Tutela Donne

Tutela Donne Un Centro specializzato nella tutela e difesa legale delle donne, che ancora oggi non sempre sono co

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27/07/2026

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 25422 del 16 settembre 2025
ECLI:IT:CASS:2025:25422CIV

FATTO

In un contesto di grave conflittualità genitoriale, il Tribunale per i Minorenni aveva disposto la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale su tre figli minori, confermando il collocamento delle figlie in comunità e del figlio presso il padre, con sospensione dei contatti con la madre. Il provvedimento si fondava su comportamenti materni gravemente pregiudizievoli per i minori (pedinamenti, isolamento sociale, interruzione della frequenza scolastica, strumentalizzazioni, rifiuto di cure necessarie) e sulla mancata collaborazione con i servizi sociali. La Corte d'Appello confermava sostanzialmente il provvedimento, accordando solo limitati incontri con una delle figlie. La madre impugnava in Cassazione contestando la decadenza, l'allontanamento dei figli e l'omessa rinnovazione dell'audizione dei minori.

MASSIMA

In materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., la misura ablativa non costituisce una sanzione per comportamenti inadempienti del genitore, ma presuppone l'accertamento degli effetti lesivi che tali comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio. Non è sufficiente che il genitore abbia violato o trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abbia abusato dei relativi poteri, occorrendo anche che da ciò sia conseguito un pregiudizio grave per il figlio, non implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Il giudice deve verificare la ricorrenza del concreto pregiudizio ed esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento all'elaborazione di un progetto di assunzione diretta della responsabilità genitoriale. La misura decadenziale richiede inoltre che non siano risultati idonei a tutelare l'interesse del minore gli altri provvedimenti meno invasivi disciplinati dal legislatore. Nei procedimenti minorili instaurati prima del 28 febbraio 2023, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza reiterata nel grado di appello o nelle fasi di modifica dei provvedimenti, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto un atto istruttorio o burocratico ma l'esercizio di un diritto garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta proveniente dal curatore speciale del minore, potendo il diniego alle richieste di rinnovo essere anche implicito.

ESITO

Rigetto del ricorso. Confermata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Compensazione delle spese tra le parti costituite.
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20/07/2026

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 21177 del 24 luglio 2025
ECLI:IT:CASS:2025:21177CIV

FATTO

Il Tribunale per i minorenni dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale di una madre sui figli minori, ritenendo che la donna presentasse una personalità gravemente compromessa con ridotta capacità riflessiva ed elevata impulsività, che determinavano una compromissione psicopatologica tale da inficiare completamente le funzioni genitoriali. La Corte d'appello confermava la decisione, rilevando la mancanza di progettualità seria e reale della donna sulla propria posizione sanitaria, sociale ed economica e in ordine alla cura e coabitazione con i minori, nonché la preminente necessità di garantire ai figli condizioni di crescita serene. La ricorrente impugnava il decreto lamentando violazione di legge e carenza motivazionale.

MASSIMA

In materia di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti desunti da indizi gravi, precisi e concordanti. Il provvedimento di decadenza è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento all'elaborazione di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento e coabitazione con il minore. Il decreto che dispone la decadenza dalla responsabilità genitoriale e contestualmente l'interruzione della frequentazione tra madre e figli minori deve specificamente motivare non solo sulla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di decadenza, ma anche sull'attuale assenza dei presupposti per la ripresa degli incontri tra madre e figli minori, non potendo limitarsi a una valutazione astratta delle condizioni personali della ricorrente senza indicare gli elementi concreti che fondano l'interruzione della relazione di fatto. La mancata indicazione di tali elementi determina la carenza del carattere di riferibilità al reale contenuto della decisione impugnata e l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità della motivazione.

