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12/10/2026

Elusione del provvedimento civile e condotte fraudolente o simulate - Cass. Pen., Sez. VI, sent.16 luglio 2026 n. 32971
Affidamento dei minori: l’elusione del provvedimento civile richiede condotte fraudolente o simulate e non si identifica con il mero inadempimento
n tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile relativo all’affidamento dei minori, la condotta di elusione prevista dall’art. 388, comma 2, c.p. non può essere ravvisata nel solo inadempimento o nella mera mancata collaborazione del genitore tenuto a consentire l’esercizio del diritto di visita, occorrendo invece l’accertamento di atti fraudolenti o simulati, ovvero di comportamenti connotati da mala fede e funzionali a sottrarsi all’attuazione del provvedimento. Ne consegue che, ove il provvedimento civile disciplini i rapporti genitoriali in termini generici e presupponga un accordo tra i genitori, il giudice di merito deve indicare gli specifici elementi dai quali desumere l’elusione, distinguendola dalla semplice inosservanza, nonché chiarire se l’esecuzione implichi un facere infungibile dell’obbligato.

La Corte di appello di Napoli, riformando solo in parte la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, aveva ridotto a due mesi di reclusione la pena inflitta all’imputata per il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p., ritenendo che ella avesse eluso il provvedimento civile volto a regolare i rapporti tra il padre e il figlio minore. Secondo la difesa, il provvedimento del giudice civile non fissava giorni precisi di visita, ma si limitava a prevedere due incontri infrasettimanali e un fine settimana alternato, così richiedendo necessariamente un accordo tra i genitori. In tale contesto, la condotta contestata avrebbe potuto al più integrare un inadempimento, non già un’elusione penalmente rilevante.
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando l’orientamento più recente secondo cui il reato non si configura per effetto della mera inosservanza del provvedimento sull’affidamento, essendo necessario accertare condotte fraudolente, simulate o comunque caratterizzate da mala fede. La Corte territoriale, invece, si era limitata a valorizzare la necessaria collaborazione della madre senza individuare concrete modalità elusive diverse dal semplice inadempimento e senza spiegare se l’attuazione del provvedimento implicasse un facere infungibile. È stato invece dichiarato inammissibile il motivo fondato sul bis in idem, perché proposto per la prima volta in cassazione e implicante accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Le ulteriori doglianze sulla particolare tenuità del fatto e sulla pena sono rimaste assorbite. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
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05/10/2026

Mantenimento della prole - Corte d'Appello Catanzaro, Sez. I, Sent. 12 agosto 2026, n. 1122
Nel quantificare il contributo al mantenimento dei figli, il giudice deve considerare le risorse di ciascuno dei genitori in relazione anche ai tempi di permanenza della prole presso l'uno o l'altro e alla valenza economica dei compiti domestici e di cura; la perdita di lavoro non esonera il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli

I genitori devono adempiere il loro dovere di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, dovendo il giudice considerare le risorse di ciascuno in relazione anche ai tempi di permanenza della prole presso l'uno o l'altro genitore e alla valenza economica dei compiti domestici e di cura, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi. In tale prospettiva anche il genitore disoccupato, obbligato al mantenimento, ha il dovere di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità, non costituendo la mera perdita del lavoro oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche.
In ogni caso, deve ritenersi legittima, anche nell’ipotesi di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore, trattandosi del genitore che con lo stesso convive e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.

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02/10/2026

Affido esclusivo "rafforzato" - Tribunale di Lecce, Sent. 20 febbraio 2026
In tema di affidamento dei figli minori, qualora l'applicazione del regime condiviso risulti pregiudizievole per il sano sviluppo psicofisico della prole a causa della conclamata inidoneità educativa di un genitore, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo "rafforzato" in favore dell'altro, autorizzandolo ad assumere in autonomia tutte le decisioni di maggiore interesse in favore dei figli

In tema di affidamento dei figli minori, sebbene la legge 54/2006 abbia posto l’affido condiviso come regola, in attuazione del principio di bigenitorialità, si deve prediligere l’affido esclusivo ex art. 337-quater c.c. ogniqualvolta quello condiviso possa recare pregiudizio al minore stante l’inidoneità dell’altro genitore ad esercitare il proprio ruolo.
La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, in relazione alle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
In tale scenario normativo e giurisprudenziale, qualora l'applicazione del regime di affidamento condiviso risulti pregiudizievole per il sano sviluppo psicofisico della prole a causa della conclamata inidoneità educativa, della rigidità strutturale della personalità e dell'incapacità di un genitore di assumere la prospettiva del figlio e di riconoscerne il disagio emotivo (nella specie, riscontrate tramite CTU), il giudice può disporre l'affidamento esclusivo "rafforzato" in favore dell'altro genitore, autorizzandolo ad assumere in autonomia tutte le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute e residenza) e subordinando l'eventuale ripresa dei rapporti con il primo all'esito positivo di un percorso di mediazione familiare.
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29/09/2026

Furto commesso in danno di uno dei congiunti: quando opera la causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.? - Cass. Pen., Sez. V., Sent., 10 giugno 2021, n. 23060

In tema di reati contro il patrimonio, il rapporto di affinità tra autore e vittima del reato che fonda la causa di non punibilità ovvero la procedibilità a querela di cui all’art. 649 c.p. non opera allorché sia morto il coniuge da cui l’affinità stessa deriva e non vi sia prole.

DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA – Rapporto di affinità - Furto - Reati contro il patrimonio; Rif. Leg. Art. 649 c.p.
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18/09/2026

Registrazione di immagini nella propria abitazione. Non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata - Cass. Pen., Sez. V, sentenza 2 febbraio 2024 n. 4840

Non integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, ammesso ad accedere nell'abitazione del coniuge separato, provveda a filmare, senza consenso, gli incontri tra quest'ultimo e il figlio minore, in quanto l'art. 615-bis, cod. pen., che tutela la riservatezza domiciliare, sanziona la condotta di chi risulti estraneo agli atti - oggetto di captazione - di vita privata, ossia agli atti o vicende della persona in luogo riservato e non quella di chi sia stato ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte.

Diritto penale - Interferenze illecite nella vita privata – Rif. Leg. art. 615 - bis cod. pen.
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11/09/2026

E’ reato l'utilizzo indebito della carta di credito del padre da parte del figlio - Cass. Pen., Sez. II, sent. 25 febbraio 2025 n. 7651

Non è applicabile l'esimente di cui all'art. 649 c.p., (fatti commessi in danno di congiunti) al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito previsto dall' art. 55, comma 9, D.Lgs. n. 231 del 2007 (oggi confluito nell' art. 493-ter c.p.), nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare (nel caso di specie il figlio agli arresti domiciliari) del titolare della carta, attesa la natura plurioffensiva del reato "de quo", la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all'art. 649 c.p., concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica.

Diritto penale – Utilizzo indebito di strumenti elettronici di pagamento – Natura plurioffensiva del reato - Scriminante del consenso dell'avente diritto – Non sussiste – Rif. Leg. artt. 51, 131-bis, 493-ter e 649 cod. pen..
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08/09/2026

La nonna che provvede a mantenere il nipote ha diritto agli assegni familiari? - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 29 ottobre 2025, n. 28627

Il diritto alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare spetta alla nonna, che convive con il minore ed è l’unica a provvedere al suo mantenimento, non essendo in grado di farvi fronte né il padre né la madre.

Diritto di famiglia – Diritti della persona - Diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare – Vivenza a carico della nonna – Mantenimento dei minori – Minori; Rif. Leg. Art.2 D.L. n.69/88
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07/09/2026

Interesse del minore e rapporti nonni‑nipoti: legittima l’interruzione delle visite quando la conflittualità familiare compromette il benessere delle minori - Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2026 n. 1744

In tema di rapporti significativi tra nonni e nipoti minorenni, il diritto degli ascendenti non ha carattere incondizionato, ma è subordinato al preminente interesse del minore, la cui valutazione costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente. L’interruzione delle frequentazioni può essere legittimamente disposta quando il giudice di merito accerti che la conflittualità familiare — anche se generata dagli adulti — arreca pregiudizio al benessere psico‑fisico dei minori e che non sussistono condizioni di collaborazione tra ascendenti e genitori idonee a realizzare una funzione educativa positiva.
È rimessa alla discrezionalità del giudice la decisione sulla rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d’ufficio, così come sull’ascolto del minore infra‑dodicenne, la cui omissione richiede motivazione esplicita solo quando l’audizione sia stata richiesta con specifiche ragioni o provenga dal curatore speciale.

La pronuncia affronta nuovamente il tema della tutela dei rapporti significativi tra nonni e nipoti minorenni, chiarendo i limiti del diritto degli ascendenti ex art. 317‑bis c.c. e ribadendo la centralità del superiore interesse del minore quale parametro esclusivo di giudizio. La Corte conferma la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva disposto l’interruzione delle visite tra nonni e nipoti in ragione dell’elevata conflittualità familiare, ritenuta pregiudizievole per il benessere psico‑fisico delle bambine.
La Cassazione sottolinea che il diritto degli ascendenti non ha natura assoluta, ma è subordinato alla verifica – rimessa al giudice di merito – dell’effettiva capacità dei nonni di contribuire positivamente al progetto educativo del minore, collaborazione che nella specie risultava compromessa dalle tensioni con i genitori. Tale apprezzamento, ove sorretto da motivazione non apparente, non è sindacabile in sede di legittimità.
La Suprema Corte ribadisce inoltre:
la discrezionalità del giudice di merito nell’ammettere o meno una nuova consulenza tecnica, specie quando la richiesta abbia finalità esplorative;
l’assenza di un obbligo generalizzato di ascolto del minore infra‑dodicenne, salvo richiesta motivata o proveniente dal curatore speciale, mancando nella fattispecie entrambi i presupposti.
Il ricorso è stato quindi rigettato, poiché le censure dei nonni miravano, in realtà, a una diversa lettura del merito, non consentita in cassazione. La decisione conferma un orientamento rigoroso nell’applicazione del principio del best interest of the child, che può condurre – nei casi di conflittualità insanabile – anche alla misura più incisiva dell'interruzione totale dei rapporti con gli ascendenti.
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04/09/2026

