Bartolini Avvocato Sonia

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Bartolini Avvocato Sonia Laureata presso UNIMORE. Tesi in Diritto di Famiglia,Relatore Prof. Avv.Calisto Fornero. Diritto di Famiglia Minori- Amministrazioni di sostegno. Diritto civile.

Mediazione-Intervento integrato Avvocato e Psicologi. Violenza di genere. Risarcimenti. Professionalità, cura del Cliente sono le priorità sulle quali si fonda lo studio legale fondato nel 1994 dalla titolare. Specializzata in famiglia, associata ONDIF SEZIONE MODENA. Frequenta Modena Cesena. Fa parte quale consulente del gruppo e Giustizia. Membro CDA di primaria compagnia internazionale.

10/10/2026

Caso seguito dallo studio:

Con l'ordinanza del 1° ottobre 2026, n. 26075, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il solo utilizzo prolungato di un immobile o di un terreno per oltre vent'anni non è sufficiente a determinare l'acquisto della proprietà per usucapione.

Principi chiave della pronuncia

• Onere della prova rigoroso: Chi agisce in giudizio per far dichiarare l'usucapione deve allegare e provare in modo completo tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (art. 2697 del Codice Civile).
• Distinzione tra detenzione e possesso: Non basta dimostrare di aver materialmente usato il bene (ad esempio come deposito, curandone la manutenzione o recintandolo), ma occorre dimostrare un possesso pieno ed esclusivo, esercitato animus rem sibi habendi (ossia comportandosi come l'unico ed effettivo proprietario).
• Inizio del possesso: È indispensabile ricostruire e dimostrare con precisione quando e come è iniziato il possesso utile all'usucapione, non bastando mere testimonianze generiche sul lungo utilizzo.

L'ordinanza 1° ottobre 2026, n. 26075, emessa dalla Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, offre un importante chiarimento sui requisiti probatori necessari per ottenere l'usucapione.
In sostanza, la Suprema Corte spiega che il semplice fatto di aver utilizzato e goduto di un bene (immobile o terreno) per oltre vent'anni non basta, da solo, a farne scattare l'acquisto automatico della proprietà.

1. Il nucleo del problema: la differenza tra usare e possedere.

Nel nostro ordinamento esiste una distinzione cruciale tra due concetti:
• La Detenzione: Significa avere la disponibilità materiale del bene (usarlo, pulirlo, fare piccole riparazioni), ma riconoscendo implicitamente che il proprietario è un altro (es. un inquilino, un comodatario o chi usa il terreno di un familiare che glielo concede per cortesia).
• Il Possesso (animus rem sibi habendi): Significa utilizzare il bene comportandosi, di fronte alla collettività, come se si fosse l'effettivo e unico proprietario, escludendo qualsiasi diritto altrui.
L'ordinanza n. 26075 ribadisce che l'usucapione richiede il "possesso", non la mera "detenzione". Di conseguenza, atti ordinari come recintare un terreno, coltivarlo, adibirlo a deposito o curarne la manutenzione ordinaria indicano un godimento materiale, ma non dimostrano in automatico l'intenzione di escludere il vero proprietario.

2. Il rigido Onere della Prova (Art. 2697 c.c.)

Chi si rivolge al giudice per chiedere l'usucapione ha un onere probatorio molto severo. La Cassazione ha ricordato che l'attore deve dimostrare in modo preciso:
1. L'esatto momento iniziale: Bisogna dare prova di quando e come l'utilizzo del bene si è trasformato da semplice tolleranza o detenzione in un possesso vero e proprio.
2. La continuità per 20 anni: Il possesso deve essere stato continuo, pacifico (non violento) e pubblico (alla luce del sole).
3. L'interversione del possesso (se applicabile): Se inizialmente il bene era stato affidato per motivi di cortesia, amicizia o affitto, occorre dimostrare un atto formale o un comportamento inequivocabile con cui si è "sfidato" il diritto del proprietario originale, comunicandogli di non riconoscerlo più come tale.

