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📢 ROTTAMAZIONE QUINQUIES A PESCARAIl Comune di Pescara ha approvato la definizione agevolata di alcune entrate comunali ...
18/09/2026

📢 ROTTAMAZIONE QUINQUIES A PESCARA

Il Comune di Pescara ha approvato la definizione agevolata di alcune entrate comunali non riscosse, tra cui IMU, ICI, TARI, TASI e sanzioni del Codice della Strada.
💰 È possibile ottenere la cancellazione di interessi, maggiorazioni e aggio di riscossione, secondo le condizioni previste.
📅 Domande dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.
⚖️ Prima di aderire è importante verificare atto, date, importi e condizioni di definibilità della propria posizione.

Link del Comune di Pescara 👇

https://www.comune.pescara.it/novita/rottamazione-quinquies-fissate-le-date-si-potra-aderire-dal-16-ottobre-al-15-dicembre-2026/

Il Consiglio comunale dà il via libera alla delibera L’adesione dei cittadini alla rottamazione quinquies sarà possibile, per i contribuenti di Pescara, dal

Nuova classificazione dei Comuni montani: in Abruzzo 27 enti perdono lo status e i benefici della montanitàCon la pubbli...
16/07/2026

Nuova classificazione dei Comuni montani: in Abruzzo 27 enti perdono lo status e i benefici della montanità
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2026 della delibera del Consiglio dei ministri, approvata nella seduta del 18 febbraio 2026, prende ufficialmente avvio l'attuazione della legge n. 131/2025, recante Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Si tratta di un passaggio destinato a incidere profondamente sulla geografia amministrativa della montagna italiana e, soprattutto, sulla distribuzione delle risorse pubbliche destinate ai territori montani.
La nuova disciplina introduce infatti una classificazione uniforme dei Comuni montani fondata esclusivamente su criteri geomorfologici, superando il sistema precedente, caratterizzato da classificazioni storiche spesso disomogenee tra le diverse regioni.
Il regolamento attuativo individua cinque criteri alternativi, ciascuno sufficiente a qualificare un Comune come montano.
È considerato montano il Comune che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
1) almeno il 20% della superficie comunale situata oltre i 600 metri di altitudine e almeno il 25% del territorio con pendenza superiore al 20%;
2) altitudine media di almeno 350 metri e almeno il 5% della superficie con pendenza superiore al 20%;
3) altitudine media pari o superiore a 400 metri;
4) quota massima pari o superiore a 1.200 metri;
5) appartenenza a Province interamente montane confinanti con Stati esteri, con altitudine media di almeno 300 metri.
Il regolamento introduce inoltre due criteri integrativi destinati ai Comuni, o ai piccoli gruppi di Comuni, interclusi tra altri territori montani, al fine di evitare discontinuità territoriali e garantire maggiore coerenza geografica nella delimitazione delle aree montane.
L'adozione di parametri esclusivamente fisici risponde alla volontà del legislatore di costruire una classificazione oggettiva e uniforme su scala nazionale, eliminando differenze derivanti da precedenti discipline regionali o da classificazioni ormai datate.
Oltre 3.700 Comuni riconosciuti montani
Sulla base dei nuovi parametri risultano classificati come montani 3.715 Comuni italiani.
La nuova mappa della "montanità" costituisce il presupposto per l'accesso alle misure previste dalla legge sulla montagna: interventi per lo sviluppo economico, sostegno ai servizi essenziali, incentivi alla residenzialità, politiche di contrasto allo spopolamento e accesso prioritario a specifici fondi nazionali.
La classificazione non rappresenta quindi un mero esercizio statistico, ma determina effetti concreti sulle possibilità di finanziamento e sulle politiche di sviluppo locale.
L'impatto in Abruzzo? 27 Comuni esclusi
Particolarmente significativo è l'effetto prodotto in Abruzzo, regione tradizionalmente caratterizzata da una forte componente montana.
L'applicazione dei nuovi criteri comporta infatti l'esclusione di 27 Comuni dall'elenco dei Comuni montani. Si tratta di enti che, pur avendo beneficiato in passato della classificazione di montanità, non soddisfano più i requisiti geomorfologici previsti dal nuovo regolamento.
La conseguenza più immediata riguarda la perdita dell'accesso ai benefici riservati ai territori montani, con possibili ripercussioni sia sul piano finanziario sia sulla capacità di programmare interventi di sviluppo locale.
Per molte amministrazioni comunali ciò potrebbe tradursi nella riduzione delle opportunità di partecipazione a bandi dedicati, nella perdita di specifiche agevolazioni e in una diversa collocazione all'interno delle politiche nazionali rivolte alle aree interne e montane.
Una classificazione che fa discutere
La riforma rappresenta certamente un passo avanti sotto il profilo della trasparenza e dell'omogeneità dei criteri, ma apre anche un dibattito sul significato stesso della montanità.
Numerosi studiosi ed enti locali sottolineano infatti come la montagna non possa essere definita esclusivamente attraverso parametri altimetrici o di pendenza. Le difficoltà infrastrutturali, la fragilità demografica, l'isolamento geografico, i maggiori costi nell'erogazione dei servizi pubblici e le criticità economiche rappresentano elementi che spesso incidono quanto, se non più, della mera conformazione fisica del territorio.
Il rischio evidenziato da molti amministratori è che alcuni Comuni, pur continuando a vivere le condizioni tipiche delle aree montane, vengano esclusi dalle misure di sostegno semplicemente perché non rientrano nelle nuove soglie tecniche previste dal regolamento.
La sfida dell'attuazione
L'entrata in vigore della nuova classificazione segna soltanto il primo passo nell'attuazione della legge sulla montagna. Nei prossimi mesi saranno definiti i decreti attuativi relativi alla ripartizione delle risorse e alle modalità di accesso ai finanziamenti.
Per regioni come l'Abruzzo, dove la montagna costituisce un elemento identitario, ambientale ed economico fondamentale, la ridefinizione della platea dei Comuni montani rappresenta un cambiamento di grande rilievo. La sfida sarà quella di coniugare il rigore dei nuovi criteri tecnici con l'esigenza di non lasciare prive di sostegno quelle comunità che, pur escluse dalla nuova classificazione, continuano a confrontarsi quotidianamente con le difficoltà tipiche dei territori montani.
La vera efficacia della riforma sarà quindi misurata non soltanto dalla precisione della nuova classificazione geomorfologica, ma dalla capacità delle politiche pubbliche di garantire equità territoriale e di sostenere concretamente le comunità che vivono e presidiano le aree interne e montane del Paese.

