Studio Legale Ridolfi

Studio Legale Ridolfi Lo Studio Legale Ridolfi ha sede a Cento (FE) e sin dai primi anni svolge la propria attività dedicandosi alla materia giuridica con approccio specialistico.
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Si occupa di diritto civile (recupero credito, esecuzioni, famiglia ecc ecc).

06/06/2024

A causa di un guasto alla linea lo Studio NON è raggiungibile al numero fisso (051.6832839) ma solamente al numero di cellulare: 346/4239685.
Scusandoci per il disagio vi chiediamo di contattare lo studio all'utenza mobile (3464239685) oppure via e-amil e sarete ricontattati.

Lo Studio Legale Ridolfi si è trasferito nella nuova sede di Cento (FE) alla Via Santa Liberata n. 9/1 int. 4.

31/05/2024

Lo Studio Legale Ridolfi si è trasferito nella nuova sede sempre a Cento (FE) alla Via Santa Liberata n. 9/1 int. 4.
Per appuntamenti potete contattare i seguenti recapiti:
- 0516832839
- 346/4239685
- [email protected]

30/04/2024

Si avvisa che a decorrere dal 27 maggio ’24 lo Studio Legale Ridolfi si trasferisce sempre a Cento in Via Santa Liberata 9/1.
A causa del trasloco lo studio rimarrà chiuso dal pomeriggio del 23 maggio sino al 27 maggio compreso.
La normale attività sarà ripresa il giorno 27/05 dalle ore 15:00.

Entro il 30/4/23 si può presentare la domanda di “rottamazione quater”, occorre essere in possesso dello SPID per accede...
08/03/2023

Entro il 30/4/23 si può presentare la domanda di “rottamazione quater”, occorre essere in possesso dello SPID per accedere al portale dell’Agenzia Entrate Riscossione” e poter presentare la domanda.

𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐆𝐍𝐈: CONDONO DELLE MINI-CARTELLE ESATTORIALI FINO A € 5.000 PER REDDITI NEL 2019 FINO A € 30.000.L’art. 4 d...
23/03/2021

𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐆𝐍𝐈: CONDONO DELLE MINI-CARTELLE ESATTORIALI FINO A € 5.000 PER REDDITI NEL 2019 FINO A € 30.000.

L’art. 4 del d.l. n. 41/2021 (𝐃𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐢) prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 € risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2010, purchè il contribuente (persona fisica o giuridica) abbia conseguito un reddito imponibile nel periodo di imposta 2019 non superiore a € 30.000.

Molte cartelle saranno condonate, 𝐦𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞.
Andiamo ad analizzare i presupposti.
L’importo del debito oggetto di annullamento/stralcio non superiore a € 5.000 è comprensivo di capitale, interessi e sanzioni e deve essere calcolato alla data di entrata in vigore del decreto-legge (e cioè alla data di oggi 23 marzo 2021).
L’importo, così calcolato, non superiore a € 5.000, deve risultare da un singolo carico affidato all’agente della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2010 e può trattarsi di un debito mai pagato oppure pagato parzialmente (purché di importo non superiore ad € 5.000, sempre alla data odierna).

Sono, tuttavia, espressamente escluse dal condono le seguenti tipologie di debiti:
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea;
- debiti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
Il condono potrà invece riguardare, ad esempio, i carichi affidati all’agente della riscossione inerenti 𝐛𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐚𝐮𝐭𝐨, 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚𝐥𝐢, 𝐭𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐬𝐮𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢 (𝐓𝐀𝐑𝐈), 𝐈𝐌𝐔, 𝐓𝐀𝐒𝐈 𝐞𝐝 𝐈𝐑𝐏𝐄𝐅 non pagata.