ESITO

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e dichiara inammissibile il decreto impugnato per carenza motivazionale, rilevando che la decisione, pur confermando i presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale, non ha adeguatamente motivato sull'interruzione della frequentazione madre-figli e sull'attuale assenza dei presupposti per la ripresa dei contatti.
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16/07/2026

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1671 del 25 gennaio 2026
ECLI:IT:CASS:2026:1671CIV

FATTO

Procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale e dichiarazione di adottabilità di una minore neonata. La madre aveva precedenti di tossicodipendenza e decadenza dalla responsabilità genitoriale per sette figli precedenti. Dopo la nascita dell'ultima figlia, la minore veniva allontanata e collocata presso i nonni paterni. Il Tribunale per i Minorenni dichiarava entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale: la madre per il mancato completamento del percorso presso il SerD volontariamente intrapreso e per i precedenti; il padre per condotta omissiva e disinteresse. La Corte d'Appello confermava con motivazione fondata principalmente sui precedenti della madre e sulla presunta persistenza della tossicodipendenza, vietando ogni contatto madre-figlia.

MASSIMA

In tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale, il provvedimento ablativo costituisce extrema ratio adottabile solo quando la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e gli altri strumenti di tutela risultino inidonei, dovendo il giudice esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità genitoriali anche attraverso l'intervento dei servizi territoriali, in attuazione del diritto prioritario del minore a crescere nella propria famiglia d'origine sancito dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983. La relativa pronuncia richiede l'accertamento di fatti concreti ed attuali di violazione dei doveri o abuso dei poteri genitoriali, non potendo fondarsi su giudizi apodittici, presunzioni o condotte meramente pregresse prive di riscontro nella situazione attuale. Incorre nel vizio di motivazione apparente il decreto che confermi la decadenza senza indicare le fonti probatorie e i fatti concreti da cui ha tratto il convincimento, limitandosi a richiamare precedenti procedimenti o a registrare l'inosservanza di programmi terapeutici senza accertare la persistenza dello stato di tossicodipendenza o senza verificare la relazione genitore-figlio e le condizioni di accudimento del minore. Costituisce inoltre inversione dell'onere probatorio addossare al genitore l'onere di provare l'adempimento dei doveri genitoriali, spettando invece al giudice accertare i presupposti della decadenza. La valutazione delle posizioni dei due genitori deve essere condotta separatamente, non potendo il giudizio negativo su uno riflettersi automaticamente sull'altro. La motivazione per relationem al provvedimento di primo grado è illegittima quando si risolve in acritica adesione senza esame autonomo dei motivi di gravame e senza comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia.

ESITO

Accoglimento di entrambi i ricorsi. Cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione per nuovo esame dell'idoneità genitoriale attuale e delle condotte concretamente pregiudizievoli.
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15/07/2026

Corte d'appello civile Roma sentenza n. 495 del 21 gennaio 2026

FATTO

Madre affetta da disturbo della personalità con storia di ricoveri in TSO viene dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore, collocato presso i nonni paterni con affidamento al servizio sociale. La madre propone appello deducendo erroneità della CTU, mutamento delle proprie condizioni (nuova abitazione, lavoro, percorso terapeutico), chiedendo revoca della decadenza e collocamento del minore presso di sé. Non documenta adeguatamente i dedotti percorsi di cambiamento. Il servizio sociale conferma l'adeguatezza dell'attuale collocamento e la persistenza delle fragilità materne.

MASSIMA

La decadenza dalla responsabilità genitoriale non ha carattere sanzionatorio né presuppone che il genitore abbia agito con la consapevolezza di ledere gli interessi della prole, essendo preordinata alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli. La misura ha funzione protettiva nei confronti del minore che versi in situazione di pregiudizio, effettivo o anche solo meramente potenziale, allorché il genitore non sia in grado di garantire il suo benessere materiale o morale e la situazione non possa essere risolta con interventi di altro genere. La valutazione del consulente tecnico d'ufficio in materia di capacità genitoriale si fonda su metodologia scientifica integrata, articolata nell'esame della documentazione sanitaria, nel lavoro diagnostico sui genitori mediante colloqui, osservazioni cliniche e somministrazione testistica, nonché nell'osservazione della relazione genitore-figlio, e non può ritenersi fondata su meri riferiti delle parti quando segua tale iter metodologico rigoroso. Grava sul genitore decaduto che chieda la revoca del provvedimento l'onere di provare il mutamento delle condizioni che hanno determinato la decadenza, non essendo sufficiente la mera allegazione di percorsi terapeutici, lavorativi o abitativi non adeguatamente documentati né la produzione di relazioni di parte che non trovino riscontro oggettivo nella condotta concretamente tenuta.