3. Perché le "testimonianze generiche" non bastano?

Molto spesso, nelle cause di usucapione, si ricorre a testimoni (es. vicini di casa) che dichiarano frasi del tipo: "Sì, ho sempre visto Tizio coltivare quel pezzo di terra negli ultimi vent'anni".
La Cassazione, con questa ordinanza, chiarisce che queste deposizioni sono insufficienti. Il fatto che i vicini vedessero qualcuno utilizzare il bene descrive solo il potere di fatto (l'uso), ma non qualifica giuridicamente la natura del possesso. Il testimone dovrebbe invece riferire di atti espliciti e straordinari in cui l'utilizzatore si è opposto al proprietario o ha agito compiendo interventi che solo un proprietario legittimo avrebbe il potere di fare (es. edificazioni non autorizzate o modifiche strutturali radicali volte a escludere terzi).

In sintesi

La sentenza lancia un messaggio chiaro per evitare facili abusi dell'istituto dell'usucapione: chi usa un bene altrui per lungo tempo non diventa proprietario per il solo decorso dei 20 anni, ma deve dimostrare di aver esercitato un potere totalmente incompatibile con il diritto di proprietà di chi è iscritto nei registri immobiliari.

Con  Angela PigatiQuesta sentenza riconosce prima di tutto il coraggio di chi ha scelto di non tacere di fronte ad abusi...
18/09/2026

Con Angela Pigati
Questa sentenza riconosce prima di tutto il coraggio di chi ha scelto di non tacere di fronte ad abusi inaccettabili. Come legali siamo soddisfatti di aver fornito il nostro contributo a tutela delle vittime, dimostrando che la dignità e la sicurezza delle donne non possono mai essere negoziabili, in alcun luogo di lavoro.
Il rispetto della persona non è una concessione, ma un confine valoriale e giuridico che non ammette eccezioni. Ci auguriamo che questo risultato possa dare voce e forza a chiunque si trovi ancora in situazioni di sopraffazione, ricordando che la tutela dei diritti è un percorso accessibile e doveroso.

12/09/2026

FUNZIONI GENITORIALI -CRITERI GENERALI - FAMIGLIE SEPARATE.

Funzione nutritiva dei genitori separati:
sostegno, nutrimento, calore, ascolto e valorizzazione.
Occorre distinguere il proprio sentire da quello del figlio.

Funzione protettiva: non dimenticarsi di avere un figlio.

Funzione normativa: dare regole e confini.
Funzione rappresentativa: il figlio non è il mio alleato.

Funzione proiettiva: rischio di proiettare la propria visione dell’altro.

Funzione Fantasmatica: il genitore deve competere con l’altro.

Funzione differenziale: permettere al figlio di potersi confrontare con ciascun genitore senza sentirsi in colpa.

Funzione Significante: dare significato a ciò che accade e dare nome ai sentimenti e ai legami che cambiano. Dare senso a ciò che accade.

Funzione Transgenerazionale: garantire l’accesso del figlio alla sua storia e alle relazioni transgenerazionali.

Coordinazione Genitoriale.
Ridurre la conflittualità e porre al centro i minori.

12/09/2026

Audizione del figlio infradodicenne: quali sono i presupposti.

In tema di provvedimenti riguardanti l’esercizio della responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, l’ascolto del minore infradodicenne, in difetto di specifica richiesta corredata dall’allegazione delle ragioni della sua maturazione, non costituisce un adempimento tassativo e inderogabile. Spetta al giudice di merito valutare discrezionalmente, sulla base delle risultanze processuali, la capacità di discernimento del minore, senza essere tenuto a motivare specificamente l’omessa audizione.

Il giudice non può, tuttavia, trascurare eventuali allegazioni di comportamenti violenti o aggressivi dei genitori, dovendone accertare autonomamente e con sollecitudine il fondamento, ai fini della ricostruzione della relazione familiare, della valutazione dell’idoneità genitoriale e della tutela del superiore interesse del minore.

