03/09/2026
๐๐ง๐๐๐ง๐ง๐ข๐ญ๐ฬ ๐๐๐ซ๐ข๐ ๐ง๐จ๐ง ๐ ๐จ๐๐ฎ๐ญ๐: ๐ง๐จ๐ง ๐ฬ ๐๐จ๐ฏ๐ฎ๐ญ๐ ๐ง๐๐ฅ ๐ฉ๐๐ซ๐ข๐จ๐๐จ ๐๐ข ๐ฌ๐จ๐ฌ๐ฉ๐๐ง๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐ฅ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข
La Corte di Appello di Milano, ha stabilito che la verifica dei giorni di ferie residui maturati e non goduti da monetizzare va effettuata ex post, ossia tenuto conto di tutti i giorni di ferie maturati dal docente nel corso dellโanno scolastico in virtรน dei contratti di lavoro a tempo stipulati in continuitร nel corso dello stesso e detratti da essi tutti i periodi di sospensione delle lezioni ricadenti nellโintervallo compreso tra il loro inizio e il loro termine e compresi nei periodi di vigenza dei contratti stessi (ossia tra il primo e lโultimo), inclusi i giorni previsti dal calendario dโistituto, essendo questi ultimi contemplati a monte (nel numero) dallo stesso calendario regionale e con rinvio al Consiglio dโistituto quanto alla loro calendarizzazione.
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