Federico Binosi

Federico Binosi Studio Legale Avv. Federico Binosi

19/07/2026

Autismo negli adulti, ABA e diritto alla cura: la sentenza del TAR Lombardia segna un punto di svolta

Con la sentenza n. 3538/2026, pubblicata il 3 luglio 2026, il TAR Lombardia affronta uno dei temi più delicati e controversi nell'ambito dell'autismo: il diritto delle persone con autismo adulte ad accedere a interventi terapeutici appropriati e a una presa in carico sanitaria effettiva lungo tutto l'arco della vita.

La decisione nasce dal ricorso presentato dal genitore e amministratore di sostegno di una donna con disturbo dello spettro autistico contro una ASST lombarda, accusata di non aver predisposto un progetto individualizzato e di aver negato la presa in carico del trattamento ABA, costringendo la famiglia a sostenere direttamente i relativi costi.

L'ABA non può essere esclusa perché una persona diventa adulta

Il principio più significativo affermato dal TAR è che il metodo ABA (Applied Behavior Analysis) costituisce una prestazione di natura sanitaria o comunque un intervento con una rilevante componente sanitaria, riconducibile alle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire.

Il Collegio respinge inoltre una tesi ancora diffusa in molte amministrazioni sanitarie: quella secondo cui l'ABA sarebbe un trattamento riservato all'età evolutiva. Secondo i giudici, il fatto che le evidenze scientifiche siano storicamente più numerose per bambini e adolescenti non significa che il trattamento sia inefficace negli adulti. L'assenza di studi conclusivi non equivale infatti alla dimostrazione dell'inefficacia di un intervento.

La sentenza sottolinea un aspetto tanto semplice quanto spesso dimenticato: l'autismo è una condizione permanente e non cessa al compimento della maggiore età. Di conseguenza, appare irragionevole interrompere percorsi terapeutici che hanno prodotto benefici solo perché la persona ha raggiunto i diciotto anni.

La responsabilità della ASST nella presa in carico

Un secondo elemento di grande interesse riguarda la responsabilità delle ASST.
La difesa dell'azienda sanitaria aveva sostenuto che la competenza per la presa in carico sarebbe spettata ad altri soggetti istituzionali. Il TAR, invece, ricostruisce l'intero quadro normativo nazionale e regionale, ricordando che le ASST sono gli enti chiamati a gestire direttamente i rapporti con gli utenti e ad assicurare le prestazioni sanitarie e sociosanitarie necessarie.

Richiamando la Legge 134/2015, il Collegio ribadisce inoltre che i disturbi dello spettro autistico rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e che le aziende sanitarie devono garantire diagnosi, cura e trattamenti individualizzati basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

La conseguenza è chiara: non è sufficiente negare una richiesta di intervento affermando genericamente che un determinato trattamento non sarebbe previsto. L'amministrazione è tenuta a valutare il caso concreto e a individuare una risposta assistenziale adeguata e personalizzata.

Il progetto individualizzato al centro del diritto alla salute

La sentenza attribuisce un ruolo centrale al progetto individualizzato e al progetto di vita.

Richiamando la normativa più recente, compreso il decreto legislativo n. 62 del 2024, il TAR evidenzia che la persona con disabilità è titolare del proprio progetto di vita e che gli interventi devono garantire continuità, sostenibilità e rispetto dell'autodeterminazione.

Non si tratta quindi soltanto di stabilire se una singola terapia debba essere erogata o meno. La questione riguarda la costruzione di un percorso complessivo che tenga conto dei bisogni sanitari, assistenziali, relazionali e sociali della persona con autismo, anche in età adulta.

In questo senso la pronuncia supera una visione frammentata della presa in carico e riafferma il principio della continuità delle cure lungo tutto l'arco della vita.

Una precisazione importante sulle linee guida per gli adulti

Nel testo della sentenza si legge che in Italia non risultavano adottate specifiche linee guida nazionali per gli adulti con disturbo dello spettro autistico.

Tale affermazione merita però una precisazione.