Il coniuge superstite perde il diritto di abitazione se cambia residenza? La risposta è no.Una questione che genera spes...
16/07/2026

Il coniuge superstite perde il diritto di abitazione se cambia residenza? La risposta è no.
Una questione che genera spesso dubbi nelle successioni riguarda il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa familiare.
Può accadere che, dopo la morte del coniuge proprietario, il superstite decida di trasferire la propria residenza altrove. Ma questo comportamento comporta automaticamente la perdita del diritto di abitazione? La risposta, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza e gli studi del Consiglio Nazionale del Notariato, è negativa.
Il diritto di abitazione previsto dall'art. 540, comma 2, del Codice Civile nasce automaticamente con l'apertura della successione ed è riconosciuto per tutelare il coniuge superstite, garantendogli la conservazione del legame con la casa familiare. Il semplice trasferimento della residenza o il mancato utilizzo dell'immobile non costituiscono una rinuncia tacita al diritto, che continua a gravare sull'immobile.
Di conseguenza, l'erede non può considerare l'immobile "libero" né venderlo come tale solo perché il coniuge superstite vive altrove.
Sotto il profilo fiscale, inoltre, il coniuge superstite continua a essere il titolare del diritto di abitazione e, ove continuino a sussistere i requisiti previsti dalla normativa tributaria, mantiene anche il beneficio dell'esenzione IMU per l'abitazione principale. Il trasferimento della residenza, infatti, non determina di per sé l'estinzione del diritto reale.
Perché il diritto si estingua è necessaria una delle cause previste dalla legge, come la morte del titolare o, secondo parte della giurisprudenza, il mancato esercizio protratto per il periodo previsto dalla normativa. Inoltre, un'eventuale rinuncia deve essere espressa, redatta in forma scritta e trascritta nei registri immobiliari: il semplice abbandono dell'immobile non è sufficiente.
📌 Nelle successioni, i comportamenti di fatto non sempre producono effetti giuridici. Prima di acquistare o vendere un immobile proveniente da successione è fondamentale verificare l'esistenza di eventuali diritti di abitazione, anche per le rilevanti conseguenze patrimoniali e fiscali che ne derivano.