Cassazione civile, Sez. I, sentenza 31 agosto 2026, n. 24860

SUL QUANTUM DELL’ ASSEGNO DIVORZILE.Corte di Cassazione sez. I - ordinanza 20 agosto 2026 n. 24718Qualora durante la con...
12/09/2026

SUL QUANTUM DELL’ ASSEGNO DIVORZILE.
Corte di Cassazione sez. I - ordinanza 20 agosto 2026 n. 24718

Qualora durante la convivenza coniugale la moglie abbia reso un effettivo contributo alla vita familiare e al successo professionale del marito, non oggetto di contestazione, la determinazione dell’assegno divorzile può fondarsi su un ragionamento presuntivo, come, nella fattispecie, si desume nella sentenza impugnata, laddove la misura del contributo alla famiglia è stato posto in correlazione con la nascita della terzogenita e dunque con un obbiettivo incremento dei compiti di cura della prole al quale ha fatto seguito la cessazione del rapporto di lavoro, evento questo ritenuto, in assenza di elementi contrari, frutto di una valutazione condivisa tra i coniugi e tale da comportare un sacrificio per la moglie.

effetti

12/09/2026

Corte d’Appello L’Aquila
Sentenza 14 agosto 2026 n. 874

Sul contributo al mantenimento dei figli.

Le dichiarazioni dei redditi hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario - nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento - non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie.
Qualora il coniuge obbligato, nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non abbia offerto ulteriori elementi e allegazioni riguardo alla dinamica dei ricavi e dei costi aziendali, alla consistenza del proprio patrimonio mobiliare e, in definitiva, al tenore di vita realmente goduto, non è accoglibile la sua domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli, come stabilito in base alle condizioni concordate in sede di separazione coniugale.

11/07/2026

DISTANZA GEOGRAFICA NELL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI: I LIMITI
L’analisi dell’ordinanza n. 16280/2025: il discrimine tra difficoltà logistiche ed elusione dei doveri genitoriali.

Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla preminenza dell’interesse del minore rispetto alle rigidità logistiche.

Abstract: L’ordinanza n. 16280/2025 della Corte di Cassazione affronta la rilevanza della distanza geografica nell’affidamento dei figli minori in contesti transnazionali. Il provvedimento chiarisce che la sola lontananza fisica tra le residenze dei genitori, sebbene incida sulla logistica delle visite, non preclude di per sé il regime di affidamento condiviso. Tuttavia, qualora alla barriera geografica si sommi un comprovato e persistente disinteresse relazionale ed economico da parte del genitore residente all’estero, l’affidamento esclusivo all’altro genitore si configura come misura necessaria a tutela del minore. La nota analizza la decisione alla luce del principio di bigenitorialità e dei presupposti per la deroga al regime ordinario.

Abstract: Supreme Court Ordinance No. 16280/2025 addresses the significance of geographic distance in child custody disputes in transnational contexts. The Court clarifies that physical distance between parents’ residences, while affecting visitation logistics, does not in itself preclude joint custody. However, if the geographical barrier is compounded by a proven and persistent lack of relational and financial interest by the parent residing abroad, sole custody to the other parent is deemed a necessary measure for the child’s protection. This note analyzes the decision in light of the principle of shared parenting and the requirements for derogating from the ordinary custody regime.

Punti Chiave dell’Analisi
Lontananza logistica non ostativa: La sola distanza fisica delle residenze genitoriali non può costituire un automatismo per escludere l’affidamento condiviso, potendo tradursi solo in una modulazione specifica dei tempi di visita.
Pregiudizio ed esclusività: La deroga al condiviso e l’attribuzione dell’esclusivo alla madre sono giustificate solo a fronte di condotte inerti e disinteresse concreto del padre (mancanza di visite in Italia, omissione di contatti e inadempimento dell’obbligo contributivo).
Divieto di forfettizzazione: Risulta illegittimo l’assegno omnicomprensivo che ingloba le spese straordinarie, poiché l’accorpamento forfettario contrasta con i principi di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento, arrecando nocumento al minore.
Validità della deroga all’ascolto: L’omessa audizione del minore nei gradi di merito è legittima qualora sia specificamente motivata dal grave rischio di esporre la prole a laceranti conflitti di lealtà psicologica.
Principio di Diritto / Massima Redazionale
In tema di affidamento dei figli minori, la regola dell’affidamento condiviso può essere derogata in favore di quello esclusivo solo qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. L’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non costituisce di per sé un ostacolo insormontabile all’affidamento condiviso, incidendo solo sulle modalità concrete di esercizio del diritto di visita; tuttavia, qualora la distanza si accompagni a un accertato disinteresse del genitore rispetto alle esigenze relazionali ed economiche del figlio, è legittima la pronuncia di affidamento esclusivo all’altro genitore.
INDICE DEI CONTENUTI