Il procedimento amministrativo da cui nasce il contenzioso ha avuto origine prima della pubblicazione della Linea guida dell'Istituto Superiore di Sanità "Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico negli adulti", pubblicata nella sua prima versione il 7 agosto 2023.

Pertanto il riferimento contenuto nella sentenza va interpretato come descrizione del contesto nel quale si sviluppò la vicenda oggetto del giudizio e non come rappresentazione dell'attuale situazione italiana.

Oggi il nostro Paese dispone infatti di una linea guida nazionale dedicata all'autismo in età adulta. Questo elemento non indebolisce la portata della decisione, ma la rafforza ulteriormente. Il TAR riconosce infatti il diritto alla valutazione individualizzata dell'intervento ABA e alla predisposizione di un progetto terapeutico personalizzato anche con riferimento a una vicenda nata in un periodo in cui mancavano indicazioni nazionali specifiche per gli adulti.

Alla luce della successiva pubblicazione della linea guida ISS, diventa ancora più difficile sostenere interpretazioni che escludano a priori interventi psicoeducativi o percorsi personalizzati per le persone autistiche maggiorenni.

La decisione finale

Il TAR accoglie il ricorso e ordina alla ASST di predisporre e attuare un progetto individualizzato finalizzato all'erogazione del trattamento terapeutico-riabilitativo necessario mediante metodica ABA oppure tramite un intervento domiciliare equivalente.

I giudici dispongono inoltre il rimborso delle spese sostenute dalla famiglia per la terapia ABA a partire dall'8 febbraio 2020, nei limiti delle somme rendicontate e approvate dal Giudice Tutelare.

Una sentenza che guarda all'intero ciclo di vita

La portata della decisione va oltre il singolo caso.

Per anni molte famiglie hanno denunciato il vuoto assistenziale che spesso accompagna il passaggio dall'età evolutiva all'età adulta. Se per i minori esistono percorsi più strutturati, per gli adulti con autismo l'accesso a interventi specialistici continua a essere disomogeneo sul territorio nazionale.

Questa sentenza afferma invece un principio destinato ad avere ricadute importanti: il diritto alla salute delle persone con autismo non si esaurisce con la maggiore età. Le istituzioni sanitarie devono assicurare valutazioni individualizzate, continuità degli interventi e progetti di vita coerenti con i bisogni della persona.

Per questo motivo la pronuncia del TAR Lombardia rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riconoscimento dei diritti delle persone con autismo adulte e delle loro famiglie, affermando un principio importante: nessuna persona con autismo può essere privata di cure appropriate semplicemente perché è diventata adulta

Ecco questo mi fa molto arrabbiare!!!!
11/03/2026

Ecco questo mi fa molto arrabbiare!!!!

Bimbo di tre anni ha un disturbo dello spettro autistico di terzo grado, ma la Asl non paga le terapie – La denuncia

Santa Teresa, lettera dei genitori all’Azienda sanitaria gallurese: «Una violazione dei diritti fondamentali di nostro figlio, ma anche causa di danno evolutivo permanente»

Le terapie del figlio di tre anni le stanno pagando da soli. Ogni seduta è una fattura, un conto che si somma al precedente. In attesa che la Asl Gallura risponda alle loro richieste di aiuto. Ma per Matteo – nome di fantasia –, una diagnosi di disturbo dello spettro autistico di terzo grado, il tempo è sviluppo, possibilità, futuro. La madre e il padre hanno scritto alla Direzione generale dell’azienda sanitaria chiedendo un intervento urgente. Nella lettera, protocollata il 10 febbraio, parlano di una «grave situazione» e spiegano di essere «costretti a sostenere interamente le spese per le terapie necessarie, poiché le prestazioni sanitarie da voi erogate sono state sistematicamente negate o rimandate».

Matteo ha iniziato le terapie nel novembre 2025. Interventi riabilitativi che, in età così precoce, richiedono continuità e tempestività. Nella comunicazione all’Asl i genitori richiamano l’articolo 32 della Costituzione e la legge 104 del 1992. «Questa situazione non solo rappresenta una violazione dei diritti fondamentali di nostro figlio, ma costituisce anche danno evolutivo permanente, data l'importanza di interventi precoci e mirati per il suo sviluppo». Da qui la richiesta formale di «una motivazione scritta riguardo al diniego o al ritardo nell’erogazione delle terapie necessarie. In mancanza di una risposta adeguata, saremo costretti a intraprendere ulteriori azioni legali per tutelare i diritti di mio figlio».