VIETARE PER PROTEGGERE. IL CORTOCIRCUITO DELLA SICUREZZA PUBBLICA.Negli ultimi tempi sta emergendo con sempre maggiore f...
21/04/2026

VIETARE PER PROTEGGERE. IL CORTOCIRCUITO DELLA SICUREZZA PUBBLICA.
Negli ultimi tempi sta emergendo con sempre maggiore frequenza un fenomeno che merita attenzione: l’uso (e spesso l’abuso) di provvedimenti amministrativi che, nel nome della sicurezza, finiscono per comprimere in modo generalizzato diritti e libertà costituzionalmente garantiti.
Il problema non è solo giuridico, ma anche culturale. Una parte significativa dell’opinione pubblica, spesso distante dalla reale frequentazione dell’ambiente montano, tende a formarsi un giudizio sulla base di eventi eccezionali, amplificati da un sensazionalismo mediatico che trasforma il caso limite in regola. Il risultato? Un clima di allarme permanente che orienta, e talvolta condiziona, le scelte amministrative.
Eppure, eventi come tragedie o episodi isolati non possono diventare il parametro per disciplinare la normalità. Farlo significa costruire l’azione amministrativa sull’eccezione, con evidenti distorsioni. È un po’ come vietare l’intero mare perché, in un punto specifico e per poche ore, le condizioni erano pericolose.
Richiamare eventi tragici come quello di Rigopiano è comprensibile sul piano emotivo, ma giuridicamente improprio se utilizzato come parametro generale. Si tratta di una vicenda con caratteristiche del tutto peculiari, legata a specifiche condizioni e responsabilità, che non può essere assunta a modello per giustificare limitazioni indiscriminate su scala territoriale. Trasformare l’eccezione in regola non aumenta la sicurezza: altera il criterio.
Il caso recente delle restrizioni in ambito montano è emblematico: a fronte di un rischio spesso contenuto e fisiologico, si è assistito a interdizioni estese, prolungate e indistinte, talvolta mantenute anche quando le condizioni reali erano già mutate. In alcuni casi, i dati tecnici disponibili indicavano chiaramente un livello di pericolo ordinario, incompatibile con misure così drastiche.
Qui emerge un nodo centrale del diritto amministrativo: i provvedimenti che limitano diritti fondamentali devono essere eccezionali, proporzionati e basati su presupposti concreti e attuali. Quando questi requisiti vengono meno, non si tratta solo di un problema di legittimità del singolo atto, ma di una più ampia alterazione del rapporto tra autorità e libertà.
Ancora più critica è la tendenza a trattare territori complessi come se fossero uniformi, senza distinguere tra aree effettivamente a rischio e zone oggettivamente sicure. È la scorciatoia del “vietare tutto” al posto del “valutare bene”.
Ma la sicurezza non può diventare sinonimo di proibizione indiscriminata. Un sistema maturo non si fonda sulla paura, né sulla costante limitazione preventiva delle libertà, bensì sulla responsabilità individuale, supportata da informazione corretta, prevenzione e strumenti adeguati.
Le conseguenze di questo approccio sono concrete: si comprimono diritti, si penalizzano economie locali, si crea distanza tra cittadini e istituzioni. E, paradossalmente, non si aumenta davvero la sicurezza, ma si amplifica la percezione del rischio.
Questo non significa ignorare le difficoltà degli amministratori pubblici, chiamati a decidere in contesti complessi e spesso esposti a responsabilità rilevanti. Ma proprio per questo, serve equilibrio: tra tutela dell’incolumità pubblica e rispetto delle libertà, tra prudenza e proporzionalità, tra emergenza e normalità.
Il punto, in fondo, è semplice: la sicurezza è un valore fondamentale, ma non può essere perseguita sacrificando in modo sistematico ciò che dovrebbe proteggere.
Perché quando la paura diventa criterio di governo, il rischio più grande non è quello che vogliamo evitare, ma quello che finiamo per accettare come normale.
La sicurezza è fondamentale.
Ma se diventa una scusa per bloccare tutto, non stiamo gestendo il rischio.
Stiamo solo fermando territori, economie e libertà.

Indirizzo

Via Del Concilio N° 24
Pescara
65121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00

Telefono

+393337668085

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