02/10/2025
🚗 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐥’𝐞𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐮𝐩𝐞𝐟𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢: 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐭𝐨𝐬𝐬𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚 è 𝐢𝐧𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞.
Commento alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1086/2025, depositata il 26 settembre 2025
La sentenza n. 1086/2025 del Tribunale di Pescara, offre l’occasione per riflettere su un tema di grande rilevanza pratica: l’utilizzabilità dell’esame tossicologico in sede penale, specie nei procedimenti per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.
𝗜𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼
Un autista professionale, coinvolto in un incidente autonomo nel luglio 2022, viene sottoposto a prelievo ematico presso il pronto soccorso. L’esame tossicologico rileva la presenza di cannabinoidi, e la Procura procede per le ipotesi di reato ex art. 187 comma 1 e comma 1-bis C.d.S., nonché per la fattispecie aggravata di cui all’art. 186-bis comma 1 lett. b) e comma 3 C.d.S., trattandosi di conducente professionale.
L’imputato si oppone al decreto penale di condanna e si apre il dibattimento.
𝗜𝗹 𝗻𝗼𝗱𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼: 𝗹’𝗮𝘃𝘃𝗶𝘀𝗼 𝗲𝘅 𝗮𝗿𝘁. 𝟭𝟭𝟰 𝗱𝗶𝘀𝗽. 𝗮𝘁𝘁. 𝗰.𝗽.𝗽
Il cuore della vicenda ruota attorno alla modalità di acquisizione della prova tossicologica. Come noto, l’esame ematico volto ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti costituisce atto garantito ai sensi dell’art. 356 c.p.p., e pertanto richiede l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p.
Nel caso in esame, tale avviso non risulta né documentato né confermato dal personale sanitario. L’imputato, sentito in aula, nega di aver ricevuto alcuna informazione in tal senso. Il giudice, rilevata la mancanza di prova dell’avviso, dichiara l’inutilizzabilità dell’esame tossicologico.
𝗟𝗮 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
La sentenza si fonda su un principio chiaro: la prova deve essere formata nel rispetto delle garanzie difensive. In assenza dell’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., l’esame ematico non può essere utilizzato ai fini della decisione.
Inoltre, il giudice rileva come lo stato psico-fisico del soggetto, al momento del ricovero, fosse vigile e cosciente, senza segni di alterazione. L’imputato ha fornito una versione coerente, affermando di non aver assunto sostanze il giorno precedente. In mancanza di elementi certi e utilizzabili, il Tribunale pronuncia sentenza assolutoria ex art. 530 c.p.p., “perché il fatto non sussiste”.
𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗵𝗲
La pronuncia conferma un orientamento consolidato: l’esame tossicologico, per essere utilizzabile, deve rispettare le garanzie previste dal codice di procedura penale. L’avviso al difensore non è una formalità, ma una condizione essenziale di validità.
In un contesto in cui la sicurezza stradale è giustamente tutelata, è fondamentale che l’accertamento della responsabilità penale avvenga nel rispetto delle regole. La tutela del diritto di difesa non può essere sacrificata sull’altare dell’efficienza investigativa.
𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲
La sentenza del Tribunale di Pescara n. 1086/2025, depositata il 26 settembre 2025, ci ricorda che la legalità della prova è il primo presidio della giustizia. Anche nei procedimenti per reati stradali, il rispetto delle garanzie procedurali è condizione imprescindibile per una decisione equa e fondata.
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