ESITO

Rigetto dell'appello. Conferma della decadenza dalla responsabilità genitoriale materna e dell'attuale collocamento del minore presso i nonni paterni. Rigetto della richiesta di intensificazione degli incontri madre-figlio in attesa di valutazione neuropsichiatrica del minore. Spese compensate.
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09/07/2026

Tribunale civile Milano sentenza n. 6910 del 20 giugno 2018

FATTO

Una madre ricorre per la separazione dal coniuge, chiedendo l'affidamento esclusivo del figlio minore. Il padre risulta irreperibile, non si presenta all'udienza presidenziale e rimane contumace nel giudizio, mostrando disinteresse per l'esercizio della responsabilità genitoriale. La madre si è occupata del figlio con continuità e responsabilità.

MASSIMA

In materia di affidamento dei figli minori, l'affidamento super-esclusivo, che concentra in capo a un solo genitore l'esercizio della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore in materia di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, può essere disposto d'ufficio dal giudice, non trovando applicazione riguardo ai provvedimenti sui figli il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. Tale forma di affidamento non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, che permane in capo a entrambi i genitori, ma ne modifica solo l'esercizio. L'affidamento super-esclusivo trova giustificazione in presenza di un disinteresse del genitore non affidatario per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale e per le questioni relative alla prole, tale da rendere conforme all'interesse del minore la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al genitore che si è occupato della prole con continuità e responsabilità. La misura omnicomprensiva del contributo di mantenimento costituisce conseguenza giustificata dell'affidamento super-esclusivo con scelte demandate al genitore affidatario che escludono l'accordo con l'altro genitore.

ESITO

Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio minore alla madre con delega per tutte le decisioni anche di maggiore interesse, regola le visite paterne subordinandole alla richiesta del padre e alla valutazione della madre, pone a carico del padre un contributo di mantenimento omnicomprensivo di Euro 350,00 mensili. Nulla sulle spese di lite.
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08/07/2026

Tribunale civile Bergamo sentenza n. 220 del 20 febbraio 2025

FATTO

Madre di minore nata da relazione more uxorio chiede affido super esclusivo della figlia, deducendo comportamenti violenti del padre (anche durante la gravidanza), totale assenza di frequentazione della minore da oltre due anni e contributi economici solo saltuari e inadeguati. Il padre non si costituisce né compare.

MASSIMA

In materia di affido dei minori nati fuori dal matrimonio, la deroga all'affido condiviso richiede l'accertamento di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento condiviso pregiudizievole per il minore. L'affido monogenitoriale postula un duplice accertamento in ordine all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità del genitore non affidatario, con motivazione non solo in positivo sulla idoneità del primo, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del secondo e sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione del modello legale prioritario di affidamento condiviso. Tra i comportamenti sintomatici dell'inidoneità del genitore ad affrontare consapevolmente il proprio ruolo rilevano l'omissione del pagamento del mantenimento per i figli e il totale disinteresse verso il minore sia sul piano morale che materiale. Ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul, nell'accertamento della capacità genitoriale deve essere considerata ogni condotta potenzialmente offensiva dell'integrità psicofisica di una parte nei confronti dell'altra, essendo indice di una disfunzionalità genitoriale superabile solo all'esito di un serio percorso di ravvedimento critico che conduca alla consapevolezza degli effetti dei propri comportamenti sulle condizioni emotive e lo stato psicofisico della prole.

ESITO

Affido super esclusivo alla madre con collocamento presso di essa e assegnazione casa familiare. Visite padre-figlia in forma protetta solo su richiesta del padre e tramite servizi sociali, previa valutazione e accertata astinenza da sostanze. Contributo mantenimento di 300 euro mensili più 50% spese straordinarie a carico del padre. Spese di lite a carico del resistente.
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07/07/2026

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5216 del 27 febbraio 2024
ECLI:IT:CASS:2024:5216CIV

FATTO

Nel corso di un giudizio di separazione tra coniugi con figli minori, la Corte d'appello disponeva l'affidamento dei minori ai servizi sociali con collocamento presso il padre, in ragione dell'elevato livello di conflittualità tra i genitori e delle criticità emerse da parte di entrambi, regolamentando rigidamente la frequentazione tra la madre e i figli. Tale provvedimento veniva adottato senza che fosse stato nominato un curatore speciale per rappresentare gli interessi dei minori nel giudizio.