Ultimo requisito è quello reddituale: hanno diritto all’annullamento dei debiti solo quei contribuenti che nell’anno 2019 hanno conseguito un reddito imponibile non superiore ad euro 30.000.
L’annullamento dei debiti è automatico e sarà effettuato con le modalità e secondo le tempistiche che verranno individuate con apposito Decreto del Ministero dell’Economia da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Sostegni (dunque entro fine giugno 2021).
Nell’attesa della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia è 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐬𝐚 la riscossione di tutti i debiti che sono interessati dal condono.
E’ previsto anche il 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐨 delle spese di notifica delle cartelle di pagamento che verranno annullate.
E’, invece, 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐨 il rimborso dei pagamenti che venissero eseguiti da oggi in poi.
Invitiamo, dunque, tutti i nostri lettori a prendere contezza del proprio estratto di ruolo e a verificare l’esistenza di carichi pendenti tra il 2000 ed il 2010.
Vi forniremo ulteriori aggiornamenti non appena possibile.

Per consulenze in materia è possibile fissare un appuntamento telefonando al numero 𝟎𝟓𝟏/𝟔𝟖𝟑𝟐𝟖𝟑𝟗 oppure mandando una mail a: 𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒂@𝒂𝒗𝒗𝒓𝒊𝒅𝒐𝒍𝒇𝒊.𝒊𝒕 o ancora compilando l'apposito form dalla sezione "𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒕𝒕𝒊" del nostro sito (www.studiolegaleridolfi.it/contatti)

Lo Studio dell'Avv. Ridolfi è a Cento e offre consulenza legale esperta nelle materie del diritto civile e commerciale. Per appuntamenti e informazioni contattate il +39 051 6832839. Preventivi gratuiti in sede.

𝐀𝐔𝐓𝐎𝐂𝐄𝐑𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐄 𝐅𝐀𝐋𝐒𝐀 𝐀𝐓𝐓𝐄𝐒𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 : 𝐄' 𝐑𝐄𝐀𝐓𝐎?Siamo tornati in 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐫𝐨𝐬𝐬𝐚 e sono state reintrodotte le 𝐚𝐮𝐭...
16/03/2021

𝐀𝐔𝐓𝐎𝐂𝐄𝐑𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐄 𝐅𝐀𝐋𝐒𝐀 𝐀𝐓𝐓𝐄𝐒𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 : 𝐄' 𝐑𝐄𝐀𝐓𝐎?

Siamo tornati in 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐫𝐨𝐬𝐬𝐚 e sono state reintrodotte le 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 da compilare al fine di giustificare l’uscita dalla propria abitazione (motivi di salute, lavoro e necessità).

Neanche a farlo apposta, a distanza di un anno dal 𝐥𝐨𝐜𝐤𝐝𝐨𝐰𝐧 di marzo 2020, è stata emessa una prima importante decisione sulla falsa dichiarazione indicata nel modulo di autocertificazione da parte del cittadino.

𝐑𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐞̀ 𝐩𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭. 𝟒𝟖𝟑 𝐜.𝐩. 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚 𝐝𝐮𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐢.

Il Tribunale di Reggio Emilia, sezione GIP-GUP, con sentenza del 27/01/2021, ha assolto dal reato di cui all’art. 483 c.p. la Signora che aveva dichiarato ai Carabinieri di essere uscita dall’abitazione per essere andata a sottoporsi ad esami clinici presso l’Ospedale di Correggio (accompagnata da altra persona) ma, a seguito degli accertamenti eseguiti, era stato scoperto che la stessa non aveva fatto alcun accesso all’Ospedale.
La sentenza è interessante in quanto ha affermato che nessun DPCM può limitare in maniera generalizzata la libertà personale (e la libertà di circolazione) dei cittadini, ma solo l’Autorità Giudiziaria con un provvedimento motivato e riferito ad una specifica persona, come previsto dall’art. 13 della Costituzione italiana.
Per il Giudice, il DPCM non è una legge, ma una fonte di diritto secondaria, un semplice atto amministrativo e in quanto tale non può in alcun modo limitare la libertà personale e di circolazione di tutti gli italiani.
Alla luce di questo ragionamento, il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 1 del DPCM 08/03/2020 che imponeva la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione, in quanto contrastante con l’art. 13 della Costituzione, e, pertanto, la falsa dichiarazione del cittadino non costituisce reato (art. 483 c.p.).
Ovviamente, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia non è definitiva e dovrà reggere il vaglio degli altri gradi di giudizio (appello e cassazione), ma è interessante per aver affermato – in maniera ufficiale - che i DPCM possono avere problemi di legittimità costituzionale.
Ciò significa solamente che il DPCM potrebbe non essere lo strumento adatto per consentire al Governo di imporre limitazioni alla libertà personale e non che tutti possono uscire da casa ed essere liberi, perché la pandemia c’è tanto da aver imposto un inasprimento delle chiusure.
Quindi, un conto è la correttezza dei DPCM, dal punto di vista legale, altro è la necessità di tutelare la salute pubblica che ben può e deve essere garantita in via prioritaria.
Raccomandiamo, in ogni caso, a tutti i nostri lettori a rispettare le prescrizioni imposte dai DPCM via via emanati, al fine di limitare i contagi da Covid-19 e di essere sempre attenti in questo periodo.
https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/tribunale-di-reggio-emilia-27-01-2021-sentenza-n-54/