Lite in famiglia e armi: la conflittualità endofamiliare giustifica revoca del porto d’armi e divieto di detenzione - T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, sent. 16 gennaio 2026 n. 52

In materia di porto e detenzione di armi, la persistente conflittualità endofamiliare costituisce presupposto idoneo e sufficiente per fondare il giudizio di inaffidabilità del titolare della licenza, legittimando la revoca del porto d’armi e il divieto di detenzione ai sensi del T.U.L.P.S., anche in assenza di condanne penali o di episodi di abuso delle armi.
Non è necessaria una nuova comunicazione di avvio del procedimento qualora i fatti sopravvenuti si inseriscano nel medesimo sostrato fattuale già oggetto di contraddittorio, né il provvedimento è annullabile ove l’Amministrazione dimostri, ai sensi dell’art. 21-octies, l. n. 241/1990, che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
I provvedimenti inibitori in materia di armi hanno natura cautelare e preventiva e si fondano su una valutazione prognostica ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza.

Il T.A.R. Liguria ha respinto i ricorsi proposti avverso la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia e il successivo divieto di detenzione di armi, adottati a seguito di reiterati episodi di conflittualità tra il ricorrente e il figlio, sfociati in interventi delle forze dell’ordine.
Il Collegio ha ritenuto legittima l’azione dell’Amministrazione, affermando che la valutazione di inaffidabilità può fondarsi anche su fatti privi di rilevanza penale, purché idonei a far emergere un rischio, anche solo potenziale, per l’incolumità pubblica e privata.
È stata inoltre esclusa la violazione delle garanzie procedimentali, poiché l’episodio successivo si è inserito nel medesimo quadro fattuale già oggetto di contraddittorio, e comunque è stato ritenuto applicabile l’art. 21-octies, l. n. 241/1990.
I provvedimenti impugnati sono stati qualificati come misure cautelari e preventive, proporzionate e ragionevoli rispetto alle esigenze di sicurezza, con conseguente rigetto dei ricorsi e compensazione delle spese.


Atti amministrativi - Conflittualità endofamiliare – Liti familiari - Revoca della licenza di porto d’armi – Assenza di rilevanza penale – Discrezionalità amministrativa - Rif. Leg. artt. 7, 8 e 21-octies della L. 7 agosto 1990, n. 241; artt. 1, 5, 11, 39, 42 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
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27/07/2026

Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 25422 del 16 settembre 2025
ECLI:IT:CASS:2025:25422CIV

FATTO

In un contesto di grave conflittualità genitoriale, il Tribunale per i Minorenni aveva disposto la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale su tre figli minori, confermando il collocamento delle figlie in comunità e del figlio presso il padre, con sospensione dei contatti con la madre. Il provvedimento si fondava su comportamenti materni gravemente pregiudizievoli per i minori (pedinamenti, isolamento sociale, interruzione della frequenza scolastica, strumentalizzazioni, rifiuto di cure necessarie) e sulla mancata collaborazione con i servizi sociali. La Corte d'Appello confermava sostanzialmente il provvedimento, accordando solo limitati incontri con una delle figlie. La madre impugnava in Cassazione contestando la decadenza, l'allontanamento dei figli e l'omessa rinnovazione dell'audizione dei minori.

MASSIMA

In materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., la misura ablativa non costituisce una sanzione per comportamenti inadempienti del genitore, ma presuppone l'accertamento degli effetti lesivi che tali comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio. Non è sufficiente che il genitore abbia violato o trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abbia abusato dei relativi poteri, occorrendo anche che da ciò sia conseguito un pregiudizio grave per il figlio, non implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Il giudice deve verificare la ricorrenza del concreto pregiudizio ed esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento all'elaborazione di un progetto di assunzione diretta della responsabilità genitoriale. La misura decadenziale richiede inoltre che non siano risultati idonei a tutelare l'interesse del minore gli altri provvedimenti meno invasivi disciplinati dal legislatore. Nei procedimenti minorili instaurati prima del 28 febbraio 2023, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza reiterata nel grado di appello o nelle fasi di modifica dei provvedimenti, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto un atto istruttorio o burocratico ma l'esercizio di un diritto garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta proveniente dal curatore speciale del minore, potendo il diniego alle richieste di rinnovo essere anche implicito.

ESITO

Rigetto del ricorso. Confermata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Compensazione delle spese tra le parti costituite.
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Indirizzo

Pescara

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00
Sabato 09:00 - 16:00

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