05/06/2026
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La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche prima dell'approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ove con il ricorso si denunci che le determinazioni dell'autorità scolastica in ordine all'assegnazione delle ore di sostegno per lo studente disabile siano idonee a porre in essere in danno di questi una discriminazione indiretta.
Le indicazioni formulate dal GLO in ordine al fabbisogno di sostegno costituiscono il presupposto vincolante dell'attività successiva dell'amministrazione scolastica, alla quale non Ú attribuito alcun potere di riesame nel merito delle esigenze educative individuate dall'organo tecnico, salvo ipotesi eccezionali di errore materiale o di specifiche circostanze ostative adeguatamente motivate.
Quando il ricorrente deduca che un atto, un comportamento o una determinazione della pubblica amministrazione abbia carattere discriminatorio ai sensi della l. n. 67/2006, la giurisdizione del giudice ordinario, prevista dall'art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, prevale, in forza del principio di specialità , sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo eventualmente prevista dalla disciplina generale del rapporto sostanziale sottostante.
Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che, prima dell'approvazione del PEI, si limitino a contestare la legittimità dell'attività procedimentale dell'amministrazione scolastica e l'esercizio del relativo potere discrezionale, senza dedurre il carattere discriminatorio della condotta.
Nelle controversie concernenti l'assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità , l'approvazione del PEI intervenuta nel corso del giudizio costituisce fatto sopravvenuto rilevante ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del principio della perpetuatio iurisdictionis.
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