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 27/01/2021 Sentenza n. 54 Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto sanitario, Pubblica amministrazione Numero: 54 | Data di udienza: DIRITTO PROCESSUALE PENALE – COVID-19 – Spostamenti in pieno lockdown...

12/03/2021
𝐁𝐋𝐎𝐂𝐂𝐎 𝐃𝐄𝐆𝐋𝐈 𝐒𝐅𝐑𝐀𝐓𝐓𝐈 𝐄 𝐃𝐄𝐈 𝐏𝐈𝐆𝐍𝐎𝐑𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐈𝐌𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈𝐀𝐑𝐈.Il vicino Tribunale di Rovigo ha recentemente sollevato la questione...
12/03/2021

𝐁𝐋𝐎𝐂𝐂𝐎 𝐃𝐄𝐆𝐋𝐈 𝐒𝐅𝐑𝐀𝐓𝐓𝐈 𝐄 𝐃𝐄𝐈 𝐏𝐈𝐆𝐍𝐎𝐑𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐈𝐌𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈𝐀𝐑𝐈.
Il vicino Tribunale di Rovigo ha recentemente sollevato la questione di 𝐢𝐥𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐝. 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐟𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞 𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐢𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢, contenuti nella legislazione emergenziale anti-Covid.

Il Tribunale ha ritenuto che la normativa contrasti con:
1) 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐚 (art. 41 Cost.).
Il blocco delle procedure esecutive e degli sfratti – a detta del Giudice Dott. Borella – pregiudicherebbe l’affidamento degli imprenditori (anche stranieri) sulla stabilità e certezza del sistema giustizia in tema di recupero credito, che costituiscono mezzo di finanziamento dell’impresa (si pensi alle banche). A ben vedere, aggiungiamo noi, proprio la riforma del processo civile rientra tra quelle più urgenti in vista di attuazione del cd. Recovery Fund, dato che un sistema di giustizia più efficace può garantire maggior crescita in termini di PIL.
Il blocco, pertanto, non consente all’imprenditore di programmare l’attività e fare impresa, e sotto questo profilo viene ritenuta contrastante con la Costituzione.
Aggiunge il Tribunale di Rovigo che non vi è per forza collegamento tra la sospensione delle procedure e l’emergenza Covid perché le morosità per le quali si agisce, spesso risalgono al periodo antecedente al Covid.
Precisa il Giudice che la scelta di bloccare gli sfratti e le esecuzioni immobiliari è prettamente politica, e qualora si dovesse ritenere il blocco necessario a garantire abitazione in tempo di pandemia, se ne deve occupare il legislatore in prima persona, senza scaricare su altri cittadini privati (i proprietari o i creditori) questo importante compito.

2) 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐚𝐫𝐦𝐢𝐨 (art. 47 Cost).
Ritiene il Tribunale che per effetto della sospensione delle procedure esecutive, le banche si trovano impossibilitate a recuperare il proprio credito, rischiando il default. E in caso di default della banca, in virtù delle normative UE, può venir intaccato il risparmio dei privati depositanti. Si rischia, dunque, il sacrificio del risparmio dei cittadini, ritenuto non giustificabile, e dunque illegittimo.