01. Introduzione: la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, n. 16280/2025

Preliminarmente, deve segnalarsi che la sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, n. 16280/20251 affronta in chiave sistematica la delicata questione della distanza geografica nell’affidamento dei figli, ponendosi come arresto di notevole interesse per i professionisti del diritto di famiglia. Nella complessa geografia dei rapporti familiari contemporanei, contrassegnati dalla crescente mobilità transnazionale dei nuclei familiari, il coordinamento tra il diritto alla bigenitorialità e le distanze geografiche impone una valutazione improntata a un attento pragmatismo, che esclude automatismi decisionali.

La Suprema Corte riafferma la centralità del superiore interesse del minore, inteso quale criterio guida per ogni statuizione inerente al regime di affidamento e alla collocazione della prole. La decisione si segnala per la capacità di tracciare un discrimine netto tra i meri ostacoli logistici e il reale disinteresse relazionale o economico del genitore residente all’estero. Un simile approccio appare indispensabile per evitare che la lontananza geografica divenga una barriera insormontabile, capace di compromettere la continuità degli affetti. Sarebbe opportuno che la prassi giudiziaria recepisse stabilmente questo orientamento, valorizzando la condotta concreta delle parti prima di disporre soluzioni derogatorie.

02. Distanza geografica e bigenitorialità: la distinzione tra limiti logistici e disinteresse

2.1 — La lontananza fisica come variabile organizzativa del regime condiviso

La regola dell’affidamento condiviso costituisce l’asse portante del sistema della crisi familiare, ex art. 337-ter c.c. La giurisprudenza di legittimità chiarisce che la distanza geografica non preclude l’adozione del regime condiviso. La lontananza territoriale incide sulle modalità logistiche e sui tempi di frequentazione, imponendo una rimodulazione del calendario dei contatti2. Ne consegue che la residenza all’estero di un genitore non legittima, da sola, la deroga verso l’esclusività.

L’affidamento condiviso costituisce attuazione del principio di bigenitorialità, quale diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori anche in situazioni transfrontaliere, come evidenziato in sede di commento dottrinale6. La giurisprudenza3 richiede un giudizio prognostico negativo sulla capacità genitoriale prima di disporre l’esclusivo; occorre la prova di un pregiudizio concreto per il minore, non essendo sufficiente la mera difficoltà organizzativa derivante dalla distanza. La stabilità delle relazioni affettive prescinde dalla prossimità del domicilio fisico. Appare auspicabile l’introduzione di protocolli organizzativi standard per agevolare le frequentazioni a distanza con i genitori residenti all’estero.

L’evoluzione giurisprudenziale sul punto conferma il superamento di ogni automatismo, imponendo una valutazione concreta della condotta dei genitori, come emerge dalla ricognizione delle pronunce principali.

SENTENZA / AUTORITÀ ORIENTAMENTO PRINCIPIO IN SINTESI
Cass. Civ. n. 18817/2015 Conforme Il diritto alla bigenitorialità impone la presenza comune dei genitori per garantire salde relazioni affettive.
Cass. Civ. n. 6535/2019 Conforme La sola distanza geografica dei genitori incide sui tempi di visita ma non osta al regime condiviso.
Cass. Civ. n. 16280/2025 Evolutivo La distanza non preclude il condiviso, ma se associata ad accertato disinteresse ed elusione contributiva legittima l’esclusivo.
03. Il caso concreto: il grave disinteresse relazionale e la tutela della minore

3.1 — La condotta paterna: ostruzionismo, assenza di visite e il precedente della sottrazione internazionale (Hague 2013-2014)

Nel caso deciso con l’ordinanza n. 16280/20251, la controversia si radica nel grave comportamento inerte del padre, residente in Portogallo. La Corte d’Appello ha confermato la deroga al regime condiviso valorizzando l’assenza di contatti significativi con la figlia minore D.D., determinata dal sistematico rifiuto del padre di recarsi in Italia per far visita alla bambina e della totale assenza di comunicazioni, anche telematiche. Tali elementi hanno indotto il giudicante a formulare una prognosi negativa sulle sue attitudini genitoriali.

