27/07/2026
Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 25422 del 16 settembre 2025
ECLI:IT:CASS:2025:25422CIV
FATTO
In un contesto di grave conflittualità genitoriale, il Tribunale per i Minorenni aveva disposto la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale su tre figli minori, confermando il collocamento delle figlie in comunità e del figlio presso il padre, con sospensione dei contatti con la madre. Il provvedimento si fondava su comportamenti materni gravemente pregiudizievoli per i minori (pedinamenti, isolamento sociale, interruzione della frequenza scolastica, strumentalizzazioni, rifiuto di cure necessarie) e sulla mancata collaborazione con i servizi sociali. La Corte d'Appello confermava sostanzialmente il provvedimento, accordando solo limitati incontri con una delle figlie. La madre impugnava in Cassazione contestando la decadenza, l'allontanamento dei figli e l'omessa rinnovazione dell'audizione dei minori.
MASSIMA
In materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., la misura ablativa non costituisce una sanzione per comportamenti inadempienti del genitore, ma presuppone l'accertamento degli effetti lesivi che tali comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio. Non è sufficiente che il genitore abbia violato o trascurato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abbia abusato dei relativi poteri, occorrendo anche che da ciò sia conseguito un pregiudizio grave per il figlio, non implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Il giudice deve verificare la ricorrenza del concreto pregiudizio ed esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento all'elaborazione di un progetto di assunzione diretta della responsabilità genitoriale. La misura decadenziale richiede inoltre che non siano risultati idonei a tutelare l'interesse del minore gli altri provvedimenti meno invasivi disciplinati dal legislatore. Nei procedimenti minorili instaurati prima del 28 febbraio 2023, l'audizione del minore non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza reiterata nel grado di appello o nelle fasi di modifica dei provvedimenti, ove sia stata già disposta ed eseguita, non essendo l'ascolto un atto istruttorio o burocratico ma l'esercizio di un diritto garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta proveniente dal curatore speciale del minore, potendo il diniego alle richieste di rinnovo essere anche implicito.
ESITO
Rigetto del ricorso. Confermata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Compensazione delle spese tra le parti costituite.
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