11/03/2026

Tribunale di Siracusa, sez. II civile, 20 febbraio 2026, n. 338. La sentenza del Tribunale di Siracusa n. 338/2026 qualifica come gravemente colposa l’inclusione in una ...

10/03/2026

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13/02/2026

L'Asl riduce le terapie ad un ragazzo autistico: il Tar impone venti ore settimanali

I giudici bocciano il piano da 16 ore mensili ritenuto insufficiente per un adolescente grave: necessario l'intervento intensivo a casa e a scuola

Il Tar di Salerno ha ordinato all'Azienda Sanitaria Locale di garantire venti ore settimanali di terapia cognitivo-comportamentale Aba a un adolescente salernitano affetto da autismo severo, bocciando il taglio assistenziale imposto dall'amministrazione. I magistrati della Terza Sezione hanno accolto il ricorso dei genitori annullando il progetto riabilitativo che prevedeva soltanto sedici ore mensili prive di supervisione, giudicando tale misura inadeguata a fronte di un quadro clinico complesso aggravatosi proprio a causa della discontinuità delle cure.

Il caso
La vicenda affonda le radici nella storia clinica del giovane, diagnosticato precocemente e seguito per anni con un trattamento intensivo che aveva garantito una certa stabilità, fino alla svolta negativa del luglio 2024. In prossimità del quattordicesimo anno di età, per evitare riduzioni burocratiche legate alle fasce anagrafiche, la famiglia aveva accettato un percorso alternativo proposto dall'Asl, ma il cambiamento ha provocato una regressione marcata con l'incremento di comportamenti disfunzionali. A quel punto l'Azienda sanitaria aveva proposto una riattivazione del metodo Aba ma in misura minima, scatenando la battaglia legale. Il tribunale, avvalendosi di un consulente tecnico d'ufficio, ha stabilito che "l’esecuzione di sedute di terapia per la durata di una sola ora al giorno non sono da ritenersi sufficienti per l’espletamento delle opportune tecniche e strategie terapeutiche atte all’insegnamento di abilità e soprattutto alla gestione dei comportamenti problema", smentendo di fatto la validità del piano formulato dalla sanità pubblica.

La sentenza
La sentenza si basa su risultanze scientifiche che hanno evidenziato la necessità di un intervento massiccio per un disturbo di terzo livello con disabilità intellettiva associata. I giudici hanno fatto proprie le conclusioni del perito, riconoscendo al minore l'opportunità di un percorso che preveda "un numero non inferiore alle 20 ore a settimana, a cui è necessario aggiungere 3 ore mensili di supervisione da parte di uno Psicologo, Board Certified Behavior Analyst (BCBA)", specificando inoltre la necessità di ripartire il monte ore tra l'affiancamento scolastico e il trattamento domiciliare intensivo. Nel motivare la decisione, il Tar ha richiamato i principi fondamentali dei Livelli Essenziali di Assistenza, sottolineando come "non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento Aba - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità", e ribadendo che tali prestazioni devono mirare a un risultato concreto di salute. I magistrati hanno posto l'accento sulla specificità del caso, rilevando come "la peculiare vicenda del minore, la quale ha, da un lato, registrato progressivi, ma pur sempre moderati miglioramenti ed ha, d’altro lato, subito una inopinata e repentina discontinuità terapeutica", imponga un intervento correttivo immediato da parte del servizio sanitario. L'ordinanza dispone l'erogazione del trattamento potenziato per la durata di almeno un anno, al termine del quale sarà possibile una rivalutazione basata su dati clinici oggettivi e non su tagli lineari.

15/01/2026

Aggiornati gli importi dei risarcimenti per il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti a circolazione dei veicoli e all’esercizio della professione sanitaria (D.M. 10 dicembre 2025).

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