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𝐈𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐜𝐚𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞̀ 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐚𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐝 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐆𝐋𝐎 La Corte di Cassazione ha stabili...
05/06/2026

𝐈𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐜𝐚𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞̀ 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐚𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐝 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐬𝐭𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝐆𝐋𝐎

La Corte di Cassazione ha stabilito che, anche prima dell'approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, ove con il ricorso si denunci che le determinazioni dell'autorità scolastica in ordine all'assegnazione delle ore di sostegno per lo studente disabile siano idonee a porre in essere in danno di questi una discriminazione indiretta.
Le indicazioni formulate dal GLO in ordine al fabbisogno di sostegno costituiscono il presupposto vincolante dell'attività successiva dell'amministrazione scolastica, alla quale non Ú attribuito alcun potere di riesame nel merito delle esigenze educative individuate dall'organo tecnico, salvo ipotesi eccezionali di errore materiale o di specifiche circostanze ostative adeguatamente motivate.
Quando il ricorrente deduca che un atto, un comportamento o una determinazione della pubblica amministrazione abbia carattere discriminatorio ai sensi della l. n. 67/2006, la giurisdizione del giudice ordinario, prevista dall'art. 28 del d.lgs. n. 150/2011, prevale, in forza del principio di specialità, sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo eventualmente prevista dalla disciplina generale del rapporto sostanziale sottostante.
Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie che, prima dell'approvazione del PEI, si limitino a contestare la legittimità dell'attività procedimentale dell'amministrazione scolastica e l'esercizio del relativo potere discrezionale, senza dedurre il carattere discriminatorio della condotta.
Nelle controversie concernenti l'assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità, l'approvazione del PEI intervenuta nel corso del giudizio costituisce fatto sopravvenuto rilevante ai fini dell'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del principio della perpetuatio iurisdictionis.

👉Per leggere la sentenza, conoscere il caso di specie e i documenti correlati clicca qui: https://web.spaggiari.eu/col/app/default/documento_dettaglio.php?id=3623&tipo_prov=leg&

WEBINAR – mercoledì 15 giugno, ore 15.00📅𝐌𝐚𝐧𝐞𝐭𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐟𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚 𝐭.𝐝. 𝐞 𝐚𝐝𝐞𝐊𝐩𝐢𝐊𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐚𝐥𝐞: 𝐜𝐚𝐊𝐊𝐞...
04/06/2026

WEBINAR – mercoledì 15 giugno, ore 15.00📅

𝐌𝐚𝐧𝐞𝐭𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐟𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚 𝐭.𝐝. 𝐞 𝐚𝐝𝐞𝐊𝐩𝐢𝐊𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐚𝐥𝐞: 𝐜𝐚𝐊𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐧. 𝟏𝟔𝟓𝟑𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟕 𝐊𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔

L’𝐀𝐯𝐯. 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 commenterà la Sentenza della Cassazione n. 16530 del 27 maggio 2026 in merito alla monetizzazione delle ferie dei docenti a t.d. e adempimenti delle scuole.

👉Per il collegamento alla diretta streaming clicca qui: https://web.spaggiari.eu/col/app/default/corso.php?corso=wbrdirgiu&view=wbr&id=01.173

Qualora il link non funzionasse vi invitiamo a collegarvi all’homepage del sito lexforschool.spaggiari.eu. In alto a destra potrete selezionare "Accedi" ed eseguire l'accesso con le credenziali da Dirigente o altro utente abilitato a consultare la piattaforma. Successivamente basterà cliccare sulla voce di menu “Webinar” e selezionare 𝐌𝐚𝐧𝐞𝐭𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐟𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚 𝐭.𝐝. 𝐞 𝐚𝐝𝐞𝐊𝐩𝐢𝐊𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐜𝐮𝐚𝐥𝐞: 𝐜𝐚𝐊𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐧. 𝟏𝟔𝟓𝟑𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟕 𝐊𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔.

𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐊𝐚 𝐥𝐚 𝐛𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐥𝐮𝐧𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐧 𝐃𝐒𝐀 𝐜𝐚𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐞 Il T.A.R. di Milano ha stabilito che Ú legittima la b...
03/06/2026

𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐊𝐚 𝐥𝐚 𝐛𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐥𝐮𝐧𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐧 𝐃𝐒𝐀 𝐜𝐚𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐞

Il T.A.R. di Milano ha stabilito che Ú legittima la bocciatura dell’alunna con DSA con otto insufficienze in quanto la mancata individuazione nel PDP di misure compensative o dispensative adeguate, ovvero l’omessa attuazione delle stesse durante l’anno scolastico, non costituiscono elementi sufficienti a considerare illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe superiore, ove non risulti superato il dato oggettivo costituito dal mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
Le asserite carenze nella comunicazione tra la scuola e la famiglia non sembrano idonee ad incidere sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione, il quale si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi.
👉Per leggere la sentenza e conoscere il caso di specie clicca qui: https://lexforschool.spaggiari.eu/col/app/default/documento_dettaglio.php?id=3614&tipo_prov=leg&

𝐀𝐫𝐭. 𝟓𝟎 𝐂𝐂𝐍𝐋 𝟐𝟎𝟎𝟔-𝟐𝟎𝟎𝟗 𝐬𝐜𝐮𝐚𝐥𝐚: 𝐥’𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐚 𝐞̀ 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐩𝐚 𝐚 𝐜𝐡𝐢 𝐚𝐠𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐚La Corte di Appello di Milano ha s...
29/05/2026

𝐀𝐫𝐭. 𝟓𝟎 𝐂𝐂𝐍𝐋 𝟐𝟎𝟎𝟔-𝟐𝟎𝟎𝟗 𝐬𝐜𝐮𝐚𝐥𝐚: 𝐥’𝐚𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐚 𝐞̀ 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐩𝐚 𝐚 𝐜𝐡𝐢 𝐚𝐠𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐚

La Corte di Appello di Milano ha stabilito che, ai fini dell’attribuzione della prima posizione economica ATA ex art. 50 del CCNL 2006-2009 scuola, occorre che chi agisce in giudizio provi ex art. 2697 c.c. i fatti costitutivi della propria pretesa, costituiti non solo dal superamento del corso di formazione e dal conseguente inserimento nella graduatoria, ma anche dalla disponibilità delle risorse; il tutto nel rispetto della contrattazione integrativa alla quale quella nazionale rinvia.
Al riguardo l’amministrazione resistente ha chiarito che, quando il MIUR, con nota 5083 del 22.2.2016, terminato il blocco delle progressioni economiche disposto dall’art. 9 del D.L. 78/2010, ha autorizzato l’invio al MEF per il conferimento delle posizioni economiche a decorrere dal 1.1.2015, l’intero contingente autorizzato era già stato esaurito, essendo stato assegnato al personale utilmente posizionato nelle relative graduatorie approvate nel corso degli anni fino all’emanazione del predetto DL e, quindi, l’amministrazione non poteva procedere ad ulteriori assegnazioni, essendo vincolata alle risorse disponibili.
La ricorrente si Ú limitata a contestare la portata probatoria dell’elenco prodotto dal Ministero, senza, tuttavia, assolvere in alcun modo l’onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo depositato alcun documento dimostrativo dell’attribuzione alla stessa alla data richiesta nel ricorso della prima posizione economica.
Né, peraltro, vi sono ragioni di dubitare dell’attendibilità della produzione documentale dell’amministrazione resistente e della sua effettiva riferibilità al contingente delle prime posizioni economiche assegnate agli assistenti amministrativi della Provincia di Varese.
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𝐄̀ 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐊𝐚 𝐢𝐥 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐊𝐮𝐥𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐊𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚?La Corte di Cassazione ha stabilito ...
28/05/2026

𝐄̀ 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐊𝐚 𝐢𝐥 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐊𝐮𝐥𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐊𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚?

La Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di licenziamento disciplinare per simulazione dello stato di malattia, l'onere della prova della giusta causa grava sul datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha, infatti, l'onere di provare l'inadempimento del lavoratore senza potersi limitare a fornire "indizi" delle asserite violazioni, imponendo al lavoratore di fornire la prova contraria, poiché ciò darebbe luogo ad un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio.
Il rilascio di un certificato medico, attestante una sindrome ansioso- depressiva, peraltro con somministrazione di farmaci specifici, e conseguente assunzione della relativa responsabilità da parte del sanitario, si configura quale elemento di particolare valenza probatoria al fine dell'accertamento della effettività dello stato di malattia, superabile solo mediante approfondimenti di tipo medico-legale, che non risultano essere stati effettuati nel corso del giudizio di merito; in questa prospettiva del tutto incongrua si rivela la valutazione espressa dal giudice del reclamo in ordine alla superficialità di diagnosi ed alla relativa assenza di riscontri (in quanto fondata su un accertamento solo "visivo" del paziente) traducendosi tale valutazione in una apodittica e ingiustificata pretermissione delle competenze diagnostiche proprie del medico, generico o specifico che sia.