La vicenda è resa più complessa da una pregressa sottrazione internazionale avvenuta nel 2013, risolta con il rimpatrio coattivo della minore l’anno successivo in applicazione della Convenzione dell’Aja del 1980 e su intervento del Tribunale di Almada. Tale precedente assume un forte valore indiziario, palesando — come evidenziato in sede di commento scientifico7 — un’attitudine ostruzionistica e l’incapacità di cooperare nell’interesse del figlio.

Il ricorrente deduceva che la distanza territoriale e le restrizioni economiche costituissero giustificazioni plausibili al proprio allontanamento, lamentando un automatismo discriminatorio. La tesi non convince, poiché la lontananza geografica può giustificare la rimodulazione dei tempi di visita, ma non legittima l’omissione totale di ogni contatto affettivo o telefonico. Tale prolungata inerzia lede direttamente il diritto del minore a una crescita serena ed equilibrata. Risulta auspicabile che l’autorità giudiziaria disponga un attento monitoraggio delle condotte successive al provvedimento, volto a verificare le condizioni per un graduale recupero della relazione genitoriale.

3.2 — La deroga all’ascolto della minore e la valorizzazione del conflitto di lealtà

Sotto un profilo processuale, la difesa censurava l’omessa audizione della minore da parte della Corte d’Appello. Sebbene l’ascolto del figlio minore costituisca un adempimento istruttorio obbligatorio a pena di nullità4, a tutela del diritto all’autoespressione ex art. 315-bis c.c., l’art. 336-bis c.c. consente di derogarvi qualora l’audizione contrasti con l’interesse del minore o risulti superflua. Nel caso di specie, la deroga appare ampiamente motivata.

La Corte territoriale ha escluso l’ascolto per il rischio concreto di esporre la bambina a un lacerante conflitto di lealtà verso i genitori, suscettibile di metterne a repentaglio l’equilibrio psicologico. L’esclusione dell’audizione deve poggiare su un rigoroso vaglio prognostico del nocumento. Valorizzando la relazione della curatrice speciale e la condotta del padre, i giudici di appello hanno adempiuto all’onere motivazionale, escludendo vizi di omessa pronuncia o violazione del contraddittorio.

La tutela del minore esige che si evitino inutili sovraesposizioni processuali, specialmente in contesti già segnati da condotte ostruzionistiche transfrontaliere. In quest’ottica, le dichiarazioni indirette raccolte dalla curatrice speciale hanno offerto elementi istruttori adeguati, salvaguardando il diritto all’autoespressione della minore senza esporla a pressioni psicologiche. Si delinea così la necessità di una sensibilità clinica che guidi la valutazione giuridica, affinché l’ascolto non divenga fonte di ulteriore sofferenza.

3.3 — La persistenza del “potere di controllo” del genitore non affidatario

Nel confermare la deroga all’affidamento condiviso, la Suprema Corte valorizza un fondamentale contrappeso ordinamentale: la persistenza del potere di vigilanza in capo al genitore non affidatario. Ai sensi dell’art. 337-quater, comma 4, c.c., quest’ultimo conserva il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio. Tale potere di vigilanza costituisce uno strumento essenziale per preservare il legame giuridico ed educativo, impedendo la totale estromissione del genitore residente all’estero dalle scelte di maggior interesse per la prole.

La precisazione del Supremo Collegio chiarisce che l’affidamento esclusivo non costituisce una decadenza di fatto, bensì un modulo organizzativo volto a semplificare l’ordinaria amministrazione nell’interesse del minore. La vigilanza genitoriale consente di attenuare la concentrazione del potere decisionale in capo alla madre, offrendo al padre la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria qualora ravvisi scelte pregiudizievoli. Questa garanzia opera come contrappeso necessario contro il rischio di totale estromissione del genitore non collocatario. Risulta auspicabile che i provvedimenti di merito definissero in modo puntuale le modalità di esercizio a distanza di tale diritto di vigilanza, prevenendo ulteriori contenziosi.