MASSIMA

In materia di affidamento dei minori ai servizi sociali occorre distinguere tra l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale e l'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Nel primo caso, trattandosi di conferimento di un mandato di vigilanza e supporto che non incide per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non è richiesta la nomina di un curatore speciale nella fase processuale che precede la sua adozione, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi. Nel secondo caso, quando il provvedimento di affidamento ai servizi sociali consegue ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, costituendo un'ingerenza nella vita privata e familiare, l'adozione del provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale. L'emersione nel corso del giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli degli interessi dei figli pone in capo al giudice il dovere di provvedere a tale nomina, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi tra genitori e discendenti. L'inottemperanza a questo dovere e il conseguente difetto di interlocuzione determinano la nullità della decisione.

ESITO

La Corte di Cassazione dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di rappresentanza dei minori e rinvia alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per il nuovo svolgimento del giudizio, previa sanatoria del difetto di rappresentanza.
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03/07/2026

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 13217 del 17 maggio 2021
ECLI:IT:CASS:2021:13217CIV

FATTO

In un procedimento di affidamento di minore, il Tribunale aveva disposto l'affido esclusivo al padre. La Corte d'Appello, in riforma, aveva disposto l'affido "super-esclusivo" al padre e la revoca del contributo economico a carico di quest'ultimo, basandosi su due CTU che avevano diagnosticato nella madre la c.d. "sindrome della madre malevola" (PAS), rilevando comportamenti volti ad ostacolare i rapporti tra padre e figlia (certificati medici falsi, assenze scolastiche ingiustificate), pur riconoscendo un sufficiente rapporto di accudimento tra madre e minore. La madre ricorreva in Cassazione contestando la decisione fondata sulla PAS e la mancata valutazione delle conseguenze dell'allontanamento dalla madre.

MASSIMA

In materia di affidamento di figli minori, qualora vengano denunciati comportamenti di un genitore finalizzati all'allontanamento del figlio dall'altro genitore e le consulenze tecniche d'ufficio facciano riferimento alla sindrome di alienazione parentale (PAS) o alla sindrome della madre malevola, il giudice di merito non può limitarsi ad aderire acriticamente alle conclusioni peritali, ma è tenuto a verificarne il fondamento scientifico, tenuto conto del controverso riconoscimento di tale sindrome nella comunità scientifica internazionale. I comportamenti conflittuali di un genitore nei confronti dell'altro e le condotte volte ad ostacolare le visite, pur se gravi, non costituiscono di per sé fatti pregiudizievoli per il minore idonei a giustificare l'affidamento super-esclusivo all'altro genitore, in assenza di accertate e irrecuperabili carenze nell'espressione delle capacità genitoriali e di condotte di oggettiva trascuratezza o incuria verso il minore. Il giudice deve effettuare una valutazione olistica che consideri ogni possibilità di recupero delle capacità genitoriali attraverso percorsi di sostegno, valorizzando il rapporto di accudimento positivo eventualmente esistente, e deve valutare comparativamente le conseguenze sulla minore dell'allontanamento dal genitore collocatario rispetto ai benefici attesi dalla modifica dell'affidamento. È inammissibile una valutazione che configuri una sorta di colpa d'autore fondata su postulate psicopatologie prive di accertamento con crismi di scientificità, dovendo invece il giudizio prognostico sulle capacità genitoriali fondarsi su elementi concreti relativi alle modalità di svolgimento del ruolo genitoriale, alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, comprensione ed educazione, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore e dell'ambiente offerto al minore.

ESITO

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame.
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25/06/2026

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5589 del 3 marzo 2025
ECLI:IT:CASS:2025:5589CIV

FATTO

Una minore veniva collocata in affidamento etero-familiare dal Tribunale per i Minorenni, confermato dalla Corte d'Appello, a causa di gravi dinamiche familiari disfunzionali coinvolgenti i genitori e la nonna materna. La Corte d'Appello disponeva l'affidamento per la durata di 24 mesi, prevedendo che i servizi sociali informassero l'autorità giudiziaria solo alla scadenza del termine, senza indicare la periodicità delle relazioni intermedie. La nonna materna impugnava il decreto lamentando, tra l'altro, la mancata audizione della minore infradodicenne e l'inadeguatezza del programma di sostegno alla famiglia d'origine.