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𝐈𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐚 𝐧𝐚𝐧 𝐞̀ 𝐚𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚: 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐊𝐚 𝐜𝐚𝐊𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐥𝐮𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚La Corte di Appello ha s...
28/05/2026

𝐈𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐚 𝐧𝐚𝐧 𝐞̀ 𝐚𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚: 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐊𝐚 𝐜𝐚𝐊𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐥𝐮𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚

La Corte di Appello ha stabilito che il ricorrente che ha indicato nella domanda solo una delle due condanne definitive riportate ha reso una dichiarazione non rispondente a verità al momento dell’assunzione.
L’ordinanza della Cassazione n. 23090/25, richiamata da parte appellante e posta a fondamento dei motivi di gravame, secondo cui la decadenza dai benefici, prevista dall’art. 75 del d.p.r. 445/2001, opera solo quando la falsità della dichiarazione ha un’effettiva incidenza sul requisito che ha permesso di ottenere il beneficio non era ostativa per l’inserimento nella graduatoria per personale ATA, non rileva ai fini del presente giudizio.
Nel caso in esame trova infatti applicazione l’art. 7 del DM 89/2024 che disciplina l’esclusione dalla procedura per nullità della domanda e che prevede che:
1⃣ L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: [
] abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale [
.]
2⃣ La presentazione di domande per più province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l'aspirante sia inserito.
3⃣ Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 4.

Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.
Nel momento in cui l’Amministrazione Scolastica si Ú avveduta delle dichiarazioni false rese dal ricorrente, correttamente ha disposto la risoluzione anticipata del contratto di lavoro e la decadenza dalle graduatorie di fascia III per il personale ATA per il triennio 2024/2027.

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𝐂𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐬𝐢: 𝐞̀ 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐭𝐞𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐜𝐚𝐊𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐧 𝐩𝐮𝐚̀ 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝐆𝐀 𝐢𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐳𝐢...
26/05/2026

𝐂𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐬𝐢: 𝐞̀ 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐭𝐞𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐜𝐚𝐊𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐧 𝐩𝐮𝐚̀ 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝐆𝐀 𝐢𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐊𝐚𝐜𝐫𝐚𝐬𝐜𝐚𝐩𝐢𝐜𝐢

Il Consiglio di Stato ha stabilito che, nella valutazione comparativa tra più candidati nell’ambito di una procedura concorsuale Ú sufficiente un’operazione descrittiva dei titoli posseduti da parte della Commissione esaminatrice, senza che sia necessario esplicitare le ragioni della prevalenza dell’uno sull’altro, voce per voce, e in rapporto ai criteri predeterminati.
È sufficiente, quindi, una valutazione sintetica e complessiva dei profili dei due candidati, da cui emerga la prevalenza di uno rispetto all’altro.
Non sono ammissibili in tal senso censure tendenti a porre in risalto il maggior pregio scientifico degli scritti o la maggiore significatività delle esperienze professionali di un candidato rispetto all’altro, in quanto mirano inammissibilmente a sollecitare un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo che, dovendo in ipotesi far proprie le suggestive – ma non persuasive – prospettazioni contenute nel motivo, finirebbe così per svolgere un attività valutativa, di ordine tecnico, al posto della Commissione, in assenza di vizi macroscopici riscontrabili nel suo agire.
👉Per leggere la sentenza clicca qui: https://lexforschool.spaggiari.eu/col/app/default/documento_dettaglio.php?id=3599&tipo_prov=leg&

𝐒𝐯𝐚𝐥𝐠𝐢𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐊𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢: 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐬𝐜𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐥’𝐚𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐊𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐢𝐭𝐚? La...
25/05/2026

𝐒𝐯𝐚𝐥𝐠𝐢𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐊𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢: 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐬𝐜𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐥’𝐚𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐊𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐢𝐭𝐚?

