, e da asporto sino alle 22.00 per i ristoranti, e sino alle 18.00 per i bar.
Sono sospese le 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚 (parrucchieri ed estetisti) rimanendo consentito unicamente lo svolgimento dei servizi di lavanderia e servizi di pompe funebri e attività connesse.