MASSIMA

In tema di affidamento extra-familiare del minore disposto ai sensi degli artt. 4 e 5-bis della legge n. 184 del 1983, il provvedimento dell'autorità giudiziaria deve indicare non soltanto la durata complessiva dell'affidamento, che non può essere superiore a ventiquattro mesi, ma anche la periodicità delle relazioni che il servizio sociale deve trasmettere all'autorità giudiziaria sull'andamento del programma di assistenza, comunque non superiore a sei mesi. La mancata programmazione della periodicità delle relazioni intertemporali, a fronte della previsione della durata dell'affidamento nella misura massima consentita, non risulta appropriata in relazione alla specifica finalità dell'affidamento extra-familiare, atteso che il progressivo aggiornamento sull'andamento delle molteplici iniziative deve essere sottoposto all'autorità giudiziaria periodicamente, e non solo alla scadenza della durata dell'affido, al fine di verificare la congruenza delle soluzioni adottate con l'interesse del minore, l'implementazione delle capacità genitoriali, la possibilità del rientro in famiglia o l'eventuale emersione di uno stato di abbandono, così da consentire l'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari nel superiore interesse del minore. In tema di ascolto del minore infradodicenne, il giudice può legittimamente non procedere all'audizione, con provvedimento adeguatamente motivato, quando essa contrasti con l'interesse del minore, in particolare qualora possa determinare riacutizzazione di conflitti di lealtà dannosi in ragione delle pregresse dinamiche familiari disfunzionali cui il minore è stato esposto.

ESITO

La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso limitatamente al profilo della mancata indicazione della periodicità delle relazioni intertemporali dei servizi sociali all'autorità giudiziaria, cassando il decreto impugnato in questa parte e rinviando alla Corte d'Appello per nuovo esame. Rigetta il ricorso quanto alla mancata audizione della minore e alle censure di merito sull'idoneità dell'affidamento etero-familiare.
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23/06/2026

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4327 del 19 febbraio 2024
ECLI:IT:CASS:2024:4327CIV

FATTO

Il Tribunale dispone l'affido esclusivo di una minore alla madre, regolamentando il calendario di permanenza presso i genitori e disponendo che la minore venga presa in carico dai servizi sociali con compiti di monitoraggio dei rapporti tra le parti. Il padre propone reclamo, rigettato dalla Corte d'appello che conferma l'affido esclusivo alla madre sulla base delle criticità emerse dalla CTU relative al conflitto tra i genitori e ai comportamenti oppositivi e violenti del padre. Il padre ricorre in cassazione lamentando violazione del principio di bigenitorialità.

MASSIMA

In materia di affidamento dei figli minori, i provvedimenti giudiziali che, all'esito dell'appello o del reclamo, statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale al diritto fondamentale alla vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, quando le statuizioni risultino a tal punto limitative e in contrasto con il tipo di affidamento scelto da violare il diritto alla bigenitorialità. Occorre distinguere, nell'ambito degli interventi a tutela del minore, tra: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi delle risorse destinate al benessere del minore, in cui il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo con finalità di supporto, assistenza e vigilanza, senza sottrarre alcunché alla responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e supporto ai servizi sociali); b) interventi in tutto o in parte ablativi, in cui, rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore, si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o si impongono limiti, sottraendo alcune competenze e demandandole a terzi (affidamento ai servizi sociali conseguente a provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale). Nel primo caso non è richiesta la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi in concreto un conflitto di interessi, mentre nel secondo caso la nomina del curatore speciale è necessaria, dovendo il provvedimento essere discusso nel contraddittorio esteso anche al minore e conformato al principio di proporzionalità tra misura adottata e obiettivo perseguito.

ESITO

Ricorso dichiarato inammissibile. Il primo motivo è inammissibile in quanto tende a ottenere un riesame dei fatti già valutati dalla Corte d'appello. Il secondo motivo sulle spese è conseguentemente inammissibile. Condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
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