3) 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚, 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨, 𝐫𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐬𝐨𝐯𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐞 (artt. 24, 111, 117 Cost.).
Viene inoltre violato il diritto ad agire in giudizio dei cittadini per tutelare i propri diritti e interessi legittimi. Parimenti è evidente che la sospensione delle procedure già avviate comporterà ulteriori lungaggini processuali, con conseguente irragionevolezza del processo sotto il profilo temporale.

4) 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐠𝐮𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 (art. 3 Cost.).
Da ultimo, le disposizioni non distinguono tra chi effettivamente è diventato insolvente a causa del Covid, e chi invece lo era già da prima della pandemia.
Questa generalizzazione del blocco comporta il sacrificio dei diritti dei locatori e dei creditori, per tutelare anche il bisogno abitativo degli insolventi. Orbene, questo sacrificio deve essere sopportato dallo Stato, e non dai privati cittadini, sopprimendo i loro diritti. Peraltro ben può essere possibile che il proprietario di casa che non percepisce l’affitto si trovi in una situazione di difficoltà economica (cfr. sentenze n. 155/2004 e 310/2003 Corte Costituzionale).
In aggiunta, conclude il Tribunale, oltre all’incompatibilità con le normative sovrannazionali (CEDU in particolare), la disciplina legislativa che prevede la sospensione è vigente ormai da oltre 1 anno e perdurando sino al 30/06. Ha dunque perduto la natura transitoria cui è stata ispirata, nulla, peraltro, prevedendo per la classe di cittadini danneggiati.

A questo punto si attende la pronuncia della Corte Costituzionale.
https://drive.google.com/file/d/1pONFZiKrya9sloXJMTWOf5caTlYfnizK/view?usp=sharing

12/03/2021
10/03/2021

E’ di estremo interesse l’ordinanza del 17 febbraio 2021 n. 4224 che in tema di attribuzione dell’assegno divorzile non dà rilevanza all’eventuale dichiarazione di autosufficienza economica rilasciata in sede di separazione. Il caso è interessante perché molto spesso si pensa che la mancata percezione di un assegno di mantenimento in sede di separazione precluda l’eventuale percezione di un assegno divorzile. Ovvio che ogni caso va analizzato e non è uguale ad un altro e, quindi lungi dal generalizzare il principio contenuto in questa recente decisione della Suprema Corte il concetto ribadito in questa sentenza è che l’assegno di mantenimento eventualmente percepito in sede di separazione ha una funzione diversa rispetto a quello divorzile. L’assegno di mantenimento in sede di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, è correlato all'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Per tale motivo l’eventuale autosufficienza dichiarata in sede di separazione non può essere valutata in sede di divorzio, innanzitutto come una rinuncia futura al diritto di percepire un assegno divorzile, come unico motivo di negazione a percepire detto assegno in quanto si valorizzerebbe solo la condizione economica delle parti e non anche la storia matrimoniale ed il contributo che, per scelte di coppia, è stato fornito dal coniuge richiedente a formare il patrimonio familiare di ciascuno .

La scuola motore della nostra società e comunità di apprendimento ... insegnare a non avere paura è insegnare a crescere...
06/03/2021

La scuola motore della nostra società e comunità di apprendimento ... insegnare a non avere paura è insegnare a crescere 👏👏

La scuola restituisce futuro

È triste costatare che ci voleva il Covid19 per riportare i riflettori sulla scuola.

Oggi abbiamo davvero l’occasione di fare in modo che la scuola torni nel cuore vitale della nostra società: dobbiamo riuscire a spingere perché questo interesse non sia solo legato al virus.
Riaccendere i riflettori sulla scuola significa riaccendere i riflettori sul futuro.