La Corte dei Conti ha ribadito che l’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte ex art. 53, commi 7 e 7-bis del dl d.lgs. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni d’incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili.
Sicché, per gli incarichi assolutamente non autorizzabili (come, ad esempio, l’attività commerciale) gli effetti in sede erariale, al cospetto dei requisiti di legge, possono, eventualmente, consistere nella risarcibilità del danno patrimoniale riferibile alla violazione del dovere di esclusività e all’indebita percezione di emolumenti retributivi e non, quindi, nel riversamento del reddito percepito per l’esecuzione degli stessi.
Pertanto, il danno erariale derivante dallo svolgimento di attività d’impresa, radicalmente incompatibile con quella istituzionale di dipendente a tempo pieno, non può essere automaticamente identificato nel compenso/reddito percepito, ma deve essere accertato in concreto, con verifica della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e con prova effettiva del pregiudizio arrecato all’amministrazione, anche sotto il profilo della dispersione di energie lavorative o dell’alterazione del sinallagma contrattuale. Il danno, così accertato, può coincidere, nei casi più gravi, con l’intera retribuzione istituzionale erogata, ovvero, in situazioni di minore intensità, corrispondere all’inutile esborso sostenuto dall’Ente di appartenenza per remunerare il rapporto di esclusiva, o alle voci aggiuntive pagate per compensare l’impegno apparentemente profuso, ma non può mai essere considerato in re ipsa né automaticamente predeterminato ex lege.
In sostanza, l l’obbligo di riversamento, del dipendente pubblico, dei compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni extraprofessionali Ú limitato alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione).
👉Per leggere la sentenza clicca qui: https://lexforschool.spaggiari.eu/col/app/default/documento_dettaglio.php?id=3616&tipo_prov=leg&

𝐋𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐢 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐝𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞 𝐢𝐫𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢 Il T.A.R. del Veneto h...
22/05/2026

𝐋𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐢 𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐝𝐚𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞 𝐢𝐫𝐫𝐢𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢

Il T.A.R. del Veneto ha stabilito che sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso documentale in capo al docente che chiede di conoscere segnalazioni, dichiarazioni o comunicazioni formulate nei suoi confronti da genitori o rappresentanti di classe, quando tali elementi incidono sulla sua posizione lavorativa o sull’assegnazione alle classi, essendo sufficiente il collegamento tra la documentazione richiesta e la tutela della dignità professionale e dell’immagine personale.
L’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990 riguarda qualunque documento detenuto dalla pubblica amministrazione, indipendentemente dalla sua natura formale o informale; anche e-mail o segnalazioni non protocollate costituiscono documenti ostensibili ove utilizzati dall’amministrazione nell’ambito della propria attività valutativa o organizzativa.
L’assenza di un procedimento disciplinare non esclude il diritto di accesso del dipendente alla documentazione contenente segnalazioni o dichiarazioni che abbiano inciso sulla sua posizione lavorativa o professionale.
Il soggetto che rende segnalazioni o dichiarazioni all’amministrazione non vanta un generale diritto all’anonimato nei confronti della persona direttamente coinvolta dalle dichiarazioni stesse, salvo specifiche e comprovate esigenze di tutela della riservatezza.
👉Per leggere la sentenza clicca qui: https://lexforschool.spaggiari.eu/col/app/default/documento_dettaglio.php?id=3620&tipo_prov=leg&

⏯Online la registrazione del webinar: 𝐄̀ 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐥 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐊𝐮𝐥𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐊𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭...
19/05/2026

⏯Online la registrazione del webinar:
𝐄̀ 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐢𝐥 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐊𝐮𝐥𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐊𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚? 𝐂𝐚𝐊𝐊𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥'𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐧. 𝟖𝟕𝟑𝟖 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝟖 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐞

Per chi avesse perso la diretta di ieri, lunedì 18 maggio, delle ore 15:00, con l’Avv. Fabio Paladini, sul commento all'Ordinanza n. 8738 dell'8 aprile 2026 della Cassazione Ú ora disponibile cliccando qui: https://web.spaggiari.eu/col/app/default/corso.php?corso=wbrdirgiu&view=wbr&id=01.172

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43126

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