La ripartizione dei poteri decisionali tra genitore affidatario ed escluso delinea un quadro di tutele bilanciate che merita di essere riepilogato nei suoi tratti essenziali.

Il potere di vigilanza nell’affidamento esclusivo
Il genitore escluso dall’affidamento non perde la contitolarità della responsabilità genitoriale ma ne vede limitato l’esercizio. Egli conserva il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del minore, potendo ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di decisioni pregiudizievoli assunte dall’altro genitore.
04. La determinazione patrimoniale: elusione documentale e riparto delle spese straordinarie

4.1 — La mancata cooperazione istruttoria e l’inattendibilità dei redditi esteri

Sui profili economici del contenzioso, l’ordinanza n. 16280/20251 conferma l’assegno di mantenimento a carico del padre nell’importo di Euro 1.100,00 mensili per il mantenimento della figlia. Il ricorrente lamentava l’omessa considerazione delle rate di mutuo per un immobile di sua proprietà in Acireale (CT), asseritamente pagate tramite un conto estero. La Corte d’Appello ha ritenuto indimostrata tale circostanza sul presupposto della mancata collaborazione documentale del padre, che ha omesso di produrre gli estratti del conto corrente da cui avvenivano i pagamenti. L’ostruzionismo probatorio impedisce un accertamento attendibile della reale capacità contributiva.

In tema di mantenimento della prole, la giurisprudenza esige una ricostruzione veritiera delle sostanze dei genitori, comprensiva di ogni utilità economica. Qualora una parte si sottragga al dovere di trasparenza negando l’ostensione dei documenti fiscali e dei conti correnti, il giudice può fondare il convincimento su elementi indiziari e presuntivi. La condotta elusiva giustifica il rigetto della domanda di riduzione del contributo, ponendo a carico del ricorrente le conseguenze della mancata cooperazione istruttoria, in linea con i doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.

Anche la mancata cooperazione con il consulente tecnico d’ufficio (CTU) ha impedito l’acquisizione diretta dei dati patrimoniali esteri, precludendo al ricorrente la possibilità di dimostrare una sproporzione del contributo. In assenza di trasparenza, la stima dei redditi dichiarati si rivela inattendibile, legittimando la conferma delle statuizioni economiche. Parrebbe opportuna un’evoluzione normativa che introduca sanzioni processuali tipiche per il genitore che occulta beni o conti all’estero, semplificando l’istruttoria nei contenziosi transfrontalieri.

4.2 — Il divieto di forfettizzazione delle spese straordinarie e il principio di proporzionalità

La decisione affronta una questione di rilievo nomofilattico: l’illegittimità della forfettizzazione delle spese straordinarie all’interno dell’assegno mensile ordinario. La determinazione di una quota omnicomprensiva contrasta con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento ex art. 337-ter c.c.5. Inglobare le spese straordinarie all’interno dell’assegno ordinario finisce per recare nocumento al minore, potendo privare il genitore collocatario dei mezzi necessari per far fronte a esigenze impreviste, mediche o scolastiche.

La forfettizzazione delle spese rischia di alterare la funzione assistenziale del mantenimento, gravando impropriamente il genitore collocatario, profilo su cui la dottrina specialistica concorda evidenziando l’illiceità di un’alea applicativa8. Per garantire l’adeguatezza della tutela, si impone una rigorosa separazione delle voci di spesa. Coerentemente, la Corte d’Appello ha escluso la forfettizzazione, ponendo gli esborsi straordinari a carico del padre nella misura del 100%, quale misura compensativa della mancata trasparenza reddituale. Resta fermo che l’adempimento contributivo deve essere spontaneo e non consente compensazioni unilaterali, come già analizzato in relazione alla non-compensabilità del mantenimento dei figli.