I bambini e i ragazzi godono di uno scarsissimo riconoscimento nel nostro Paese. Sono dimenticati come soggetto attivo, creativo e responsabile della nostra società. Una società che non crea alleanza fra le generazioni è una società che è destinata a impoverirsi dal punto di vista della crescita.
Questo è il problema serio degli ultimi decenni: si è creato come uno scollamento fra le generazioni, mancanza di fiducia.

La scuola può dare il suo contributo essenziale se sa diventare protagonista e non semplicemente andare a rimorchio del sistema medico­ sanitario. Deve essere piuttosto quest’ultimo ad aiutare la scuola nel fare normalmente il proprio lavoro perché con la paura non si cresce.

La scuola è una comunità di apprendimento e può essere di esempio per tutta la società, non dimentichiamolo.

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Testo estratto dall’articolo di Daniele Novara “La scuola restituisce futuro”, pubblicato sul numero 4-2020 della rivista Conflitti.

𝐔𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐃𝐈𝐑𝐈𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐆𝐋𝐈𝐀: 𝐀𝐅𝐅𝐈𝐃𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐈 𝐌𝐈𝐍𝐎𝐑𝐈 𝐀𝐈 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐙𝐈 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋𝐈 𝐂𝐎𝐍 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐎𝐂𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐈 𝐆𝐄𝐍𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐍𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐔...
04/03/2021

𝐔𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐎 𝐃𝐈 𝐃𝐈𝐑𝐈𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐆𝐋𝐈𝐀: 𝐀𝐅𝐅𝐈𝐃𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐈 𝐌𝐈𝐍𝐎𝐑𝐈 𝐀𝐈 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐙𝐈 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋𝐈 𝐂𝐎𝐍 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐎𝐂𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐈 𝐆𝐄𝐍𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐍𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐔𝐋𝐀 𝐀𝐋𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐀.
E’ di estremo interesse una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano, s*x. IX civile, dell’11 febbraio 2021 che deve costituire un monito per quei genitori, non più coppia, che non riescono a distinguere il piano della genitorialità da quello della crisi del rapporto amoroso. Quei genitori, e purtroppo non sono pochi, che troppo incentrati nel conflitto coniugale non riescono a sintonizzarsi sui bisogni dei figli che troppo spesso si trovano invischiati nel conflitto genitoriale. Il Tribunale Meneghino, stante detta acerbissima conflittualità, a seguito di approfondita consulenza tecnica sulle capacità genitoriali ha disposto: un affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggiore interesse per i figli, un collocamento paritario dei figli minori presso i genitori ed un obbligo di contribuzione in via diretta per il periodo di permanenza presso di sé oltre al 50 % delle spese straordinarie..

https://drive.google.com/file/d/1JoKWQxCLpa0rk1cRI6h8nXy7gPvilwUO/view?usp=sharing

𝐍𝐔𝐎𝐕𝐎 𝐃𝐏𝐂𝐌.È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM in vigore dal 6/03 sino al 6/04 contenente disposizion...
03/03/2021

𝐍𝐔𝐎𝐕𝐎 𝐃𝐏𝐂𝐌.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM in vigore dal 6/03 sino al 6/04 contenente disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, che conferma il cd. sistema in fasce di colori per Regione.
Riportiamo il link al testo del DPCM e di seguito le principali misure introdotte divise per fascia di rischio (bianca, gialla, arancione e rossa).
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg

In tutta Italia (indipendentemente dalla fascia in cui è collocata la Regione) rimarrà in vigore l’obbligo di avere sempre con sé una mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
Non vi è tuttavia l’obbligo di indossarla quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
Non vi è in aggiunta obbligo di indossarla per i bambini di età inferiore ai 6 anni; persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; persone che devono comunicare con disabili in modo da non poter fare uso del dispositivo; soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗕𝗜𝗔𝗡𝗖𝗔.
Nella zona bianca non si applicano le misure relative alla cd. zona gialla (infra), pur rimanendo sospesi gli eventi che implichino assembramenti (al chiuso o all'aperto), comprese fiere e congressi, e le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
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𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗚𝗜𝗔𝗟𝗟𝗔.
Non vi è limite agli 𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 nella cd. zona gialla, eccezion fatta per il cd. coprifuoco che permane in vigore dalle 22.00 alle 05.00, fascia oraria durante la quale sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Lo svolgimento delle 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨 è consentito purché sia garantito il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. Nelle giornate festive e prefestive rimangono tuttavia chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, delle gallerie commerciali e dei parchi commerciali, ad eccezione di: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Lo svolgimento delle 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie) è consentito dalle ore 05.00 alle ore 18.00 con consumo anche al tavolo con presenza di massimo quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietato dopo le ore 18.00.
La ristorazione con consegna a domicilio è sempre consentita, e sino alle ore 22.00 è consentita la ristorazione con asporto, tranne che per bar e assimilati, per i quali l’asporto è consentito sino alle ore 18.00.