Il giudice di merito è dunque tenuto a distinguere nettamente tra i bisogni ordinari della prole e le spese di carattere eccezionale. L’omessa documentazione delle rate del mutuo impedisce di ridurre la quota straordinaria a carico del padre, posta a tutela delle esigenze della minore. Si avverte l’esigenza che i singoli uffici giudiziari adottino protocolli d’intesa uniformi per la qualificazione delle spese straordinarie, riducendo l’insorgenza di controversie esecutive.

Per agevolare gli operatori, si riassume di seguito la distinzione tra le voci ordinarie e straordinarie del mantenimento genitoriale.

Il divieto di accorpamento delle spese straordinarie
Le spese straordinarie (spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative di rilevante entità) devono essere tenute rigidamente distinte dall’assegno di mantenimento ordinario. La loro forfettizzazione è illegittima perché viola il principio di adeguatezza e rischia di privare il minore di tutele essenziali.
05. Considerazioni conclusive: verso un’applicazione pragmatica del diritto alla bigenitorialità

In conclusione, l’ordinanza n. 16280/20251 delinea con equilibrio il bilanciamento tra la mobilità geografica dei genitori e la stabilità affettiva del minore. La decisione conferma che l’interesse superiore del figlio deve prevalere sulle rigidità astratte delle formule normative, imponendo una declinazione pragmatica della bigenitorialità. Se la distanza geografica non deve tradursi in un preconcetto ostativo all’affidamento condiviso, essa non può tuttavia giustificare l’omissione dei doveri relazionali ed economici.

L’applicazione dell’affidamento esclusivo alla madre e la correlata limitazione della responsabilità paterna rispondono all’esigenza di salvaguardare il minore dalle ripercussioni del disinteresse. La bigenitorialità non si tutela preservando una formula astratta e priva di contenuto reale, ma garantendo che il genitore collocatario possa assumere tempestivamente le decisioni necessarie, evitando dannose stasi gestionali. La responsabilità genitoriale esige una presenza effettiva, che la distanza geografica può rimodulare ma non estinguere.

della profonda analisi Monica Cerchi.

🚨Le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, ver...
11/07/2026

🚨Le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.

Convivenze more uxorio - Versamenti di denaro sul conto corrente - Attribuzioni patrimoniali a favore del convivente

11/07/2026

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA.

Per la revoca dell’assegnazione della casa familiare non è necessario che il figlio maggiorenne raggiunga la piena indipendenza economica.

Tribunale di Milano, sent. 6 maggio 2026
Martedì, 7 Luglio 2026
GIURISPRUDENZA | MODIFICHE DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO | FIGLI MAGGIORENNI | ACCORDI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO | MERITO
Tribunale di Milano, Est. Gennari, sentenza 6.05.26

Gli accordi negoziali tra le parti raggiunti in sede di separazione o divorzio, qualora definiscano gli aspetti tipici sui quali si deve funzionalmente pronunciare il giudice della famiglia, non solo sono soggetti a verifica nella fase genetica dell’accordo, ma anche a modifica in caso di sopravvenienza di circostanze rilevanti, pena, in difetto, la privazione della funzione tipica del Tribunale.

Tanto premesso, l’assegnazione della casa familiare può essere disposta e mantenuta solo in ragione dell’interesse dei figli minori o dei maggiorenni non indipendenti a conservare il medesimo habitat domestico, inteso come centro degli affetti e delle relazioni sociali, solo ed esclusivamente in “protezione della prole”, ma non costituisce uno strumento di mantenimento, né di tutela del diritto all’abitazione.

In ragione di ciò, in presenza di un figlio maggiorenne, non deve necessariamente attendersi l’autonomia economica per fare ve**re meno il diritto all’assegnazione, che deve essere valutato caso per caso, con criteri proporzionalmente crescenti in considerazione della età del beneficiario e va revocato nel caso in cui, come nella fattispecie, non si ritengano più sussistenti i presupposti in fatto e in diritto.

Rif. Leg. Art. 337-sexies, 337-septies c.c.

Modifica della condizioni di divorzio – Accordi di separazione – Mantenimento del figlio maggiorenne – Assegnazione della casa familiare - Revoca

Indirizzo

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Pavullo Nel Frignano
41026

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Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
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