È consentita l’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐨 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 all’aperto (anche presso parchi pubblici), nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro per attività sportiva e di 2 metri per altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di accompagnatore di minore.
Attività di palestre e piscine, centri benessere e centri termali rimangono sospese.

A partire dal 27/03/2021 torneranno a svolgersi in presenza gli 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢, 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐢 e altri eventi aperti al pubblico che si tengono in detti luoghi o sale da concerto o altri locali, con posti preassegnati e distanziati da almeno 1 metro, eccezion fatta per i conviventi.
In zona gialla riaprono anche 𝐢 𝐦𝐮𝐬𝐞𝐢 𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐡𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 dal lunedì al venerdì (no festivi); mentre dal 27/03/2021 riapriranno anche il sabato e la domenica, con prenotazione con almeno un giorno di anticipo.
___________________________________________________________________
𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗔𝗥𝗔𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘
Innanzitutto l’ingresso in zona arancione avverrà a decorrere dal primo giorno non festivo utile successivo all’emanazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute che dispone l’ingresso nella fascia. Quindi indicativamente dal Lunedì.

Gli 𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 sono consentiti unicamente all’interno del territorio comunale, salvo che per motivi di lavoro, necessità, salute, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. Il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza è sempre consentito.
È consentito far visita a parenti o amici una volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti.

Sono sospese le 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie), restando consentito unicamente l’asporto sino alle ore 22 per i ristoranti e sino alle ore 18.00 per bari e assimilati; e la consegna a domicilio senza limite d’orario.

In zona arancione rimangono sospese le mostre aperte al pubblico, e gli spettacoli aperti al pubblico in 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢, 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨, 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞, e in altri locali o spazi anche all'aperto.
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𝗭𝗢𝗡𝗔 𝗥𝗢𝗦𝗦𝗔
Anche l’ingresso in zona rossa avverrà a parire dal primo giorno non festivo utile successivo all’emanazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute che dispone l’ingresso nella fascia (indicativamente il Lunedì).
Nelle zone rosse si applicano le misure previste per la zona gialla, con l’aggiunta di misure ulteriormente restrittive.

È vietato ogni 𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 in entrata e in uscita dai territori comunali, ed anche all’interno dei territori medesimi, salvo che per motivi di lavoro, necessità, salute. Il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza è sempre consentito.

Sono sospese tutte le 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐨 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞, al pari degli eventi e delle competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva.
È invece consentito lo 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 (e sportiva) all’aperto in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da gni altra persone e con obbligo di mascherina.

Sono sospese le 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, quali a titolo esemplificativo: farmacie e parafarmacie; tabaccherie; edicole; librerie; fiorerie; profumerie ed erboristerie. Nell’allegato 23 al link suindicato è comunque consultabile l’elenco completo delle attività commerciali consentite in zona rossa.

Le 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie), sono sospese, rimanendo consentita solamente la ristorazione con consegna a domicilio, e da asporto sino alle 22.00 per i ristoranti, e sino alle 18.00 per i bar.

Sono sospese le 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚 (parrucchieri ed estetisti) rimanendo consentito unicamente lo svolgimento dei servizi di lavanderia e servizi di pompe funebri e attività connesse.

Indirizzo

Via Santa Liberata N. 9/1
Pieve Di Cento
44042

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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